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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27932 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IF MO nato il [...] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27932 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato SE IF, nella sua qualità di amministratore unico dal 2003 e poi liquidatore dal 31/10/2012 della società Gruppo Mosen Car s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del 10/10/2003, colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria da cagionamento doloso del dissesto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia - ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti ( più fatti di bancarotta e danno di rilevante gravità) e rideterminato la pena finale in anni due di reclusione, condizionalmente sospesa, confermando nel resto al decisione di primo grado, anche relativamente alla durata ( anni tre) delle pene accessorie fallimentari.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Mariano Marzocchi Buratti, nell'interesse dell'imputato, svolgendo tre motivi, e deduce: 2.1. Violazione degli artt. 216 e 223 L.F. sostenendo la mancata dimostrazione della esistenza dei crediti che si assumono sottratti e, quindi, l'insussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale. Posto che è contestato al ricorrente di avere distratto l'importo complessivo di euro 468.291,12 corrispondente a somme appostate in "conto fatture da emettere" e "conto crediti diversi" nel bilancio 2010, che, nel bilancio 2011, venivano ingiustificatamente azzerate con corrispondente inserimento dei relativi importi tra i costi dell'esercizio alla voce "oneri diversi di gestione", sostiene il difensore come nel bilancio 2011 fossero chiaramente indicati i motivi che avevano determinato il sostanziale azzeramento delle partite attive, nel senso che le somme iscritte all'attivo negli anni precedenti si riferivano, rispettivamente, a ricavi e a crediti non incassati ma previsti, successivamente rivelatisi non concretizzabili. Nel bilancio del 2011 non si assiste, dunque, a una "sparizione" dei crediti, ma a uno storno a bilancio di somme non effettivamente incassate dalla società. Cosicchè, il P.M. non avrebbe dimostrato l'esistenza del bene sociale e la sua sottrazione, avendo peraltro la Corte territoriale posto a carico dell'imputato un onere probatorio che ha ritenuto non soddisfatto tramite la contabilità, regolarmente tenuta. 2.2. Violazione degli artt. 216 e 223 co. 2 n. 2 L.F., con riguardo al delitto di bancarotta impropria per condotte dolose. Non sarebbe provato l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'imputato, a fronte di una contrazione degli utili, aveva privilegiato, in un tempo ben antecedente al manifestarsi della crisi sociale, il saldo dei debiti relativi a fornitori e dipendenti, omettendo il pagamento delle obbligazioni fiscali, onde consentire la prosecuzione dell'attività sociale. Da qui l'assenza del dolo, anche per la non prevedibilità del dissesto in un periodo in cui la società era in bonis, non avendo i giudici di merito dimostrato la consapevole accettazione del rischio di dissesto. 2 2.3. Violazione dell'art. 216 L.F. con riguardo al delitto di bancarotta documentale. Ancora una volta la Corte di appello non avrebbe provato il dolo, specifico, richiesto dalla fattispecie concreta contestata, quale sottrazione delle scritture contabili. La Corte di appello si è, invece, limitata ad affermare la irregolare tenuta delle scritture e la sussistenza del dolo generico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il primo motivo, relativo alla prova del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. Nel resto il ricorso risulta inammissibile. 2. Fondatamente la Difesa ricorrente pone in discussione l'accertamento della esistenza dei crediti che si assumono oggetto di distrazione fraudolenta: come si è premesso, in relazione a tale delitto, la Corte di appello afferma non esservi giustificazione dell'azzeramento dei saldi contabili positivi del 2010, mentre la Difesa riconduce tale operazione al necessario storno di importi corrispondenti a crediti futuri non realizzatisi. 2.1. Infatti, al ricorrente è contestato di avere distratto somme appostate in "conto fatture da emettere" e "conto crediti diversi" nel bilancio 2010, che, tuttavia, nel bilancio 2011, venivano ingiustificatamente azzerate con corrispondente inserimento dei relativi importi tra i costi dell'esercizio alla voce "oneri diversi di gestione". In sostanza, la Corte di appello ha ritenuto che le somme fossero, in origine, nella disponibilità della società, desumendolo dai saldi contabili, riportanti la situazione di cassa;
saldi che poi sono stati azzerati senza giustificazione 2.2. Ora, la premessa è che, in tema di prova della bancarotta per distrazione, ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione alcuna (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Rv. 201517 ; Rv. 201517). 2.3. Ciò posto, si osserva come il ragionamento della Corte di appello risulti fallace laddove trae la riprova della esistenza dei crediti dai dati documentali contabilizzati dalla società, ma non spiega perché li ha ritenuti, questi sì, attendibili, pur avendo affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, al quale era stato contestato di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili della società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società, omettendo di registrate correttamente i debiti bancari fiscali e contribuitivi della società, e registrando uscite di risorse economiche della società in conti generici, fra cui "fatture da emettere" e "crediti diversi" privi di specificazione nella contabilità, i cui saldi venivano ingiustificatamente azzerati nel 2011. 3 2.4. Ciò che dovrà essere chiarito, nel giudizio rescissorio, è la ragione per la quale, in presenza di una ritenuta fraudolenta confusione contabile, ci si sia nondimeno affidati ai medesimi dati documentali, ritenuti complessivamente inattendibili, per trarne la prova della esistenza di crediti che si assumono distratti. 3. Gli altri motivi reiterano doglianze già affrontate dalla Corte di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha tratto la condotta del ricorrente dalle risultanze istruttorie, ed ha evidenziato come l'omesso pagamento dei debiti verso Equitalia fosse iniziata ben prima dell'inizio della crisi economica, e correttamente ciò è stato ritenuto idoneo ad integrare la fattispecie contestata, trattandosi di operazioni dolose, frutto di scelta consapevole e sistematica: condotta ritenuta condivisibilmente e persuasivamente connotata da dolo, sussistente anche in assenza di una rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare.
3.1. La sentenza ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità , secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali." (tra le altre, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337) 4. Manifestamente infondate anche le doglianze afferenti la bancarotta documentale, giacchè la Corte di merito dà conto di diverse incongruenze e carenze nelle scritture e nei libri contabili, nonché dell'omessa consegna del libro soci e del libro verbali delle assemblee;
e la incompletezza della documentazione consegnata e comunque la constatata tenuta di registri e scritture in modo del tutto inidoneo alla ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, rendono ragione, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, della sussistenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica e , quindi, anche del relativo elemento psicologico, ovvero della ravvisabilità del dolo generico, ossia della consapevolezza, in capo all'imputato, dell'impossibilità di ricostruire le vicende del patrimonio della fallita per le rilevate incongruenze e carenze nelle scritture e nei libri contabili. Giova ricordare che si ammette la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5 n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572 ).
4.2. In conclusione, le argomentazioni del giudice di merito appaiono congrue e non manifestamente illogiche, e le censure non ne scalfiscono la tenuta. 4 5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. Nel resto il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, addì 09 maggio 2023 I Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27932 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato SE IF, nella sua qualità di amministratore unico dal 2003 e poi liquidatore dal 31/10/2012 della società Gruppo Mosen Car s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del 10/10/2003, colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria da cagionamento doloso del dissesto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia - ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti ( più fatti di bancarotta e danno di rilevante gravità) e rideterminato la pena finale in anni due di reclusione, condizionalmente sospesa, confermando nel resto al decisione di primo grado, anche relativamente alla durata ( anni tre) delle pene accessorie fallimentari.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Mariano Marzocchi Buratti, nell'interesse dell'imputato, svolgendo tre motivi, e deduce: 2.1. Violazione degli artt. 216 e 223 L.F. sostenendo la mancata dimostrazione della esistenza dei crediti che si assumono sottratti e, quindi, l'insussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale. Posto che è contestato al ricorrente di avere distratto l'importo complessivo di euro 468.291,12 corrispondente a somme appostate in "conto fatture da emettere" e "conto crediti diversi" nel bilancio 2010, che, nel bilancio 2011, venivano ingiustificatamente azzerate con corrispondente inserimento dei relativi importi tra i costi dell'esercizio alla voce "oneri diversi di gestione", sostiene il difensore come nel bilancio 2011 fossero chiaramente indicati i motivi che avevano determinato il sostanziale azzeramento delle partite attive, nel senso che le somme iscritte all'attivo negli anni precedenti si riferivano, rispettivamente, a ricavi e a crediti non incassati ma previsti, successivamente rivelatisi non concretizzabili. Nel bilancio del 2011 non si assiste, dunque, a una "sparizione" dei crediti, ma a uno storno a bilancio di somme non effettivamente incassate dalla società. Cosicchè, il P.M. non avrebbe dimostrato l'esistenza del bene sociale e la sua sottrazione, avendo peraltro la Corte territoriale posto a carico dell'imputato un onere probatorio che ha ritenuto non soddisfatto tramite la contabilità, regolarmente tenuta. 2.2. Violazione degli artt. 216 e 223 co. 2 n. 2 L.F., con riguardo al delitto di bancarotta impropria per condotte dolose. Non sarebbe provato l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'imputato, a fronte di una contrazione degli utili, aveva privilegiato, in un tempo ben antecedente al manifestarsi della crisi sociale, il saldo dei debiti relativi a fornitori e dipendenti, omettendo il pagamento delle obbligazioni fiscali, onde consentire la prosecuzione dell'attività sociale. Da qui l'assenza del dolo, anche per la non prevedibilità del dissesto in un periodo in cui la società era in bonis, non avendo i giudici di merito dimostrato la consapevole accettazione del rischio di dissesto. 2 2.3. Violazione dell'art. 216 L.F. con riguardo al delitto di bancarotta documentale. Ancora una volta la Corte di appello non avrebbe provato il dolo, specifico, richiesto dalla fattispecie concreta contestata, quale sottrazione delle scritture contabili. La Corte di appello si è, invece, limitata ad affermare la irregolare tenuta delle scritture e la sussistenza del dolo generico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il primo motivo, relativo alla prova del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. Nel resto il ricorso risulta inammissibile. 2. Fondatamente la Difesa ricorrente pone in discussione l'accertamento della esistenza dei crediti che si assumono oggetto di distrazione fraudolenta: come si è premesso, in relazione a tale delitto, la Corte di appello afferma non esservi giustificazione dell'azzeramento dei saldi contabili positivi del 2010, mentre la Difesa riconduce tale operazione al necessario storno di importi corrispondenti a crediti futuri non realizzatisi. 2.1. Infatti, al ricorrente è contestato di avere distratto somme appostate in "conto fatture da emettere" e "conto crediti diversi" nel bilancio 2010, che, tuttavia, nel bilancio 2011, venivano ingiustificatamente azzerate con corrispondente inserimento dei relativi importi tra i costi dell'esercizio alla voce "oneri diversi di gestione". In sostanza, la Corte di appello ha ritenuto che le somme fossero, in origine, nella disponibilità della società, desumendolo dai saldi contabili, riportanti la situazione di cassa;
saldi che poi sono stati azzerati senza giustificazione 2.2. Ora, la premessa è che, in tema di prova della bancarotta per distrazione, ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione alcuna (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Rv. 201517 ; Rv. 201517). 2.3. Ciò posto, si osserva come il ragionamento della Corte di appello risulti fallace laddove trae la riprova della esistenza dei crediti dai dati documentali contabilizzati dalla società, ma non spiega perché li ha ritenuti, questi sì, attendibili, pur avendo affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, al quale era stato contestato di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili della società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società, omettendo di registrate correttamente i debiti bancari fiscali e contribuitivi della società, e registrando uscite di risorse economiche della società in conti generici, fra cui "fatture da emettere" e "crediti diversi" privi di specificazione nella contabilità, i cui saldi venivano ingiustificatamente azzerati nel 2011. 3 2.4. Ciò che dovrà essere chiarito, nel giudizio rescissorio, è la ragione per la quale, in presenza di una ritenuta fraudolenta confusione contabile, ci si sia nondimeno affidati ai medesimi dati documentali, ritenuti complessivamente inattendibili, per trarne la prova della esistenza di crediti che si assumono distratti. 3. Gli altri motivi reiterano doglianze già affrontate dalla Corte di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha tratto la condotta del ricorrente dalle risultanze istruttorie, ed ha evidenziato come l'omesso pagamento dei debiti verso Equitalia fosse iniziata ben prima dell'inizio della crisi economica, e correttamente ciò è stato ritenuto idoneo ad integrare la fattispecie contestata, trattandosi di operazioni dolose, frutto di scelta consapevole e sistematica: condotta ritenuta condivisibilmente e persuasivamente connotata da dolo, sussistente anche in assenza di una rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare.
3.1. La sentenza ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità , secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali." (tra le altre, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337) 4. Manifestamente infondate anche le doglianze afferenti la bancarotta documentale, giacchè la Corte di merito dà conto di diverse incongruenze e carenze nelle scritture e nei libri contabili, nonché dell'omessa consegna del libro soci e del libro verbali delle assemblee;
e la incompletezza della documentazione consegnata e comunque la constatata tenuta di registri e scritture in modo del tutto inidoneo alla ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, rendono ragione, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, della sussistenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica e , quindi, anche del relativo elemento psicologico, ovvero della ravvisabilità del dolo generico, ossia della consapevolezza, in capo all'imputato, dell'impossibilità di ricostruire le vicende del patrimonio della fallita per le rilevate incongruenze e carenze nelle scritture e nei libri contabili. Giova ricordare che si ammette la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5 n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572 ).
4.2. In conclusione, le argomentazioni del giudice di merito appaiono congrue e non manifestamente illogiche, e le censure non ne scalfiscono la tenuta. 4 5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. Nel resto il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, addì 09 maggio 2023 I Consigliere estensore