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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/05/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 5282/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Califano e Ferdinando Orza e presso i quali elegge domicilio in San Marzano Sul Sarno
(SA), via Oberdan n. 10
- Parte Attrice -
E
(c.f. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Torre e presso cui elegge domicilio in Pagani, via De Rosa n. 55
- Parte Convenuta -
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta 06//11/2013 alle Controparte_3 quale Impresa designata dal F.G.V.S., la sig.ra premetteva che il
[...] Parte_1
giorno 10/11/2010, alle ore 11.45 circa in Pagani, percorreva la via Madonna di Fatima, alla guida del motocarro Piaggio tg. BH19132 di proprietà della
[...]
con direzione San Marzano sul Sarno, allorchè Controparte_4 un'autovettura di colore scuro e di media cilindrata, all'altezza del civico n. 103, proveniente dal senso opposto di marcia, nell'effettuare una manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva, invadeva l'opposta corsia di marcia, da dove proveniva il motocarro Piaggio e nonostante il tentativo della conducente di quest'ultimo di evitarla, andava ad impattarlo nella parte laterale posteriore sinistra, all'altezza del cassone;
a seguito dell'urto il motocarro sbandava e dapprima si ribaltava sul fianco destro e dopo aver sbattuto contro un muro di cinta di un fabbricato si arrestava quasi al centro della carreggiata;
che il conducente dell'autovettura si allontanava senza prestare alcun soccorso e senza possibilità di identificazione della medesima e della relativa targa;
che la signora veniva trasportata a mezzo di ambulanza del 118 all'Ospedale di Pt_1
Nocera Inferiore, ove le veniva diagnosticato Politrauma cranico con flc frontale e piramide nasale con slo dx;
che successivamente interveniva sul posto una pattuglia della P.M. di Pagani per i rilievi necessari;
che veniva aperto procedimento penale contro ignoti e nonostante lettera di messa in mora alle Controparte_5
nella quale di impresa designata dal F.G.V.S. ed istanza di mediazione con esito negativo non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia e pertanto la citava innanzi a codesto Tribunale per sentire dichiarare la responsabilità del conducente dell'auto rimasta ignota e condannare le , nella qualità al CP_1 CP_1
risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 144.831,36 per le lesioni personali, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle competenze legali per assistenza legale nel procedimento penale contro ignoti e del rimborso delle spese del procedimento di mediazione e con vittoria di spese e com- petenze del giudizio, con attribuzione;
si costituivano in giudizio le quale impresa designata per la Controparte_5
Regione Campania alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada che eccepiva preliminarmente:
- la prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947, 2° comma c.c.;
Pag. 2 di 6 - la nullità dell'atto di citazione a giudizio per la violazione delle norme di cui agli artt.
414, 164 e 156 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva delle dovendo la domanda Controparte_5 indirizzata, ai sensi dell'art.442 c.p.c., trattandosi di infortunio sul lavoro, al proprio datore di lavoro o all'Inail;
- la non corretta evocazione in giudizio ai sensi dell'art. 19 comma 1, L. 990/69, mancando la prova che l'investimento sia avvenuto ad opera di veicolo non identificato;
- la mancanza della prova dell'esatto adempimento della normativa di cui agli artt. 287, comma 1°, 354 e 355 L. 209/2005 e cioè la proponibilità dell'azione di risarcimento danni dopo il decorso di 60 gg. dalla lettera di richiesta di risarcimento danni alla
ON ed all'impresa designata;
- l'inammissibilità, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per la mancata proposizione della querela contro ignoti;
nel merito contestava sia l'an che il quantum debeatur e concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, in via gradata chiedeva riconoscere la corresponsabilità della parte attrice nella causazione dell'evento e ridurre conseguentemente l'entità del risarci-mento e con vittoria di spese e competenze del giudizio ed in via istruttoria chiedeva la nomina di Consulenze Tecnico per la ricostruzione del sinistro;
in corso di causa veniva prodotta documentazione, espletata prova testimoniale e C.T.
Medica e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari di parte convenuta, risultando dall'atto di citazione, dalla documentazione prodotta e dall'attività istruttoria espletata l'infondatezza delle indicate eccezioni, anche con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata proposizione delle querela contro ignoti, in quanto la suprema Corte con sentenza del 12/07/2022 n. 21983, precisava che “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneg-
Pag. 3 di 6 giato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (vedere Cass. n. 9873 del 2021).
Nel merito la domanda attorea di risarcimento danni è fondata e va accolta con le moti- vazioni ed i limiti che seguono.
I testimoni, sig. e , hanno confermato la dina- Testimone_1 Testimone_2
mica del sinistro, come indicato in citazione ed in particolare hanno riferito che nei primi giorni del mese di novembre 2010, alle ore 12.00 circa, gli stessi erano a bordo di una Citroen condotta dal sig. e viaggiavano in via Madonna di Fatima di Tes_1
Pagani con direzione San Marzano sul Sarno e seguivano nella stessa corsia di marcia il quadriciclo Piaggio, guidato dalla signora allorchè, giunti all'intersezione con Pt_1
via Filettine, nel rallentare per svoltare in detta via sulla propria destra, videro che una
Fiat Tipo di colore scuro nell'intento di superare una Ford Fiesta che viaggiava nell'opposta corsia di marcia, invadeva la corsia di marcia della veicolo Piaggio e la impattava, con la sua parte anteriore sinistra, nella sua parte posteriore sinistra, all'altezza del cassone;
che a seguito dell'urto la conducente del veicolo Piaggio ne perdeva il controllo, si ribaltava sul fianco destro ed andava ad impattare contro il muro di cinta posto sul lato sinistro della strada;
che dopo aver fermato l'auto in via Filettine i due testi erano scesi ed andavano a vedere cosa era successo e giunti sul posto, notavamo che l'Ape aveva finito la sua corsa quasi al centro della carreggiata e che nel frattempo si era fermato il conducente della Ford Fiesta che aveva già allertato il 118 ed i Carabinieri;
che non vi era traccia della Fiat Punto che si era allontanata e senza che alcuno dei presenti fosse riuscito a prendere il numero di targa;
che al volante del veicolo Piaggio vi era una donna che perdeva sangue dalla testa e che sembrava incosciente;
successivamente si allontanavano ed il sig. lasciava il suo Tes_1
recapito telefonico al conducente della Ford Fiesta;
gli altri testimoni sono stati escussi non sulla dinamica dell'incidente ed in particolare i sigg. , e , hanno testimoniato Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
sulle condizioni psico-fisiche della signora conseguenti all'incidente. Pt_1
Pag. 4 di 6 Nella fattispecie in esame si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta che la responsabilità del sinistro sia addebitabile al condu- cente del veicolo non identificato.
A seguito dell'espletata C.T.U. Medica e dell'incidente subito, alla sig.ra Parte_1
è derivato un periodo di 30 gg. di I.T.T. al 100% (€ 3.450,00), di 60 gg. di I.T.P. al 50%
(€ 3.450,00) e di 60 gg. di I.T.P. al 25% (€ 1.725,00) calcolati ad € 115,00 per ogni giorno;
postumi permanenti nella misura del 18% (€ 46.913,00), per un totale di €
55.538,00, come previsto dalle tabelle aggiornate di Milano applicabili ai fini del calcolo del danno biologico e da cui ritiene questo Giudicante di non discostarsi, ritenendole idonee ad assicurare una idonea liquidazione dei danni e per uniformità nel trattamento di casi similari;
oltre ad € 1.358,01 per spese mediche e per un totale complessivo di € 56.896,01; i valori sono calcolati all'attualità, cui vanno aggiunti interessi legali dalla pubblicazione della sentenza non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio anche con riferimento alla determinazione del quantum debeatur, così come determinato, non ritenendosi, che le indicate somme, vadano ulteriormente aumentate, non emergendo dagli atti di causa elementi tali da procedere ad una particolare personalizzazione del danno.
Le spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti delle quale impresa designata alla gestione Controparte_9
dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti delle quale impresa designata alla gestione Controparte_9
dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t. e per l'effetto:
1) Condanna le quale impresa designata alla Controparte_9
gestione dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in fa- vore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, per le lesioni personali, della somma
Pag. 5 di 6 complessiva di € 56.896,01, oltre interessi legali, come specificato in parte motiva.
2) Condanna le quale impresa designata alla Controparte_9
gestione dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 668,00 per spese vive, € 8.500,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute, in favore della parte attrice e con attribuzione al suo avvocato per dichiarato anticipo;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico della parte convenuta che è tenuta a rimborsare a parte attrice quanto dalla stessa anticipato.
Nocera Inferiore, 02/05/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 5282/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Califano e Ferdinando Orza e presso i quali elegge domicilio in San Marzano Sul Sarno
(SA), via Oberdan n. 10
- Parte Attrice -
E
(c.f. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Torre e presso cui elegge domicilio in Pagani, via De Rosa n. 55
- Parte Convenuta -
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta 06//11/2013 alle Controparte_3 quale Impresa designata dal F.G.V.S., la sig.ra premetteva che il
[...] Parte_1
giorno 10/11/2010, alle ore 11.45 circa in Pagani, percorreva la via Madonna di Fatima, alla guida del motocarro Piaggio tg. BH19132 di proprietà della
[...]
con direzione San Marzano sul Sarno, allorchè Controparte_4 un'autovettura di colore scuro e di media cilindrata, all'altezza del civico n. 103, proveniente dal senso opposto di marcia, nell'effettuare una manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva, invadeva l'opposta corsia di marcia, da dove proveniva il motocarro Piaggio e nonostante il tentativo della conducente di quest'ultimo di evitarla, andava ad impattarlo nella parte laterale posteriore sinistra, all'altezza del cassone;
a seguito dell'urto il motocarro sbandava e dapprima si ribaltava sul fianco destro e dopo aver sbattuto contro un muro di cinta di un fabbricato si arrestava quasi al centro della carreggiata;
che il conducente dell'autovettura si allontanava senza prestare alcun soccorso e senza possibilità di identificazione della medesima e della relativa targa;
che la signora veniva trasportata a mezzo di ambulanza del 118 all'Ospedale di Pt_1
Nocera Inferiore, ove le veniva diagnosticato Politrauma cranico con flc frontale e piramide nasale con slo dx;
che successivamente interveniva sul posto una pattuglia della P.M. di Pagani per i rilievi necessari;
che veniva aperto procedimento penale contro ignoti e nonostante lettera di messa in mora alle Controparte_5
nella quale di impresa designata dal F.G.V.S. ed istanza di mediazione con esito negativo non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia e pertanto la citava innanzi a codesto Tribunale per sentire dichiarare la responsabilità del conducente dell'auto rimasta ignota e condannare le , nella qualità al CP_1 CP_1
risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 144.831,36 per le lesioni personali, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle competenze legali per assistenza legale nel procedimento penale contro ignoti e del rimborso delle spese del procedimento di mediazione e con vittoria di spese e com- petenze del giudizio, con attribuzione;
si costituivano in giudizio le quale impresa designata per la Controparte_5
Regione Campania alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada che eccepiva preliminarmente:
- la prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947, 2° comma c.c.;
Pag. 2 di 6 - la nullità dell'atto di citazione a giudizio per la violazione delle norme di cui agli artt.
414, 164 e 156 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva delle dovendo la domanda Controparte_5 indirizzata, ai sensi dell'art.442 c.p.c., trattandosi di infortunio sul lavoro, al proprio datore di lavoro o all'Inail;
- la non corretta evocazione in giudizio ai sensi dell'art. 19 comma 1, L. 990/69, mancando la prova che l'investimento sia avvenuto ad opera di veicolo non identificato;
- la mancanza della prova dell'esatto adempimento della normativa di cui agli artt. 287, comma 1°, 354 e 355 L. 209/2005 e cioè la proponibilità dell'azione di risarcimento danni dopo il decorso di 60 gg. dalla lettera di richiesta di risarcimento danni alla
ON ed all'impresa designata;
- l'inammissibilità, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per la mancata proposizione della querela contro ignoti;
nel merito contestava sia l'an che il quantum debeatur e concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, in via gradata chiedeva riconoscere la corresponsabilità della parte attrice nella causazione dell'evento e ridurre conseguentemente l'entità del risarci-mento e con vittoria di spese e competenze del giudizio ed in via istruttoria chiedeva la nomina di Consulenze Tecnico per la ricostruzione del sinistro;
in corso di causa veniva prodotta documentazione, espletata prova testimoniale e C.T.
Medica e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari di parte convenuta, risultando dall'atto di citazione, dalla documentazione prodotta e dall'attività istruttoria espletata l'infondatezza delle indicate eccezioni, anche con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata proposizione delle querela contro ignoti, in quanto la suprema Corte con sentenza del 12/07/2022 n. 21983, precisava che “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneg-
Pag. 3 di 6 giato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (vedere Cass. n. 9873 del 2021).
Nel merito la domanda attorea di risarcimento danni è fondata e va accolta con le moti- vazioni ed i limiti che seguono.
I testimoni, sig. e , hanno confermato la dina- Testimone_1 Testimone_2
mica del sinistro, come indicato in citazione ed in particolare hanno riferito che nei primi giorni del mese di novembre 2010, alle ore 12.00 circa, gli stessi erano a bordo di una Citroen condotta dal sig. e viaggiavano in via Madonna di Fatima di Tes_1
Pagani con direzione San Marzano sul Sarno e seguivano nella stessa corsia di marcia il quadriciclo Piaggio, guidato dalla signora allorchè, giunti all'intersezione con Pt_1
via Filettine, nel rallentare per svoltare in detta via sulla propria destra, videro che una
Fiat Tipo di colore scuro nell'intento di superare una Ford Fiesta che viaggiava nell'opposta corsia di marcia, invadeva la corsia di marcia della veicolo Piaggio e la impattava, con la sua parte anteriore sinistra, nella sua parte posteriore sinistra, all'altezza del cassone;
che a seguito dell'urto la conducente del veicolo Piaggio ne perdeva il controllo, si ribaltava sul fianco destro ed andava ad impattare contro il muro di cinta posto sul lato sinistro della strada;
che dopo aver fermato l'auto in via Filettine i due testi erano scesi ed andavano a vedere cosa era successo e giunti sul posto, notavamo che l'Ape aveva finito la sua corsa quasi al centro della carreggiata e che nel frattempo si era fermato il conducente della Ford Fiesta che aveva già allertato il 118 ed i Carabinieri;
che non vi era traccia della Fiat Punto che si era allontanata e senza che alcuno dei presenti fosse riuscito a prendere il numero di targa;
che al volante del veicolo Piaggio vi era una donna che perdeva sangue dalla testa e che sembrava incosciente;
successivamente si allontanavano ed il sig. lasciava il suo Tes_1
recapito telefonico al conducente della Ford Fiesta;
gli altri testimoni sono stati escussi non sulla dinamica dell'incidente ed in particolare i sigg. , e , hanno testimoniato Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
sulle condizioni psico-fisiche della signora conseguenti all'incidente. Pt_1
Pag. 4 di 6 Nella fattispecie in esame si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta che la responsabilità del sinistro sia addebitabile al condu- cente del veicolo non identificato.
A seguito dell'espletata C.T.U. Medica e dell'incidente subito, alla sig.ra Parte_1
è derivato un periodo di 30 gg. di I.T.T. al 100% (€ 3.450,00), di 60 gg. di I.T.P. al 50%
(€ 3.450,00) e di 60 gg. di I.T.P. al 25% (€ 1.725,00) calcolati ad € 115,00 per ogni giorno;
postumi permanenti nella misura del 18% (€ 46.913,00), per un totale di €
55.538,00, come previsto dalle tabelle aggiornate di Milano applicabili ai fini del calcolo del danno biologico e da cui ritiene questo Giudicante di non discostarsi, ritenendole idonee ad assicurare una idonea liquidazione dei danni e per uniformità nel trattamento di casi similari;
oltre ad € 1.358,01 per spese mediche e per un totale complessivo di € 56.896,01; i valori sono calcolati all'attualità, cui vanno aggiunti interessi legali dalla pubblicazione della sentenza non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio anche con riferimento alla determinazione del quantum debeatur, così come determinato, non ritenendosi, che le indicate somme, vadano ulteriormente aumentate, non emergendo dagli atti di causa elementi tali da procedere ad una particolare personalizzazione del danno.
Le spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti delle quale impresa designata alla gestione Controparte_9
dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti delle quale impresa designata alla gestione Controparte_9
dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t. e per l'effetto:
1) Condanna le quale impresa designata alla Controparte_9
gestione dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in fa- vore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, per le lesioni personali, della somma
Pag. 5 di 6 complessiva di € 56.896,01, oltre interessi legali, come specificato in parte motiva.
2) Condanna le quale impresa designata alla Controparte_9
gestione dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 668,00 per spese vive, € 8.500,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute, in favore della parte attrice e con attribuzione al suo avvocato per dichiarato anticipo;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico della parte convenuta che è tenuta a rimborsare a parte attrice quanto dalla stessa anticipato.
Nocera Inferiore, 02/05/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
Pag. 6 di 6