Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Nel caso in cui sia proposta domanda di risarcimento dei danni subiti per la mancata utilizzazione di beni mobili, l'accertamento del danno richiede che colui che agisce in giudizio dimostri che il proprio patrimonio ha subito un pregiudizio, in quanto egli ha affrontato una spesa per procurarsi la disponibilità di beni dello stesso genere, ovvero non ha realizzato un guadagno a cagione della impossibilità di disporre dei beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17644 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COEN, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIULIO DISEGNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS SI;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 23655/99 proposto da:
AS SI in proprio e quale legale rappresentante della INTERGEST SRL con sede in Cuneo, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato LUCIO ALDO LANIA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato TEODORO CRUPI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COEN, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIULIO DISEGNI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 6248/99 del Tribunale di TORINO, Sezione Terza Civile, emessa il 16/06/99 e depositata il 28/08/99 (R.G. 4416/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Giulio DISEGNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1995 RE GN, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della TE s.r.l., agi giudizialmente nei confronti di VA LI, col quale aveva convissuto more uxorio dal 1987 al 1994, per la restituzione di un mobile contenitore di documenti, di un mobile libreria e di un mobile per archivio (del valore complessivo di L. 21.650.000), che dichiarò di avere acquistato per arredare i propri uffici e di aver temporaneamente collocato presso il LI nel luglio del 1994 per poter effettuare lavori di ristrutturazione degli uffici stessi, affermando di non averne poi ottenuto la restituzione quando, cessata intanto la convivenza, li aveva richiesti. Chiese che il LI fosse altresì condannato al risarcimento del danno derivato dal mancato uso dei mobili in questione e, nel caso di non rinvenimento degli stessi, alla corresponsione del valore equivalente in denaro. Il convenuto resistette senza peraltro specificamente contestare di aver ricevuto i mobili e, in via riconvenzionale, domandò che la TE fosse condannata a versargli una somma corrispondente al 20% del fatturato della società per prestazioni svolte a favore della stessa.
Con sentenza del 20.5.1998 l'adito pretore di Torino - sezione distaccata di Ciriè, respinse sia la domanda principale che quella riconvenzionale e compensò integralmente le spese.
2. La decisione è stata riformata dal Tribunale di Torino che, con sentenza n. 6248 del 1999, ha parzialmente accolto l'appello della GN, in proprio e nella qualità sopra detta, ed ha rigettato l'appello incidentale del LI, condannandolo alla restituzione dei tre mobili ed al pagamento delle spese del doppio grado.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione VA LI affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso RE GN, che propone ricorso incidentale basato anch'esso su due motivi, cui il LI resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2.1. Col primo motivo del ricorso principale il LI deduce "violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 244 e segg. c.p.c." per avere il tribunale di Torino fondato la decisione esclusivamente su testimonianze de relato, senza prendere in alcuna considerazione la configgente documentazione prodotta ed i motivi di diritto posti a base della difesa del LI.
2.2. La censura è infondata.
Premesso che nella illustrazione del motivo non vengono chiarite le prospettate contraddizioni tra risultanze documentali e testimoniali, va rilevato che il tribunale ha fondato la propria decisione sulle concordanti dichiarazioni di vari testi, uno dei quali (EL BB) ha affermato che lo stesso LI le aveva detto che i mobili erano della GN ed un altro (IN) che i mobili erano stati portati a cura della stessa presso la casa del LI.
Difettano, dunque, gli stessi presupposti della censura, volta che le deposizioni concernono fatti direttamente conosciuti dai testimoni;
mentre, per il resto, la doglianza inammissibilmente si risolve nella critica in sede di legittimità dell'apprezzamento del fatto operato dal giudice del merito, senza alcun effettivo riferimento alla affermata violazione di norme processuali, neppure specificamente indicate.
Nè possono avere ingresso gli argomenti che il ricorrente, in sede di memoria illustrativa, ritiene di trarre da una sentenza resa nel 2000 dal tribunale di Torino in causa PE
contro
LI e TI, concernendo quella pronuncia una controversia diversa da quella cui si riferisce la sentenza impugnata e non essendo comunque consentita in memoria la prospettazione di argomentazioni diverse da quelle poste a fondamento del ricorso.
3.1. Col secondo motivo del ricorso principale è dedotta "insufficiente ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.". Sotto un primo profilo si afferma che il teste IN aveva dichiarato di aver portato i mobili presso gli uffici della TE nell'inverno del 1993, mentre le fatture accompagnatorie recano la data del giugno-luglio del 1994; e che, inoltre, non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini decisori le bolle recanti la contestata sottoscrizione del LI.
Sotto un secondo profilo si sostiene che il tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto che l'angoliera ed i due mobili da tinello descritti dall'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione del provvedimento cautelare fossero gli stessi mobili oggetto della controversia.
Sotto un terzo profilo il ricorrente si duole che il tribunale abbia respinto l'appello col quale egli si era doluto che il pretore avesse rigettato la propria domanda riconvenzionale per motivi di incompetenza. Nega, in particolare, che il pretore avesse assunto una decisione di merito, come invece affermato dal tribunale, e sostiene di aver dunque legittimamente impugnato la decisione di primo grado per soli motivi di rito.
3.2. La censura è infondata.
Quanto al primo profilo, perché il tribunale si è basato sull'esito della prova testimoniale e su risultanze ulteriori, diverse dalla evocata documentazione, della quale non ha evidentemente tenuto conto, attesa la ravvisata concordanza delle altre emergenze istruttorie, che appaiono in se stesse sufficienti a sorreggere la decisione. Il ricorrente del resto non assume che le risultanze documentali smentissero il fatto posto a fondamento della domanda, ma si limita ad evocarle allo scopo di contestare l'attendibilità della deposizione del IN, in tal modo inammissibilmente dolendosi in questa sede che il giudice del merito, al quale solo compete la scelta degli elementi sui quali fondare il proprio convincimento, non abbia condiviso i propri assunti. Quanto al secondo profilo, perché la doglianza prescinde del tutto da quanto dichiarato dallo stesso LI in sede di libero interrogatorio, cui pure si riferisce il tribunale. Quanto al terzo profilo, poiché il tribunale ha correttamente rilevato che il pretore, pur essendosi prospettato "la competenza eventuale per materia del pretore del lavoro di Torino", aveva tuttavia esaminato nel merito la domanda riconvenzionale del LI, rigettandola nella parte dispositiva della sentenza, così adottando una decisione di merito. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, ultima parte, c.p.c., la pronuncia (affermativa ed implicita) sulla competenza avrebbe potuto essere impugnata solo unitamente a quella sul merito.
Alla omessa impugnazione per motivi di merito consegue, peraltro, la inammissibilità dell'appello che, in parte qua, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e non rigettato, come ha invece fatto il tribunale con decisione che va solo corretta sul punto.
4.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la GN si duole - deducendo violazione dell'art. 1226 c.c. anche in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. - che il tribunale abbia respinto la propria domanda di risarcimento del danno per il mancato uso dei mobili siccome non provata, rilevando che la prova dell'entità di un danno afferente il mancato uso quotidiano di tre mobili non può essere data in alcun modo, che una qualunque valutazione a mezzo di consulenza sarebbe comunque "cervellotica ed arbitraria", che unica valutazione possibile sarebbe stata dunque quella equitativa, cui il giudice avrebbe dovuto pertanto procedere ai sensi della norma indicata.
4.2. La censura è infondata.
Essa poggia sull'equivoco di fondo che il mancato uso di un bene costituisca esso stesso, comunque, un danno. Va in contrario rilevato che un pregiudizio patrimoniale, sotto i noti profili del danno emergente o del lucro cessante di cui all'art. 1223 c.c., in tanto è configurabile in quanto il patrimonio dell'avente diritto abbia subito una diminuzione per essersi questi dovuto procurare altrimenti un bene dello stesso genere affrontando una spesa, ovvero per aver patito perdite o per ì mancati guadagni derivati dalla indisponibilità del bene stanno.
Il tribunale si è evidentemente riferito alla corretta concezione del danno patrimoniale, appunto rilevando che non era stato provato che un danno si fosse effettivamente verificato ed in tal senso affermando che la domanda era rimasta del tutto sfornita di prova.
5.1. Col secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione. La ricorrente si duole che il tribunale abbia respinto la domanda di condanna del LI alla corresponsione dell'equivalente in denaro del valore dei tre mobili non restituiti (per l'ipotesi di "sottrazione o deperimento" degli stessi) sulla scorta dell'erronea ed apodittica affermazione che la GN non aveva "neppure provato il valore attuale dei mobili de quibus". Afferma che il valore attuale era irrilevante in relazione alla circostanza che il LI aveva ricevuto i mobili quando erano nuovi;
e che, per altro verso, la spesa affrontata per acquistarli era provata documentalmente dalle fatture e dalla copia dell'assegno di L. 21.650.000, tutti versati in atti.
5.2. La doglianza è fondata nei limiti di cui appresso. Escluso che fosse possibile una condanna al risarcimento dell'eventuale danno da "deperimento" di mobili di cui non era dato conoscere lo stato (potendo il risarcimento essere eventualmente richiesto, con autonoma azione, solo in esito alla restituzione dei beni ed alla constatazione delle loro condizioni), quanto alla domandata condanna alla corresponsione dell'equivalente in denaro per il caso di avvenuto perimento o sottrazione dei beni, erroneamente il tribunale ha implicitamente ritenuto che il valore d'acquisto dei tre mobili, tra l'altro originariamente indicato, non consentisse una liquidazione del danno - avuto riguardo al valore degli stessi al momento della originaria mancata restituzione (aestimatio) attualizzato alla data della pronuncia (taxatio) - e che dovesse invece necessariamente provarsi il valore attuale dei mobili, tra l'altro connesso, come si è rilevato, al loro ignoto stato.
6. Accolto per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo ed il ricorso principale, la sentenza va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto affinché il giudice del rinvio, che si designa nella corte d'appello di Torino, provveda alla liquidazione della somma che il LI dovrà corrispondere in difetto di restituzione dei tre mobili di cui è causa.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la prevalente soccombenza del ricorrente principale.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino;
condanna VA LI a rimborsare a RE GN le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1.702,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002