Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - per la quale l'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali - si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento e condanna alle spese processualiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2022
In materia di c.d. patteggiamento, la condanna alle spese processuali è legittima anche quando la pena concordata non sia inferiore ad anni 2 di reclusione a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già oggetto di precedente condanna definitiva Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava agli imputati le pene complessive concordate fra le parti, per i reati loro rispettivamente ascritti e meglio indicati in rubrica (plurime condotte di truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2014, n. 6787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6787 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/10/2014
Dott. OLDI P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1275
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 05715/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HY ER, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/03/2013 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio nella parte riguardante la condanna alle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26 marzo 2013 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rimini, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato ad ER HY e a SH KH la pena di due anni di reclusione e 220,00 Euro di multa ciascuno per concorso nel delitto di furto in abitazione pluriaggravato, condannandoli al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il solo HY, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 445 cod. proc. pen., in base al quale le spese processuali -
comprensive di quelle della custodia cautelare in carcere - non possono essere poste a carico dell'imputato, quando la pena patteggiata non superi i due anni di reclusione.
2.2. Col secondo motivo impugna il giudizio di bilanciamento fra circostanze, sostenendo doversi dare prevalenza alle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da ER HY è parzialmente fondato a va accolto per quanto di ragione.
2. Ciò è a dirsi del motivo col quale il ricorrente denuncia inosservanza dell'art. 445 cod. proc. pen.. La norma citata, invero, prescrive che in caso di "patteggiamento" l'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporti la condanna al pagamento delle spese processuali. La stessa disposizione si rende applicabile anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, secondo un principio più volte enunciato da questa Corte Suprema (Sez. 4, n. 2699 del 04/12/2000 - dep. 2001, Magnetti, Rv. 217669;
Sez. 5, n. 15571 del 26/03/2002, Zhou Yijing, Rv. 221188; Sez. 3, n. 38061 del 01/10/2002, Neri, Rv. 222502).
2.1. La sentenza impugnata, che non ha tenuto conto di tale principio, deve essere conseguentemente annullata in parte qua;
l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio ed accompagnarsi alla eliminazione della statuizione illegittimamente emessa.
2.2. Per disposto dell'art. 587 c.p.p., comma 1 il motivo d'impugnazione accolto, siccome non riguardante esclusivamente la persona del ricorrente, giova anche a SH KH, coimputato nel medesimo reato. Anche nei confronti di costui, pertanto, va pronunciato l'annullamento di cui sopra.
3. Non può, invece, trovare accoglimento, perché inammissibile, la censura con la quale il ricorrente HY ha inteso impugnare il giudizio di comparazione fra circostanze.
Come correttamente osservato dal Procuratore Generale in sede, la richiesta di applicazione di pena costituisce un negozio giuridico processuale recettizio, immodificabile e irrevocabile;
con la conseguenza che non è consentito dolersi in sede di legittimità dell'applicazione di un trattamento sanzionatorio - purché contenuto, come nel caso di specie, entro i limiti della legalità - al quale l'imputato abbia liberamente prestato il proprio consenso (Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HY ER, e per l'effetto estensivo altresì nei confronti di KH SH, limitatamente alla condanna alle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere, condanna che elimina;
rigetta nel resto il ricorso di HY ER.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015