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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/05/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 3806/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
22/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mirko BINCO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
celebrato il 26/12/2013 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di Sona (VR) (atto n.
3 - parte II - serie C - anno 2014), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69
D.P.R. n. 396/2000.
1 2) Affidare il figlio minore n modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Il figlio continuerà ad essere collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, sicché la sua residenza coinciderà con quella di Pt_1
[...]
3) potrà vedere e tenere con sé un fine Parte_2 Persona_1
settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, dopo la cena.
4) potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per 7 giorni durante le Parte_2
vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che Persona_1
ossa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con
[...]
uno dei genitori;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì dell'Angelo; 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nel periodo da stabilirsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
5) Disporre che concorra al mantenimento del figlio Parte_2 [...] con la somma mensile pari ad € 440,00 (euro Persona_1
quattrocentoquaranta), automaticamente adeguata agli indici ISTAT, da corrispondere ad ntro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico, Parte_1
sul noto conto corrente alla stessa intestato.
6) provvederà inoltre al rimborso, nella misura del 50%, delle Parte_2
spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche, ivi comprese tasse, libri e materiale scolastico, delle spese sportive e per corsi di studio in
Italia e all'estero, relative al figlio da concordarsi Persona_1
preventivamente in conformità a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona e di seguito riportato.
I. Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
i. Visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
ii. Cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
2 iii. Ticket per prestazioni erogate dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
iv. Protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
i. Visite specialistiche in regime di libera professione;
ii. Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
i. Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
ii. Libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
iii. Gite scolastiche senza pernottamento;
iv. Costi per il trasporto pubblico;
v. Entrata anticipata e uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
vi. Tasse universitarie statali.
IV. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
i. Servizio di doposcuola;
ii. Tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
iii. Costi relativi a corsi di specializzazione;
iv. Gite scolastiche con pernottamento;
v. Corsi di recupero e lezioni private;
vi. Spese per l'alloggio universitario.
V. Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
i. Costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.500,00 da ripartirsi equamente;
3 ii. Acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
iii. Centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
i. Attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
ii. Corsi di lingue;
iii. Spese per baby-sitting; iv. Viaggi e vacanze senza i genitori;
v. Centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese che richiedono un preventivo accordo), chi dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decisa dal giudice.
Nel caso di spese medico - sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) Il pagamento delle spese accessorie in favore del genitore anticipatario avverrà entro il giorno 15 del mese, contestualmente al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio, previsa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
8) Disporre che l'assegno unico erogato dall' in ordine al figlio continui ad CP_1
essere percepito unicamente da Parte_1
9) Le parti si impegnano a non trasferire la residenza o la dimora o il domicilio del minore in Tunisia o comunque all'estero senza un accordo dei genitori e si
4 impegnano, altresì, a procedere a qualunque intervento medico sul minore, compresa la circoncisione, previo accordo di entrambi.
10) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio all'interno del territorio italiano, entro 10 giorni da quando questo si è verificato.
11) Dare atto che, nell'ambito degli accordi raggiunti tra le parti, i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti, dichiarando, pertanto, di rinunciare alla richiesta di contributo al mantenimento in termini di assegno divorzile, dichiarando, altresì, di aver risolto tutti i loro rapporti economici e patrimoniali dedotti e deducibili dal rapporto di coniugio.
12) Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
5 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
6
N. 3806/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
22/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mirko BINCO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
celebrato il 26/12/2013 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di Sona (VR) (atto n.
3 - parte II - serie C - anno 2014), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69
D.P.R. n. 396/2000.
1 2) Affidare il figlio minore n modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Il figlio continuerà ad essere collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, sicché la sua residenza coinciderà con quella di Pt_1
[...]
3) potrà vedere e tenere con sé un fine Parte_2 Persona_1
settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, dopo la cena.
4) potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per 7 giorni durante le Parte_2
vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che Persona_1
ossa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con
[...]
uno dei genitori;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì dell'Angelo; 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nel periodo da stabilirsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
5) Disporre che concorra al mantenimento del figlio Parte_2 [...] con la somma mensile pari ad € 440,00 (euro Persona_1
quattrocentoquaranta), automaticamente adeguata agli indici ISTAT, da corrispondere ad ntro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico, Parte_1
sul noto conto corrente alla stessa intestato.
6) provvederà inoltre al rimborso, nella misura del 50%, delle Parte_2
spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche, ivi comprese tasse, libri e materiale scolastico, delle spese sportive e per corsi di studio in
Italia e all'estero, relative al figlio da concordarsi Persona_1
preventivamente in conformità a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona e di seguito riportato.
I. Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
i. Visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
ii. Cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
2 iii. Ticket per prestazioni erogate dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
iv. Protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
i. Visite specialistiche in regime di libera professione;
ii. Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
i. Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
ii. Libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
iii. Gite scolastiche senza pernottamento;
iv. Costi per il trasporto pubblico;
v. Entrata anticipata e uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
vi. Tasse universitarie statali.
IV. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
i. Servizio di doposcuola;
ii. Tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
iii. Costi relativi a corsi di specializzazione;
iv. Gite scolastiche con pernottamento;
v. Corsi di recupero e lezioni private;
vi. Spese per l'alloggio universitario.
V. Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
i. Costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.500,00 da ripartirsi equamente;
3 ii. Acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
iii. Centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
i. Attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
ii. Corsi di lingue;
iii. Spese per baby-sitting; iv. Viaggi e vacanze senza i genitori;
v. Centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese che richiedono un preventivo accordo), chi dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decisa dal giudice.
Nel caso di spese medico - sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) Il pagamento delle spese accessorie in favore del genitore anticipatario avverrà entro il giorno 15 del mese, contestualmente al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio, previsa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
8) Disporre che l'assegno unico erogato dall' in ordine al figlio continui ad CP_1
essere percepito unicamente da Parte_1
9) Le parti si impegnano a non trasferire la residenza o la dimora o il domicilio del minore in Tunisia o comunque all'estero senza un accordo dei genitori e si
4 impegnano, altresì, a procedere a qualunque intervento medico sul minore, compresa la circoncisione, previo accordo di entrambi.
10) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio all'interno del territorio italiano, entro 10 giorni da quando questo si è verificato.
11) Dare atto che, nell'ambito degli accordi raggiunti tra le parti, i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti, dichiarando, pertanto, di rinunciare alla richiesta di contributo al mantenimento in termini di assegno divorzile, dichiarando, altresì, di aver risolto tutti i loro rapporti economici e patrimoniali dedotti e deducibili dal rapporto di coniugio.
12) Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
5 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
6