Sentenza 29 ottobre 2010
Massime • 1
È nulla l'ordinanza del Tribunale del riesame non sottoscritta dal Presidente del Collegio decidente, stante il disposto dell'art. 546 cod. proc. pen. - il quale prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore - applicabile anche alle ordinanze; si tratta di nullità relativa che, tuttavia, non travolge tutti gli atti pregressi del procedimento ed è sanabile mediante rinnovazione della stesura dell'ordinanza dai componenti del collegio decidente sull'istanza di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2010, n. 7094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7094 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 29/10/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1613
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 34439/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO PE, N. IL 03/01/1955;
avverso l'ordinanza n. 294/2010 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO, del 02/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. De Santis Fausto, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
AS IU ricorre tramite difensore di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto del 2 luglio 2010, che aveva rigettato l'istanza di riesame da lui proposta avverso l'ordinanza cautelare con cui quel GIP aveva applicato nei suoi confronti gli arresti domiciliari per il delitto di furto pluriaggravato di acqua, secondo l'ipotesi di accusa da lui prelevata fraudolentemente nell'arco di ben dieci anni dalle condutture di acqua potabile del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara-Impianti Acquedotti Rurali-.
Deduce il ricorrente la nullità dell'ordinanza impugnata, perché non sottoscritta dal Presidente del Collegio, ma del tutto irritualmente ed in violazione dell'art. 546 c.p.p., dal Presidente della Sezione che aveva attestato come il presidente di quel collegio non fosse reperibile, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 2, infatti, "La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore. Se per morte o altro impedimento il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio". La norma in questione, come è stato ritenuto con costante orientamento da questa Corte (Sez. 6, 14 aprile 1994 n. 1696 Rv. 199011; Sez. 6, 15 aprile 1998 n. 1355 Rv. 211086; Sez. 1, 25 giugno 2004 n. 31597 Rv. 229852) si applica anche nelle ipotesi di mancata sottoscrizione delle ordinanze collegiali da parte del presidente del collegio che ha deliberato.
Nel caso di specie l'ordinanza impugnata è sottoscritta dal solo giudice estensore dott. Simone Orazio e non anche dal presidente del collegio che aveva deliberato, dott. La Marca Luciano. In calce all'ordinanza v'è però una curiosa attestazione manoscritta del seguente tenore: "Attesa la irreperibilità del dr. La Marca e la scadenza in data odierna del termine per il deposito del provvedimento sulla richiesta di riesame, la firma viene apposta dai Presidente della Sezione"; segue in guisa di sottoscrizione un segno grafico illeggibile.
La norma che è stata su trascritta risulta pertanto violata sotto diversi profili, in quanto a)non fa menzione dell'impedimento che non aveva consentito al dott. La Marca di apporre la sottoscrizione, nè tantomeno della sua natura, non potendo ovviamente considerarsi alla stregua di impedimento l'asserita l'irreperibilità del magistrato, rilevante semmai, se del caso, su di un piano disciplinare;
b) non è stata sottoscritta dal magistrato componente del collegio più anziano, che nella specie era la dott. De Tommasi Christina, ma da un sedicente non identificato presidente della sezione, che non aveva titolo alcuno per firmare l'ordinanza. L'omessa sottoscrizione dell'ordinanza da parte del presidente del collegio deliberante costituisce vizio invalidante, qualificabile come ipotesi di nullità relativa, che è stato tempestivamente dedotto con il ricorso in esame.
La nullità, come ha ritenuto questa Corte con le sentenze su citate, non travolge tuttavia anche gli atti pregressi del procedimento, ed è sanabile mediante rinnovazione della stesura del nuovo documento, a cura dei componenti del collegio che decise sull'istanza di riesame.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, e dovrà disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto - Sezione Riesame - per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato senza rinvio. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto - sezione riesame - per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011