Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2014, n. 6787
CASS
Sentenza 1 ottobre 2014

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Massime1

In tema di patteggiamento, la previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - per la quale l'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali - si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Commentario1

  • 1Patteggiamento e condanna alle spese processuali
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2022

    In materia di c.d. patteggiamento, la condanna alle spese processuali è legittima anche quando la pena concordata non sia inferiore ad anni 2 di reclusione a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già oggetto di precedente condanna definitiva Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava agli imputati le pene complessive concordate fra le parti, per i reati loro rispettivamente ascritti e meglio indicati in rubrica (plurime condotte di truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2014, n. 6787
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6787
Data del deposito : 1 ottobre 2014

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