Articolo 14 della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 11 quaterArticolo 15
Versione
28 agosto 1985
Art. 14.
Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunita' europee ha, nell'esercizio dell'attivita' di cui al precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed e' soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. E' in ogni caso vietata la titolarita' di uno studio odontoiatrico.
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunita' europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza.
Entrata in vigore il 28 agosto 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente