Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 194
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici e prescrizione del debito

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica dell'atto impositivo pregresso e dell'ingiunzione di pagamento, ritenendo cristallizzato il debito e inammissibile l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Carente motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché l'intimazione faceva riferimento all'ingiunzione di pagamento precedentemente notificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 194
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo