CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 44853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44853 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore della parte civile avv.to Scuderoni la quale, precisato che il procedimento verte in fase di discussione del rito abbreviato, ha chiesto dichiararsi inammissibile o il rigetto del ricorso. Letta la memoria della difesa. RITENUTO IN FATTO 1.1 I! Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 13 aprile 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza 2-3-2022 aveva annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di AO AN, ritenuta la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di abuso di ufficio commesso dallo stesso in concorso con gli organi fallimentari delle procedure pendenti nei confronti dei componenti della famiglia D'AN e delle compagini societarie alle stesse riconducibili, respingeva l'istanza di riesame avanzata dallo stesso avverso il decreto di sequestro conservativo emesso dal G.I.P. di Roma in data 28 luglio 2021. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, Avv.to Maldonato, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli ara. 316, 322, 324 cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva motivato in relazione all'apporto causale del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44853 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/10/2023 ricorrente al supposto fatto di reato come pure imposto dalla sente.nza di annullamento con rinvio;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322, 324 cod.proc.pen. ed all'art. 31 bis legge fallimentare posto che la notifica presso la cancelleria fallimentare doveva ritenersi eseguita nel rispetto delle disposizioni normative;
inoltre la D'AN AN era pure venuta a conoscenza delle sorti del fallimento in tempo utile per proporre opposizione mai avanzata;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322, 324 cod.proc.pen. quanto al difetto degli elementi materiali del reato dovendosi contestare la supposta sproporzione tra beni ceduti e debiti assunti alla luce delle risultanze della consulenza di parte;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322, 324 cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non emergendo alcuna illegittimità macroscopica degli atti compiuti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322, 324 cod.proc.pen. quanto alle esigenze cautelari. Con successiva memoria la difesa, replicando alle conclusioni del P.G., insisteva nei propri motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non più proponibili e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, deve essere ricordato come in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Rv. 275227 - 01). Più recentemente detto principio è stato ribadito anche da una ulteriore pronuncia secondo cui in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 - 03). L'applicazione dei sopra esposti principi anche al caso del giudizio abbreviato, in corso di trattazione secondo le dichiarazioni del difensore della parte civile verbalizzate in udienza, comporta affermare che a seguito dell'ammissione al suddetto rito speciale la questione sulla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa e ciò perché il giudice dell'udienza preliminare avendo ammesso il rito speciale senza rilevare alcuna causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. ha già implicitamente delibato sulla sussistenza del fumus e la questione non può essere più riproposta anche in sede di annullamento con rinvio. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 2 r(R cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle .spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore della parte civile avv.to Scuderoni la quale, precisato che il procedimento verte in fase di discussione del rito abbreviato, ha chiesto dichiararsi inammissibile o il rigetto del ricorso. Letta la memoria della difesa. RITENUTO IN FATTO 1.1 I! Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 13 aprile 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza 2-3-2022 aveva annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di AO AN, ritenuta la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di abuso di ufficio commesso dallo stesso in concorso con gli organi fallimentari delle procedure pendenti nei confronti dei componenti della famiglia D'AN e delle compagini societarie alle stesse riconducibili, respingeva l'istanza di riesame avanzata dallo stesso avverso il decreto di sequestro conservativo emesso dal G.I.P. di Roma in data 28 luglio 2021. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, Avv.to Maldonato, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli ara. 316, 322, 324 cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva motivato in relazione all'apporto causale del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44853 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/10/2023 ricorrente al supposto fatto di reato come pure imposto dalla sente.nza di annullamento con rinvio;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322, 324 cod.proc.pen. ed all'art. 31 bis legge fallimentare posto che la notifica presso la cancelleria fallimentare doveva ritenersi eseguita nel rispetto delle disposizioni normative;
inoltre la D'AN AN era pure venuta a conoscenza delle sorti del fallimento in tempo utile per proporre opposizione mai avanzata;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322, 324 cod.proc.pen. quanto al difetto degli elementi materiali del reato dovendosi contestare la supposta sproporzione tra beni ceduti e debiti assunti alla luce delle risultanze della consulenza di parte;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322, 324 cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non emergendo alcuna illegittimità macroscopica degli atti compiuti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322, 324 cod.proc.pen. quanto alle esigenze cautelari. Con successiva memoria la difesa, replicando alle conclusioni del P.G., insisteva nei propri motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non più proponibili e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, deve essere ricordato come in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Rv. 275227 - 01). Più recentemente detto principio è stato ribadito anche da una ulteriore pronuncia secondo cui in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 - 03). L'applicazione dei sopra esposti principi anche al caso del giudizio abbreviato, in corso di trattazione secondo le dichiarazioni del difensore della parte civile verbalizzate in udienza, comporta affermare che a seguito dell'ammissione al suddetto rito speciale la questione sulla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa e ciò perché il giudice dell'udienza preliminare avendo ammesso il rito speciale senza rilevare alcuna causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. ha già implicitamente delibato sulla sussistenza del fumus e la questione non può essere più riproposta anche in sede di annullamento con rinvio. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 2 r(R cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle .spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE