Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
In tema di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, l'espressione "fornitura" di cui all'art. 355 c.p. deve intendersi riferita sia a cose sia a opere, e quindi anche a quel "facere" costituito dalle prestazioni di attività lavorative e tecniche di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1998, n. 13002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13002 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Udienza pubblica dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17.11.1998
1. dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
2. dott. Antonino Assennato Consigliere N. 1575
3. dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Giovanni Conti Consigliere N. 25807/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL EA VE, nato a [...] il [...], nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Roma in data. 24.2.1998.
Letti gli atti processuali e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con sentenza del 14.4.1995 il Tribunale di Roma condannava EA VE LL alla pena di L 4.000.000 di multa quale responsabile del reato di cui all'art. 355 c.p., così modificata la originaria qualificazione giuridica ex art. 356 c.p., per essersi, nella sua qualità di direttore della filiale della s.r.l. Cygnus per l'Italia centrale, reso colposamente inadempiente al contratto stipulato con il comune di Roma per il servizio ristorazione delle mense scolastiche, non provvedendo alla pulizia dei locali utilizzati per la ristorazione nella scuola elementare Forlanini, che erano risultati, nel corso di un sopralluogo effettuato il 19.12.1991, in una situazione di grave carenza igienica.
Il Tribunale sottolineava che le condizioni sanitarie accertate (massiva presenza di feci di topo e di ooteche di scarafaggi in un locale comunicante con il refettorio utilizzato per custodire alimenti in scatola, bevande, cassette di frutta, posate tovaglioli e bicchieri di carta ) costituivano inadempimento al contratto di pubblica fornitura determinato da colposa omessa vigilanza da parte del LL.
In seguito ad impugnazione del LL, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, concedeva al medesimo le attenuanti generiche, riduceva la pena a L 2.000.000 di multa e ordinava la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
confermava nel resto la sentenza di 1^ grado. Osservava il giudice di appello che la tesi difensiva circa la non disponibilità da parte dell'imputato dei locali risultati igienicamente deficitari, e quindi la non ascrivibilità allo stesso della omessa pulizia degli stessi)non appariva fondata in quanto in contrasto con le clausole del contratto stipulato dalla società appaltatrice con il Comune di Roma.. Del reato di cui all'art. 355 c.p. era stato quindi legittimamente ritenuto responsabile il
LL, direttore della filiale della s.r.l. Cygnus e responsabile per la carica ricoperta dell'adempimento del contratto di fornitura dei pasti.
2. Propone ricorso per cassazione il LL denunciando la violazione dell'art. 355 c.p.. Deduce il ricorrente che l'omessa pulizia dei locali della scuola attigui al refettorio non integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 355 c.p. consistente nella mancata o ritardata consegna di cose od opere.
Con altro motivo il ricorrente deduce che il mantenimento in buone condizioni igieniche dei locali utilizzati come supporto alla fornitura degli alimenti costituiva un obbligo del direttore didattico e non della società appaltatrice del servizio di ristorazione. D'altro canto, poiché a seguito un precedente ordine della U.S.L. i locali in questione erano stati chiusi, il ricorrente non avrebbe potuto esercitare su di essi alcun controllo. Unica obbligazione della Cygnus s.r.l. era quella di fornire alimenti di buona qualità e di provvedere alla loro igienica distribuzione. Il LL chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso non è fondato.
Con riferimento al 1^ motivo si osserva che, a norma dell'art.355 c.p., devono intendersi per "fornitura" sia le cose sia le opere,
e quindi anche quel "facere" costituito dalle prestazioni di attività lavorative e tecniche di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico ( Cass. sez. 6^ n. 5185 del 30.4.1988, imp. Zucchet). Con gli altri motivi del ricorso l'imputato ribadisce quanto già dedotto con l'atto di appello circa la riferibilità al direttore didattico dell'obbligo di mantenere in buone condizioni igieniche i locali, e non all'impresa appaltatrice che era tenuta esclusivamente alla fornitura degli alimenti;
e comunque sull'impossibilità da parte del ricorrente di esercitare un controllo sui locali perché chiusi a seguito di un precedente ordine della U.S.L.. Si tratta di doglianze già esaminate e disattese con adeguata motivazione, insindacabile quindi in sede di legittimità, con la sentenza impugnata.
Il giudice di appello ha, invero, rilevato che con provvedimento della U.S.L. era stata disposta la chiusura e l'inutilizzabilità della cucina, sicché per la somministrazione dei pasti ai bambini si era dovuto ricorrere agli alimenti "da asporto"; l'impresa appaltatrice continuava, peraltro, a fruire del vano adibito a refettorio, nonché di un locale - dispensa, di un piccolo locale adibito a spogliatoio e di un altro per i sevizi igienici, tutti contigui e comunicanti con il refettorio e risultati in sede di controllo utilizzati per riporre materiale vario attinente al servizio di somministrazione dei pasti. La pulizia dei tali locali, in quanto in stretta connessione con il servizio di refezione scolastica, era compito dell'impresa appaltatrice, in ossequio a quanto previsto dal contratto di appalto. Lo stesso LL aveva, d'altra parte, riconosciuto che spettava all'impresa appaltatrice di provvedere alla pulizia dei locali utilizzati per la refezione degli alunni della scuola.
L'assunto del ricorrente circa la non imputabilità a lui del fatto ascrittogli si traduce quindi in una censura, preclusa in sede di legittimità, su accertamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione delle prove, con motivazione priva di errori logici e giuridici. In particolare non appare illogico ne' ritenere che l'obbligo a carico dell'impresa di provvedere alla pulizia e al buon mantenimento del locale refettorio si estendesse a quei locali immediatamente attigui e comunicanti con lo stesso e adibiti al deposito di materiale attinente strettamente ai pasti bicchieri, tovaglioli, casse con frutta etc,. ); ne' ritenere, in difetto di qualunque prova contraria, che l'ordine della U.S.L. di chiusura e inutilizzabilità della cucina non riguardasse i locali adibiti ad un uso diverso, in particolare al deposito del materiale attinente alla refezione scolastica rimasta in funzione. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998