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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1393/2023 R.G. Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 03/10/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Seminara Giorgio e per l'avv. Serra Tommaso CP_1 in sostituzione dell'avv. Vigilanti Lucio Cornelio.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:30 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1393/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Giorgio Seminara e dall'avv. Marco Lacagnina, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Cornelio Vigilanti e
IO AN , giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/05/2023 , ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI/000476828 (prot.
.7600.28/03/2023.0071124) notificata in data 14/04/2023 ed emessa dall' di CP_1 CP_1
Siracusa in data 28/03/2023 sulla scorta dell'atto di accertamento prot.
.7600.13/11/2017.0178016 del 13.11.2017,con la quale gli è stato intimato il pagamento CP_1 della sanzione amministrativa € 10.000,00 per l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sui salari corrisposti ai lavoratori dipendenti relativamente all'anno 2016 in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e ss.mm.ii. A sostegno della opposizione il ricorrente ha eccepito la tardività della contestazione della violazione per mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 2 14 della L. n.689/1981; la prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 28 legge n.
689/1981; la mancanza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione. CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva ha contestato l'eccezione di tardiva notifica del presupposto atto di accertamento depositando prova della rituale notifica dell'atto di accertamento al ricorrente perfezionatasi - il decimo giorno successivo al
15.12.2017 per compiuta giacenza;
ha sostenuto l'inapplicabilità alla disciplina in esame CP_ dell'art. 14 della L. n.681/89 art. 14 della L. n.681/89. L ha inoltre sostenuto l'infondatezza della eccezione di prescrizione, il cui termine decorrente dalla entrata in vigore della nuova disciplina è stato comunque interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, è rimasto sospeso, prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del
1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis del D.L.
n.18/20 (conv. in L. 24 aprile 2020, n.27), ed è stato nuovamente interrotto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Infine, l' ha sostenuto la legittimità della sanzione CP_2 irrogata nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Deve essere affrontata per la sua portata assorbente l'eccezione di decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981.
Al riguardo questo decidente aderisce all'orientamento espresso in numerose pronunce di merito anche di questo tribunale e consolidato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ritiene applicabile alla fattispecie in esame l'art. 14 della L. n.681/89.
Già con pronuncia del 2019 la Cassazione ha affermato che: “in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che, decorrente dall'accertamento dell'illecito, è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del
3 comma 1 dello stesso articolo” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza, 30/10/2019, n.
27903). Tale orientamento è andato consolidandosi nelle recenti pronunce della Suprema
Corte di legittimità (cfr. Cass. sentenze nn. 7641, 7768 e 7845 del 24\25 marzo 2025).
L'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463
(conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1(…. ), per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 legge 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Alla luce della normativa applicabile e della interpretazione preferibile, deve dunque ritenersi nel caso di specie che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai sensi dell'art. CP_2
14 della l. n. 689/1981 .
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la
4 contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023).
Sul punto con la recente pronuncia del 22.03.2025 n.7641 la Corte di Cassazione ha affermato che "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al CP_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali…è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_1 istruttoria".
5 Ritiene il decidente che trattandosi di una violazione facilmente rilevabile, il termine decorre dalla scadenza dei contributi omessi, a meno che l' non dimostri la complessità CP_1 dell'attività di verifica.
Dagli atti prodotti dall risulta che lo stesso non ha dovuto compiere alcuna CP_1 attività istruttoria, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall'Istituto, non implicanti particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha introdotto argomenti CP_1 tesi a fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui rileva, l'anno 2016, deve rilevarsi la tardività della contestazione delle violazioni, considerato che dalla documentazione prodotta in atti si evince che l'atto di accertamento prot.
.7600.13/11/2017.0178016 del 13.11.2017 richiamato nella ordinanza ingiunzione CP_1 opposta (prodromico alla irrogazione della sanzione) notificato per compiuta giacenza in data
27/12/2017, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del pagamento di contributi (ossia alla data del 16/02/2017 come da circolare CP_1
n. 15 del 29/01/2016) e scaduto il 18/05/2017).
Come è stato osservato “anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all' , per procedere alle attività propedeutiche alla CP_2 rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14,
l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso deve essere accolto per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione, assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell' e CP_1 liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi in applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal DM n. 147/2022, in considerazione della
6 istruttoria documentale e della limitata attività difensiva svolta. Spese da distrarsi, ex art. 93
c.p.c., in a favore dei difensori di parte ricorrente che ha compiuto rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI/000476828 opposta;
- pone a carico dell' e liquida in favore della parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1 in euro 2700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione , in solido, a favore degli avvocati SEMINARA
RG e IN AR dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 03/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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