Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/1990, n. 394
CASS
Sentenza 30 maggio 1990

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Massime6

Alla fattispecie legale del delitto di sequestro di persona è estraneo il motivo della condotta dell'agente, essendo la struttura del reato completa e realizzata ogniqualvolta taluno impedisca ad una persona di liberamente muoversi nel mondo fisico.

Il delitto di maltrattamenti riferito a fatti commessi in una struttura assistenziale - specie se pubblica - per persone anziane (o minori o minorate o comunque bisognose di aiuto), può essere realizzato anche a mezzo di soggetto estraneo; ciò si verifica quando i responsabili dell'assistenza consapevolmente e deliberatamente si astengano dall'impedire che persone non autorizzate realizzino condotte integranti l'elemento oggettivo del reato, posto che in tale situazione, stante il dovere funzionale, di natura pubblicistica, di attivarsi, non impedire la verificazione dell'evento, sotto il profilo eziologico, equivale a cagionarlo.

In tema di successione di leggi penali, l'art. 2, comma terzo, cod. Pen., facendo riferimento alla "disciplina più favorevole", intende riferirsi a quella che in concreto - cioè proprio in relazione alla ipotesi in giudizio - venga a risultare, complessivamente, più favorevole per il giudicabile.

Il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 cod. Pen. Può esser realizzato anche mediante condotte omissive, individuabili pure nel deliberato astenersi da parte dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura - in presenza del contrario dovere incombente su di loro - dall'impedire condotte illegittime realizzanti la materialità del reato, sussistendo le altre condizioni previste dalla fattispecie legale; infatti non impedire il verificarsi di un evento che si ha il dovere giuridico di impedire equivale a cagionarlo (fattispecie in cui si contestava a taluno dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura di non aver impedito ad estranei di maltrattare anziani colà ricoverati).

In tema di maltrattamenti di persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza e cura, la valutazione dei comportamenti tenuti dai soggetti obbligati a garantire cura e livelli di vita decorosi e conformi ai regolamenti dell'ente, va operata con massimo rigore, dato che i comportamenti di aggressione fisica, o di lesione del patrimonio morale, o di sopraffazione sistematica, costituenti l'essenzialità dell'elemento materiale del delitto "de quo", sono, in negativo, esaltati dalla violazione dei doveri funzionali, connessi alla posizione di garanzia di cui quei soggetti sono onerati.

Nell'apprezzamento del dato probatorio, ed in particolare nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, il giudice del merito, nella libertà di giudizio che la legge gli assegna, ha il dovere, oltre che di rendere motivazione, di seguire norme di comune esperienza; in particolare, tra la deposizione di chi personalmente abbia subito gli effetti di una determinata condotta, e colui che assume di non averne avuto conoscenza, è massimamente corretto assegnare maggiore attendibilità alla prima, che attesta un fatto su se stesso sperimentato, salvo che il coacervo probatorio non porti inequivocabilmente ad opposta o diversa conclusione.

Commentario1

  • 1Art. 572 c.p.: la nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi
    Ludovica Ionà · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/1990, n. 394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 394
Data del deposito : 30 maggio 1990

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