Corte Cost., sentenza 19/02/2026, n. 17
CCOST
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità delle questioni relative all'art. 261, comma 4

    La disposizione censurata, che riguarda l'ipotesi in cui il Ministero dell'interno, in caso di diniego dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, diffida l'ente locale a presentare una nuova ipotesi di bilancio, non trova applicazione nel giudizio a quo.

  • Inammissibile
    Inammissibilità delle questioni relative all'art. 259, comma 1

    Sebbene fosse stata censurata la perentorietà del termine contenuta nell'art. 259, comma 1, l'intera ordinanza faceva riferimento alla diversa norma che disciplina le conseguenze del mancato rispetto del termine perentorio (contenuta nell'art. 262, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000), indicando come soluzione costituzionalmente adeguata quella di consentire, in caso di mancato rispetto dei termini perentori per l'approvazione del bilancio di previsione, l'assegnazione al consiglio comunale inadempiente di un ulteriore termine non superiore a 20 giorni (art. 141, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000).

  • Rigettato
    Non fondatezza delle questioni relative all'art. 262, comma 1

    La deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali il mantenimento dei bilanci in equilibrio. Il mandato elettorale ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell'art. 97, primo comma, Cost. Lo scioglimento del consiglio comunale costituisce una regola risalente e fondamentale del diritto del bilancio, in quanto strumentale all'effettività di adempimenti primari del mandato elettorale. L'art. 259, comma 1, prevede un'ulteriore possibilità di costruire un'ipotesi di bilancio in riequilibrio per dimostrare di essere in grado di amministrare la cosa pubblica, possibilità necessariamente vincolata nei tempi per evitare il prodursi di ulteriori pregiudizi alle finanze dell'ente. Il mancato rispetto dei termini previsti come perentori per il compimento di questo ultimo atto di amministrazione acclara l'incapacità del consiglio comunale in carica di approvare una ipotesi di bilancio in riequilibrio. Dunque, la scelta del legislatore di prevedere un suo inevitabile scioglimento non può essere ritenuta, di per sé, manifestamente irragionevole. Parimenti non fondate sono le questioni afferenti alla irragionevole disparità di trattamento relativa alla differente disciplina prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci, ovvero di mancata adozione degli ordinari strumenti previsti per ripianare situazioni di momentaneo squilibrio delle finanze pubbliche (art. 193 t.u. enti locali) perché, nelle menzionate ipotesi tipizzate alla lettera c) del comma 1 dell'art. 141 e all'art. 193 t.u. enti locali, lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato il bilancio di previsione nei termini può essere preceduto da un'ulteriore messa in mora per un periodo non superiore a 20 giorni per consentire all'ente di adempiere (art. 141, comma 2, t.u. enti locali), fermo restando che l'ipotesi dello scioglimento è, peraltro, sottoposta alla valutazione del Ministero dell'interno. La situazione in cui si trova l'amministrazione di un ente locale in bonis è diversa da quella in cui si trova un ente che ha già deliberato il dissesto e, pertanto, non sono ravvisabili motivi per ritenere violato il principio di eguaglianza: il trattamento differenziato di situazioni ontologicamente diverse rappresenta il naturale portato di tale principio. Anche le questioni sollevate in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione non sono fondate, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l'amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio. Non sono lesi, infine, i principi volti alla tutela delle autonomie locali nonché il principio del mandato elettorale e il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive. La norma contenuta nell'art. 262, comma 1, t.u. enti locali rappresenta la prima di una serie di misure finalizzate a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente locale dissestato, fra le quali: lo scioglimento del consiglio comunale, l'attivazione dei poteri sostitutivi con la nomina del commissario prefettizio e lo svolgimento di nuove elezioni. In tale contesto, il frammento normativo censurato risulta evidentemente preordinato ad assicurare la tutela dell'equilibrio delle finanze pubbliche complessive. Neppure è leso il diritto di elettorato passivo affermato dall'art. 51 Cost., in quanto il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, risiede nell'assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. L'incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare.

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Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 19/02/2026, n. 17
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 17
Data del deposito : 19 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo