Articolo 2243 del Codice civile
Articolo 2269Articolo 2271
Versione
19 aprile 1942
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Versione
27 febbraio 1969
Art. 2243.

(Periodo di riposo).

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non puo' essere inferiore a otto giorni.
((13)) ----------------- AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1969, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2243 del Codice civile , limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio"."
Entrata in vigore il 27 febbraio 1969
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