Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
È inammissibile la richiesta, per la prima volta formulata nel giudizio di appello, di sospensione del processo per la valutazione della personalità del minorenne, secondo quanto disposto dall'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, potendo il giudice d'appello intervenire sul punto solo nell'esercizio del controllo della decisione appellata e, quindi, alla condizione che l'inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi d'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2009, n. 35937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35937 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/05/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2283
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 9936/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.I. nato il (OMISSIS);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. RENZO Michele;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. LO VOI Francesco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione per il capo f) e il rigetto nel resto;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. BASSO Tommaso del Foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 5 aprile 2005 il Tribunale per i minorenni di Torino condannava S.I. alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, avendolo riconosciuto colpevole di una lunga serie di episodi criminosi rubricati come rapina, estorsione, furto aggravato, sequestro di persona, ricettazione, rissa, porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.
L'imputato presentava appello con due motivi, il primo dei quali teso ad ottenere la declaratoria di non imputabilità per incapacità d'intendere e di volere e il secondo per ottenere una pena prossima al minimo edittale del più grave dei reati riuniti in continuazione e comunque più mite di quella irrogata, in data 10 gennaio 2006 la Corte d'Appello di Torino riduceva la pena ad anni due di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Ricorre l'imputato lamentando:
Violazione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 28 e 35, per aver la Corte d'Appello respinto la richiesta di messa alla prova avanzata nel corso del processo di secondo grado sul presupposto che la mancata devoluzione della materia con l'atto d'impugnazione rendesse impossibile l'adozione del provvedimento. Manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non imputabilità.
Il ricorso non è fondato.
Relativamente al primo motivo si osserva che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di dover restringere le proprie possibilità di decisione alle richieste contenute nell'appello. Questa Suprema Corte ha ripetutamente stabilito che "la facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne, di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omesso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 9 ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato. Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione della omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello" (Cass. Sez. 1^, sent. n. 8472 dep. il 1 agosto 1991, Cass. Sez. 2^, sent. n. 7848 dep. il 2 giugno 1992, Cass. Sez. 5^, sent. n. 21181 dep. il 20 giugno 2006). Da tale orientamento, che condivide, il Collegio non intende distaccarsi. Il secondo motivo è inammissibile, poiché propone esclusivamente censure di merito rispetto ad una motivazione della sentenza impugnata che non è affetta da alcuna illogicità, e che anzi esamina il problema della capacità d'intendere e di volere del minore nel rispetto delle regole applicabili alla materia e quindi con precipuo riferimento agli accertamenti specificamente eseguiti sia durante il processo di primo grado che nel corso dell'appello, nonché rapportando costantemente le proprie valutazioni alla natura dei reati commessi e alle modalità di commissione (cfr. per la descrizione della metodologia di accertamento della capacità d'intendere e di volere del minore in assenza di segni psicopatologici di ordine clinico, Cass. Sez. 5^, sent. n. 534 dep. il 22 gennaio 1993).
L'esattezza di questo metodo è la migliore garanzia della legalità e dell'attendibilità della decisione impugnata, rispetto alla quale il ricorso propone semplicemente una lettura alternativa della fattispecie che travalica i limiti del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009