Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
La cognizione dei procedimenti di revisione relativi a condanne inflitte per reati consumati in data anteriore alla entrata in vigore della legge n.420 del 1998 spetta alla corte di appello individuata dall'art.11 cod.proc.pen. nella sua formulazione originaria e, quindi, alla corte di appello del distretto posto alla minore distanza chilometrica, ferroviaria o marittima (art.1 disp.att. cod.proc.pen.), dal distretto in cui si trova l'organo che aveva emesso la sentenza o il decreto di condanna cui la domanda di revisione si riferisce (La S.C. ha osservato che le modifiche apportate all'art.11 cod.proc.pen. ad opera della legge n.420 del 1998 ed il relativo regime transitorio, si applicano anche ai fini della individuazione del giudice competente per la revisione, atteso il richiamo che all'art.11 effettua l'art.633 cod.proc.pen. a seguito della modifica subita ad opera della di poco antecedente legge n.405 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 21/9/1999
1. Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Rossi " N. 5082
3. Dott. Antonio Marchese " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Silvestri " N. 13799/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto negativo di competenza sollevato dalla Corte d'appello di Reggio di Calabria con ordinanza in data 17.3.1999 emessa nel procedimento di revisione riguardante PL, IO, nato in [...] il [...]
Sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per la declaratoria di competenza della Corte di appello di Reggio di Calabria, il collegio osserva:
Investita il 19.11.1998 da IO NI della richiesta di revisione della sentenza del Pretore di Paola in data 11.4.1997, confermata in secondo grado e divenuta irrevocabile il 3.6.1998, la Corte d'appello di Catanzaro con ordinanza del 29.12.1998 in applicazione dell'art. 1 della legge 23.11.1998, n. 405, entrata nel frattempo in vigore, s'è
dichiarata incompetente a provvedere e, tenuto conto della modifica apportata all'art. 11 cpp dalla successiva legge n. 420 del 2.12.1998, ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Salerno.
Con ordinanza del 25.2.1999 la Corte d'appello di Salerno sul rilievo che a mente dell'art. 8/1 della legge n. 420 l'art. 11 cpp della nuova formulazione è applicabile solo ai procedimenti relativi a reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima ha, a sua volta, declinato la propria competenza a conoscere della domanda di revisione, trasmettendo gli atti alla Corte d'appello di Reggio di Calabria ai sensi del richiamato art. 11 cpp e dell'art. 1 disp. att. cpp. Con ordinanza del 17.3.1999 la Corte d'appello di Reggio di Calabria, sull'assunto che la norma transitoria dettata dal citato art. 8 della legge n. 420/98 riguarda soltanto i procedimenti concernenti i magistrati e non si estende a quelli di revisione non espressamente menzionati e già compiutamente regolati dagli artt. 1 e 2 della precedente legge, ha trasmesso gli atti a questo giudice di legittimità ai sensi dell'art. 30, cpp.
Il conflitto, ammissibile in rito per la stasi processuale che determina, va risolto nel senso propugnato dalla Corte d'appello di Salerno.
Nella sua stesura originari l'art. 633/1, cpp individuava il giudice territorialmente competente a provvedere sulla richiesta di revisione la corte d'appello nel cui distretto si trovava l'organo che aveva emesso la sentenza o il decreto di condanna.
Questa disposizione è stata sostituita dall'art. 1 della legge 23.11.1998, n. 405, per il quale competente e, invece, la "corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11", vale a dire, tenuto conto del testo di tale articolo alla data di entrata in vigore della legge medesima, la Corte d'appello del distretto posto alla minore distanza chilometrica, ferroviaria o marittima (art. 1 disp. att. cpp), dal distretto in cui si trova l'organo anzidetto.
L'art. 2 della legge precisa che la nuova disciplina della competenza si applica al vaglio dell'autorità giudiziaria.
Orbene, la totale assimilazione operata dal legislatore, ai fini considerati tra le due situazioni implica ovviamente che ogni variazione apportata al tutto delle norme di riferimento e al regime temporale della sua efficacia si estende in modo automatico dai procedimenti riguardanti i magistrati a quelli di revisione. Ne consegue che quando la successiva legge n. 420/98 introduce una nuova regola per la individuazione del giudice competente a occuparsi dei primi e, poi, senza alcuna espressa deroga, tanto più necessaria se si considera il collegamento con i secondi in precedenza decretato dal legislatore, ne limita la validità ai procedimenti relativi a reati commessi in epoca posteriore alla sua promulgazione, anche questa seconda norma, nonostante la sua natura transitoria e il collocamento nel contesto di un provvedimento avente ad oggetto i procedimenti concernenti i magistrati, esplica la sua efficacia in materia di revisione.
All'interprete non è, invero, consentito di scindere un tutto normativo compatto e omogeneo, isolando e utilizzando questa o quella particolare disposizione che gli appaia più consona all'istituto considerato e gli consenta di superare eventuali incongruenze e discordanze derivanti in concreto dalla fedele e puntuale lettura della legge.
Gli inconvenienti, anche di ordine pratico, connessi all'accoglimento della soluzione delineata, segnatamente la disarmonia che, contro le intenzioni dello stesso legislatore, si produce nella disciplina della competenza per i due tipi di procedimenti almeno fino a quando il trascorrere di un congruo periodo di tempo non avrà condotto alla parificazione del trattamento, rende auspicabile un intervento chiarificatore degli organi istituzionalmente preposti all'emanazione egli atti normativi, ma non autorizza una diversa conclusione. Allo stato attuale, dunque, la cognizione dei procedimenti di revisione relativi a condanne inflitte per reati consumati in data anteriore all'entrata in vigore della legge 2.12.1998, n. 120 spetta alla corte d'appello individuata dall'art. 11, cpp,. nella sua formulazione originaria e, quindi, nel caso di specie la richiesta del NI deve essere esaminata dalla Corte d'appello di Reggio di Calabria.
Per questi motivi
la Corte, visto l'art. 32 cpp., risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello di Reggio di Calabria, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 1999