CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1541/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2764/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1244/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239003719374000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6241/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti: in accoglimento del ricorso di appello, voglia annullare la sentenza n. 1244/01/2024, depositata il 22.10.2024, con la quale accoglieva il ricorso, condannando Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). e non notificata ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto errata sia fatto che in diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Per Agenzia delle Entrate DP BN: 1) l'accoglimento dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede la riforma della sentenza n. 1244/2024
Depositata il 22/10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di Benevento che ha accolto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 01720239003719374000, notificata in data 26.1.2024 nell'importo di € 10.867,19, relativo alla cartella di pagamento notificata in data 25.11.2008.
L'appellante Ader, contumace in primo grado, censura la decisione adducendo che dopo la notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 25.11.2008, il termine prescrizionale decennale era stato interrotto da essa Concessionaria mediante notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720139005910623000, avvenuta il 09.09.2013 ed una successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720189000595071000, avvenuta in data 20.04.2018 . Ha quindi concluso per la integrale riforma della sentenza col rigetto del ricorso della contribuente col favore delle spese.
Nella contumacia della contribuente vittoriosa in primo grado ,cui risulta rituale notifica Email_3dell'appello a mezzo pec in data 08/04/2025 indirizzata a , si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Benevento, depositando controdeduzioni ed insistendo per l'accogliento dell'appello col favore delle spese.
All'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto. Il primo giudice ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo che in mancanza di costituzione del Concessionario e di produzione documentale idonea, era interamente decorso il termine decennale di prescrizione, tra la notifica della cartella esattoriale n. della cartella di pagamento n.07120080009875148000, avvenuta in data 25.11.2008, e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239003719374000, avvenuta in data 26.01.2024, ben oltre il decennio.
In questo grado di giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deposita documenti attestanti l'interruzione del termine prescrizionale, ossia la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720139005910623000, notificata alla contribuente a mezzo raccomandata ricevuta il 09.09.2013 ed una successiva notifica di un ulteriore intimazione Resistente_1di pagamento, la n. 01720189000595071000, notificata alla in data 20.04.2018.
Osserva il Collegio che va fatta applicazione dell'art. 58 Codice del processo tributario rubricato "Nuove prove in appello", risponde alla generale esigenza legislativa di introdurre nel contenzioso tributario un giudizio di secondo grado ad istruttoria c.d. thema decidendum"chiusa", al fine di evitare ampliamenti del , sul medesimo modello del processo civile. La norma, nella versione anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 220 del 2023 consentiva la produzione di "nuovi documenti" in appello senza limiti. Con specifico riguardo alla questione che interessa in questa sede, la giurisprudenza di legittimità si era espressa nel senso che, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della exsentenza art. 25 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e non possono essere ritirati dalle parti - le quali possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti - la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, sempre che sia depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Sez.
5 - Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020, Rv. 659877 - 01). Con la riforma di cui al D.Lgs. n. 220 del 2023, vigente dal 4 gennaio 2024, si è stabilito che, nel processo tributario in appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. L'indispensabilità è intesa come quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio. Il concetto di causa non imputabile, la cui valutazione è demandata al giudice che deve darne motivazione, deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatata sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla mera negligenza organizzativa della parte. È comunque prevista la possibilità di proporre in appello motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. Con sentenza 27 marzo 2025 n. 36, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, c. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 limitatamente alle deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. È stata dichiarata, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto. Invero, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla CGT 2 Lombardia, i I giudici costituzionali hanno ritenuto irragionevole la norma, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite. Per effetto dell'intervento della Corte, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore D.Lgs. n. 220 del 2023. Applicando i suesposti principi al caso in disamina, considerato che il ricorso introduttivo è stato depositato in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220 del 2023, ritiene questa Corte inammissibili i documenti tardivamente prodotti dall'Ufficio, trattandosi di allegazione che si pone fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 come riformulato dal D.Lgs. n. 220 del 2023. L'appello va, pertanto, disatteso. Tenuto conto della veste di ente impositore dell'Agenzia delle Entrate costituita si reputa opportuna la compensazione anche per le novità normative
P.Q.M
- rigetta l'appello e compensa le spese nei confronti dell'appellata costituita .
Napoli lì 21 ottobre 2025 Il Presidente
RO De CA
Il relatore
AN NT Rigetta l'appello. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2764/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1244/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239003719374000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6241/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti: in accoglimento del ricorso di appello, voglia annullare la sentenza n. 1244/01/2024, depositata il 22.10.2024, con la quale accoglieva il ricorso, condannando Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). e non notificata ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto errata sia fatto che in diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Per Agenzia delle Entrate DP BN: 1) l'accoglimento dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede la riforma della sentenza n. 1244/2024
Depositata il 22/10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di Benevento che ha accolto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 01720239003719374000, notificata in data 26.1.2024 nell'importo di € 10.867,19, relativo alla cartella di pagamento notificata in data 25.11.2008.
L'appellante Ader, contumace in primo grado, censura la decisione adducendo che dopo la notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 25.11.2008, il termine prescrizionale decennale era stato interrotto da essa Concessionaria mediante notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720139005910623000, avvenuta il 09.09.2013 ed una successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720189000595071000, avvenuta in data 20.04.2018 . Ha quindi concluso per la integrale riforma della sentenza col rigetto del ricorso della contribuente col favore delle spese.
Nella contumacia della contribuente vittoriosa in primo grado ,cui risulta rituale notifica Email_3dell'appello a mezzo pec in data 08/04/2025 indirizzata a , si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Benevento, depositando controdeduzioni ed insistendo per l'accogliento dell'appello col favore delle spese.
All'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto. Il primo giudice ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo che in mancanza di costituzione del Concessionario e di produzione documentale idonea, era interamente decorso il termine decennale di prescrizione, tra la notifica della cartella esattoriale n. della cartella di pagamento n.07120080009875148000, avvenuta in data 25.11.2008, e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239003719374000, avvenuta in data 26.01.2024, ben oltre il decennio.
In questo grado di giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deposita documenti attestanti l'interruzione del termine prescrizionale, ossia la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720139005910623000, notificata alla contribuente a mezzo raccomandata ricevuta il 09.09.2013 ed una successiva notifica di un ulteriore intimazione Resistente_1di pagamento, la n. 01720189000595071000, notificata alla in data 20.04.2018.
Osserva il Collegio che va fatta applicazione dell'art. 58 Codice del processo tributario rubricato "Nuove prove in appello", risponde alla generale esigenza legislativa di introdurre nel contenzioso tributario un giudizio di secondo grado ad istruttoria c.d. thema decidendum"chiusa", al fine di evitare ampliamenti del , sul medesimo modello del processo civile. La norma, nella versione anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 220 del 2023 consentiva la produzione di "nuovi documenti" in appello senza limiti. Con specifico riguardo alla questione che interessa in questa sede, la giurisprudenza di legittimità si era espressa nel senso che, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della exsentenza art. 25 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e non possono essere ritirati dalle parti - le quali possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti - la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, sempre che sia depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Sez.
5 - Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020, Rv. 659877 - 01). Con la riforma di cui al D.Lgs. n. 220 del 2023, vigente dal 4 gennaio 2024, si è stabilito che, nel processo tributario in appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. L'indispensabilità è intesa come quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio. Il concetto di causa non imputabile, la cui valutazione è demandata al giudice che deve darne motivazione, deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatata sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla mera negligenza organizzativa della parte. È comunque prevista la possibilità di proporre in appello motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. Con sentenza 27 marzo 2025 n. 36, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, c. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 limitatamente alle deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. È stata dichiarata, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto. Invero, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla CGT 2 Lombardia, i I giudici costituzionali hanno ritenuto irragionevole la norma, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite. Per effetto dell'intervento della Corte, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore D.Lgs. n. 220 del 2023. Applicando i suesposti principi al caso in disamina, considerato che il ricorso introduttivo è stato depositato in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220 del 2023, ritiene questa Corte inammissibili i documenti tardivamente prodotti dall'Ufficio, trattandosi di allegazione che si pone fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 come riformulato dal D.Lgs. n. 220 del 2023. L'appello va, pertanto, disatteso. Tenuto conto della veste di ente impositore dell'Agenzia delle Entrate costituita si reputa opportuna la compensazione anche per le novità normative
P.Q.M
- rigetta l'appello e compensa le spese nei confronti dell'appellata costituita .
Napoli lì 21 ottobre 2025 Il Presidente
RO De CA
Il relatore
AN NT Rigetta l'appello. Compensa le spese di lite tra le parti.