Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO0 46 9 9 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Propricta- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Azione megatoria Dott. RA PONTORIERI - Presidente - R.G.N. 20989/98 Cron. 10116 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 1629 - Dott. Giovanna Consigliere Ud. 17/11/00 SCHERILLO Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - ha pronunciato la seguente Studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE S E NTENZA per diritti 3 00 sul ricorso proposto da: AL IA FR, OL GENOVEFFA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che li difende unitamente all'avvocato VIGOTTI ROBERTO, giusta delega in atti;
0519622 ricorrenti -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZION BARBATO GIUSEPPE, BORLENGHI IDA, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copla studi domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo dal Sig. studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che li difende per diritti Во 2000 unitamente all'avvocato SULTANA UGO, giusta delega in 6 01 CANCELLIERE 1880 atti;
-1- Min. controricorrenti avversO la sentenza n. 342/98 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 02/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Ronan udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore -1060 2001 BUCCIANTE;
Willow. udito l'Avvocato ALU' Mario, per delega ROMANELLI €0,77 1.1500 Enrico depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MENGHINI Mario, difensore del 1496215 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
J436221 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il CANCELLE rigetto del ricorso. CANCELLERIA 1000 CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato l'11 febbraio 1988 Giu- seppe AR e ID BO, quali proprietari di un terreno con entrostante fabbricato in via San Bernardo 15 a Castelletto d'Orba, citarono davanti al Pretore di Ovada i vicini AN RA AL e FF AC, chiedendo che fosse- ro condannati a rimuovere un muro di recinzione e sostegno in calcestruzzo, includente anche una scala, che avevano realizzato occupando parte di una strada privata appartenente agli attori, dopo aver eliminato il muro a secco che in precedenza segnava il confine. A tale domanda convenuti opposero tra l'altro (per quanto ancora rileva in questa sede) che l'opera era stata eseguita a scienza e senza opposizione del AR e della BO, sicché la riduzione in pristino non poteva essere richiesta, ostandovi quanto dispone l'art. 936 c.c. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 21 maggio 1994 il Pretore determinò il confine in conformità con le risultanze della relazione peritale e condannò 20989/1998 3 Mmm convenuti a eliminare о arretrare il muro, nella parte edificata sul fondo degli attori. Impugnata da AN RA AL e FF AC, la decisione stata confermata dal Tribunale di Alessandria, che con sentenza del 2 settembre 1998 ha rigettato il gravame, ritenendo (sui punti che hanno poi formano oggetto di ricorso): il muro di recinzione e contenimento, - una scala per l'accesso al fondo incorporante degli appellanti, posto a livello superiore a quello confinante, non è stato costruito intera- mente sul terreno che appartiene al AR e alla BO, secondo il confine individuato dal consulente tecnico di ufficio;
ciò costi- tuisce, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, una ragione decisiva e assorbente, per ritenere inapplicabile nella specie l'art. 936 c.C., anche nella parte in cui non consente al proprietario di chiedere la rimozione delle opere compiute sul suo fondo, nei casi di sua conoscenza e mancata opposizione, o di buona fede dell'esecutore, 0 di compimento del termine di sei mesi dal giorno della relativa notizia. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN RA AL e FF 4 Mi 20989/1998 AC, in base a un motivo, successivamente illustrato anche con memoria. PE AR e ID BO hanno resistito con controricorso e hanno presentato a loro volta una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo addotto a sostegno del ricorso, AN RA AL e ID BO, denunciando "violazione dell'art. 936 c.c. omessa о comun- insufficiente motivazione circa il punto que decisivo della controversia riguardante l'ubica- zione e l'autonomia strutturale e funzionale del muro oggetto di causa", lamentano in primo luogo che il Tribunale ha basato la sua decisione sul presupposto, del tutto erroneo, che solo una parte del muro in questione sia stata realizzata sul fondo del AR e della BO, mentre in realtà l'opera è interamente costruita su quella porzione della proprietà di costoro, alla quale unicamente attiene la controversia: lo si deduce, a dire dei ricorrenti, dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, in cui gli attori avevano fatto riferimento soltanto a una delle particelle costituenti il loro terreno (la n. 707), nella quale lo sconfinamento è totale, mentre le altre contigue porzioni del manufatto 20989/1998 5 Mi sono situate completamente all'interno del fondo appartenente agli stessi AL e AC. La censura non può essere accolta, poiché contrasta con il giudicato interno, che si è formato sul punto. Il Pretore, infatti, in con- formità con le conclusioni precisate in primo grado dal AR e dalla BO, aveva di- chiarato "che il confine tra i fondi di cui ai mappali 706 e 707 di proprietà degli attori e quello di cui al mappale 31 di proprietà dei convenuti è quello accertato dal Ctu ing. G. " e conseguentemente aveva condannato Mazzarello il AL e la AC "alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi con l'eliminazio- ne ○ l'arretramento del muro in calcestruzzo con scala incorporata per la parte edificata sul fondo di proprietà degli attori". Ebbene, nel- l'impugnare davanti al Tribunale questa seconda pronuncia (e prestando quindi acquiescenza alla prima: art. 329 c.p.c.), gli appellanti ne aveva- no bensì contestato la legittimità, ma sotto profili del tutto diversi da quello prospettato ora nel ricorso per cassazione: senza contestare che solo una porzione del muro e della scala incorporatavi occupasse i due "mappali" apparte- 20989/1998 6 nenti al AR e alla BO, né che entram- be tali particelle fossero oggetto della tutela richiesta da costoro, avevano sostenuto che il mancato aumento di valore del fondo occupato il quale peraltro aveva ricevuto miglioramenti estetici e funzionali - non impediva, come rite- nuto dal giudice di primo grado, l'applicabilità dell'art. 936 c.c., nella parte in cui non ammet- te l'azione ripristinatoria nei casi di conoscen- za e mancata opposizione del proprietario, о di buona fede dell'esecutore, о di compimento del termine di sei mesi dal giorno della relativa notizia. È dunque ingiustificato l'addebito rivolto dal AL e dalla AC al Tribunale, di aver esteso indebitamente la causa ad "altre "porzioni contigue di muro' e ad "altri fondi degli attori", estranei al suo effettivo ambito. Le une e gli altri, invece, vi erano compresi, poiché erano stati oggetto di pronuncia nella sentenza di primo grado. In via subordinata, i ricorrenti sostengono i principi, enunciati in materia da questa che Corte (secondo cui l'art. 936 c.c. è applicabile soltanto nel caso di opere realizzate interamente sul fondo altrui) e richiamati nella sentenza 20989/1998 7 impugnata, non si attagliano comunque al caso di specie, anche a voler ritenere che solo una parte del muro di contenimento in contestazione occupi la proprietà del AR e della BO. Infatti, essendo destinato a proteggere il fondo di questi ultimi, posto a quota minore, dal pericolo di frane, il manufatto è idoneo a forni- re loro il più consistente vantaggio derivante dalla sua acquisizione, rispetto alla rimozione, sicché è dotato di una propria autonomia struttu- rale e funzionale: vantaggio e autonomia la cui mancanza costituisce la ratio ispiratrice della suddetta giurisprudenza, che ha avuto sempre e soltanto riguardo al caso di parziale "sconfina- mento" di veri e propri edifici. La tesi non è fondata. È sufficiente, per di- sattenderla, osservare che l'ipotesi di fondi a dislivello negli abitati è disciplinata dall'art. 887 C.C., il quale dispone che "il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo supe- riore": non impone quindi al proprietario del primo, neppure in vista della fruizione di bene- fici come la protezione "dal pericolo di frane", di dover subire occupazioni diverse da quella di 20989/1998 8 M metà dello spessore del manufatto, lungo il confine, né quindi gli impedisce di reagirvi, chiedendo la rimozione delle opere che eccedono tale limite.
Per questi motivi
il ricorso viene rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti - in solido, stante il comune loro interesse nella 60000 causa - al rimborso delle spese di giudizio 310000 sostenute dai resistenti, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ri- correnti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 352000 oltre a lire 2.000.000 per ' onorari. Roma, 17 novembre 2000 Store Bunioni IL CANCELLIERE C1 MAR. 2001 IA RI 0 3 72 egiste 27 2 (he B 20989/1998