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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1331 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 03/10/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. GUANCIALE in sostituzione dell'avv TERRA ANTONELLA il quale si riporta al ricorso e chiede la condanna alle spese di lite da distrarsi nonchè per l'avv. ALESSANDRA GUSSAGO in sostituzione dell'avv. DE TULLIO CP_1
IS la quale impugna e contesta la CTU, ne chiede il rinnovo ed insiste comunque per il rigetto del ricorso. In subordine chiede la compensazione delle spese atteso che il maggior danno è stato riconosciuto solo da maggio 2025 e pertanto alla data dellz visita il danno non sussisteva e comunque non era indennizzabile. L'avv. CP_1
GUANCIALE insiste per le spese di lite.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TERRA ANTONELLA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O SEDE - VIA CP_1 P.IVA_1 CP_1
SALVEMINI - SULMONA con l'avv. DE TULLIO IS ( ), C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento indennizzo capitale per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 assumeva di aver inoltrato Parte_1
all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente CP_1
in ” - sindrome del tunnel carpale bilaterale in specie a destra a riflesso sulla funzione prensile delle mani” e lamentava che l' respingeva la domanda riconoscendo CP_2
un danno biologico pari all'3%, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico pari al 7% e comunque nella diversa misura accertata in corso di causa -
L' costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto CP_1
ed in diritto.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha concluso il giudizio Persona_1
rilevando che “In sede di operazioni peritali veniva richiesto un nuovo esame
GR (vedere documentazione allegata). In conclusione, alla luce del più recente esame strumentale è possibile rilevare un danno biologico attualmente valutabile nella misura del 6% (sei per cento) ai sensi del decreto legislativo 38/2000 con decorrenza dal mese di maggio 2025”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite, attesa la decorrenza della prestazione differita a data successiva alla visita da parte della Commissione possono essere integralmente compensate CP_1
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 6% con decorrenza dal mese di maggio 2025; - condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (6%), con decorrenza dal mese di maggio 2025, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 3.10.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza