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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6117 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11932/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice AN CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11932/2023 R.G. promossa da:
Controparte_1
C.F. , con
[...] P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Elio Antonio SIGNORELLI;
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_2 C.F._1
SILECI opposto
CONCLUSIONI
Fissata udienza ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c., trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 16.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto n.3594/2023 di questo Controparte_1
Tribunale con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 127.071,10 oltre interessi e spese.
La difesa della opponente premetteva che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto CP_1
crediti fondati su pregressi rapporti di tipo professionale con l'avv. e tuttavia CP_2 sosteneva che il credito vantato, portato dal decreto ingiuntivo opposto, doveva considerarsi insussistente in quanto i compensi per le attività prestate dal professionista erano state integralmente corrisposti.
§§§§§
Va premesso che, con ricorso del 25.05.2023, l'avv. aveva rassegnato di avere CP_2
svolto molteplici e specifiche attività professionali in favore della e Controparte_1
di avere richiesto, nel tempo, i relativi pagamenti facendo pervenire le varie parcelle;
tuttavia, la con delibera n.95 del 31.01.2017, aveva proceduto ad 'autonoma ed CP_1
arbitraria rideterminazione' e, ancora, aveva 'pure omesso di pagare interessi ex art.5
d.lgs. n.231/2002'.
In concreto, l'avv. rappresentava che, con riferimento a 50 incarichi CP_2 professionali, aveva maturato crediti superiori a quelli riconosciuti dalla facendo CP_1
riserva di agire in separata sede per il riconoscimento di quanto ancora spettante e, ancora, sosteneva che sui crediti per le singole prestazioni professionali erano maturati interessi di mora ex art.5 d.lgs.231/2002 a far data dalle singole parcelle;
operata tale premessa, l'avv.
richiamava la disciplina di cui all'art.1194 comma 2 c.c., secondo cui 'il CP_2 pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi', ed allegava che, detraendo dalla somma unilateralmente riconosciuta dalla in primo luogo quanto maturato a quella data (31.01.2017) per interessi, il CP_1
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pagamento in conto capitale non copriva nemmeno quanto arbitrariamente riconosciuto dalla residuando così un credito sempre a titolo di sorte capitale. CP_1
Su tale somma, che costituiva il credito per sorte capitale (a titolo di compensi professionali) che doveva considerarsi sicuramente insoluto al 31.01.2017 (in quanto determinato su quanto riconosciuto dalla stessa erano dovuti gli ulteriori CP_1
interessi di mora ex art.5 d.lgs. 231/2002, per un credito complessivo alla data del ricorso monitorio (capitale rimasto insoluto ed interessi dall'01.02.2017 al 23.05.2023) pari ad euro 127.071,10.
Con decreto n.3594/2023 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, ingiungeva ad il pagamento della somma di euro 127.071,10 oltre accessori e spese. Controparte_1
§§§§§
come anticipato, ha proposto opposizione ed ha specificamente Controparte_1
contestato il credito sostenendo in primo luogo
- la illegittimità di interessi da riconoscersi sugli interessi maturati, secondo la prospettazione avversaria, dall'01.02.2017 al 23.05.2023 (denunciando operazione anatocistica in violazione dell'art.1283 c.c.: cfr. pag.7),
- indi, in maniera più radicale, la insussistenza di qualsivoglia ulteriore credito per compensi in favore dell'avv. . CP_2
La difesa della Azienda riconosceva che l'avv. aveva svolto prestazioni CP_2
professionali per le pratiche indicate nel ricorso così come riconosceva che l'avv.
aveva avanzato le richieste di pagamento. CP_2
Tuttavia sosteneva che le richieste erano state sempre contestate nel loro ammontare e che il professionista era stato invitato, invano, ad interloquire al fine di chiarire le singole
'poste'; solo dopo affidamento di specifico incarico di verifica delle singole parcelle ad altro professionista, l' aveva, infine, quantificato i crediti per compensi da CP_1 riconoscere all'avv. nella complessiva somma di euro 270.257,81 e CP_2
rappresentava che con la delibera n.95 del 31.01.2017 la aveva 'inteso liquidare CP_1
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
integralmente le “competenze professionali per gli incarichi di rappresentanza e difesa…'.
Sulla base di quanto sopra, la difesa di sosteneva la '…pacifica erroneità CP_1 dell'imputazione effettuata dal professionista opposto nei termini esposti in ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto il principio di cui all'art.1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art.1232 c.c.'.
Ulteriore motivo di contestazione veniva individuato dalla difesa di nella CP_1
operazione di quantificazione del credito oggetto di ingiunzione, che veniva ritenuto frutto di operazione anatocistica ('…espone, quale presunta “sorte residua”, l'importo corrispondente agli interessi maturati alla data del deposito del ricorso (23.5.23) e su di essi determina e quantifica gli ulteriori interessi, quindi operando anatocisticamente in assoluta violazione dell'art.1283 cod. civ.'.
Pertanto, la difesa di chiesta la sospensione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ne chiedeva la revoca o l'annullamento.
§§§§§
L'avv. , costituitosi in giudizio, contestava le difese svolte nell'interesse di CP_2
evidenziandone la erroneità nella parte in cui era stato sostenuto che Controparte_1
non sussisteva credito residuo perché la Azienda aveva determinato i compensi spettanti ad esso professionista nel loro complesso (comprensivi di interessi) e, ancora, nella parte in cui era stata sostenuta la applicazione di interessi anatocistici.
Quanto alla contestata mancanza dei presupposti (liquidità ed esigibilità) per la operatività delle disposizioni sugli interessi, la difesa di parte opposta richiamava orientamento interpretativo secondo cui, specificamente in ambito di crediti professionali, il credito pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
deve considerarsi liquido anche in presenza di contestazioni tali che, in sede giudiziaria, portino ad un ridimensionamento delle pretese.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.171 ter c.p.c.; con ordinanza del
12.11.2024 veniva rigettata la richiesta di C.T.U. formulata dalla difesa di
[...]
CP_1
Indi, fissata udienza ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c., trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 16.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito la opposizione è infondata.
Giova sinteticamente premettere che, a fronte di prestazioni professionali rese dall'avv.
, la operate verifiche anche tramite professionista CP_2 Controparte_1
specificamente delegato, aveva inteso operare una 'liquidazione' riconoscendo '…a titolo di compensi professionali, per l'importo omnia comprensivo di euro 226.743,73, come da elenco ivi allegato'.
Il professionista, facendo riserva di agire per il riconoscimento di maggiori ed ulteriori compensi, prendendo a base gli onorari che, comunque, la gli aveva riconosciuto, CP_1
ha sostenuto che egli avrebbe specifico diritto alla corresponsione di interessi e, dando atto della ricezione delle somme in questione e operata imputazione dapprima a interessi e, quindi, al capitale, ha evidenziato che la somma di euro 226.743,73 (in parte da imputarsi, come detto, a interessi maturati fino al 31.01.2017) doveva considerarsi pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
satisfattiva per onorari solo per la minor somma di euro 127.071,10, con la duplice conseguenza che gli era ancora dovuto:
1) il saldo degli onorari (per giungere alla somma di euro 226.743,73 comunque riconosciuta dalla;
CP_1
2) gli interessi su tale somma a saldo dall'01.02.2017 al soddisfo.
La difesa della si è svolta sul duplice versante della: CP_1
a) intervenuta liquidazione di somme pari ad euro 226.743,73 comprensive anche di interessi;
b) in subordine, insussistenza del diritto alla corresponsione di interessi su somme che non potevano considerarsi liquide ed esigibili.
§§§§§
La prima ragione di opposizione (sopra sub a) è infondata.
Con la delibera del 31.01.2017, come detto, la aveva inteso riconoscere '…a CP_1 titolo di compensi professionali, per l'importo omnia comprensivo di euro 226.743,73, come da elenco ivi allegato'.
La interpretazione della espressione di 'importo omnia' che, astrattamente, potrebbe considerarsi come comprensiva di accessori e, quindi, di interessi, è univocamente smentita da quanto risulta dall'allegato elenco “A” che specifica, per ogni singolo affare, i compensi riconosciuti che, nel loro totale, conducono alla quantificazione di euro
226.743,73.
Ebbene, gli onorari riconosciuti, indicati nella colonna “M” (denominata 'netto a pagare') sono la risultante di:
a) compensi calcolati secondo i minimi tabellari (colonna “F”);
b) compensi residui detratto acconto (colonna “G”);
c) spese generali al 15% (colonna “H”);
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
d) CPA al 4% (colonna “I”);
e) IVA al 22% (colonna “J”);
f) TO OR (colonna “K”);
g) Detrazione ritenuta acconto al 20% (colonna “L”).
Pertanto, la somma di euro 226.743,73, che costituisce il totale degli importi 'netti' indicati per ciascun affare in colonna “M”, non contiene pacificamente alcuna 'porzione' di interessi.
§§§§§
Ciò posto, anche la seconda ragione di opposizione (sopra sub b) è infondata.
Ed invero, come correttamente sostenuto da parte opposta e in linea con l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte,
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. civ., sez. VI, 16 marzo 2022 n.8611).
Il principio interpretativo secondo cui sono dovuti al professionista gli interessi sin dal momento della richiesta stragiudiziale dei compensi ed anche in ipotesi in cui in sede giudiziale gli stessi siano quantificati in misura inferiore è stato ribadito e confermato sino ad epoca recente (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2022 n.24973; Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2025 n.12905).
§§§§§
Pertanto, dato atto delle richieste di adempimento provenienti dall'avv. siccome CP_2 non contestate nella loro 'storicità' dalla opponente, richiamato quanto esposto CP_1
pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
circa la 'natura' dei compensi riconosciuti dalla in euro 226.743,73 (non CP_1 comprensivi di interessi) e ribadito il diritto del professionista alla corresponsione di interessi di mora ex art.5 d.lgs. 231/2002 nei termini sopra esposti, deve affermarsi che:
A) quanto riconosciuto dalla (euro 226.743,73) va imputato, ex art.1194 CP_1
comma 2 c.c., dapprima ad interessi e, quindi al capitale;
B) detraendo la quota di interessi dalla somma di euro 226.743,73, residua un credito per compensi professionali di euro 127.071,10;
C) sulla somma di credito residuo di euro 127.071,10 sono dovuti gli interessi dall'01.02.2017 al soddisfo.
§§§§§
La ulteriore contestazione della secondo cui la richiesta dell'avv. CP_1 CP_2
finirebbe per pretendere il riconoscimento di 'interessi su interessi', integrando operazione anatocistica, deve considerarsi infondata posto che la operazione contabile, descritta nei 'passaggi' sopra riportati, esclude il riconoscimento di 'interessi su interessi'.
§§§§§
La C.T.U sollecitata dalla Azienda ospedaliera opponente è stata dichiarata inammissibile in quanto parte opponente intendeva ottenere una valutazione della congruità degli importi liquidati a titolo di compensi con la delibera n.95/2017; tuttavia il presente giudizio non ha ad oggetto, né in virtù della domanda azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo (con il quale il ricorrente aveva posto a base delle domande la liquidazione così come operata da facendo riserva di agire in separata sede per il riconoscimento CP_1
di ulteriori compensi), né per effetto della opposizione (con la quale non è stata introdotta domanda nuova di accertamento negativo circa la insussistenza di ulteriori compensi da liquidare in favore dell'avv. né è stata operata alcuna contestazione circa il CP_2 calcolo degli interessi e, quindi, la quantificazione del credito, essendo stata contestata, a monte, la applicazione dell'art.1194 c.c. nei termini sostenuti da controparte) la pagina 8 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
quantificazione dei compensi che, al contrario, ai fini del presente giudizio l'avv.
ha posto a fondamento delle domande negli esatti termini oggetto della CP_2
liquidazione unilaterale operata da CP_1
Per completezza, va detto che una consulenza finalizzata alla verifica del calcolo dei crediti per interessi, in mancanza di alcuna specifica contestazione sul 'conteggio' operato dall'opposto, avrebbe avuto evidente carattere esplorativo.
§§§§§
In conclusione, la opposizione non può trovare accoglimento;
il decreto ingiuntivo opposto va, quindi, confermato.
Le spese seguono la soccombenza, liquida come da dispositivo, in mancanza di nota, secondo la attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11932/2023 R.G.,
- RIGETTA la opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n.3594/2023 del 26.09.2023 di questo
Tribunale che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento delle spese
[...] processuali in favore di che liquida in complessivi euro Controparte_2
6.325,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
AN CA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice AN CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11932/2023 R.G. promossa da:
Controparte_1
C.F. , con
[...] P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Elio Antonio SIGNORELLI;
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_2 C.F._1
SILECI opposto
CONCLUSIONI
Fissata udienza ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c., trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 16.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto n.3594/2023 di questo Controparte_1
Tribunale con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 127.071,10 oltre interessi e spese.
La difesa della opponente premetteva che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto CP_1
crediti fondati su pregressi rapporti di tipo professionale con l'avv. e tuttavia CP_2 sosteneva che il credito vantato, portato dal decreto ingiuntivo opposto, doveva considerarsi insussistente in quanto i compensi per le attività prestate dal professionista erano state integralmente corrisposti.
§§§§§
Va premesso che, con ricorso del 25.05.2023, l'avv. aveva rassegnato di avere CP_2
svolto molteplici e specifiche attività professionali in favore della e Controparte_1
di avere richiesto, nel tempo, i relativi pagamenti facendo pervenire le varie parcelle;
tuttavia, la con delibera n.95 del 31.01.2017, aveva proceduto ad 'autonoma ed CP_1
arbitraria rideterminazione' e, ancora, aveva 'pure omesso di pagare interessi ex art.5
d.lgs. n.231/2002'.
In concreto, l'avv. rappresentava che, con riferimento a 50 incarichi CP_2 professionali, aveva maturato crediti superiori a quelli riconosciuti dalla facendo CP_1
riserva di agire in separata sede per il riconoscimento di quanto ancora spettante e, ancora, sosteneva che sui crediti per le singole prestazioni professionali erano maturati interessi di mora ex art.5 d.lgs.231/2002 a far data dalle singole parcelle;
operata tale premessa, l'avv.
richiamava la disciplina di cui all'art.1194 comma 2 c.c., secondo cui 'il CP_2 pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi', ed allegava che, detraendo dalla somma unilateralmente riconosciuta dalla in primo luogo quanto maturato a quella data (31.01.2017) per interessi, il CP_1
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pagamento in conto capitale non copriva nemmeno quanto arbitrariamente riconosciuto dalla residuando così un credito sempre a titolo di sorte capitale. CP_1
Su tale somma, che costituiva il credito per sorte capitale (a titolo di compensi professionali) che doveva considerarsi sicuramente insoluto al 31.01.2017 (in quanto determinato su quanto riconosciuto dalla stessa erano dovuti gli ulteriori CP_1
interessi di mora ex art.5 d.lgs. 231/2002, per un credito complessivo alla data del ricorso monitorio (capitale rimasto insoluto ed interessi dall'01.02.2017 al 23.05.2023) pari ad euro 127.071,10.
Con decreto n.3594/2023 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, ingiungeva ad il pagamento della somma di euro 127.071,10 oltre accessori e spese. Controparte_1
§§§§§
come anticipato, ha proposto opposizione ed ha specificamente Controparte_1
contestato il credito sostenendo in primo luogo
- la illegittimità di interessi da riconoscersi sugli interessi maturati, secondo la prospettazione avversaria, dall'01.02.2017 al 23.05.2023 (denunciando operazione anatocistica in violazione dell'art.1283 c.c.: cfr. pag.7),
- indi, in maniera più radicale, la insussistenza di qualsivoglia ulteriore credito per compensi in favore dell'avv. . CP_2
La difesa della Azienda riconosceva che l'avv. aveva svolto prestazioni CP_2
professionali per le pratiche indicate nel ricorso così come riconosceva che l'avv.
aveva avanzato le richieste di pagamento. CP_2
Tuttavia sosteneva che le richieste erano state sempre contestate nel loro ammontare e che il professionista era stato invitato, invano, ad interloquire al fine di chiarire le singole
'poste'; solo dopo affidamento di specifico incarico di verifica delle singole parcelle ad altro professionista, l' aveva, infine, quantificato i crediti per compensi da CP_1 riconoscere all'avv. nella complessiva somma di euro 270.257,81 e CP_2
rappresentava che con la delibera n.95 del 31.01.2017 la aveva 'inteso liquidare CP_1
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
integralmente le “competenze professionali per gli incarichi di rappresentanza e difesa…'.
Sulla base di quanto sopra, la difesa di sosteneva la '…pacifica erroneità CP_1 dell'imputazione effettuata dal professionista opposto nei termini esposti in ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto il principio di cui all'art.1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art.1232 c.c.'.
Ulteriore motivo di contestazione veniva individuato dalla difesa di nella CP_1
operazione di quantificazione del credito oggetto di ingiunzione, che veniva ritenuto frutto di operazione anatocistica ('…espone, quale presunta “sorte residua”, l'importo corrispondente agli interessi maturati alla data del deposito del ricorso (23.5.23) e su di essi determina e quantifica gli ulteriori interessi, quindi operando anatocisticamente in assoluta violazione dell'art.1283 cod. civ.'.
Pertanto, la difesa di chiesta la sospensione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ne chiedeva la revoca o l'annullamento.
§§§§§
L'avv. , costituitosi in giudizio, contestava le difese svolte nell'interesse di CP_2
evidenziandone la erroneità nella parte in cui era stato sostenuto che Controparte_1
non sussisteva credito residuo perché la Azienda aveva determinato i compensi spettanti ad esso professionista nel loro complesso (comprensivi di interessi) e, ancora, nella parte in cui era stata sostenuta la applicazione di interessi anatocistici.
Quanto alla contestata mancanza dei presupposti (liquidità ed esigibilità) per la operatività delle disposizioni sugli interessi, la difesa di parte opposta richiamava orientamento interpretativo secondo cui, specificamente in ambito di crediti professionali, il credito pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
deve considerarsi liquido anche in presenza di contestazioni tali che, in sede giudiziaria, portino ad un ridimensionamento delle pretese.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.171 ter c.p.c.; con ordinanza del
12.11.2024 veniva rigettata la richiesta di C.T.U. formulata dalla difesa di
[...]
CP_1
Indi, fissata udienza ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c., trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 16.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito la opposizione è infondata.
Giova sinteticamente premettere che, a fronte di prestazioni professionali rese dall'avv.
, la operate verifiche anche tramite professionista CP_2 Controparte_1
specificamente delegato, aveva inteso operare una 'liquidazione' riconoscendo '…a titolo di compensi professionali, per l'importo omnia comprensivo di euro 226.743,73, come da elenco ivi allegato'.
Il professionista, facendo riserva di agire per il riconoscimento di maggiori ed ulteriori compensi, prendendo a base gli onorari che, comunque, la gli aveva riconosciuto, CP_1
ha sostenuto che egli avrebbe specifico diritto alla corresponsione di interessi e, dando atto della ricezione delle somme in questione e operata imputazione dapprima a interessi e, quindi, al capitale, ha evidenziato che la somma di euro 226.743,73 (in parte da imputarsi, come detto, a interessi maturati fino al 31.01.2017) doveva considerarsi pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
satisfattiva per onorari solo per la minor somma di euro 127.071,10, con la duplice conseguenza che gli era ancora dovuto:
1) il saldo degli onorari (per giungere alla somma di euro 226.743,73 comunque riconosciuta dalla;
CP_1
2) gli interessi su tale somma a saldo dall'01.02.2017 al soddisfo.
La difesa della si è svolta sul duplice versante della: CP_1
a) intervenuta liquidazione di somme pari ad euro 226.743,73 comprensive anche di interessi;
b) in subordine, insussistenza del diritto alla corresponsione di interessi su somme che non potevano considerarsi liquide ed esigibili.
§§§§§
La prima ragione di opposizione (sopra sub a) è infondata.
Con la delibera del 31.01.2017, come detto, la aveva inteso riconoscere '…a CP_1 titolo di compensi professionali, per l'importo omnia comprensivo di euro 226.743,73, come da elenco ivi allegato'.
La interpretazione della espressione di 'importo omnia' che, astrattamente, potrebbe considerarsi come comprensiva di accessori e, quindi, di interessi, è univocamente smentita da quanto risulta dall'allegato elenco “A” che specifica, per ogni singolo affare, i compensi riconosciuti che, nel loro totale, conducono alla quantificazione di euro
226.743,73.
Ebbene, gli onorari riconosciuti, indicati nella colonna “M” (denominata 'netto a pagare') sono la risultante di:
a) compensi calcolati secondo i minimi tabellari (colonna “F”);
b) compensi residui detratto acconto (colonna “G”);
c) spese generali al 15% (colonna “H”);
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
d) CPA al 4% (colonna “I”);
e) IVA al 22% (colonna “J”);
f) TO OR (colonna “K”);
g) Detrazione ritenuta acconto al 20% (colonna “L”).
Pertanto, la somma di euro 226.743,73, che costituisce il totale degli importi 'netti' indicati per ciascun affare in colonna “M”, non contiene pacificamente alcuna 'porzione' di interessi.
§§§§§
Ciò posto, anche la seconda ragione di opposizione (sopra sub b) è infondata.
Ed invero, come correttamente sostenuto da parte opposta e in linea con l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte,
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. civ., sez. VI, 16 marzo 2022 n.8611).
Il principio interpretativo secondo cui sono dovuti al professionista gli interessi sin dal momento della richiesta stragiudiziale dei compensi ed anche in ipotesi in cui in sede giudiziale gli stessi siano quantificati in misura inferiore è stato ribadito e confermato sino ad epoca recente (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2022 n.24973; Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2025 n.12905).
§§§§§
Pertanto, dato atto delle richieste di adempimento provenienti dall'avv. siccome CP_2 non contestate nella loro 'storicità' dalla opponente, richiamato quanto esposto CP_1
pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
circa la 'natura' dei compensi riconosciuti dalla in euro 226.743,73 (non CP_1 comprensivi di interessi) e ribadito il diritto del professionista alla corresponsione di interessi di mora ex art.5 d.lgs. 231/2002 nei termini sopra esposti, deve affermarsi che:
A) quanto riconosciuto dalla (euro 226.743,73) va imputato, ex art.1194 CP_1
comma 2 c.c., dapprima ad interessi e, quindi al capitale;
B) detraendo la quota di interessi dalla somma di euro 226.743,73, residua un credito per compensi professionali di euro 127.071,10;
C) sulla somma di credito residuo di euro 127.071,10 sono dovuti gli interessi dall'01.02.2017 al soddisfo.
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La ulteriore contestazione della secondo cui la richiesta dell'avv. CP_1 CP_2
finirebbe per pretendere il riconoscimento di 'interessi su interessi', integrando operazione anatocistica, deve considerarsi infondata posto che la operazione contabile, descritta nei 'passaggi' sopra riportati, esclude il riconoscimento di 'interessi su interessi'.
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La C.T.U sollecitata dalla Azienda ospedaliera opponente è stata dichiarata inammissibile in quanto parte opponente intendeva ottenere una valutazione della congruità degli importi liquidati a titolo di compensi con la delibera n.95/2017; tuttavia il presente giudizio non ha ad oggetto, né in virtù della domanda azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo (con il quale il ricorrente aveva posto a base delle domande la liquidazione così come operata da facendo riserva di agire in separata sede per il riconoscimento CP_1
di ulteriori compensi), né per effetto della opposizione (con la quale non è stata introdotta domanda nuova di accertamento negativo circa la insussistenza di ulteriori compensi da liquidare in favore dell'avv. né è stata operata alcuna contestazione circa il CP_2 calcolo degli interessi e, quindi, la quantificazione del credito, essendo stata contestata, a monte, la applicazione dell'art.1194 c.c. nei termini sostenuti da controparte) la pagina 8 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
quantificazione dei compensi che, al contrario, ai fini del presente giudizio l'avv.
ha posto a fondamento delle domande negli esatti termini oggetto della CP_2
liquidazione unilaterale operata da CP_1
Per completezza, va detto che una consulenza finalizzata alla verifica del calcolo dei crediti per interessi, in mancanza di alcuna specifica contestazione sul 'conteggio' operato dall'opposto, avrebbe avuto evidente carattere esplorativo.
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In conclusione, la opposizione non può trovare accoglimento;
il decreto ingiuntivo opposto va, quindi, confermato.
Le spese seguono la soccombenza, liquida come da dispositivo, in mancanza di nota, secondo la attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11932/2023 R.G.,
- RIGETTA la opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n.3594/2023 del 26.09.2023 di questo
Tribunale che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento delle spese
[...] processuali in favore di che liquida in complessivi euro Controparte_2
6.325,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
AN CA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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