Sentenza 30 maggio 1990
Massime • 6
Alla fattispecie legale del delitto di sequestro di persona è estraneo il motivo della condotta dell'agente, essendo la struttura del reato completa e realizzata ogniqualvolta taluno impedisca ad una persona di liberamente muoversi nel mondo fisico.
Il delitto di maltrattamenti riferito a fatti commessi in una struttura assistenziale - specie se pubblica - per persone anziane (o minori o minorate o comunque bisognose di aiuto), può essere realizzato anche a mezzo di soggetto estraneo; ciò si verifica quando i responsabili dell'assistenza consapevolmente e deliberatamente si astengano dall'impedire che persone non autorizzate realizzino condotte integranti l'elemento oggettivo del reato, posto che in tale situazione, stante il dovere funzionale, di natura pubblicistica, di attivarsi, non impedire la verificazione dell'evento, sotto il profilo eziologico, equivale a cagionarlo.
In tema di successione di leggi penali, l'art. 2, comma terzo, cod. Pen., facendo riferimento alla "disciplina più favorevole", intende riferirsi a quella che in concreto - cioè proprio in relazione alla ipotesi in giudizio - venga a risultare, complessivamente, più favorevole per il giudicabile.
Il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 cod. Pen. Può esser realizzato anche mediante condotte omissive, individuabili pure nel deliberato astenersi da parte dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura - in presenza del contrario dovere incombente su di loro - dall'impedire condotte illegittime realizzanti la materialità del reato, sussistendo le altre condizioni previste dalla fattispecie legale; infatti non impedire il verificarsi di un evento che si ha il dovere giuridico di impedire equivale a cagionarlo (fattispecie in cui si contestava a taluno dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura di non aver impedito ad estranei di maltrattare anziani colà ricoverati).
In tema di maltrattamenti di persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza e cura, la valutazione dei comportamenti tenuti dai soggetti obbligati a garantire cura e livelli di vita decorosi e conformi ai regolamenti dell'ente, va operata con massimo rigore, dato che i comportamenti di aggressione fisica, o di lesione del patrimonio morale, o di sopraffazione sistematica, costituenti l'essenzialità dell'elemento materiale del delitto "de quo", sono, in negativo, esaltati dalla violazione dei doveri funzionali, connessi alla posizione di garanzia di cui quei soggetti sono onerati.
Nell'apprezzamento del dato probatorio, ed in particolare nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, il giudice del merito, nella libertà di giudizio che la legge gli assegna, ha il dovere, oltre che di rendere motivazione, di seguire norme di comune esperienza; in particolare, tra la deposizione di chi personalmente abbia subito gli effetti di una determinata condotta, e colui che assume di non averne avuto conoscenza, è massimamente corretto assegnare maggiore attendibilità alla prima, che attesta un fatto su se stesso sperimentato, salvo che il coacervo probatorio non porti inequivocabilmente ad opposta o diversa conclusione.
Commentario • 1
- 1. Art. 572 c.p.: la nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventiLudovica Ionà · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/1990, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 30 maggio 1990 |
Testo completo
394/991 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VI penale
Composta dai signori:
Udienza pubblica ROMBI Presidente Dott. Paride
del 30/05/1990 Consigliere CALFAPIETRA. 1. " Vincenzo
2. Walter STINGARDINI. 11 11 t
Reg. Gen. H Tullio GRIMALDI 1 3.
n. 2713/90 4 #E Mauro D. LOSAPIO HHH
SENTENZA N° 1775 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto dal: UFFICIO COPIE
Procuratore generale della Repubblica di Catanzaro, nel proce-Rilasciata copla studio dimento penale a carico di: GG.Costc
per diritti L. 26 MAR 1991 1) SC LU nato in [...] [...]
IL CANCELLIERE 2) VA NI nato in [...] [...]
3) MO LU nato in [...] [...]
4) AL NI nata in [...] [...]
5) UF GI nato in [...] [...]
6) IO GI nato in [...] [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 05/12/1989.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott,
Mauro D. Losapio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore
generale dott.Bruno FRANGINI il quale ha concluso per l'annullamen-
impugnata sentenza limitatamente ai reati di to con rinvio della cui agli articoli 572 e 605 codice penale nei riguardi di OS e di Papaleo; rigetto del ricorso del PG per il resto."Marco Mezqueee, Nino Gimigliano Uditi i difensori degli imputati, avvocati Del Cogliano e Casuscel- li, i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso del Procura-
tore generale.
Svolgimento del processo furono rinviati a giudizio A seguito di istruttoria formale,
davanti il Tribunale di Catanzaro, le sopra indicate persone per rispondere:
- SC, AL e VA:
a) del delitto di maltrattamenti aggravati e continuati (articoli 110 118 81 61 n.9 572 codice penale) ai danni di anzia-
ni ricoverati nella Casa di riposo di Catanzaro, della quale il
OS era direttore e la EO capo sala, e quindi con viola-
zione dei doveri e abuso dei poteri inerenti a tali qualità;
SC e AL:
- b) del delitto di sequestro di persona aggravato e continuato (ar- ticoli 110- 61, n.2 -118 81 605 prima e ultima parte, del codice penale) per avere privato della libertà personale i pre-
detti ricoverati, impedendo loro con minacce e violenza, di u-
t scire fuori dei locali della Casa in questione;
c) del delitto di peculato (articoli 110 314 codice penale) con-
tinuato per essersi appropriato o comunque avere distratto, a
proprio o altrui profitto, danaro, beni e derrate appartenenti alla Casa di riposo, Jestinati al sostentamento degli anziani ricoverati;
0 OS 3
d) del delitto di malversazione continuata (articoli 110 81 e 315
codice penale) per essersi appropriati di danaro, indumenti, ef-
fetti personáli, donativi e generi di conforto appartenenti ai ricoverati e dei quali gli imputati avevano il possesso per ra-
gione del loro ufficio;
del delitto di distruzione, soppressione e occultamento di atti e)
veri, consumato e tentato (articoli 110
-- 61 m.2 490
- 476
-
56 codice penale) per avere distrutto, o compiuto atti idonei a distruggerli, registri, fatture, scritture contabili della det-
ta Casa di riposo, appiccando il fuoco al locale ove detti atti erano custoditi;
del delitto di minaccia aggravata e continuata, per costringere f)
a commettere un reato (articoli 110 61 nn.2,9,10 611, prima e ultima parte, in relazione all'articolo 339 codice penale) per avere, al fine di conseguire l'impunità dai reati di cui sopra,
usato minaccia per costringere le dipendenti IN LL
e AN EL a commettere i reati di favoreggiamento personale e
"coartando le predette a non riferireomissione di denunzia,
ciò che sapevano in relazione ai fatti" di cui ai capi di accu-
sa come avanti;
UF, SC e AL:
g) del delitto di interesse privato continuato in atti d'ufficio
(articoli 110 117 81 324 codice penale) per avere il Buf-
della predettafa, nella qualità di commissario straordinario
Casa di riposo, preso interesse privato per la Popaleo unita-
mente al OS, concedendo in locazione alla EO alcuni lo-
cali della Casa, distratti dalla loro destinazione con autoriz zazione alla lecataria di effettuare riparazioni Senza limite 1 OS
di importo, imputando la relativa spesa a titolo di canoni;
MO e IO:
h) del delitto di favoreggiamento personale aggravato (articoli 110
61 n.9- 378 codice penale) per avere, in violazione ai dove-
ri di guardie giurate, aiutato la EO a eludere le investi-
gazioni dell'autorità in relazione al delitto di distruzione,
soppressione ed occultamento di atti (capo e-), inducendo Nico-
lina LL e AN EL "a non rivelare ciò che sapevano e tacendo essi stessi, alla Polizia di Stato, cib che avevano a-
vuto modo di constatare";
- SC, inoltre:
i) del delitto di concussione (articolo 317 codice penale) per ave-
re, abusando della qualità di direttore della prefata Casa di
riposo, indotto AR RO NO a versagli "indebitamente del denaro quale corrispettivo per un migliore trattamento" di una ricoverata;
fatti tutti accertati e commessi in Catanzaro tra il dicembre
1981 e il novembre 1983.
2.- Con sentenza del 21 aprile 1989, nella presenza della parte ci-
vile Casa di riposo, in persona del Commissario regionale pro-tem-
pore, il predetto Tribunale assolse:
OS, EO, UF, DA e LI dai reati di cui ai ca-
pi q) h) i), perché il fatto non sussiste;
NO dal reato sub a) per non avere commesso il fatto;
EO dai reati sub e) f) per non avere commesso il fatto;
OS e la EO dai reati sub a) b) c) d) per insufficienza di prove;
OS dai reati di cui ad e) e f) per insufficienza di prove. 10 OS 5 -
2.1. Ritenne il Tribunale, in ordine:
2.1.1. ai capi a e b (maltrattamenti e sequestro di persona).
2.1.1.1. Per NO, il quale avrebbe frequentato la Casa di
riposo per anziani "nella qualità di convivente" della EO, che questi non aveva responsabilità gestionali e di assistenza;
tutta-
frequentava la pubblica via, di fatto, per alcune ore al giorno,
struttura tenendo comportamenti, valutati insignificanti, quali ri-
petute (due volte) bastonature dell'aziano suo genitore (legitti-
wo ospite della Casa comunale), bastonatura di altra persona anzia-
ricoverata), sfruttamento di anziani ospiti della na (anch'essa pubblica struttura di assistenza per l'esecuzione (gratuita) di la-
vori di edilizia privata, et similia;
in rilievo il compor- si pone tamento arrogante ten to dal NO, ma si evidenzia anche che,
secondo altri ricoverati, questi mostrava disponibilità ad aiutare adoperandosi per assistere i malcapi- chi gliene faceva richiesta,
tati ricoverati.
a giudizio del Tribunale, la estraneità del Ne conseguirebbe,
predetto ai fatti di cui ai ricordati capi di accusa;
fatti che,
pertanto, non avrebbe commesso,
2.1.1.2. Per gli altri due imputati degli stessi addebiti (EO
e OS), il collegio giudicante assume di avere registrato contra-
stanti deposizioni: alcuni testimoni avrebbero riferito agghiacci-
anti episodi di disumano trattamento, personalmente subiti e de vi-
altri avrebbero dichiarato di non avere mai sentito Su constatati,
parlare di episodi del genere, ovvero avrebbero negato di esserne
stati vittima, escludendo, nei propri riguardi, di avere subito an-
gherie o maltrattamenti in genere. La sentenza elenca gli elementi estraibili dalle deposizioni 0 OS 6 -
anche il caso di una testimone la degli uni e degli altri;
cita
giudice istruttore, con dovizia di quale, dopo avere riferito al particolari, grávi fatti del genere di quelli asseverati dal primo gruppo di dichiaranti, in sede dibattimentale avrebbe ritrattato,
di non ricordare di essere stata sentita dal sostenendo, persino,
magistrato istruttore.
In siffatto contrasto, il collegio giudicante invoca aiuto dal-
la prova generica, ma, subito, rileva che le perizie mediche hanno
'
riscontrato solo in quattordici anziani, su trentasei esaminati,
stato di grave deperimento organico conseguente a denutrizione per prolungata carenza alimentare. La bassa percentuale dei denutriti,
osserva il collegio giudicante, nell'assunta inammissibilith di
"trattamento differenziato" tra i trentasei ospiti della pubblica struttura, induce a individuare la causa dello stato cachettico, ri-
scontrato dai periti, in fatto endemico dovuto all'età e "alle con-
dizioni di salute proprie degli anziani portatori di disparate e a volte gravissime affezioni".
Nel contrasto tra deposizioni di segno opposto e supposizioni difficilmente qualificabili, il collegio sceglie la via dell'asso-
luzione dubitativa in ordine al reato di maltrattamenti.
Allo stesso modo, per il sequestro di persona, la sentenza ipo-
tizza, facendo eco alle dichiarazioni di imputati, l'impedimento, fisicamente imposto a taluno degli ospiti della Casa di riposo,
essere stato finalizzato, non già a comprimere l'esplicazione della libertà di determinazione e di movimento, ma a prevenire alla radi- ce, nel caso di persona portatrice di deficienze organiche e psi-
chiche, occasioni di danni a se medesime e a terzi, quali sarebbero potuti scaturire dalla libera circolazione per le vie cittadine di 0 OS .7
siffatti soggetti.
La supposizione, per quel che pare di comprendere dalla lettura della sentenza, si fa dubbio, donde l'adozione della richiamata for-
mula anche per questo addebito. 2.1.2. Per i capi di accusa da c) usque h).
2.1.2.1. In ordine ai fatti di cui al capo c) (peculato, variamen-
te articolato, come dal capo di imputazione), e al capo d) (malver-
sazione continuata in danno degli anziani ospiti della Casa di ri-
poso), il collegio giudicante rileva, quanto alla EO, che co-
stei, ufficialmente capo-sala (oltre che convivente del NO),
era da ritenersi formalmente estranea all'amministrazione economi-
co-finanziaria dell'Ente pubblico denominato Casa comunale di ripo-
so per anziani,
Contraddittorie risulterebbero, poi, le deposizioni sul punto sia in considerazione delle svariate posizioni assunte acquisite,
dai testimoni, sia con riguardo allo stesso contesto dedotto (talu-
ni avrebbero denunciato appropriazioni negate da altri. e queste
(diversi) testi).ultime sarebbero state invece affermate da altri
Tuttavia, sarebbero state ammesse sottrazioni di beni ai danni di
Ospiti della Casa, ma tale comportamento risulterebbe giustificato da (o giustificabile per) ragioni di indole igienico-sanitaria.
Quanto al OS, la conclusione portata dalla perizia contabi-
che individuò la sottrazione di cospicue somme di pubblico e le,
privato danaro, non soddisfece il collegio giudicante, perché basa-
ta su frammenti di documenti, su dati incompleti, su notizie attin-
te "qua e là", presso vari enti (INPS, Casa di Risparmio, tesoriere del Comune). Il collegio giudicante dà per provato il disordine am- ministrativo (che definisce "deprecabila") della gestione OS, 30 OS - 8.
dato che non esistevano scritture contabili, ne quelle obbligatorie ne quelle altre facoltative, che, per varie ragioni, normalmente vengono accese in ogni amministrazione appena decente o onesta. Pare (la sentenza, in tali perplessi passaggi, non risulta di facile lettura) che il collegio ebbe anche a raggiungere certezza sulla circostanza che il OS, venuto in possesso non fu seria-
mente indagato sul come del "libretto di pensione" di non pochi
-
ospiti della struttura assistenziale pubblica, trattenne, sempre,
l'intero ammontare dei ratei incassati, omettendo di versare, come
era prescritto (e il giudice del processo ritenne), quella quota parte (un terzo) che, per regolamento, doveva rimanere a ciascun o-
spite (da parte sua, comunque, tenuto a versare i due terzi del ra-
teo pensionistico all'Amministrazione).
Il collegio giudicante, quindi, sembra essersi orientato posi-
tivamente, in ordine all'acquisita prova circa il mancato versamen-
to, da parte del OS,di somme di danaro (afferenti sia i due ter-
zi del rateo, per regolamento da devolvere all'Amministrazione del-
la Casa, sia la parte residua, per i casi di incasso totale del ra-
teo medesimo), nelle casse della tesoreria, cosi impedendo che tan-
to danaro pervenisse a bilancio;
tuttavia, si sente attanagliato da perplessità perché l'INPS (Istituto nazionale per la previdenza so- ciale, ente erogatore dei ratei di pensione) non avrebbe esibito,
perché andate disperse, le "memorie ottiche" relative a una consi-
derevole parte (trentatre milioni di lire, sulla complessiva somma accertata di oltre cinquantasei milioni di lire).
tribunale giudicante a rifugiarsi nel dubbio e, Cib porta il ad assolvere con corrispondente formula entrambi consequentemente,
gli imputati sia dal delitto di peculato che da quello di malversa- 0 OS 9
zione.
2.1.2.2.- Posta, quale pietra angolare, una siffatta assoluzione
dei prefati EO e OS dai reati a contenuto economico-patri-
moniale, il collegio giudicante, pur ravvisando una ragguardevole massa di elementi probatori, inducente ad indicare nei detti preve-
nuti gli autori dell'appiccamento del fuoco (detto incendio) nella
stanza-ufficio amministrazione della Casa di riposo, quando era sta to disposto il sequestro della documentazione nella stessa custodi-
ta, e della conseguenziale distruzione di documenti amministrativi e contabili (capo e- della rubrica), ritenne dover escludere qual-
sivoglia coinvolgimento degli imputati nell'azione dolosa, perché
essi non avrebbero avuto alcun motivo ne interesse a sopprimere la documentazione de qua, dato che ... "non avevano commesso alcun rea-
to". E, quindi, tanta ferrea logica porta il tribunale a negare cre-
dito alle dichiarazioni delle dipendenti dell'Amministrazione, Ni-
colina LL e AN circa i fatti di cui al successivo EL,
capo f-),
Il collegio giudicante, inoltre, ravvisa contraddizioni tra le dichiarazioni rese dalle due testimoni nell'immediatezza dei fatti
(si trovavano nell'ambito della struttura di pubblica assistenza quando si sviluppo l'incendio) e quelle poi ripetute a distanza;
"paradossale se non ridicola" (pagina 13 retro) poi, definisce la l'affermazione di queste testimoni, di avere notato che sentenza,
la EO (che anch'essa, fuori servizio, nottetempo, si trovò sul avrebbe cercato di attizzare il fuoco, nono- luogo dell'incendio)
di terzi, assumendosi perfino "il rischio di stante l'intervento essere sorpresa" (in cib risiederebbe il "ridicolo")
Ulteriore ragione di discredito nei confronti dei testi di ac- '30 OS 10
cusa in generale, e delle due predette inservienti in particolare,
il collegio individua nella sensazione, suscitata dalle pagine pro-
cessuali, di ""una sorta di astio, di livore, di risentimento spe-
cie da parte di dipendenti o ex dipendenti dell'Ente, oltre che di alcuni ricoverati, nei confronti della capo-sala, più che del Co- 500, indicato come soggiogato dalla donna."* (pagina 16 della sen-
tenza).-
2.1.3. Per il capo di accusa sub h-).
Con lo stesso rigore logico e per le medesime ragioni, il tri-
bunale catanzarese assolse le due guardie giurate, LU DA
e GI LI dall'addebito di favoreggiamento, dovendosi riba-
dire l'inattendibilità della LL e della EL e, in aggiunta,
evidenziandosi la carenza di interesse da parte dei "vigilantes", a coprire l'illecita attività dei "quasi" sconosciuti imputati, il corretto comportamento dagli stessi tenuto nella circostanza, essen-
dosi attivati nello spegnere "le poche fiamme" e nel sollecitare
1'intervento della Polizia.
Da ultimo, si ventila anche la ipotesi che le donne (LL
e EL) possano avere frainteso le frasi pronunciate dalle guardie,
interpretandole come di minaccia, sulla base di considerazioni di difficile comprensione (il clima del momento). 2.1.4. Per il capo di accusa sub g) - interesse privato-,
Il tribunale ravvisa estrema regolarità e puntualità nella i-
struttoria e conclusione della "pratica" attinente la concessione
di immobili dell'Ente alla EO con l'aggiunta di stravaganti clausole, quale quelle riportate nel capo di imputazione. Induce a secondo il collegio giudicante, la considerazionetale decisione,
che i locali de quibus non erano utilizzati dall'ente pubblico, che 30 OS
il canone fissato al momento della locazione era adeguato ai valori allora correnti, che, infine, i lavori di manutenzione risultavano
Conseguentemente, conclude il tribunale, non vi fu le-necessari.
sione di interesse pubblico: logica la assoluzione con formula pie-
na sia del commissario straordinario della Casa di riposo, GI
UF, sia del OS e della beneficiata EO.
2.1.5.- Per il capo i) concussione ai danni di AR RO Carno-
vale
Trattasi si singolo episodio portato alla conoscenza degli in-
quirenti dalla predetta NO che denunziava di essere stata indotta a versare del danaro nella mani del "direttore" OS quale corrispettivo per un migliore trattamento di un parente ospite del-
la Casa di riposo.
Nell'episodio il Tribunale non ravvisō në costrizione né indu-
zione, ma piuttosto una richiesta (di danaro) qualificabile (?) of-
ferta "allo scopo di migliorare il trattamento riservata alla vec-
chia ricoverata" (pagina 16 della sentenza),
Per questo capo di imputazione non fu prodotto appello da parte dell'Ufficio di accusa e, pertanto, deve considersi passato in cosa giudicata.
3.- Avverso detta sentenza interposero gravame il Procuratore della
Repubblica, in relazione a tutti i capi escluso l'ultimo sopra ri-
cordato (capo i-), la EO e la parte civile, che non risulta a-
vere presentato motivi a sostegno. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza sopra indi-
cata, rigetto l'appello del PM e, facendo applicazione dell'art.241
del decreto legislativo 28/07/1989, n.271, assolse la EO dal reato di maltrattamento (capo a-) e da quello di sequestro di per- ) OS 12 -
sona (capo b-) perché il fatto non sussiste, da quelli di peculato e di malversazione (capi c- e d-) per non avere commesso il fatto;
assolse il OS "dagli stessi reati con identica formula", e as-
solse il detto OS, ancora, dai reati sub c) ed f) (peculato e minaccia aggravata per commetere un reato articolo 611 codice 02-
sale -) per non averli commessi. 3.1.- La corte territoriale, genericamente, assume che la sentenza impugnata è giusta, la valutazione delle prove stata rigorosa,
i motivi di appello completa e aderente alle realtà processuale;
non scalfiscono la decisione del Tribunale,
Sempre, senza alcun addentellato alle acquisizioni processuali,
la corte del merito rammenta l'assunto contrasto tra le deposizioni di accusa e quelle di ignoranza dei fatti in addebito o mutevoli
(quella tale NO che sostenne in dibattimento di non ricordare di essere stata sentita dal giudice istruttore).
Le perizie medico-legali, secondo i detti giudici, non offri-
rebbero contributo al processo per i motivi esposti dal tribunale: anzi, a giudizio di quella corte, si sarebbe dovuto accertare, per accusatoria, deperimentoזני qualche contributo alla tesiportare organico da denutrizione in tutti (non uno escluso) i ricoverati;
14 casi su 36 sono giudicati troppo poca cosa.
Anche in relazione al contestato sequestro di persona, la corte calabra si rifugia nel ferreo argomentare della sentenza impugnata:
l'assunto di avere impedito a taluno degli ospiti della casa di u-
scire dalla struttura di ricovero sarebbe contrastata da numerossi-
mi testimomni (che si ignora chi siano), e risulterebbe persino il-
percha il divieto sarebbe stato imposto solo ad alcuni elogica,
non a tutti. La logica, invece, farebbe ritenere che la costrizione ) OS 13-
fu imposta si, ma solo per il "bene" dei ospiti non in grado di au-
todeterminarsi e autogestirsi.
La perizia contabile non avrebbe fornito risultati concreti
contro gli imputati OS e EO, avendo accertato solo quanto risulta quietanzato, rispetto all'erogato. La differenza non sareb-
be finita in tasca di OS e di EO, supponendosi, pare, che i ratei di pensione assommanti la differenza non sarebbero stati ri-
tirati (sarebbero, dunque, giacenti da tanti anni presso l'Ufficio
'
pagatore?).
Alcun indizio offrirebbe il processo per ritenere che i detti
imputati ebbero ad appiccare il fuoco nella stanza ove erano custo-
diti gli atti d'amministrazione, proprio nell'angolo ove quelle car-
te si trovavano, usando la chiave della serratura (della quale chia-
ve unici possessori erano il OS e la EO), senza commettere
effrazione: solo sospetti, proclama la corte calabra, i quali, come tali, non possono trovare ingresso nel processo penale.
Tali sospetti, poi, troverebbero matrice nell'astio, nel livo-
re, del risentimento da parte di dipendenti ed ex dipendenti nonché di ricoverati, nei riguardi della caposala e del direttore OS
che, sempre sulla falsariga delle impressioni dei primi giudici, a-
criticamente, è ritenuto persona sotto il giogo della EO.
Negli stessi termini la impugnata sentenza si atteggia sia in ordine al delitto di interesse privato che a quello di favoreggia-
mento.
Motivi della decisione
4.- Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica
di Catanzaro, il quale denunzia: "Violazione dell'art.524 n° 3 in relazione all'art.475 m² 3 c.p.p." lamentando mancanza assoluta di 30 OS 14
motivazione.
Il deducente nel rilevare la impossibilità di desumere, dalla motivazione, definita frettolosa e superficiale, le ragione del de-
cidere e "il processo argomentativo seguito per pervenire alle con-
clusioni adottate", si intrattiene nel sintetizzare i punti più im-
portanti della causa, sui quali sarebbe "caduto l'oblio della Cor-
te", evidenziando quanto appresso.
La mancata considerazione di "puntuali precise denunzie di gravi e allarmanti forme di maltrattamenti" rese da numerosi ricovera- ti, svuotate di significazione probatoria sol perché taluni tra i degenti non ne avrebbero fatto menzione, senza valutare criti-
camente tali risultanze e senza considerare che coloro che ave-
vano taciuto ben avrebbero potuto farlo per non "esporsi a ven-
dell'altro per- detta e rappresaglia" da parte del direttore e sonale coinvolto nei maltrattamenti. La mistificatoria, oltre che apodittica, spiegazione fornita in ordine ai risultati della perizia medico legale, che su 36 rico-
verati, aveva individuato 14 casi di deperimento organico da de-
nutrizione alimentare: trattarsi, cioè, di situazione riferibile esclusivamente all'età avanzata, senza dare risposta alla consi-
derazione sviluppata dall'Ufficio di accusa, secondo la quale
"denutrimento e deperimento appartengono sempre, anche in età a-
vanzata, ad un momento patologico con una sua ben precisa ed in-
dividuabile eziologia",
La mancanza di motivazione in ordine alla scelta, in relazione alle denunce di impedimento ad uscire dalla Casa mediante l'es-
plicitazione di minacce o l'uso di violenze fisiche, tra le di-
chiarazioni di chi sosteneva di avere subito tale trattamento e 30 OS 15
quelli che negavaro (di averne subite), senza approfondire se queste seconde non fossero conseguenza di uno stato di soggezio-
ne e di tipore e tese, negando tali comportamenti, ad accatti-
varsi la benevolenza dei responsabili della Casa di ricovero;
në motivazione alcuna sarebbe stata adottata per dar conto del-
l'eventuale inattendibilità della tesi accusatoria che vede fi-
nalizzato tale comportamento ad impedire la propalazione di no-
tizie sulle disumane condizioni di vita realizzate nella strut-
tura in questione.
L'avere trascurato, nel prendere in considerazione l'esito della
-
perizia contabile, la circostanza che tale mezzo istruttorio ri-
sultō carente perché la documentazione di supporto era andata distrutta dal fuoco appiccato dagli stessi prevenuti, al riguar-
do, il deducente evidenzia una serie di circostanze, in relazio-
ne alle quali la corte territoriale aveva obbligo di motivazio-
in considerazione delle quali si sarebbe potuti pervenire Tie,
conclusione che ad appiccare il fuoco furono i prevenuti alla Cosco e EO, unici detentori della chiave della serratura
della porta d'ingresso della stanza ove, unicamente, si svilup-
po l'incendio che interessò solo i punti ove erano custoditi i documenti contabili. Dal che, di poi, dovrebbe potersi dedurre la fondatezza della ipotesi accusatoria che vede i predetti di-
strattori a proprio beneficio delle somme incassate a titolo di
pensione spettante ai ricoverati, non fatte confluire nei bilan-
ci pubblici.
L'avere trascurtato di considerare gli elementi di prova relativi
-
agli approfittamenti di beni dell'ente e dei degenti da parte dei prevenuti i quali finirono per stornare a proprio beneficio ] OS 16
persino i piccoli donativi che i visitatori largivano agli an-
ziani detenuti.
L'avere, con speciosa motivazione, disatteso le dichiarazioni dei testi LL e EL (che avevano evidenziato comportamenti di minaccia tesa a impedire che fossero denunziati i fatti a loro
conoscenza capo f-); dichiarazioni che furono tacciate di in-
attendibilità per contraddittorietà, senza indicare donde prove-
nissero gli elementi di contrasto.
Il non avere speso una sola parola per analizzare ed esprimersi circa la delibera 5 gennaio 1980, con la quale fu concesso l'uso praticamente gratuito di locali di proprietà dell'Ente, assol-
vendo il UF con formula piena senza neppure nominarlo.
5.- Osserva il Collegio che il ricorso del Procuratore generale di
Catanzaro è pienamente fondato e deve essere accolto, con le preci-
sazioni di cui appresso. 5.1.- La decisione resa dalla corte di Catanzaro é realmente priva di motivazione, lo scritto sotto tale titolo prospettato in senten-
za essendo privo di qualsiasi significazione razionale, idonea a
sorreggere non una legale decisione, ma pur anche una qualsiasi de-
cisione.
I rilievi del Procuratore generale, facilmente, considerata la nullezza dello scritto, hanno individuato superficialità, carenze,
genericità, vizi logici e metodoligiai, "oblii", trascuratezze, che finiscono, mortificantemente, con l'affiancare allo squallore della vicenda giudiziaria quello della istituzione. 5.2. Le pronunce di adesione alla decisione dei primi giudici, pur nelle palesi assurdità nelle quali sovente essi caddero, come ap-
presso si avrà modo di evidenziare, risultano falsamente assiomati- '30 OS - 17 -
-
che, perché acritiche e, quindi, illegittimite, laddove omettono di spiegare le ragioni che avrebbero governato i meccanismi razioci-
-presuntivamente logici - mercé il funzionamento dei quali nanti si giunse alle decisioni, prospettate, appunto, come assiomatiche,
non abbisognevoli di dimostrazione, quindi.
Al contrario, ciascun giudice ha il dovere di fornire la moti- vazione della sua decisione e quando questa viene prospettata per relationem (nel caso di specie alla sentenza di primo grado), non
'basta operare un generico riferimento al termine referente, igno-
rando le censure che sono state mosse e sottraendosi al dovere, che precede l'esame sulle censure, di verificare la razionalità, la con formità alla legge e, per il caso di specie, al comune sentire del-
l'uomo.
In questo gravissimno vizio la corte territoriale è incorsa,
quando non ha trovato in sé la forza morale di reagire di fronte ad agghiaccianti giudizi, quali, per esemplificare subito, il ritenere irrilevante le ripetute bastonature di persone anziane, ricoverate in una pubblica struttura di cura e di riposo (persino dello stesso genitore dell'autore di simili incivili e disumani comportamenti);
il giudicare di nessuna significazione la presenza, in una strut-
tura pubblica di cura e risposo, di quattrodici persone anziane ai limiti esistenziali per carenza di alimentazione e di assistenza,
aggiungendo, anzi, orrore ad orrore, come si è detto in parte sto-
rica.
Trovare, invero, un filo di raziocinio nelle arbitrarie asser-
zioni concernenti la valenza processuale da assegnare alle perizie mediche, e impresa che solo l'equilibrio con cui i motivi di ricor- 0 OS 18
1'Ufficio redigente) può qualificare difficile. All'acritica ade-
sione alla giustificazione fornita dai primi giudici (appena quat-
tordici anziani Versavano in stato cachettico per carenza alimen-
tare), la corte territoriale, in un eccezionale impulso di autono-
mia, aggiunge che solo quando tutti i trentasei ospiti della Casa
di cura e riposo si fossero venuti a trovare in quella condizione da "lager", si sarebbe, forse, avviata una qualche riflessione sul-
la fondatezza dell'accusa.
5.3.- Non "un rigo" spende la corte per dare conto dell'avere di-
satteso le prospettazioni accusatorie che riferiscono il comporta-
mento agnostico di ricoverati "mulla ricordanti" al timore di subi-
re violente reazioni da parte dei "gestori di fatto" della pubblica struttura di ausilio, benché essa corte avesse, senza batter ci-
glio, con asettica freddezza, preso atto dell'accertamento circa le violenze di cui il NO fu accreditato;
si vuol dire che la corte territoriale avrebbe dovuto, in sede di impugnazione almeno,
porsi la domamda se quelle prosettazioni fossero del tutto eventua-
li, "campate in aria", o non trovassero concreto e tangibile fonda-
mento,proprio per accertamento di quel giudice al giudizio del qua-
le essa corte incondizionatamente, oltre che acriticamente, si ri-
metteva.
Invero, i rilievi sulla nullità della sentenza di appello po- trebbero essere portati ben oltre (il trattamento riservato alla perizia contabile, la negazione di appropriazioni contradditoria-
mente poi ammesse, l'abbruciamento dei documenti amministrativi la-
sciato nel vago dei sospetti, senza neppure richiamare uno degli e-
lementi di prova acquisiti e pur esposti dalla decisione di primo grado, etc.), ma sanza costrutto pratico, posto che non un punto di 7
30 OS 19
quello scritto (ci si riferisce a quello letto in allegato agli at-
ti qui pervenuti) può essere profittevolmente discusso.
6.- Ritiene il Collegio, invece, più producente, oltre che indispen-
sabile, tentare una analisi della sentenza di primo grado, non cer-
to,quanto meno sotto l'aspetto testuale-formale, a livello di quel-
la sin qui criticata, sia perché questa Corte ha il dovere, nel ca-
so di annullamento con rinvio, di esplicitare i principi di diritto ai quali il giudice del rinvio deve attenersi per il nuovo esame,
' calzandoli ai fatti accertandi, sul che esso conserva piena ed es-
clusiva sovranità d'accertamento, una volta soddisfatto l'obbligo,
indeclinabile, di fornire motivazione razionale, logica, scevra di errori di diritto (non una qualunque motivazione), sia perché non appaia il silenzio, su talune affermazioni di quella sentenza, come implicita adesione alle distorte applicazioni della legge che ne furono fatte.
D'altra parte, proprio tale analisi, consentirà di meglio espli-
citare le carenze della sentenza impugnata.
6.1. La parte razionale della sentenza di primo grado, seguendo la traccia del capo di imputazione, esaminando perciò i fatti attinen-
ti i capi a- e b- della rubrica (rispettivamente, maltrattamenti e sequestro di persona), dopo avere elencato una lunga serie di nomi di testimoni, diligentemente divisi in due categorie, e dopo avere subito qualificato agghiacciante il quadro delineato dalle testimo-
nianze del gruppo di accusa (in verità, vengono riferiti "fatti"),
genericamente, senza che se ne conoscano (rectius: se ne spieghino)
le ragioni, conclude per una paritaria contrapposizione tra quelle rese da coloro che dichiararono di essere state vittime, sulla pro-
pria pelle, di abusi, che la sentenza qualifica agghiaccianti, e ) OS. 20
coloro che attestarono o "l'assoluta ignoranza di un regime di mal-
trattamenti" ovvero, "addirittura un regime di vita soddisfacente".
Orbene, osserva il Collegio, se il giudice del merito ĕ, e ri-
mane, sovrano nell'apprezzamento del dato probatorio, ciò è alla
sola condizione che offra una motivazione adeguata e soddisfacente,
mostrando di avere valutato ogni atto del processo e di essersi at-
tenuto, in tale valutazione, alle regole di diritto e alle norme di esperienza.
Già sotto questo profilo, grave appare la incongruità nella qua-
le cadde quel tribunale, pedissequamente, e senza analisi critica,
seguito dalla corte territoriale, per avere posto a raffronto pari-
tario dati tra loro non omogenei, sotto il profilo della valenza probatoria, quali le deposizioni delle vittime dei maltrattamenti,
di coloro che sulla propria pelle subirono le angherie, che pure il tribunale indica come causa di un sistema di vita agghiacciante, e quelle di coloro che sostennero di nulla sapere o di essersi trova-
ti a proprio agio: le une, di queste seconde, agnostiche e prive di qualsiasi significazione, in positivo o in negativo, le altre equi-
voche, posto che trovarsi a proprio agio è un giudizio, che va cor-
relato al sistema di vita che il dichiarante ritiene soffisfacente
(e che, per questo, deve essere conosciuto e dal giudice sottoposto ad analisi ove, per avventura, anche un sistema di vita difficile,
di umiliazione, di maltrattamenti, non sia ritenuto soddisfacente,
la umana capacità di adattamento essendo quasi infinita), 6.2.- Ne quei giudici ritennero di passare, come dovevano, inescu-
sabilente, fare, al vaglio critico ogni testimonianza, proprio per-
ché ciascuno dei dichiaranti era presentato dall'accusa come la vittima di un reato, che non ha quale oggetto passivo una colletti- 0 OS 21
vità, sicché per essere integrato nei suoi elementi costitutivi de-
ve attentare a un rilevante, indeterminato numero di soggetti,
Sarebbe bastáto, in questa analisi, che, per ignoti motivi,man-
accertare nei soli confronti di uno dei degenti (troppo spesso 20,
spregiativamente gratificati dell'epiteto di "vecchio", "vecchia",
"Vecchi") la sussistenza di quella "condotta abituale che si es-
trinseca con più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi" in un contesto di abitualità, di normalità, tesi a le-
'
dere l'integrità fisica o il patriomonio morale del soggetto passi- VO, perché la sussistenza del reato, nei riguardi di quel singolo,
doveva ritenersi accertata e doveva essere affermata.
Tra coloro che sostennero di avere subito mortificanti angherie vi era (vi ė, ci si augura) un anziano sacerdote, non certo è da
senza travalicare adusato a spergiurare perche dipresumersi,
uomini che hanno giurato si tratta -; se quel sarcedote,come i tan-
ti e tanti altri che si affidarono ai giudici per avere US
(il Procuratore generale ricorrente ne ha contati diciotto), menti,
doveva essere dimostrato con sufficiente rigore, per rispettare il dovere morale, oltre che giuridico, della motivazione;
uno per uno,
dove, quando, perché il tribunale (della corte di appello non è da parlarne) doveva spiegare perché non riteneva di dare loro credito,
adagiandosi nel comodo dubbio suffragato da chi "nulla sa e nul- If t la ha visto", (audi, vide, tace, si vis vivere in pace, si senten-
oppure da chi, per mille ragioni ziava già in epoca non sospetta!)
diverse (ivi compresa una triste vita anteatta, di stenti, di sa-
crifici, di tribolazioni: non rari esempi certi derelitti ambienti del nostro Meridione offrono) giudichi sopportabile e persino "sod-
disfacente" un regime di vita che, obiettivamente, in una struttura 50 OS 22
pubblica di cura e riposo di un Paese civile, sia da qualificare i-
gnobile, quale quello delineato dai testimoni, ai quali i giudici del merito non vollero credere.
Sotto questo profilo, si imponeva ( e si impone al giudice del rinvio) un esame accurato ed approfondito di tutto il materiale
obbiettivamente, fosse il regimeprobatorio, per accertare quale,
di vita di quella casa-lager; il giudizio sulla soddisfacenza o me-
no del regime di vita colà imposto spettando ai giudici, dell'uno e dell'altro grado di merito, e poi, in ultima analisi, sia pure sot-
to i profili di legittimità, al finale controllo di questa Corte,
la quale, come è noto, non può attingere dagli atti processuali e- valutazioni, che non le competono, ma deve esserelementi per le messa in grado, attraverso il materiale probatorio descritto e va- lutato nelle sentenze, di esplicare, nella pienezza che la legge richiede, il suo mandato. Ufficio che, nel caso di specie,viene im-
pedito dalla mancanza di una motivazione nella decisione di appello e dalla sommarietà, rispetto al materiale probatorio acquisito, ge-
nericamente indicato per numeri, della decisione di primo grado;
la quale (ultima) non consente di conoscere gli elementi di fondo, di base, sui quali i meccanismi decisori si sono articolati.
6.3.- Il generale Ufficio ricorrente ha rimarcato, come si è detto,
che i giudici dell'appello hanno dimenticato di dare conto circa la mancata considerazione della pertinente riflessione loro portata dall'Ufficio appellante in relazione alle ragioni che possono avere 1
portato gli agnostici e i contenti a tal dirsi, supportate dalla considerazione del clima di degrado e di violenze opprimente la vi-
ta degli ospiti della Casa di riposo, del quale la stessa sentenza di primo grado offre uno squarcio rabbrividente, come si vedrà ap- OS 23
presso, esaminando la posizione del NO.
Se questa carenza poco aggiunge alle svolte considerazioni in ordine all'atteggiamento assunto dal giudice del gravame, tuttavia non può non rimproverarsi al giudice di prime cure di non essersi
posto il quesito, con la serietà che la riflessione su fatti cosi gravi impone anche per le implicazioni che ne sono e ne potrebbe-
ro derivare nei riguardi di chi, con impegno e civismo, ha "fatto
il suo dovere", assumendosi resposabilità di non poco momento in-
clinando subito per la ipotesi di deposizioni menzognere e reattive o vendicative dei ricoverati, suggestionato (o condizionato) dalla supposizione di conflitti fuori del giudizio.
6.4. In un tale clima, di disfattismo nel giudizio, si inseriscono le riflessioni dei giudici del merito a riguardo delle condizioni alimentari e igieniche nella quali gli anziani ricoverati versava-
TIO.
Invero, come si legge dalla sentenza di primo grado, quel giu- insufficienza delle deposizioni testimoniali,dice, ritenuta la chiese ausilio, per decidersi, alle perizie mediche, ma subito 05-
servo, con asettica, fredda indifferenza, che solo quattordici, su risultarono all'esame peritale intorno altrentasei esaminati,
quale non muove critica alcuna recependone pienamente le conclusio- ni versare in stato cachettico,vale a dire "in stato di grave de-
perimento organico conseguente a denutrizione per prolungata caren-
za alimentare" (pagina 8 retro): numero esiguo che, non supponendo-
si "trattamento differenziato" (ma qualcuno non aveva, più o meno per solleci- ammesso dai giudici spontaneamente, versato danaro tare un miglior trattamento ricoverata? vedi nei riguardi di una capo I della rubrica e pagina 16 della sentenza), doveva attribuir- OS 24
si alla vecchiaia dei soggetti.
A fronte di tali, non civilmente qualificabili, giudizi, questo
Collegio non intende rimanere coinvolto nella valutazione del dato probatorio, ma non può, in tanta gravità, non osservare, per rende-
anzi l'assurdità, della giustificazionere palese la incongruenza,
fornita, che:
anche a quei giudici deve essere giunta notizia che l'arte medica conosce, la moderna farmacopea appresta una larga gamma di pre-
1 sidi e sussidi che consentono di superare, e anche agevolmente, 11certe situazioni, di 'carenze nel metabolismo, nell'assimilazio-
ne e nell'assunzione stessa del cibo", per dirla con la sentenza del tribunale (pagina 8 retro); che, sebbene sin da antichi tempi si disse: "senectus ipsa est morbus", e si riconobbe che destino dell'uomo, nel momento del suo concepimento,è quello di venire a morte, tuttavia questo non significa che un uomo debba essere, specie in una struttura pub-
blica di cura e di riposo, abbandonato al suo destino e venire a morte per inedia, nel completo abbandono;
che quei giudici avrebbero dovuto porsi il quesito se quelle "ca-
erano state prevenute, affrontate, renze nel metabilismo It
curate, perché:
la condotta, integrante il reato contestato ai prevenuti, di cui ci si occupa (come meglio si spiegherà appresso), può essere realizzata anche mediante la deliberata omissione di cure e di assistenza, con il non fornire consapevolmente alimento adequa-
to, in una, "lasciando crepare"; e questo assume particolare ri-
levanza quando l'omissione si realizzi in una struttura pubblica finanziata anche per scongiurare che glicreata, predisposta, 30 OS 25
anziani finiscano con il morire d'inedia, in abbandono;
che il reato del quale ci si occupa, come si è detto, è perfetto e punibile quando vi è prova che una sola persona, nelle condi-
zioni previste dalla legge, sia stata "maltrattata"; questo por-
ta ad evidenziare che i giudici avrebbero dovuto esaminare cia-
per ciascuna parte lesa, quale signifi-scun caso e verificare, cazione, nel generale contesto di disumanità regnante nella Ca-
sa, fosse da assegnare alle finali condizioni fisiche riscontra-
te su ciascuno.
Mozza il fiato il leggere nella sentenza di appello che, per poter muovere un giudice a considerare elemento di riflessione, in fatto di maltrattamento di persone, l'inedia di degenti in una casa di cura e riposo, è necessario accertare che tutti, proprio tutti,
versino nello stato finale. Ma, onestamente, che cosa si può dire al riguardo? Anche nei
"lager", di triste memoria, vi fu chi riusci a ritagliarsi una nic-
chia che gli consenti una sopravvivenza, rispetto alla morte, "sod-
disfacente"; ciò non toglie che di lager si tratto.
6.5.- Non meno preoccupante risulta l'argomentare del tribunale nel discutere dell'estensione della imputazione di maltrattamenti nei riguardi del NO.
Si parte dal rilievo, in linea di fatto, che questi frequenta-
per alcune ore al giorno, la Casa di cura e di riposo per an- 93,
ziani, struttura pubblica (e opportuno ribadirlo), con un suo "re-
golamento organico", richiamato a pagina 11 retro della sentenza di prian grado, all'evidenza regolamentata, dunque, da norme di natura pubblicistica, senza avere titolo, ma nella qualità di "convivente"
della EO, Cipo-sala e, a quanto pare di capire, un po' facto- O OS 26
tum nella gestione dell'istituto.
In detta qualità, di "convivente", nuovo indefinibile "profilo funzionale" (!), supportato da una espressione equivoca, abbraccian-
te un ventaglio di situazioni relazionali interpersonali, a partire da quella di quasi-coniuge in poi sino a bassi livelli, il Carnova- le, a dire della sentenza, si distinse per avere "picchiato" (vale a dire bastonato) alcune volte (esattamente: "solo due volte"!) un anziano ricoverato, individuato quasi come scusante nel genito-
'
re (suo padre, vale a dire), ospite della Casa di cura;
per avere,
"picchiato" un altro anziano signore, AR IN;
per avere
"sfruttato" due ricoverati impiengandoli, come manovali,in "picco-
li" lavori di edilizia privata (vale a dire a suo personale vantag-
gio: tra essi il "picchiato" IN, sicché pare di comprendere il motivo della bastonatura) e per avere dato sfogo al suo carattere
scontroso e arrogante, distribuendo "sgridate" ai malcapitati ospi-
ti. Verso altri, non si conosce il criterio di selezione, il Carno-
sempre secondo la sentenza, si sarebbe mostrato disponibile, vale,
collaborando poi, siamo al colmo, "volontariamente e spontaneamente all'assistenza dei vecchi" (pagina 9 della sentenza),
Il quadro è raccapricciante, ma le conclusioni che trae il giu-
dice del merito superano ogni immaginazione.
logica: essendo il NO estraneo alla Questi, infatti,
delle sue azioni-- riprovevoli certo, ma struttura assistenziale,
di limitata valenza non è tenuto a risponderne, pur potendo gio-
varsi di quel particolare "profilo funzionale", che gli consentiva di impartire botte e lezioni, di sfruttare e dar sfogo al suo umo-
rale carattaraccio.
Orbene, va osservato: i giudici del merito, sovrani, si ribadi- 0 OS 27 -
sce, nell'apprezzamento del dato processuale, liberi nel seleziona-
re le prove sulle quali basare le loro conclusioni, ma con ineludi-
--bile obbligo di correttamente motivare e le riflessioni che se-
guono impingono censure di motivazione -, avrebbero dovuto:
- domandarsi in quale degrado la struttura assistenziale pubblica era caduta, se a un estraneo quale che fosse il rapporto con infermiera capo- una dipendente di livello esecutivo quale una sala, - era consentito di passare, ripetutamente, a vie di fatto ai danni degli anziani colà in cura, e persino verso suo padre: circostanza che, lungi dall'attenuare la già immane gravità del fatto, appare indice di incivile brutalitä, essendo dai tempi in cui l'uomo ha abitato questo pianeta imposto a chicchesia di ri-
spettare il padre e la madre, a più forte ragione quando essi raggiunto la tarda età tornando, per legge di natura,abbiano bambini;
quale regime di terrore, considerata la tarda età e lo stato di inedia dei soggetti passivi, l'impraticabilità di una qualsivo-
glia reazione, la obiettiva impossibilità di difendersi, la non-
curanza e il disinteresse di chi doveva tutelarli, si era istau-
rato in quello che con poca esagerazione fu definito un "lager",
fornito persino del suo (qualche volta accattivante) aguzzino;
e se questo regime avesse potuto svolgere un qualche ruolo su co-
loro che "nulla sapevano" e su coloro che ritennero di poter o dover giudicare accettabile anche il lager;
quale significazione tutto ciò doveva assumere nei confronti di coloro che, a titolo ufficiale, avevano in cura ed affidamento gli anziani e avevano obbligo giuridico di loro garantire un re-
gime di vita umano e di difenderli da violenti, intrusi e sfrut- OS 28
tatori.
6.6.- Il quesito, invero, si pone sul se il delitto di maltratta- dolosa, consape-menti non sia realizzabile anche per mezzo di una vole, omissione che si traduca non tanto in un tollerare, quanto in un lasciar fare, lasciar maltrattare, coagente con condotte di stu-
diata trascuratezza e disinteresse, così da realizzare nei riguardi di persone indifese e abbandonate a un destino di declino fisico e psichico, l'aggressione al patrimonio morale, alla dignità di uomi-
ni (come essere umano, qualsia il sesso), alla integrità fisica (id bastonature); nel che consiste l'essenzialità del momento og-est:
gettivo del reato contestato ai tre imputati.
Questa Corte, con il conforto della prevalente dottrina, ritie-
realizzato anche medianteche il delitto de quo possa essere Tie
condotte omissive (si ricorda, in dottrina, il far mancare il ci- bo), individuabili persino nel deliberato astenersi in presenza del contrario dovere, incombente sui responsabili di una pubblica dall'impedire condotte illegit-struttura di assistenza e di cura
time realizzanti la materialità del reato, sussistendo le altre con-
dizioni previste dalla fattispecie legale;
infatti, non impedire il verificarsi di un evento che si ha il dovere giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo (articolo 40, comma 2, codice penale).
Né va trascurato di evidenziare la giuridica irrilevanza, sotto il profilo penale, della carenza, in capo al NO, di una in-
vestitura ufficiale, posto che, al riguardo, soccorono le disposi-
zioni di cui all'articolo 117 del codice penale, merce le quali @
regolata la posizione dell'extraneus nella realizzazione del reato
proprio, ove talmente volesse qualificarsi il delitto in esame, ri-
ferito alla qualità di coloro cui siano affidate persone in cura 0 ) OS 29 -
custodia.
6.7.- Tutto quanto si è sin qui detto, porta alla delineazione dei seguenti principi di diritto, sui quali la corte del rinvio dovrà
conformare il proprio giudizio intorno al fatto;
questo, da assu-
leale e appa- mersi con libertà di apprezzamento ma con obbligo di gante motivazione:
ed in particolare 1.- Nell'apprezzamento del dato probatorio,
il giudice del nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, merito, nella libertà di giudizio che la legge gli assegna, ha do- vere, oltre che di rendere motivazione, di seguire norme di comune esperienza;
in particolare, tra la deposizione di chi personalmente abbia subito gli effetti di una determinata condotta, e colui che
assume di non averne avuto conoscenza, è massimamente corretto as-
segnare maggior attendibilità alla prima, che attesta un fatto su se stesso sperimentato, salvo che il coacervo probatorio non porti inequivocabilmente ad opposta o diversa conclusione.
2- Il delitto di maltrattamenti riferito a fatti commessi in una struttura assistenziale, specie se pubblica, per persone anziane (o minori o minorate, comunque bisognose di aiuto), può essere realiz-
zato anche a mezzo di soggetto estraneo;
ciò si verifica quando i responsabili dell'assistenza consapevolmente e deliberatamente si
astengano dall'impedire che persone non autorizzate realizzino con-
dotte integranti l'elemento oggettivo del reato, posto che in tale situazione, stante il dovere funzionale, di natura pubblicistica,
di attivarsi, non impedire la verificazione dell'evento, sotto il profilo ziologico, equivale a cagionarlo,
3- In tema di maltrattamenti di persone affidate a una pubblica struttura di assistenza e cura, la valutazione dei comportamenti OS 30
tenuti dai soggetti obbligati a garantire cura e livelli di vita
decorosi e conformi ai regolamenti dell'ente, va valutato con mas-
simo rigore, dato che i comportamenti di aggressione fisica, o di
lesione del patromonio morale, o di limitazione della libertà, o di sopraffazione sistematica, costituenti l'essenzialità dell'elemento materiale del delitto de quo, sono,in negativo, esaltati dalla vio- lazione dei doveri funzionali, connessi alla posizione di garanzia di cui quei soggetti sono onerati,
1
7.- Strettamente connessa alla tematica dei maltrattamenti inferti ai degenti della Casa comunale di cura e riposo di Catanzaro, ri-
sulta quella relativa al delitto di sequestro di persona addebitato sub b) della rubrica, in ordine al quale la soluzione, ir linea di diritto, data dai giudici del merito risulta errata.
7.1.- Invero, in questo errore deve avere indotto anche la posizio-
ne assunta dalla pubblica la dove ha insistito nel voler accusa trarre qualche conclusione dalla ipotesi, che i giudici del merito hanno bollato per congettura, che agli anziani degenti venisse im- oedito di uscire, di esplicare la propria libertà di movimento, al fine di non consentire la propalazione all'esterno di notizie e at-
testazioni riguardanti l'infernale regime istaurato nella Casa Co-
munale.
E' stato facile, e con sufficiente attendibilità, da una parte, evidenziare, come si è ripetuto anche nel corso dell'odierna di- scussione, che la Casa era pur frequentata da parenti e conoscenti degli ospiti, ai quali si sarebbero potuto ugualmente, come accad- de, riferire quanto del caso;
dall'altra, che la congettura tale è
restata.
Ma, a ben guardare, alla fattispecie legale del delitto di se- 0 OS 31
questro di persona, nei termini contestati ex articolo 605 del co-
dice penale, è estraneo l'intento, il motivo, la ragione, infame o meno che sia della condotta realizzatrice.
Quello che viene in considerazione è la illegittima privazione della libertà di movimento. Se il sequestratore ha agito per fini attiene ai motivi dell'agire, non alladi bene, é questione che struttura del reato, la quale completa e realizzata ogni qualvol-
ta taluno impedisca a una persona di liberamente muoversi nel mondo fisico, il reato attinendo appunto la libertà di movimento.
E' ricorrente, nelle cronache giudiziarie, il caso dell'amante-
geloso che, per scongiurare tradimenti o per simili motivi, chiuda a chiave la donna impedendole, in sua assenza, di uscire. Ebbene, in questi casi, quale valore socio-culturale vogliasi assegnare alla
gelosia, al bisogno di possesso esclusivo, all'esigenza di proteg-
gere o di scongiurare "inquinamenti", rimane assodato che un seque-
stro di perosona è stato realizzato.
7.2.- Sviati dalla posizione assunta dall'accusa, i giudici del me-
rito hanno ritenuto di dover aderire, sempre acriticamente, alle giustificazioni fornite dagli imputati, i quali hanno ammesso si,
pare di comprendere dalla sentenza di primo grado, di avere impedi-
to, con violenza o vie di fatto, o meno, a taluni tra gli anziani il pro- ricoverati di uscire dalla Casa e di determinarsi secondo prio libero volere, ma a fin di bene, per impedire che si realiz-
zassero situazioni pericolose per se e per gli altri (@ la formula
che giustificava il letto di contenzione e il seppelimento, da vi-
vi, nei vecchi qui vecchio va bene manicomi),
Da questo deve dedursi che i giudici avrebbero dovuto, per ri-
spettare le regole del diritto, ritenere provati i fatti di seque- ] OS 32
stro e poi, eventualmente, verificarli alla luce di scriminanti,
sulla base di una causa di giustificazione che andava provata rigo-
rosamente da chi intendeva opporla.
Esibire una causa di giustificazione non è cosa di facile in-
venzione in situazioni di sequestro di persona, poiché questa, per avere fondamento ed attendibilità, stante il rigore con il quale si deve giudicare in tema di compressione della libertà personale, per non legittimare, con spiritose trovate, il soffocamento del bene
supremo che una società civile ha diritto-dovere di cercare e cu-
stodire, deve avere fondamento in fatti certi, minuziosamente con-
trollati da chi ha titolo, in ogni senso, per farlo. 7.3.- Senza volere affrontare funditus il problema, che nella si-
superficialite ravvisabile nel tuazione processuale di massima
appare del tutto eventuale, non risultando che mai sia processo,
stato neppure sfiorata tanta, peraltro, ovvia problematica, per a-
prire un serio discorso sul punto, sarebbe dovuto essere provato in causa che un medico, il medico della Casa (assente ..ingiustifica-
to in tutta la procedura), avesse accertato, certificato, una stato di defedazione psicofisico tale, in ciascuno dei bistrattati anzia-
ni impediti ad uscire, da imporre il divieto di libera circola- zione e, conseguentemente, disporre il ricovero in strutture ospe-
daliere predisposte ed attrezzate per la cura e la custodia di sif-
pazienti, e sottoposte a rigorosi controlli della pubblica fatti autori ca. Tutto, ovviamente, documentato nelle prescritte cartelle cliniche con il rigore che la compressione della libertà impone,
Mai si potrà giustificare l'impedimento a deambulare, a tanere una vita di relazione, civile, umana, sulla base di asserzioni, ven-
tilate da questo o quella tra coloro che sono chiamati a rispondere OS 33
di sequestro di persona, articolate sull'assunto di avere agito per il bene della vittima, gratificata di incapacità ad autodeter-
minarsi, senza rigorosa prova sui presupposti della giustificazio-
ne, implicanti anche l'indagine sul titolo di competenza ad emette-
re giudizi del genere: infatti, non può rimettersi la decisione sul la libertà personale di chi dovesse, per qualsivoglia evenienza,ri-
manere ospite in un pubblica struttura di assistenza e cura, agli arbitri di una infermiera, pur caposala, ma sempre a livello mera-
mente esecutivo.
7,4,- Su questo punto il giudice del rinvio dovrà, verificare se,
come hanno riferito testi e parti lese, come sostiene convincente-
mente il Procuratore generale ricorrente, come assume il tribunale di Catanzato, con una certa perplessità (una specie di giudizio a doppio binario: non è vero, ma se è vero, è stato fatto per il be-
etc.), un impedimento fisico alla libera deambulazione fuori ne...
delle mura della struttura-lager sia stato realizzato, e poi, e-
scluso che si sia trattato di (ulteriori) episodi vessatori, inqua-
drabili nell'altra fattispecie già esaminata, verificare se coloro che di tale comportamento si macchiarono siano in grado, 0 comun-
que, dalle carte processuali, che questa Corte non può leggere, tan- to meno valutare, risulti un serio, inequivoco, professionalmente fondato, accertamento di insulto psicofisico tale da condurre a una prescrizione di limitazine alla libertà, sicché risultino adottati i legittimi, doverosi, consequenziali provvedimenti.
Solo a tali condizioni va applicata la causa di giustificazione di cui all'articolo 51 del codice penale, il fatto stimanandosi es-
sere stato compiuto nell'adempimento di un dovere.
3.- In ordine al reato sub c) va rilevata la formale schematicità OS 34
della motivazione fornita dal tribunale per assumere estreneità del la EO nella amministrazione della Casa comunale: essere costei una infermiera priva di poteri dispositivi ed amministrativi.
Osservazione del tutto formalistica che pretermette l'esame,che doveva essere approfondito e attento, delle risultanze di causa dal lo stesso giudice più volte evidenziate per dedurne una posizione di subalternità, di succumbenza del OS rispetto a quella domi-
mante assunta dalla EO. 8.1.- Invero, perpetuando l'errore già commesso, sia pure con mag-
giore vistosità, nell'esaminare la posizione del NO, il tri-
e quindi di bunale si libera da ogni obbligo di approfondimento, motivazione, rifugiandosi nella semplice segnalazione della collo-
cazione della LA nell'organigramma del personale addetto alla
Casa comunale;
collocazione priva di rilievo in sede penale, là do-
ve debbono essere esaminati i fatti e non le ipotesi, le condotte realizzate e non le qualifiche.
Della intromissione della EO nella gestione economico-fi-
nanziaria della Casa, sono stati posti in rilievo non pochi elemen-
ti idonei a imporre riflessione (posizione di dominio sul Cosco e
su tutta la vita della struttura, presenza sul luogo dell'incendio in ora notturna, esplicitazione quasi confessoria delle motivazioni accreditate agli ignoti incendiari, comportamento tenuto con le due dipedenti intervenute sul posto, dichiarazioni rese dai testimoni,
e via di seguito).
Al di là del rifiuto di prendere in considerazione le dichiara-
zioni dei testi e di sottoporle ad analisi seria e concreta scevra da pregiudizi congetturali (che,invero appare una costante all'at-
taggiamento al giudial di marito), tu tti gli elementi esaminabili ) OS --35
al riguardo sono stati pretermessi, avvolti nell' "oblio", come il generale Ufficio ricorrente ragionatamente ricorda (per farne moti-
vo di gravame) tappagandosi del rilievo formalistico circa la "pian-
ta organica".
8.2.- Nell'ambito di questo atteggiamento, emblematica appare la delitto di peculato-mal- conclusione cui si perviene in ordine al versazione concernente i ratei di pensione incassati dal OS av-
valendosi dei "libretti" nominativamente intestati ai degenti, dei quali non è stato appurato il come egli venne in possesso. incassava i ratei diSi da per certo e provato che il Cosco
pensione spettanti ai malcapitati ricoverati;
che egli tratteneva l'intera somma di danaro percepita, benché, per regolamento, gli o-
spiti avessero dovere di versare all'Amministrazione i due terzi di tale rateo;
che mai, il OS, verso a mani dei singoli titolari la quota parte loro spettante;
che solo minima parte, di quelle somme all'Amministrazione comunale, fu versata in tesoreriadestinate
(Cassa di Risparmio), eppure si perviene alla strabiliante decisio-
ne che tutto sarebbe dubbio;
le cui nebbie, estesasi con sempre mag-
gior spessore alla corte territoriale, hanno finito per avvolgere il tutto nell'oblio del perdono.
Invero, ПIOTI ē chiaro, non si comprende il significato delle critiche mosse dal collegio giudicante alla perizia contabile, la dove rileva che per la relativa istruttoria i periti avrebbero as-
sunto dati "qua e là", presso enti pubblici (INP5, Comune, Cassa di
Risparmio, etc.) e si sarebbero avvalsi di parti di scritture scam-
pate alla fiamme (bruciacchiate), dimenticando che altra strada
periti non avrebbero potuto percorrere, a meno di dichiararsi, ipso facto, impossibilitati a svolgere il loro compito il che freudia- ] OS 36
namente forse fu ritenuto auspicabile), 8.3.- Una volta accertato che il OS non teneva, come i giudici asseverano, abbondando in inani giudizi di deprecabilità, alcuna scrittura contabile, e che quei pochi appunti erano stati in buona parte (pur contro le aspettative di chi aveva interesse a completa-
re l'opera, per quanto testimoni oculari ebbero ad asseverare sotto giuramento) divorati dalle fiamme, non si comprende quale signifi-
cazione, ai fini dell'accertamento dei reati contestati, possa ave-
re la circostanza che l'INPS, Istituto pagatore, non avesse conser-
vato le "memorie ottiche" riguardanti una parte dei pagamenti ef-
fettuali (questa è la spiegazione del dubbio) e che la ricostruzio-
ne operata dai periti si fondasse su elementi acquisiti con pazien- te ricerca, piuttosto che su scritture limpide e complete (che, se esitenti, avrebbero reso del tutto inutile l'esecuzione della peri-
zia).
Con pari superficilità anche la decisione di secondo grado fa riferimento alla mancanza di queste "memorie ottiche" che, a meno di non voler assurdamente ipotizzare che da tantissimi anni le som-
me di danaro relative a quei i ratei di pensione giacciono ancora presso gli enti di cassa delegati al pagamento, senza che nessuno,
benche interpellato, se ne sia accorto (come pare, se ben s'intende la difficile prosa della sentenza, voglia ventilare la corte di ap-
pello), è circostanza di scarsissimo, se non nullo, rilievo, visto che, al postutto, esporrebbe l'INPS alla richiesta di nuovo paga-
mento, non potendo detto istituto provare di avere adempiuto al suo dovere di debitore, civilisticamente inteso. Ma. se é certo, come i giudici del merito mostrano di ritenere, che il OS incasso ratei di pensione e non ne verso le somme riscosse, ne alla tesoreria del OS 37 -
Comune në ai singoli titolari, ciascuno per la parte di spettanza,
è impossibile solo ipotizzare quale altra prova, seriamente, l'Ac-
svogliati giudi- cusa avrebbe dovuto esibibire per convinvere cosi ci. 8.4.- La quantificazione delle somme sottratte è certo compito ri-
servato al giudice del merito il quale, avvalendosi ovviamente an-
che dell'ausilio di tecnici, ha il dovere di fissare, senza andare quanto l'imputato abbia incassato e oltre il "ragionevole dubbio",
non versato;
ma, in questo accertamento, anche la dialettica pro-
cessuale svolge il suo ruolo, poiché non può, ragionevolente, pre-
tendersi dall'accusa che sia data e la prova positiva e quella ne-
gativa al contempo.
Questo significa che se l'infedele amministratore-direttore ha incassato i ratei di pensione, spetta a lui provare di averne ver- sato a ciascun avente diritto le quote spettanti;
e questo, senza dire che, a quanto gli stessi giudici affermano, risultava provato il mancato versamento nella casse della tesorieria comunale (misera parte risulto dall'esame delle "reversali") e la mancata consegna ai "poveri vecchi", ai quali pure, con grande senso di civismo, si riconosce alfine il diritto a uno "spillatico", a una piccola parte della pensione, per soddisfare elementari bisogni personali, pre-
senti e pressanti anche in un lager.
Diritto dalla cui lesione, però, non deriva alcuna conseguenza,
oltre le nebbie del dubbio. 7.- Sequendo canoni di una ignota logica, il tribunale, poi, asso-
dato che nulla è chiaro nella amministrazione OS e negli archivi dell'INPS (reo di non avere conservato tutte le "memorie ottiche"
Jei pagamenti effettuati), trascurata la considerazione in ordine a -1 38 OS
quelle somme di danaro, per le quali pare proprio che dubbi non ne potessero essere avanzati (inferiori a quelle indicate in perizia,
ma non per questo irrilevanti), dopo avere diligentemente esposto gli elementi di fatto sui quali, pare di capire, ragionevolmente potrebbe essere fondato un giudizio di penale responsabilità in or-
dine all'appiccamento del fuoco e alla distruzione delle carte am-
ministrativo-contabili, individua nella assenza di qualsivoglia il-
leceità nella condotta del OS e della EO, la ragione per cui quelle prove debbono essere disattese.
Sotto il profilo razionale, il capovolgimento logico dei termi-
ni del discorso ha del sofisma alquanto rozzo: si comincia con il rilevare che per una parte delle somme ascritte nel capo di imputa-
zione siccome peculate non sussisterebbe sicura prova, per cui tut-
to è dubbio;
dal dubbio si perviene alla certezza sulla regolarità
(dissolvendosi le nebbie), senza nessunamministrativo-contabile altro passaggio logico-motivazionale, per concludere, esaminando altri reati, che, seppur tutto militi a fare ritenere i due (OS
e EO) autori dell'appiccamento del fuoco e della distruzione
dei documenti, la limpidezza della amministrazione, la assoluta innocenza, la rettitudine di costoro (poco prima solo ed in parte qualsiasi scrittura dubbia, nella deprecazione della mancanza di contabile nella gestione di un Ente pubblico) escludono che essi possano avere avuto una qualche ragione o un qualsivoglia interesse ad appiccare il fuoco;
quindi le prove non servono.
9.1. Eppure quei giudici avevano, con diligenza, esposto gli ele- menti in base ai quali essi erano indotti a giudicare che "tutto concorre" a fare ritenere i due imputati autori dei fatti in adde-
bito: 0 OS - 39
il fuoco, dolosamente appiccato, di limitate dimensioni, aveva in-
teressato solo la stanza adibita ad ufficio amministrativo-con-
tabile, sede del direttore OS, e, di questa, solo quella par-
te ove si trovavano ammonticchiati i documenti de quibus;
la porta di ingresso all'ufficio non presentava alcuna effrazione
-
e la serratura non era stata forzata;
i vetri di un finestra erano stati simulatamente infranti: infat-
-
diti i frammenti delle lastre vetro erano sparsi all'esterno '
del locale, mostrandosi inequivocabilmente che la forza applica-
ta sugli stessi aveva avuto direzione dall'interno verso l'e-
sterno;
solo il OS e la EO (ma perché anche costei?) erano in possesso della chiave (ciascuno un esemplare) della serratura della porta di ingresso a questo ufficio;
nella notte dell'incendio, fuori servizio, sul posto era presente la EO;
questa fu notata da due inservienti nel momento in cui tentava di 11riattizzare "le poche fiamme' (non tutti i documenti erano anda-
ti distrutti);
queste inservienti furono oggetto di minacce;
i "vigilantes" intervenuti cercarono di indurre i testi al silen-
zio ed essi stessi tacquero.
9.2.- Orbene, lasciando momentaneamente da parte le ultime tre pro-
posizioni, per quanto appresso si dirà, i giudici di primo grado non mostrano alcuna perplessità nel valutare nella giusta luce gli elementi acquisiti;
essi sono spinti ad escludere la concludenza del contesto probatorio, sulla sola considerazione, avanti eviden-
ziata, che il OS e la EO non avrebbero avuto alcuna ragione ] OS 40
ed interesse ad appiccare il fuoco.
E' ben vero che il tribunale tenta di razionalizzare il motivo di esclusione avventurandosi nella congettura che, comunque, pur qualcuno al mondo, forse, avrebbe potuto avere interesse a far ap-
parire che OS e LA avessero voluto distruggere i documenti.
Congettura talmente arzigogolata da considerarsi una "boutade".
Il motivo per il quale un reato viene commesso, se non è sus-
sunto nello schema legale, sotto forma di dolo specifico o altri- menti, secondo le varie tecniche conosciute all'arte del legifera-
re, rimane fuori della fattispecie e può essere utilizzato solo per razionalizzare, ove occorra, una determinata condotta;
in partico-
lare, il motivo per cui un documento viene distrutto, il fuoco vie-
ne appiccato, è circostanza estranea alla struttura dei relativi
reati.
Ne consegue che, per soddisfare l'obbligo della motivazione, il giudice deve prima esaminare gli elementi di fatto che possano con-
vincerlo circa la fondatezza o meno dell'accusa, senza lasciarsi fuorviare da motivazione interne, peraltro neppure esplicitate da-
gli interessati, per contrapporle a dati di fatto, sui quali deve massimanete fondare la decisione.
9.3.- La corte territoriale ha ritenuto le circostanze sopra elen-
cate "sospetti" (a questo pare voglia rifersi quando parla, appun-
genericamente: "il sospetto..." -pagina 5-) e, per una volta to,
con raziocinio dissertando, ha proclamato che il sospetto non ha,
com'è esattissimo, cittadinanza nel processo penale: epperò si è
dimenticata di spiegare come e perchè quanto sopra evidenziato ed
accertato dai giudici di primo grado, debba essere qualificato "so-
spetto" e non serie univoca di indizi concordanti, ovvero, prova 30 OS - 41 -
sic et simpliciter.
I giudici del merito non hanno, come dovevano, discusso in or-
dine a quelle prove;
non si sono posti il quesito sul chi avrebbe potuto, non scorto, introdursi, nottetempo, nella Casa di riposo,
raggiungere la stanza-ufficio, usare correttamente la serratura,
senza produrre effrazioni o forzature, entrare nella stanza, appic-
care il fuoco proprio là dove i documenti di trovavano, simulare un abusivo ingresso dalla finestra, provocando la rottura di qualche vetro, uscire dalla stanza, sempre senza essere notato e sparire,
dando prova di perfetta conoscenza della sistemazione dei luoghi e dei sentieri da percorre per arrivare e per uscire all'unica stanza attinta.
In relazione al capo di accusa, questo complesso di elementi di riflessione doveva essere esaminato con attenzione e con mente sgom bera da pregiudizi, quale quello, veramente alquanto mistificato-
rio, che non vi era motivo o interesse da parte degli accusati (del
OS in particolare) di distruggere i documenti quando stavano per essere acquisiti all'istruttoria appena iniziata (era stato dispo-
sto il sequestro).
Su questo punto cruciale della causa la Corte del rinvio dovrà
esercitare il suo impegno di giudice di merito per pervenire, moti-
vatamente, a una decisione realmente giusta.
9.4. Riprendendo le ultime tre proposizioni avanti sub 9.1.-, e
discutendo congiutamento dei capi f) ed h), liquidati dai giudici di merito in sostanziale identită interpretativa e, dunque, con gli stessi errori motivazionali, nella pregiudiziale decisione di non prestare credito ai testi asseveranti circostanze non conformi a un certo indirizzo, 11 tribunale, ancora una volta, ribadisce il di- 0 OS 42
scredito nei riguardi della dichiarazione rese dalle due dipendenti della Casa comunale (LL e EL), le quali, sotto il vincolo del giuramento, avevano riferito di avere notato la EO tentare di riattizzare il debole fuoco e di avere subito minacce o ammoni-
menti perché nulla rilevassero all'autorità inquirente.
Anche in questo caso, il tribunale, seguendo la tecnica motiva-
zionale del doppio binario, dopo avere tralasciato le prove senza neppure tentare una razionale critica (tale non è l'assunto che il
'
teste dichiarante potrebbe avere motivi di risentimento verso l'ac- cusato, dato che l'analisi deve riguardare i fatti dichiarati e da accertare, non i motivi per i quali un teste si induce a dichiara-
re), dichiarazione, sullaed avere bollato di ridicolo una tale considerazione che la EO, cosi agendo, si sarebbe esposta al rischio di essere notata, si domanda, quasi con noncuranza, se poi,
infine, le due donne, pur avendo riferito esattamente, non abbiano frainteso il significato delle frasi loro rivolte, scambiando
carezze per pugni. Ma, il giudice del merito ha il dovere di esprimersi con cor- rettezza e senza ambivalenze, segno sicuro di perplessità; di far
conoscere a chi ha il dovere di verificare la logicità, la congruen-
za, la completezza di una motivazione, il rispetto della legge e della logica, quale sia la convinzione cui esso sia pervenuto: han-
no detto il vero, mal intendendo le intenzioni degli accusati, 0
hanno detto il falso, inventando ciò che non fu detto. Poiché, nel-
l'una o nell'altra ipotesi - entrambe accertande per sovrana compe-
tenza del giudice del merito - lo consequenze, anche sotto il pro-
filo nella formula di assoluzione, sono ben diverse. Questa Corte
deve sapere, per poter render conto a chi non si acquieta a quella ) OS 43
che ritiene una decisione errata, se le sue censure siano meritevo-
li di accoglimento o debbano essere respinte, ovviamente nell'ambi-
to della limitata, ma per questo non certo solo formale, giurisdi-
zione di legittimità attribuita dalla legge alla Corte di cassazio-
ne.
E' principio di logica e di diritto, innumerevoli volte affer-
mato da questa Corte, che il giudice del merito, per disattendere
ļa sussistenza di fatti certificati da testi oculari, deve fornire
rigorosa dimostrazione di elementi di contrasto, ovvero di inoppu-
gnabili ragioni inducenti alla disattenzione.
Questo non è stato fatto dai giudici di primo grado, tanto meno da quelli di appello, i quali (i primi) si sono arroccati sul pre-
giudizio di dover disattendere le deposizioni dei testi perche ri-
tenute inquinate da motivi di revindica e di faziosità, senza impor-
si la gravosa, ma necessaria, fatica di sceverare, con rigore logi-
co, il vero dal falso, ove vero e falso in tutti i processi si com-
mistano e impongono al giudice,nel che risiede uno dei profili pro-
fessionali di maggior peso e prestigio allo stesso tempo, una pene-
trante analisi, assistita dai principi giuridici estraibili dalla plaerumque acci- legge e dalle regole della logica e dell'id quod senza il ricorso alla quale (analisi), e senza la esplicita- dit,
zione dei quali, qualsiasi decisione è, o appare, frutto di arbi-
trio, anche se, per avventura, in se giusta. 10.- Tralasciata qualsivoglia considerazione in ordine al fatto di cui all'originario capo I), per il quale il OS consegui assolu-
zione Senza che il pubblico inic interponesse appello, cosi consentendo la formazione, sul punto, del giudicato, va riesaminato il capo di Laputazione concernente il reato di interesse privato in /30 OS 44
atti di ufficio.
Tale fattispecie legale è stata abrogata dalla recente legge 26
aprile 1990, n.86, la quale, nel riordinare in modo più razionale la materia concernente i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ha abrogato l'articolo 324 del codice pe- nale, facendo confluire della fattispecie di cui all'articolo 323,
riformulato, un parte della oggettività e della condotta, prima in-
quadrate nel schema del delitto di interesse privato. 10.1. Nella ipotesi di successione di leggi penali, non totalmente abrogatrici delle fattispecie preatte,, normalmente si pongono due problematiche le quali, schematicamente, concernono, l'una la indi-
viduazione del nuovo paradigma nel quale, eventual il fatto e la condotta contestati debbano farsi rientrare;
l'altro la indivi- duazione, in concreto, della legge più favorevole al reo, vale a dire, quale regime sanzionatorio, ove la prima indagine conduca a utili risultati evidenziando ไฮ permanente rimproverabilită del fatto e della condotta a suo tempo contestati, debba applicarsi nel regolare la regiudicanda.
Per la risoluzione di entrambi i quesiti detta disposizioni il comma terzo dell'articolo 2 del codice penale, il quale (articolo
2) si occupa appunto della "successione delle leggi penali",
10.2.- Sotto il primo profilo, la odierna regiudicanda non impone la risoluzioni di particolari problemi, posto che nella rubrica di accusa si fa riferimento al vantaggio conseguito dalla onnipresente
EO nel conseguire, in termini di reale gratuită, la cessione
appartenenti alla Casa di cura e riposo, sottratti alladi locali,
utilizzazione dell'Ente pubblico.
Per il vero, un po' come nei discorsi tra sordi, le decisioni (0 OS 45
di merito fanno riferimento all'elemento materiale del pregiudizio,
per la pubblica amministrazione, seguito alla cessione, praticamen-
+ te gratuita, dei detti locali;
elemento (il pregiudizio) non ri-
chiesto dal paradigma del cessato articolo 324 del codice penale,
ma, discusso con insistenza e, per vie di congetture escluso, dai giudici di merito, in entrambi i gradi, volendo così comprovare la innocenza degli accusati.
In relazione al secondo aspetto, va richiamata la costante giu-
risprudenza di questa Corte, la quale ha statuito che quando l'ar-
ticolo 2, comma 3, del codice penale, fa riferimento alla "disposi-
zione più favorevole", intende riferirsi a quella che in concreto,
cioè proprio in relazione all'ipotesi in giudizio, venga a risulta-
re, complessivamente, più favorevole per il giudicabile.
Ora, abrogato, come si è detto, l'articolo 324 codice penale,
delineato il fatto nei termini sopra esplicitati, appare evidente come quel fatto, e relativa descritta condotta, rientrino perfetta-
mente nello schema legale di cui al nuovo articolo 323, capoverso,
del codice penale, il quale punisce il fatto commesso dal pubblico ufficiale, vale a dire l'abuso di ufficio, al fine di procurare a sé o ad altri (la EO) ingiusto vantaggio patrimoniale.
La nuova normativa, per tale fatto commina una pena da due a
cinque anni di reclusione, ma, in applicazione del principio sopra esaminato come secondo profilo della problematica scaturente dal
regime di successione nelle leggi penali, disposizione più favore-
vole agli imputati, risulta quella pregressa, vale a dire la dispo-
sizione di cui all'articolo 323 codice penale preriforma, la quale comminava una pena detentiva fino a due anni, oltre a quella pecu-
niaria. OS 46
Se questa è, come all'evidenza emerge, la disposizione più fa-
vorevole per gli imputati, essa va applicata con l'ulteriore, con-
che tale reato rientra tra quelli per i qualiclusiva annotazione,
il decreto presidenziale di clemenza 12 aprile 1990, n. 75, ha con-
cesso amnistia.
10.3. - Due brevi notazioni concludono questo paragrafo.
In primis va rilevato, benché i giudici del merito non abbiano ayuto occasione di occuparsene, che l'addebito, di reato proprio,
calzante per il UF e il OS, stante le loro qualità di pubbli-
alla Pappaleo si estende per effetto del meccanismoci ufficiali,
proprio di cui all'articolo 117 del codice penale;
estensione che,
in linea di fatto, trova radice nella circostanza che nella mede-
del vantag- sima EO viene individuata la persona destinataria gio.
Poi, deve evidenziarsi che dalle sentenze di merito, in parti- colare, per quanto attiene la decisione su questo punto, da quella di secondo grado (che rappresenta il provvedimento impugnato), non emerge, con quella evidenza che la legge richiede, la insussistenza del fatto, o che questo non sia stato commesso dai prevenuti, ovve-
ro che non sia previsto dalla legge come reato, secondo la paradig-
mamentazione di cui all'articolo 152 del codice di procedura pena-
le. Non emergono, in relazione ai motivi dedotti, circostanze ido- nee a giustificare l'applicazione di formula preferenziale, anzi,
la considerazione della prospettazione di accusa, mai seriamente e-
saminata, porterebbe a tutt'altro risultato, stante l'enorme van-
taggio conseguito dalla beneficiaria. Tanto che la sentenza di pri-
mo grado non può fare a meno di rilevare che il novello commissa-
rio, delegato alla gestione della Casa comunale di riposo de qua, ] OS 47
attesto essere in corso una "pratica" di recupero, per la condu-
zione ad equità del rapporto sinallagmatico, leso per soddisfare l'interesse della EO.
L'evidente, e ormai a lungo criticato, difetto di motivazione non comporta una soluzione diversa da quella dell'immediata appli-
cazione della causa estintiva del reato.
Invero, in presenza della causa di estinzione del reato i vizi di motivazione della sentenza del giudice del merito non possono 孽
essere esaminati perché, ove riscontrati sussistenti, comportereb-
bero il rinvio al giudice del merito, in disubbidienza alla regola generale che impone l'immediata applicazione di causa di estinzione del reato, ex citato articolo 152 del codice di procedura penale
1930, applicabile al caso in giudizio (cfr., fra tante: mass.180412), 11.- Va, dunque, applicato il beneficio dell'amnistia per tale ul-
tima considerata accusa (capo g- della originaria imputazione),men- tre in ordine a tutte le altre, vale a dire per gli originari capi b), c), d), e), f), h) va disposto, previo annullamento della a),
impugnata sentenza, il rinvio ad altra sezione della Corte di Appel-
lo di Catanzaro per nuovo giudizio, con l'obbligo di attenersi ai principi di diritto enunciati nel corso della presente trattazione.
P. T₁ M.
La Corte, VI Sezione penale,
visti gli artt. 537,539,543 cod. proc.pen. 1930,
ann u l l a
Senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Giovanni BUFFA,
LU 05 e NI AL limitatamente al reato di cui al capo g), ritenuta la fattispecie di cui all'articolo 323 codice pe-
nale, perché estinto per sopravvenuta amnistia ex d.P.R.n.75/1990; 10 OS 48
in accoglimento del ricorso del P.G.,
ann u l l a per il resto l'impugnata sentenza nei confronti di tutti gli impu-
tati e rin vi a ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo g iu-
dizio.
Così deciso in Roma il 30/05/90=
IL PRESIDENTE
Il Consigliere est. (dott.Paride Rombi)
(dott. Maung D. Losapio)
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia
ہے
Depositato in Cancelleria oggi, 16 GEN. 1991
DIIl Collaboratore di Cancelleria SUPREMA
S
S
A
O
Z
A
N
C
I 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 sono stati redatti (del che questo Collegio deve dare atto al-