Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 1541
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Interruzione del termine prescrizionale

    La Corte ha ritenuto inammissibili i documenti tardivamente prodotti dall'Ufficio in appello, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023, che limita la produzione di nuovi documenti in appello.

  • Rigettato
    Vittoria di spese del doppio grado di giudizio

    Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

  • Rigettato
    Accoglimento dell'appello

    L'appello è stato respinto.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione 13, è chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza n. 1244/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento. L'appellante, Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiede la riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso avverso un'intimazione di pagamento, ritenendo decorso il termine prescrizionale decennale tra la notifica della cartella esattoriale del 25.11.2008 e l'intimazione di pagamento del 26.01.2024. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che era rimasta contumace in primo grado, sostiene che la prescrizione decennale era stata interrotta dalla notifica di due precedenti intimazioni di pagamento, avvenute rispettivamente il 09.09.2013 e il 20.04.2018. L'Agenzia delle Entrate di Benevento, costituitasi in appello, ha depositato controdeduzioni insistendo per l'accoglimento dell'appello. La contribuente, vittoriosa in primo grado, è rimasta contumace nel giudizio di appello.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto l'appello. Il Collegio ha osservato che, sebbene in primo grado fosse stata accolta la tesi del contribuente per la decorrenza della prescrizione decennale in assenza di atti interruttivi tempestivi, in appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto documentazione attestante la notifica delle intimazioni di pagamento del 2013 e del 2018. Tuttavia, applicando i principi introdotti dal D.Lgs. n. 220 del 2023, che ha riformato l'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di nuove prove in appello, la Corte ha ritenuto inammissibili i documenti tardivamente prodotti dall'Ufficio. La nuova disciplina, applicabile ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220 del 2023, ammette nuovi mezzi di prova e nuovi documenti solo se indispensabili o se la parte dimostri di non aver potuto proporli nel primo grado per causa non imputabile. Nel caso di specie, i documenti prodotti non rientravano in tali eccezioni. Pertanto, l'appello è stato disatteso e le spese sono state compensate, tenuto conto della veste di ente impositore dell'Agenzia delle Entrate e delle novità normative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 1541
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1541
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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