Ordinanza cautelare 11 dicembre 2024
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
del decreto della Prefettura di Venezia del 29 luglio 2024, notificato il 6 agosto 2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. MP De PI come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, il 15 luglio 2021 presentava istanza alla Prefettura di -OMISSIS- per la concessione della cittadinanza italiana per residenza, ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. e), legge n. 91 del 1992 in combinato disposto con l’art. 16, comma 2, della stessa legge.
La Prefettura di -OMISSIS- con nota del 3 luglio 2024 comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, osservando che il ricorrente « da verifica effettuata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di -OMISSIS- e presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di -OMISSIS- risulta essere stato cancellato per irreperibilità in data 24/05/2018 da -OMISSIS- e successivamente iscritto a Venezia per cessata irreperibilità in data 19/03/2019 », e che « pertanto non risulta aver posseduto il requisito di 5 anni di residenza legale continuativa alla data di presentazione della richiesta di cittadinanza ».
Il ricorrente presentava quindi osservazioni procedimentali in cui affermava: a) di essere regolarmente residente in Italia dal 24 settembre 2014, data di iscrizione all’anagrafe del Comune di -OMISSIS-, dalla quale veniva cancellato a sua insaputa per irreperibilità il 24 maggio 2018 (pur mantenendo ivi la propria abitazione); b) di essere iscritto dal 19 marzo 2019 nei registri anagrafici del Comune di -OMISSIS-, ove continua a risiedere; c) di aver maturato alla data del preavviso di rigetto (3 luglio 2024) il requisito di almeno cinque anni di iscrizione anagrafica ininterrotta (dal 19 marzo 2019) presso il Comune di -OMISSIS-. Il ricorrente, inoltre, riteneva che la carenza del requisito formale dell’iscrizione anagrafica fosse superabile dimostrando la continuità della residenza di fatto mediante documentazione comprovante lo svolgimento ininterrotto di attività lavorativa nel territorio dello Stato.
La Prefettura con decreto del 29 luglio 2024 dichiarava inammissibile l’istanza presentata dal ricorrente in quanto questi « risulta privo del requisito dei dieci anni di residenza legale, continua ed ininterrotta sul territorio nazionale ». In particolare, nel provvedimento l’Amministrazione - rilevato che a seguito della comunicazione dei motivi ostativi il ricorrente « non ha fatto pervenire a quest’ufficio elementi idonei a giustificare la mancanza del predetto necessario requisito di dieci anni di residenza legale, continua ed ininterrotta sul territorio nazionale, richiesto dal citato art.9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n.91 » - precisava che « la normativa sull’acquisto della cittadinanza italiana non richiede la mera presenza in Italia dello straniero, ma la residenza legale ultradecennale, ossia il mantenimento di un’interrotta [ rectius : un’ininterrotta] situazione di residenza, accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe ».
2. Il ricorrente impugnava con tempestivo ricorso il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni da egli presentate poiché, dopo avere indicato nel preavviso di rigetto il termine di trenta giorni per produrre memorie e documenti lo aveva poi ridotto a dieci giorni come indicato nel decreto impugnato, emesso lo stesso giorno di inoltro delle osservazioni (29 luglio 2024), ma ad un orario antecedente la loro ricezione. Inoltre, ad ulteriore riprova della mancata valutazione delle osservazioni procedimentali il ricorrente ricordava che nelle stesse egli aveva dimostrato la sussistenza del requisito della residenza anche a prescindere dalle certificazioni anagrafiche (producendo documentazione comprovante il continuo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato), ed aveva indicato come detto requisito fosse stato comunque raggiunto nel corso del procedimento essendo nel suo caso pari a cinque anni (e non a dieci) il periodo di residenza necessario per ottenere la concessione della cittadinanza, attesa la qualità di rifugiato dal medesimo rivestita.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ribadiva di aver già maturato in itinere il requisito della residenza alla data di adozione del decreto de quo , poiché: a) è regolarmente ed ininterrottamente iscritto nei registri anagrafici del Comune di -OMISSIS-dal 19 marzo 2019; b) riveste la qualità di rifugiato; c) in base al combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett. e), e 16, comma 2, legge n. 91 del 1992, per il rifugiato il periodo minimo di residenza è stabilito in cinque anni.
Inoltre lamentava che l’Amministrazione: a) richiede che il periodo minimo di residenza indicato dall’art. 9, comma 1, lett. e), legge n. 91 del 1992 debba essere continuativo, senza poter cumulare diversi periodi di residenza ovvero senza potersi avvalere di un periodo di residenza sufficientemente ampio maturato nel passato; b) non consente che il requisito della permanenza sul territorio nazionale possa essere dimostrato in modi diversi dall’iscrizione anagrafica (ad esempio mediante la produzione di cedolini paga attestanti una continuità lavorativa), facendo discendere dalla cancellazione anagrafica l’automatica perdita del requisito della residenza.
3. Si costituiva l’Amministrazione intimata, che confutava le argomentazioni del ricorrente.
Quanto al primo motivo di ricorso l’Amministrazione evidenziava che il ricorrente, dopo avere prodotto osservazioni con atto del 13 luglio 2024, in cui affermava la propria continua presenza sul territorio nazionale anche dopo la cancellazione dall’anagrafe del Comune di -OMISSIS- depositando documentazione comprovante l’esistenza di rapporti di lavoro, presentava ulteriori osservazioni con pec del 29 luglio 2024 ribadendo le medesime argomentazioni. Sulla base di tale circostanza, la difesa erariale evidenziava che l’errata indicazione (nella comunicazione dei motivi ostativi) del termine per presentare osservazioni e documenti non aveva in alcun modo leso le garanzie del ricorrente, e che quanto da questi prodotto era stato debitamente valutato, tanto che nel decreto di inammissibilità si dava atto che non erano stati prodotti « elementi idonei a giustificare la mancanza del predetto necessario requisito di dieci anni di residenza legale, continua ed ininterrotta sul territorio nazionale ».
Relativamente al secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ribadiva la mancanza del requisito della continua e regolare iscrizione anagrafica per un tempo corrispondente a quello normativamente previsto, per cui tale provvedimento costituiva un atto dovuto e non avrebbe potuto avere un diverso contenuto. Inoltre, la difesa erariale rilevava che: a) il requisito della residenza legale non può essere sostituito dalla mera presenza del soggetto sul territorio nazionale; b) il ricorrente – che nell’istanza di concessione della cittadinanza aveva indicato l’esatta durata della sua residenza nel Comune di -OMISSIS-, denotando così la piena conoscenza dell’evento della cancellazione – non ha chiesto al Comune ove precedentemente risiedeva la rettifica delle annotazioni anagrafiche; c) è documentalmente dimostrato che dal 24 maggio 2018 al 19 marzo 2019 il ricorrente non risultava iscritto in alcun elenco anagrafico della popolazione; d) le certificazioni anagrafiche sono atti pubblici, alla cui valenza probatoria (anche) la Prefettura deve attenersi.
4. In vista della pubblica udienza, il ricorrente depositava memoria difensiva ex art. 73, comma 1, c.p.a., ribadendo quanto già esposto nel ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative, è infondato.
Il fatto che nella comunicazione dei motivi ostativi del 3 luglio 2024 l’Amministrazione abbia indicato un termine (trenta giorni) maggiore di quello (dieci giorni) previsto dall’art. 10-bis legge n. 241 del 1990 concreta una mera irregolarità, priva di conseguenze invalidanti.
Come provato dalla difesa erariale, il ricorrente ha esercitato i propri diritti partecipativi producendo osservazioni e documenti prima con atto del 13 luglio 2024 e poi con successivo atto trasmesso a mezzo pec del 29 luglio 2024. Inoltre, la circostanza che nel decreto di inammissibilità sia stato riportato il corretto termine concesso per la produzione di memorie partecipative non denota alcuna contraddittorietà, trattandosi dell’indicazione di un elemento normativamente previsto.
1.1. Anche il fatto che il predetto decreto sia stato emesso prima della scadenza del termine assegnato nel preavviso di rigetto concreta una circostanza irrilevante, sia perché il ricorrente ha potuto ritualmente rappresentare le proprie difese all’Amministrazione procedente, sia perché quest’ultima le ha valutate, ritenendole inidonee a superare i rilievi formulati nel preavviso di rigetto. Difatti in tale atto la Prefettura aveva evidenziato che il ricorrente – per effetto della ricordata cancellazione anagrafica – difettava del «requisito di 5 anni di residenza legale continuativa alla data di presentazione della richiesta di cittadinanza» e il decreto di inammissibilità riporta che «l’interessato non ha fatto pervenire a quest’ufficio elementi idonei a giustificare la mancanza del predetto necessario requisito di dieci anni di residenza legale, continua ed ininterrotta sul territorio nazionale».
L’Amministrazione, quindi, ha regolarmente esaminato le osservazioni presentate dal ricorrente, ritenendole inidonee a superare i formulati rilievi ostativi.
1.2. Infondata è anche la censura basata sul fatto che la Prefettura ha emesso il decreto di inammissibilità oltre un’ora prima della ricezione delle ulteriori osservazioni procedimentali formulate dal ricorrente (con il patrocinio del nuovo difensore), in quanto queste ultime si limitavano a reiterare le medesime argomentazioni già contenute in quelle precedenti, come emerge dal raffronto fra i rispettivi testi. Ciò comporta due importanti conseguenze: la prima è che la mancata conoscenza delle successive osservazioni non ha alterato il quadro istruttorio; la seconda è che la motivazione del provvedimento, in replica a quanto sostenuto dal ricorrente con le originarie osservazioni, vale estensivamente anche per rigettare le successive. Su tale ultimo punto è sufficiente ricordare che la Prefettura ha motivatamente disatteso quanto dedotto dal ricorrente circa l’equipollenza alle risultanze anagrafiche di elementi quali lo svolgimento ininterrotto di attività lavorativa sul territorio nazionale, evidenziando che «la normativa sull’acquisto della cittadinanza italiana non richiede la mera presenza in Italia dello straniero, ma la residenza legale ultradecennale, ossia il mantenimento di un’interrotta situazione di residenza, accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe».
2. É infondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura nel merito la decisione assunta dall’Amministrazione.
L’art. 9, comma 1, legge n. 91 del 1992 prevede che « La cittadinanza italiana può essere concessa … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica », con la precisazione, contenuta alla lettera e), che la cittadinanza può essere concessa « all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica ». Il successivo art. 16, comma 2, della medesima legge dispone che « Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all’apolide ai fini dell’applicazione della presente legge », e può quindi chiedere la concessione della cittadinanza maturati cinque anni di residenza legalmente accertata sul territorio nazionale.
Il ricorrente, che riveste lo status di rifugiato (circostanza pacifica in quanto ammessa dal ricorrente e non contestata dall’Amministrazione), ha presentato il 15 luglio 2021 istanza per la concessione della cittadinanza italiana per residenza e, come emerge dal provvedimento impugnato, che richiama le certificazioni anagrafiche, risulta residente nel Comune di -OMISSIS- dal 19 marzo 2019.
Risulta allora evidente che il ricorrente, al momento di proposizione dell’istanza, non possedeva il requisito dei cinque anni continui di residenza legalmente accertata sul territorio nazionale richiesto dal legislatore, risultando ininfluente la circostanza che egli fosse in precedenza residente nel Comune di -OMISSIS-, perché è stato cancellato per irreperibilità il 24 maggio 2018.
Sotto tale profilo, va ricordato che l’art. 9, comma 1, legge n. 91 del 1992 consente di proporre la domanda di concessione della cittadinanza allo straniero (lett. f) ed all’apolide ovvero rifugiato (lett e) che « risiede legalmente » da un determinato numero di anni nel territorio della Repubblica. Il legislatore ha illustrato il concetto del risiedere legalmente nell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 572 del 1993 (normativa espressamente definita regolamento di esecuzione della legge n. 91 del 1992), evidenziando che «Ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica».
Ciò significa che il soggetto « legalmente residente nel territorio dello Stato », legittimato quindi a presentare istanza per la concessione della cittadinanza italiana in base all’art. 9, comma 1, lett. e) e lett. f), legge n. 91 del 1992 è colui che ha « soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme … in materia d’iscrizione anagrafica ».
Il ricorrente, cancellato per irreperibilità dall’anagrafe del Comune di -OMISSIS- il 24 maggio 2018, non può vantare una regolare continuità nelle annotazioni anagrafiche posto che la nuova iscrizione è avvenuta il 19 marzo 2019, quindi dopo una frattura temporale di dieci mesi. Inoltre il ricorrente: a) era pienamente consapevole della circostanza della cancellazione anagrafica, avendo riportato nell’istanza di concessione della residenza gli esatti periodi della sua residenza nel Comune di -OMISSIS-; b) non ha dimostrato di avere chiesto alle competenti amministrazioni comunali la rettifica delle annotazioni anagrafiche.
É quindi legittimo il decreto con il quale la Prefettura ha dichiarato inammissibile l’istanza de qua , difettando il requisito basilare per la proposizione della stessa rappresentato dalla residenza legalmente accertata protratta almeno per il periodo minimo normativamente indicato.
2.1. Né può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo la quale egli ha maturato in itinere – e quindi nel corso dell’ iter procedimentale di esame della domanda – il predetto requisito. Dal tenore del citato art. 9, comma 1, legge n. 91 del 1992, secondo cui «La cittadinanza italiana può essere concessa» allo straniero che da un determinato numero di anni risiede legalmente nel territorio nazionale, si desume che la residenza legalmente accertata, per il periodo minimo normativamente previsto, costituisce presupposto necessario per proporre la domanda, il cui accoglimento dipenderà dalle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione (come disvela l’uso del verbo « può »).
Trattandosi di un requisito espressamente previsto per proporre la domanda, esso deve esistere – e deve quindi essere posseduto dal soggetto – prima della presentazione dell’istanza, e non può perfezionarsi successivamente a tale momento. Milita a favore di tale interpretazione anche il tenore letterale dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572 del 1993, secondo cui « Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge ». Infatti, se le condizioni previste dall’art. 9 legge n. 91 del 1992 per la proposizione della richiesta di cittadinanza (fra cui figura un periodo minimo di residenza legalmente accertata) « devono permanere sino alla prestazione del giuramento », è evidente che esse devono già esistere nel momento in cui la domanda viene presentata.
Inoltre, ad ulteriore conforto giova richiamare analogicamente la posizione della giurisprudenza in ordine ai requisiti richiesti per la partecipazione a procedimenti concorsuali indetti per l’aggiudicazione di pubblici appalti, il cui possesso deve essere anteriore al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta a pena di esclusione dalla gara, e deve perdurare sino all’esecuzione della prestazione (Consiglio di Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691).
2.2. Parimenti è infondata la pretesa del ricorrente di soddisfare il predetto requisito minimo mediante il cumulo di precedenti iscrizioni anagrafiche ovvero tramite documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa.
In ordine al primo aspetto è sufficiente ribadire che l’art. 9, comma 1, legge n. 91 del 1992 impone il requisito di una residenza legalmente accertata, la quale postula il rispetto delle norme dettate in materia di iscrizione anagrafica, che nel presente caso non risulta avvenuto.
Quanto al secondo, la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che il requisito della residenza legale nel territorio dello Stato va dimostrato unicamente mediante le relative iscrizioni anagrafiche, e non può essere surrogato dal richiamo all’attività lavorativa medio tempore svolta dal soggetto (così Consiglio di Stato, sez. III, 13 febbraio 2025, n. 1312).
2.3. Da ultimo, è priva di conseguenze invalidanti l’errata indicazione del periodo minimo di residenza contenuta nel decreto di inammissibilità, che ritiene necessari dieci anni (anziché cinque) richiamando la lett. f) dell’art. 9 legge n. 91 del 1992 (in luogo della lett. e).
Tale circostanza, benché censurata come travisamento di fatto da parte del ricorrente, non modifica affatto i termini della questione, in quanto dal momento di acquisizione della residenza presso il Comune di Venezia (19 marzo 2019) alla presentazione dell’istanza (15 luglio 2021) non risultavano decorsi i cinque anni necessari per la proponibilità della stessa. Inoltre, nella comunicazione dei motivi ostativi (che fissa le ragioni per le quali un’istanza non può essere accolta) era regolarmente indicato il periodo di cinque anni richiamando correttamente la lett. e) della citata norma.
3. In conclusione, il ricorso è infondato e pertanto dev’essere respinto.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, in considerazione del tempo impiegato dall’Amministrazione per addivenire alla definizione del procedimento e per le imprecisioni evidenziate in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR OR, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
MP De PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MP De PI | AR OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.