TAR Trieste, sez. I, sentenza 14/02/2026, n. 55
TAR
Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
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TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei limiti per la procedura negoziata senza bando

    La natura sperimentale del servizio ha reso necessario procedere per step, assegnando l'affidamento allo stesso operatore per garantire continuità e permettere al Comune di effettuare graduali valutazioni sull'efficacia del servizio. L'avvio di una procedura aperta sarebbe stato materialmente impossibile in tempi brevi, comportando l'interruzione del servizio. Sussistevano peculiari motivi tecnici che determinavano la concreta assenza di concorrenza, rendendo la prestazione infungibile.

  • Rigettato
    Violazione del principio di rotazione

    Il principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 attiene alle procedure di affidamento sotto-soglia e non è applicabile alla fattispecie in esame, di valore complessivo superiore alla soglia. La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non è più applicabile con il nuovo codice. La motivazione per la scelta del contraente è rinvenibile nelle considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Artificioso frazionamento dell'appalto e mancata consultazione di almeno cinque operatori economici

    La censura relativa al frazionamento è infondata in quanto la NET s.p.a. ha applicato le norme sugli appalti sopra soglia e la successione degli affidamenti è stata imposta dalle determinazioni comunali. La necessità di attendere le valutazioni comunali sull'opportunità di proseguire/estendere il servizio sperimentale giustifica il modus procedendi. La consultazione di almeno cinque operatori è prevista per procedure sotto soglia, non applicabile al caso di specie.

  • Rigettato
    Incidenza sull'equilibrio economico del contratto per il servizio ordinario

    Il capitolato speciale prevedeva espressamente la possibilità di introdurre la raccolta mediante campane intelligenti e stabiliva la riduzione del corrispettivo contrattuale in misura proporzionale alle utenze sottratte. La NET s.p.a. ha esercitato un'opzione contrattuale prevista sin dall'origine, il cui concreto esercizio fuoriesce dal sindacato del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Carenza d'interesse

    Le delibere comunali hanno disposto la prosecuzione e l'ampliamento del servizio sperimentale, ma non ne hanno individuato le concrete modalità di attuazione, che costituiscono l'oggetto della contestazione. Il 'quomodo' del relativo affidamento rimaneva rimesso alla discrezionalità della NET s.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 14/02/2026, n. 55
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 55
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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