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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 967/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa introdotta con ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 967/2025 promosso da:
(C.F.: , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH) rappresentata e difesa dall'avv. De Toma Antonella, e
[...]
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Di Nanni Vincenzo;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“è interesse delle parti separarsi consensualmente alle seguenti e condivise CONDIZIONI:
I coniugi vivranno separati e ciascuno per proprio conto, impregnandosi ad osservare
l'obbligo morale del reciproco rispetto. Il sig. , godendo di una situazione Parte_2 economica di vantaggio rispetto alla moglie, verserà a quest'ultima la somma mensile di euro
350,00 (trecentocinquanta/00), mediante bonifico entro il giorno 4° di ogni mese, da effettuarsi sul libretto postale di cui all'IBAN [...], assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Null'altro rileva sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale, avendo, come sopra specificato, la moglie rinunciato ad ogni diritto di abitazione e/o uso della casa coniugale di proprietà della figlia La Per_1 sig.ra , che comunque non ha ancora provveduto a prelevare dalla ridetta casa Parte_1 coniugale tutti i propri beni ed effetti personali, provvederà a tanto, con l'ausilio o per tramite della figlia entro la fine del corrente anno 2025”. Per_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, , che si Parte_3 sono sposati a Lanciano (CH) il 29/06/1975, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473- bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a Lanciano (CH) il 29/06/1975, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lanciano al n. 70, parte II, serie A dell'anno
1975; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanciano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa introdotta con ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 967/2025 promosso da:
(C.F.: , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH) rappresentata e difesa dall'avv. De Toma Antonella, e
[...]
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Di Nanni Vincenzo;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“è interesse delle parti separarsi consensualmente alle seguenti e condivise CONDIZIONI:
I coniugi vivranno separati e ciascuno per proprio conto, impregnandosi ad osservare
l'obbligo morale del reciproco rispetto. Il sig. , godendo di una situazione Parte_2 economica di vantaggio rispetto alla moglie, verserà a quest'ultima la somma mensile di euro
350,00 (trecentocinquanta/00), mediante bonifico entro il giorno 4° di ogni mese, da effettuarsi sul libretto postale di cui all'IBAN [...], assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Null'altro rileva sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale, avendo, come sopra specificato, la moglie rinunciato ad ogni diritto di abitazione e/o uso della casa coniugale di proprietà della figlia La Per_1 sig.ra , che comunque non ha ancora provveduto a prelevare dalla ridetta casa Parte_1 coniugale tutti i propri beni ed effetti personali, provvederà a tanto, con l'ausilio o per tramite della figlia entro la fine del corrente anno 2025”. Per_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, , che si Parte_3 sono sposati a Lanciano (CH) il 29/06/1975, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473- bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a Lanciano (CH) il 29/06/1975, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lanciano al n. 70, parte II, serie A dell'anno
1975; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanciano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi