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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/07/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di PATTI, in Camera di consiglio, composto dai sig.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. nel procedimento, iscritto al n. 294/2025 R.G.V.G., proposto congiuntamente da
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pino Campione;
C.F._1
e da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
,), rappresentata e difesa dall'avv. Rita La Rosa;
C.F._2 ricorrenti, viste le note congiunte depositate dai ricorrenti il 14 luglio 2025, contenenti le dichiarazioni delle parti di rinuncia alla presenza in udienza;
ha emesso la seguente SENTENZA Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno concluso riportandosi al contenuto del ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato l'8 aprile 2025; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto depositato in data 8 aprile 2025, e Parte_1 Pt_2 hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. al fine di
[...] ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali relativi al loro figlio minore, . Persona_1
I ricorrenti hanno esposto di aver intrattenuto una convivenza stabile more uxorio per diversi anni, durante la quale, in data 17 settembre 2018, era nato il figlio , da entrambi riconosciuto. Hanno, inoltre, rappresentato che, Per_1
a causa del deteriorarsi irrimediabile del loro rapporto, la comunione
1 materiale e spirituale tra loro è venuta meno, portando alla cessazione definitiva della convivenza nel mese di febbraio 2025. Ciò premesso, le parti hanno manifestato la volontà di regolare consensualmente l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche connesse, sottoponendo al Tribunale un accordo le cui condizioni, contenute nel ricorso, vengono di seguito trascritte: « Sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di Per_1 entrambi i genitori i quali eserciteranno in maniera paritetica la responsabilità genitoriale con collocazione privilegiata di quest'ultimo in Patti, c/da Mongiove, Via Pasubio n. 92, dove vivrà con la madre e dove stabilirà la propria residenza anagrafica;
2) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni del minore;
3) Il padre potrà ogni giorno della settimana ritirare il figlio a scuola e tenerlo con sé, anche per la cena, compatibilmente con gli impegni scolastici, le esigenze ed il volere del minore e previo preavviso telefonico alla madre;
dovrà inoltre tenerlo con sé, salvo imprevisti e previa comunicazione, ogni sabato e due sabati fino alla domenica, dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 21.30 della domenica;
4) Il signor potrà, altresì, tenere con se il figlio Parte_1 minore durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando Per_1 il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedi Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
5) Le restanti festività verranno concordate di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
6) Il padre potrà, inoltre, tenere il figlio con sé per tre settimane Per_1 anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre.
7) Il bambino sarà prelevato presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo in cui si trova con la madre e/o con i nonni
2 materni o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente se il padre fosse impedito, lo stesso può essere prelevato dai nonni paterni ovvero da persone di fiducia di entrambi i genitori. SUI RAPPORTI ECONOMICI
8) Il padre si impegna a provvedere al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di €. 250,00 annualmente rivalutata in base alle variazioni ISTAT;
9) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie (comprese le spese mediche non mutuabili) necessarie per la crescita, l'educazione e l'istruzione del bambino che dovranno essere, comunque, concordate.
10) I genitori convengono che l'assegno unico e universale erogato dall' verrà interamente percepito dalla madre ed CP_1 Parte_2 utilizzato per le esigenze del minore;
Per_1
11) Il mobilio della casa in cui vivono i ricorrenti e, più precisamente, la cucina e la cameretta del bambino, rimarranno nella disponibilità della madre mentre gli altri mobili potranno essere asportati dal padre;
12) il Sig. , una volta sottoscritto il presente Parte_1 atto, si obbliga a trasferire la proprietà dell'automobile Fiat 600 Sport, Tg. CE 211 AM alla Sig.ra e quest'ultima Parte_2 provvederà a sostenere il costo del relativo passaggio di proprietà e della relativa copertura assicurativa.
13) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
14) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.». Tale accordo, raggiunto dalle parti, merita di essere recepito in quanto conforme al preminente interesse della minore e non contrario a norme imperative o di ordine pubblico. Il Collegio rileva come le pattuizioni garantiscano al figlio il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, in ossequio ai principi cardine in materia di responsabilità genitoriale.
3 L'affidamento condiviso è, infatti, la forma preferibile per assicurare la partecipazione attiva di entrambi i genitori alla vita del figlio. Le condizioni concordate appaiono dettagliate e complete, regolando in modo puntuale sia gli aspetti relativi ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, sia i profili economici. Alla luce della completezza e dell'equilibrio dell'accordo raggiunto, espressione della concorde volontà dei genitori, nonché della natura non contenziosa del procedimento, non si ravvisa la necessità di procedere all'audizione del minore, come peraltro richiesto dalle parti stesse nel ricorso introduttivo. Le spese del giudizio, data la natura consensuale del procedimento e l'esplicito accordo sul punto (n. 14 delle condizioni), vanno integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 294/2025 R.G.V.G., così provvede:
- dispone che i rapporti tra i genitori e con il figlio minore Persona_1
siano regolati secondo le condizioni indicate e trascritte nella parte
[...] motiva della presente sentenza, che qui si intendono integralmente richiamate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il giudice rel. Il presidente Serena Andaloro Mario Samperi
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