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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente e Relatore
CARLISI MATTEO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata In Liq - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030503342/2024 RITENUTE 770 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030503342/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030503342/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030503342/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento per cui si controverte l'Agenzia delle Entrate formulava a carico della società
“Ricorrente 2 società a responsabilità semplificata in liquidazione” una serie di rilievi relativi a 1) Rimborsi spese amministratore indebitamente dedotti in assenza di adeguato riscontro in ordine alla sussistenza del fondamentale requisito di inerenza rispetto all'attività di impresa: imponibile ripreso a tassazione € 5.955,40
(con rilevanza a fini IRES ed IRAP). 2) Altre spese vitto e alloggio indebitamente dedotte in assenza di adeguato riscontro in ordine alla sussistenza del fondamentale requisito di inerenza rispetto all'attività di impresa: imponibile ripreso a tassazione € 8.415,63 (con rilevanza a fini IRES ed IRAP). 3) Ammortamenti indeducibili indebitamente spesati in assenza di adeguato riscontro in ordine alla sussistenza del fondamentale requisito di inerenza rispetto all'attività di impresa: imponibile ripreso a tassazione € 578,67
(con rilevanza a fini IRES e correlata ripresa dell'IVA per € 154,00 esposta sulle relative fatture di acquisto e per € 155,83 gravante sulle correlate fatture da ricevere), mentre ai fini IRAP l'Ufficio segnalava l'indebita integrale deduzione di ammortamenti/spese per mezzi di trasporto senza tenere conto della quota indeducibile, di talché la ripresa in tale ambito impositivo concerneva l'intero ammontare di € 1.133,67 contabilizzato dalla società. 4) Costi non documentati – registrati a fronte di fatture ed indebitamente imputati in deduzione dal reddito d'impresa in assenza di adeguato riscontro in ordine alla sussistenza del fondamentale requisito di inerenza rispetto all'attività svolta dalla società: imponibile ripreso a tassazione
€ 7.920,57 (con rilevanza a fini IRES ed IRAP e correlata ripresa dell'IVA gravante sulle relative fatture di acquisto per € 989,83). 5) Costi non documentati – documentazione assente indebitamente dedotta dal reddito d'impresa in mancanza di qualsivoglia pezza giustificativa a supporto: imponibile ripreso a tassazione
€ 912,98 (con ricadute in ambito IRES ed IRAP, nonché correlato recupero dell'Imposta sul Valore Aggiunto illegittimamente portata in detrazione per € 165,00). Preso atto che il capitale sociale di Ricorrente_2 risultava detenuto integralmente, dalla costituzione alla cessazione della società, da Ricorrente_1 l'Ufficio ritenendo che si trattasse di una società di capitali a ristretta base societaria applicava la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in favore dell'unica socia recuperando a tassazione sull'ammontare complessivo di
€ 25.213,00 l'omessa applicazione delle ritenute fiscali a titolo di IRPEF con aliquota 26%.
Con ricorso rubricato come in atti la Ricorrente 2 srl e la Ricorrente_1 in proprio impugnavano il predetto avviso di accertamento chiedendone l'annullamento eccependo in via preliminare l'irrituale notifica dell'avviso di accertamento anche nei confronti della socia unica quale soggetto co-obbligato con un unico atto e nel merito contestandola la sussistenza di una obbligazione solidale del sostituito d'imposta esercitabile solo in fase di riscossione e l'indebita riclassificazione dei costi “non inerenti” all'interno dei costi “non documentati” nell'ambito della quantificazione dell'importo rilevante ai fini dell'assoggettamento a ritenute degli utili extracontabili e relativamente ai costi indeducibili affermando la legittimità dell'operato della società e la non condivisibilità delle contestazioni formulate dall'Ufficio. Contestava in particolare la ricorrente il recupero a tassazione dei costi non inerenti o non documentati atteso che l'Ufficio aveva operato una indebita riclassificazione degli stessi senza considerarne l'inerenza rispetto all'attività solta dalla società e rappresentava altresì la necessità di imputare a costo l'IVA ritenuta indetraibile. Rilevava inoltre la stessa l'insussistenza del presupposto per l'applicabilità delle presunzioni di distribuzione degli utili extracontabili nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la formazione di risorse finanziarie occulte con conseguente insussistenza del presupposto per l'applicabilità delle presunzioni di distribuzione degli utili extracontabili.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia chiedeva il rigetto del ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Del tutto infondata è la tesi della necessità di due distinti atti di accertamento nei confronti della società unipersonale e del socio attesa la sussistenza di una responsabilità solidale del sostituito d'imposta nel caso di mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta a mente dell'art. 35 del drp n. 600/73 in fase di riscossione del tributo. Tale ultimo soggetto è stato pertanto reso edotto già con l'atto impugnato e anche a lui notificato che in sede esecutiva avrebbe potuto rispondere del mancato adempimento degli oneri tributarti da parte del sostituto d'imposta.
Per quanto attiene al merito delle contestazioni sollevate dalla società va notato come l'Agenzia abbia puntualmente rilevato come per una serie di voci relativi ai rimborsi per spese dell'amministratore, alle spese di vitto e alloggio, agli ammortamenti indeducibili, ai costi non documentati non vi fosse documentazione contabile in grado di dimostrare l'inerenza all'attività d'impresa di alcune poste o le stesse non fossero in alcun modo documentate, né la società è stata in grado di replicare con probante documentazione alle contestazioni sollevate. (cfr. in tal senso sull'onere probatorio gravante sul contribuente da ultimo Cass.
12.11.2024, n. 29211 “In ordine alla deduzione dei costi ai fini dell'imposizione reddituale la Cassazione è intervenuta più volte, confermando che ai fini della detrazione di un costo e dell'IVA relativa, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato. In definitiva, il contribuente che intenda detrarre un costo, non può esimersi dal provarne l'inerenza”).
In particolare per quanto attiene ai rimborsi per spese dell'amministratore appare corretta la deduzione dell'Ufficio di non inerenza delle spese atteso che la vettura utilizzata non è di proprietà né della società né dell'amministratore o della socia, né vi è prova di un comodato della stessa e spesso i viaggi indicati sono incompatibili per destinazione fra loro e i viaggi medesimi non appaiono inerenti all'attività d'impresa, non essendovi indicazione dei potenziali clienti visitati, essendo l'Società_2 srl l'unico cliente documentato, così come corretta appare la contestazione per i costi per rimborsi chilometrici di Ricorrente_1 in relazione alla vettura BJ896TL per le medesime ragioni di non documentata disponibilità giuridica della vettura e di incompatibilità di destinazione di alcuni viaggi. Anche per le spese di vitto e alloggio appare corretta la deduzione dell'Ufficio di non inerenza atteso che con l'unico cliente della società Società_2 srl era stato stipulato un contratto che prevedeva l'addebito di tali costi al cliente con un limite giornaliero e in atti vi era una fatturazione a tale società per € 7.818,08. Del tutto infondata appare anche la contestazione circa gli ammortamenti atteso che i beni cui tali poste si riferiscono appaiono con tutta evidenza (rasaerba, libreria di grandi dimensioni! ecc...) estranei all'attività d'impresa, tenuto conto che la società non dispone di immobili, ma ha la sede legale presso la residenza dell'amministratore, così come quella relativa a costi di acquisto o di manutenzione o riparazione di beni del tutto estranei all'esercizio dell'impresa ( piscina, televisori, computer, ecc…) e di cui la società non dimostra di avere la disponibilità. Parimenti infondate appaiono le contestazioni circa le spese non documentate in quanto a fronte della deduzione di tali costi non esiste alcun documento a supporto.
Del pari infondata appare la tesi relativa alla mancata deduzione dell'Iva, atteso che la stessa riguardava acquisti di beni non inerenti all'attività d'impresa come tali non detraibili a mente dell'art 19 del dpr. 633/72
(cfr. in tal senso la citata sentenza di legittimità).
Priva di fondamento giuridico appare infine anche la contestazione circa l'imputazione di utili extracontabili distribuiti all'unica socia, che comportavano la ritenuta a titolo d'imposta ex art.27, primo c., dpr 600/73, attesa la ristretta base azionaria e la conseguente presunzione vincibile da parte ricorrente di distribuzione degli stessi. Come esattamente rilevato dall'Ufficio la qualificazione di utili extra-bilancio è fondata sul costante orientamento di legittimità formatosi sull'articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr n. 600/1973 il quale legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili extra-bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cassazione n. 20851/2005 confermata da Cassazione n. 1924/2008; n. 18032/2013 e n.
10679/2022).
In tal senso anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, in cui vige la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio, è onere del contribuente, anche ricorrendo alla prova presuntiva, dimostrare che i maggiori utili non siano stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto.
La Corte di cassazione, nel rigettare i ricorsi, ha osservato innanzitutto, che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la presunzione di riparto degli utili extra-bilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare (cfr. Cass. 4861/2024; 13338/2009). Quindi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale,
è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr.
Cass. 1947/2019; 15824/2016). In sostanza l'operatività della presunzione investe la società di capitali, sul presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale, mentre non conta la modalità di accertamento (cfr. Cass. 32959/2018), e l'imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025)
In senso analogo anche Cass., 13/11/2024 n. 29289 ha rilevato come la giurisprudenza del tutto prevalente da tempo ha riconosciuto il valore indiziante della c.d. "ristretta base sociale". Per tutte, cfr. Sez. 5, sent. n.
25468 del 18/12/2015 (Rv. 638161-01), secondo cui” in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti.
Ancora, Sez. 5, sent. n. 27778 del 22/11/2017 (Rv. 646282-01), ha affermato che nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili". Sostanzialmente conformi anche Sez. 5, ord. n. 32959 del
20/12/2018 (Rv. 652116-01); Sez. 6 - 5, ord. n. 1947 del 24/01/2019 (Rv. 652391-01); Sez. 5, ord. n. 16913 del 11/08/2020 (Rv. 658657-01); da ultimo, Sez. 5, ord. n. 4861 del 23/02/2024 (Rv. 670408-01). Va solo aggiunto, per completezza, che in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs.
n. 546 del 1992 , introdotto dall' art. 6 della L. n. 130 del 2022 , secondo cui il giudice deve valutare la prova " comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Sez. 5, ord. n. 2746 del 30/01/2024). Si è ulteriormente osservato che, in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere probatorio non risultano mutate a seguito dell'introduzione del citato comma 5-bis, che non preclude il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2727 e ss. Cc. (Cass. N. 18764/2024).
Il pagamento delle spese – liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così decide: rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di parte convenuta, che liquida in € 2.500,00 oltre agli accessori di legge.
Il Presidente
G. Pellizzoni
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente e Relatore
CARLISI MATTEO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata In Liq - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030503342/2024 RITENUTE 770 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030503342/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030503342/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030503342/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento per cui si controverte l'Agenzia delle Entrate formulava a carico della società
“Ricorrente 2 società a responsabilità semplificata in liquidazione” una serie di rilievi relativi a 1) Rimborsi spese amministratore indebitamente dedotti in assenza di adeguato riscontro in ordine alla sussistenza del fondamentale requisito di inerenza rispetto all'attività di impresa: imponibile ripreso a tassazione € 5.955,40
(con rilevanza a fini IRES ed IRAP). 2) Altre spese vitto e alloggio indebitamente dedotte in assenza di adeguato riscontro in ordine alla sussistenza del fondamentale requisito di inerenza rispetto all'attività di impresa: imponibile ripreso a tassazione € 8.415,63 (con rilevanza a fini IRES ed IRAP). 3) Ammortamenti indeducibili indebitamente spesati in assenza di adeguato riscontro in ordine alla sussistenza del fondamentale requisito di inerenza rispetto all'attività di impresa: imponibile ripreso a tassazione € 578,67
(con rilevanza a fini IRES e correlata ripresa dell'IVA per € 154,00 esposta sulle relative fatture di acquisto e per € 155,83 gravante sulle correlate fatture da ricevere), mentre ai fini IRAP l'Ufficio segnalava l'indebita integrale deduzione di ammortamenti/spese per mezzi di trasporto senza tenere conto della quota indeducibile, di talché la ripresa in tale ambito impositivo concerneva l'intero ammontare di € 1.133,67 contabilizzato dalla società. 4) Costi non documentati – registrati a fronte di fatture ed indebitamente imputati in deduzione dal reddito d'impresa in assenza di adeguato riscontro in ordine alla sussistenza del fondamentale requisito di inerenza rispetto all'attività svolta dalla società: imponibile ripreso a tassazione
€ 7.920,57 (con rilevanza a fini IRES ed IRAP e correlata ripresa dell'IVA gravante sulle relative fatture di acquisto per € 989,83). 5) Costi non documentati – documentazione assente indebitamente dedotta dal reddito d'impresa in mancanza di qualsivoglia pezza giustificativa a supporto: imponibile ripreso a tassazione
€ 912,98 (con ricadute in ambito IRES ed IRAP, nonché correlato recupero dell'Imposta sul Valore Aggiunto illegittimamente portata in detrazione per € 165,00). Preso atto che il capitale sociale di Ricorrente_2 risultava detenuto integralmente, dalla costituzione alla cessazione della società, da Ricorrente_1 l'Ufficio ritenendo che si trattasse di una società di capitali a ristretta base societaria applicava la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in favore dell'unica socia recuperando a tassazione sull'ammontare complessivo di
€ 25.213,00 l'omessa applicazione delle ritenute fiscali a titolo di IRPEF con aliquota 26%.
Con ricorso rubricato come in atti la Ricorrente 2 srl e la Ricorrente_1 in proprio impugnavano il predetto avviso di accertamento chiedendone l'annullamento eccependo in via preliminare l'irrituale notifica dell'avviso di accertamento anche nei confronti della socia unica quale soggetto co-obbligato con un unico atto e nel merito contestandola la sussistenza di una obbligazione solidale del sostituito d'imposta esercitabile solo in fase di riscossione e l'indebita riclassificazione dei costi “non inerenti” all'interno dei costi “non documentati” nell'ambito della quantificazione dell'importo rilevante ai fini dell'assoggettamento a ritenute degli utili extracontabili e relativamente ai costi indeducibili affermando la legittimità dell'operato della società e la non condivisibilità delle contestazioni formulate dall'Ufficio. Contestava in particolare la ricorrente il recupero a tassazione dei costi non inerenti o non documentati atteso che l'Ufficio aveva operato una indebita riclassificazione degli stessi senza considerarne l'inerenza rispetto all'attività solta dalla società e rappresentava altresì la necessità di imputare a costo l'IVA ritenuta indetraibile. Rilevava inoltre la stessa l'insussistenza del presupposto per l'applicabilità delle presunzioni di distribuzione degli utili extracontabili nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la formazione di risorse finanziarie occulte con conseguente insussistenza del presupposto per l'applicabilità delle presunzioni di distribuzione degli utili extracontabili.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia chiedeva il rigetto del ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Del tutto infondata è la tesi della necessità di due distinti atti di accertamento nei confronti della società unipersonale e del socio attesa la sussistenza di una responsabilità solidale del sostituito d'imposta nel caso di mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta a mente dell'art. 35 del drp n. 600/73 in fase di riscossione del tributo. Tale ultimo soggetto è stato pertanto reso edotto già con l'atto impugnato e anche a lui notificato che in sede esecutiva avrebbe potuto rispondere del mancato adempimento degli oneri tributarti da parte del sostituto d'imposta.
Per quanto attiene al merito delle contestazioni sollevate dalla società va notato come l'Agenzia abbia puntualmente rilevato come per una serie di voci relativi ai rimborsi per spese dell'amministratore, alle spese di vitto e alloggio, agli ammortamenti indeducibili, ai costi non documentati non vi fosse documentazione contabile in grado di dimostrare l'inerenza all'attività d'impresa di alcune poste o le stesse non fossero in alcun modo documentate, né la società è stata in grado di replicare con probante documentazione alle contestazioni sollevate. (cfr. in tal senso sull'onere probatorio gravante sul contribuente da ultimo Cass.
12.11.2024, n. 29211 “In ordine alla deduzione dei costi ai fini dell'imposizione reddituale la Cassazione è intervenuta più volte, confermando che ai fini della detrazione di un costo e dell'IVA relativa, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato. In definitiva, il contribuente che intenda detrarre un costo, non può esimersi dal provarne l'inerenza”).
In particolare per quanto attiene ai rimborsi per spese dell'amministratore appare corretta la deduzione dell'Ufficio di non inerenza delle spese atteso che la vettura utilizzata non è di proprietà né della società né dell'amministratore o della socia, né vi è prova di un comodato della stessa e spesso i viaggi indicati sono incompatibili per destinazione fra loro e i viaggi medesimi non appaiono inerenti all'attività d'impresa, non essendovi indicazione dei potenziali clienti visitati, essendo l'Società_2 srl l'unico cliente documentato, così come corretta appare la contestazione per i costi per rimborsi chilometrici di Ricorrente_1 in relazione alla vettura BJ896TL per le medesime ragioni di non documentata disponibilità giuridica della vettura e di incompatibilità di destinazione di alcuni viaggi. Anche per le spese di vitto e alloggio appare corretta la deduzione dell'Ufficio di non inerenza atteso che con l'unico cliente della società Società_2 srl era stato stipulato un contratto che prevedeva l'addebito di tali costi al cliente con un limite giornaliero e in atti vi era una fatturazione a tale società per € 7.818,08. Del tutto infondata appare anche la contestazione circa gli ammortamenti atteso che i beni cui tali poste si riferiscono appaiono con tutta evidenza (rasaerba, libreria di grandi dimensioni! ecc...) estranei all'attività d'impresa, tenuto conto che la società non dispone di immobili, ma ha la sede legale presso la residenza dell'amministratore, così come quella relativa a costi di acquisto o di manutenzione o riparazione di beni del tutto estranei all'esercizio dell'impresa ( piscina, televisori, computer, ecc…) e di cui la società non dimostra di avere la disponibilità. Parimenti infondate appaiono le contestazioni circa le spese non documentate in quanto a fronte della deduzione di tali costi non esiste alcun documento a supporto.
Del pari infondata appare la tesi relativa alla mancata deduzione dell'Iva, atteso che la stessa riguardava acquisti di beni non inerenti all'attività d'impresa come tali non detraibili a mente dell'art 19 del dpr. 633/72
(cfr. in tal senso la citata sentenza di legittimità).
Priva di fondamento giuridico appare infine anche la contestazione circa l'imputazione di utili extracontabili distribuiti all'unica socia, che comportavano la ritenuta a titolo d'imposta ex art.27, primo c., dpr 600/73, attesa la ristretta base azionaria e la conseguente presunzione vincibile da parte ricorrente di distribuzione degli stessi. Come esattamente rilevato dall'Ufficio la qualificazione di utili extra-bilancio è fondata sul costante orientamento di legittimità formatosi sull'articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr n. 600/1973 il quale legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili extra-bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cassazione n. 20851/2005 confermata da Cassazione n. 1924/2008; n. 18032/2013 e n.
10679/2022).
In tal senso anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, in cui vige la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio, è onere del contribuente, anche ricorrendo alla prova presuntiva, dimostrare che i maggiori utili non siano stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto.
La Corte di cassazione, nel rigettare i ricorsi, ha osservato innanzitutto, che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la presunzione di riparto degli utili extra-bilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare (cfr. Cass. 4861/2024; 13338/2009). Quindi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale,
è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr.
Cass. 1947/2019; 15824/2016). In sostanza l'operatività della presunzione investe la società di capitali, sul presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale, mentre non conta la modalità di accertamento (cfr. Cass. 32959/2018), e l'imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025)
In senso analogo anche Cass., 13/11/2024 n. 29289 ha rilevato come la giurisprudenza del tutto prevalente da tempo ha riconosciuto il valore indiziante della c.d. "ristretta base sociale". Per tutte, cfr. Sez. 5, sent. n.
25468 del 18/12/2015 (Rv. 638161-01), secondo cui” in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti.
Ancora, Sez. 5, sent. n. 27778 del 22/11/2017 (Rv. 646282-01), ha affermato che nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili". Sostanzialmente conformi anche Sez. 5, ord. n. 32959 del
20/12/2018 (Rv. 652116-01); Sez. 6 - 5, ord. n. 1947 del 24/01/2019 (Rv. 652391-01); Sez. 5, ord. n. 16913 del 11/08/2020 (Rv. 658657-01); da ultimo, Sez. 5, ord. n. 4861 del 23/02/2024 (Rv. 670408-01). Va solo aggiunto, per completezza, che in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs.
n. 546 del 1992 , introdotto dall' art. 6 della L. n. 130 del 2022 , secondo cui il giudice deve valutare la prova " comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Sez. 5, ord. n. 2746 del 30/01/2024). Si è ulteriormente osservato che, in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere probatorio non risultano mutate a seguito dell'introduzione del citato comma 5-bis, che non preclude il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2727 e ss. Cc. (Cass. N. 18764/2024).
Il pagamento delle spese – liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così decide: rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di parte convenuta, che liquida in € 2.500,00 oltre agli accessori di legge.
Il Presidente
G. Pellizzoni