Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2009, n. 35937
CASS
Sentenza 21 maggio 2009

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Massime1

È inammissibile la richiesta, per la prima volta formulata nel giudizio di appello, di sospensione del processo per la valutazione della personalità del minorenne, secondo quanto disposto dall'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, potendo il giudice d'appello intervenire sul punto solo nell'esercizio del controllo della decisione appellata e, quindi, alla condizione che l'inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi d'impugnazione.

Commentario1

  • 1Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2009, n. 35937
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35937
Data del deposito : 21 maggio 2009

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