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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6217 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
3) dott.ssa Erminia Catapano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 982/2018, iscritto al n.
6142/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, tra
in persona del Commissario, legale rappresentante pro tempore, dr. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli Parte_2 avv.ti Enzo Paolini (c.f. ) ed Eugenio D'Andrea (c.f. CodiceFiscale_1 C.F._2
), elettivamente domiciliati in Napoli, Via Santa Lucia n. 29, presso lo studio D'Andrea,
[...]
-appellante-
e
(p. iva ), con sede legale in , Via degli Controparte_1 P.IVA_1 Pt_1
Imbimbo n. 10/12, in persona del Direttore generale, dr.ssa rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Nadia Carmen Spagnuolo (c.f.
[...]
), domiciliata in Napoli, Via A. Depretis n. 102, C.F._3
-appellata-
(c.f. ), con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria Parte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Pingue (c.f. ) e Massimino Lo CodiceFiscale_4
Conte (c.f. ) del Foro di Roma, CodiceFiscale_5 -terza intervenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 982/2018, pubblicata il 22.5.2018, il Tribunale di Avellino, in accoglimento dell'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 1189/2014, ottenuto Parte_4 dalla per l'importo di 657.016,08 € oltre accessori, a titolo di maggior Parte_1 corrispettivo dovuto per prestazioni di riabilitazione svolte nell'anno 2011, a seguito degli incrementi tariffari retroattivi disposti con decreti del Commissario ad acta n. 1/2009 e 81/2013, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite.
Affermava il Tribunale, ritenuta raggiunta la prova dell'accreditamento istituzionale del centro sanitario, della sottoscrizione dei contratti per le annualità in questione e della esecuzione e retribuzione delle prestazioni svolte, sulla base dei tariffari all'epoca vigenti, che la retroattività delle nuove tariffe non consentiva di superare i limiti di spesa annui già fissati, come espressamente indicato anche nei contratti e più volte ribadito dalla giurisprudenza anche amministrativa, salvo l'intervento, non provato nella fattispecie, di un nuovo provvedimento di individuazione di nuove Parte risorse. Aggiungeva poi che l' aveva provato di aver superato per l'anno 2011 il tetto di spesa assegnato in tutte e tre le sedi dislocate nella provincia di , come emergente dai contratti e Pt_1
dagli allegati alla delibera di liquidazione n. 1064/2012 del saldo del secondo trimestre, da cui si rilevava essere stata applicata la regressione tariffaria per la sede di nella misura di 2.055,95 Pt_1
€, per la sede di Nusco di 88,43 € e per la sede di Calitri di 1.626,98 €.
Avverso detta sentenza proponeva appello la con atto notificato in Parte_1 data 13.12.2018, deducendo con un primo motivo l'erroneità della pronuncia per errata applicazione dell'art. 2967 c.c. sui principi del riparto dell'onere probatorio, sostenendo che il riconoscimento delle maggiorazioni retributive non poteva essere eluso dal superamento del tetto di spesa e che questo non era stato provato, oltre che essere stato “retroattivo” e senza indicazione dei tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture ad inizio anno, del percorso istruttorio seguito, del taglio percentuale svolto per l'intera macroarea e per le singole strutture.
Con un secondo motivo di appello deduceva la mancata applicazione della previsione contenuta nel decreto regionale n. 81/2013, con cui la aveva riconosciuto il debito e la Pt_5
necessità di inserirlo nella programmazione con conseguenti conguagli in attivo o in passivo.
Riproponendo poi le questioni assorbite in primo grado, instava pertanto per la condanna della appellata al pagamento dell'importo di 657.016,08 € oltre interessi, con la rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la appellata, deducendo la inammissibilità dell'appello per carenza di specificità e nel merito che correttamente era stato affermato che gli adeguamenti tariffari non potevano comportare il superamento dei tetti di spesa, anche per pattuizione contrattuale, che i documenti prodotti erano stati correttamente valutati come probatori del superamento dei budget annuali, posto che era stata applicata la RTU per tutte e tre le sedi della appellante. Instava quindi per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in data 18.10.2022, la Controparte_3
e per essa la mandataria deducendo di essere cessionaria del credito
[...] Parte_3
portato dalla fattura n. 52/PA del 27.11.2018, del valore di 657.016,08 €, e dichiarando di aderire all'appello proposto dall' accogliendo le sue conclusioni “in favore Parte_1 dell'attuale titolare del credito”, con vittoria di spese di lite.
All'udienza collegiale del 22.10.2025, trattata in modalità scritta, la causa passava in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato e deve pertanto essere respinto.
In relazione al primo motivo, con cui si deduce la irrilevanza del superamento dei tetti di spesa annuali in relazione alla fattispecie, va richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società
Part accreditata nei confronti dell e della atteso che la mancata previsione dei criteri di Pt_5
remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento” (così Cass. n.
26334/2021), essendo gli interessi privati “cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” (così Cass.
n. 27608/2019).
Il principio di cui sopra, di carattere generale, non può trovare alcuna deroga nel fatto che la domanda di pagamento sia dipesa da una successiva modifica delle tariffe delle prestazioni, la retroattività delle stesse dovendo essere intesa come operante esclusivamente nel caso in cui non si fosse già raggiunto, per gli anni in oggetto, il limite costituito dai tetti di spesa di branca e di struttura.
Sul punto specifico è intervenuta anche Cass. n. 13884/2020, che ha rilevato che, se è vero che l'onere Parte della prova del superamento del tetto di spesa è posto a carico dell' viceversa, fornita la prova di ciò e vertendosi allora nella diversa ipotesi di remunerazione delle prestazioni erogate oltre quel tetto, l'onere della prova dell'esistenza di eventuali risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va invece sopportato dalla struttura accreditata.
Il primo motivo di appello va quindi respinto, non essendo consentito il pagamento delle differenze tariffarie in caso di avvenuto superamento dei tetti di spesa e in mancanza di prova da parte del centro sanitario della esistenza di risorse disponibili extra budget (cfr. Cass. n. 13884/2020, secondo cui “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile.”).
E' inammissibile il secondo motivo, con cui si censura l'affermazione della avvenuta prova, Parte da parte dell' del superamento del tetto di spesa per l'anno 2011. A fronte di una specifica motivazione resa sul punto dal Tribunale, che ha ritenuto probanti la delibera di liquidazione n.
1064/2012 ed i relativi allegati, l'appellante si è limitato a dedurre genericamente il mancato rispetto dell'onere probatorio senza censurare in modo specifico la motivazione resa in sentenza e senza dedurre alcunchè in merito invece alla asserita inidoneità probatoria della documentazione valorizzata.
L'appello va quindi respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022.
Sono sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 982/2018, in contraddittorio con la Parte_1
e con l'intervento della così provvede: Controparte_1 Controparte_3
1) Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 14.000,00 € per compensi, oltre rimborso forfettario spese, iva e cpa.
2) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della sua impugnazione. Così deciso in Napoli, il 3.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo