Sentenza 25 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di diritto d'autore, la detenzione per la vendita o la distribuzione di supporti privi del contrassegno della SIAE configura, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 18 agosto 2000 n. 248, il reato di cui all'art. 171-ter lett. c) della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, nella forma del tentativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2006, n. 7822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7822 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/01/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 000120
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 007687/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS GE, N. IL 22/04/1960;
avverso SENTENZA del 18/12/2003 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per: annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 dicembre 2003, la Corte d'Appello di Salerno ha integralmente confermato la decisione del locale Tribunale - sezione distaccata di Mercato San Severino - del 16 febbraio 2001, con la quale EN AS era stato condannato alla pena di mesi tre dì reclusione e L. 500.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di vendita di musicassette abusivamente riprodotte e prive del contrassegno SIAE (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. b) e c), come modificato dal D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 17); in Mercato San Severino il 12 aprile 2000.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'inosservanza della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, che, nella formulazione vigente al tempo dei fatti, prima delle modifiche apportate con la L. 18 agosto 2000, n. 248, prevedeva al primo comma tre ipotesi criminose contrassegnate dalle lettere a), b) e c) e in nessuna di esse era ricompresa la detenzione per la vendita di musicassette prive di marchio SIAE, che è invece quanto contestato al ricorrente ("deteneva per la vendita").
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il ricorrente è stato ritenuto colpevole del fatto di avere detenuto per la vendita n. 40 musicassette illecitamente riprodotte e prive del marchio SIAE, quindi, nell'ottica delle decisioni di merito, del delitto di cui alla L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 111 ter, comma 1, lett. c), nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con la L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 14. Secondo buona parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. sez. 3^, 1 luglio 2003 n. 28170), fatta propria anche dalla sentenza impugnata, l'espressione "vende o noleggia", usata dalla norma in parola, deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del contrassegno SIAE. Si ritiene pertanto che la norma configuri un delitto c.d. a consumazione anticipata, che conseguentemente non consente la configurazione del tentativo.
A tale orientamento se ne contrappone un altro (cfr., per tutte, Cass. sez. 3^, 3 novembre 2003 n. 5875), che ritiene viceversa che fino all'agosto 2000 la detenzione per la vendita o il noleggio di musicassette o di altri supporti privi del contrassegno SIAE non fosse punibile.
Secondo un più recente orientamento di questa sezione (cfr., ex plurimis, sentt. nn. 3338/2005 e 12345/2005, quest'ultima, tra l'altro, resa nei confronti dell'odierno imputato), cui il Collegio aderisce, prima della modifica apportata dall'art. 14 della novella del 2000 all'art. 171 ter citato, che nella nuova formulazione equipara, alla lett. d), la detenzione per la vendita alla vendita, sembra preferibile ritenere, alla luce del tenore letterale della norma in parola, che essa non comprendesse l'ipotesi della mera detenzione, sia pur "finalizzata".
Venuta meno in tal modo anche la possibile qualificazione della fattispecie in termini di reato a consumazione anticipata, diventa peraltro ipotizzabile rispetto ad essa, secondo l'orientamento cui si aderisce, il tentativo, attraverso la combinazione dell'art. 56 c.p. con la L. n. 633 del 1941, art. 173 ter, comma 1, lett. c) nella formulazione qui considerata.
Tale soluzione appare del resto in linea con quanto generalmente ritenuto con riguardo al delitto di cui all'art. 515 c.p., avente una struttura analoga a quella della norma in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base dell'accertamento di merito, nella fattispecie in esame deve ritenersi sussistente il tentativo del reato in questione, in relazione alla detenzione per la vendita delle musicassette, a carico del AS, essendo stato accertato dalla Corte territoriale che questi venne trovato, nelle circostanze di cui alla contestazione, dal personale della Polizia stradale di Caserta presso la barriera autostradale di Mercato San Severino mentre offriva in vendita agli automobilisti di passaggio le musicassette abusivamente riprodotte. Il fatto accertato va quindi riqualificato in termini di atti idonei diretti in modo non equivoco a vendere abusivamente l'indicata merce, secondo la previsione dell'art. 56 c.p., con conseguente responsabilità penale dell'imputato in ordine all'ipotesi tentata del delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter. Alla luce di ciò, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il reato come tentativo del reato ascritto, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, per la determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2006