Sentenza 22 febbraio 2017
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 12, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha natura istantanea; conseguentemente, qualora la cessione dell'immobile allo straniero privo di permesso di soggiorno sia effettuata a titolo locatizio, esso si perfeziona nel momento in cui, per effetto dell'incontro dei consensi delle parti, il contratto si conclude ovvero si rinnova, senza necessità che il conduttore abbia acquisito la disponibilità dell'immobile ed iniziato a pagare il canone. (In motivazione la Corte ha specificato che l'esecuzione del contratto da parte del conduttore costituisce un mero effetto, permanente nel tempo, della commissione del reato).
Si configura un'ipotesi di concorso del locatore nel fatto del conduttore che, dando alloggio a stranieri privi di permesso di soggiorno al fine di trarne profitto, si renda responsabile del reato di cui all'art. 12, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, soltanto qualora il primo partecipi al profitto realizzato dal secondo, non essendo sufficiente che abbia semplicemente consapevolezza dell'illecita destinazione dell'immobile.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2017, n. 29829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29829 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2017 |
Testo completo
29 829-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 211/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - UP 22/02/2017- ADET TONI NOVIK R.G.N. 22060/2016 ANGELA TARDIO MARCO VANNUCCI Relatore - LUIGI FABRIZIO MANCUSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TA EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza ordinanza del 11/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore della ricorrente, avv. PEREGO Luca Francesco che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. - さ RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa il 6 luglio 2015 il Tribunale di Milano: a) dichiarò TA DR DE, responsabile, per avere, quale socio accomandatario della Cergiul s.a.s., proprietaria di palazzina e di capannone in Milano, concorso con Su FE (nei confronti della quale si era proceduto separatamente), detentrice di parte di tali immobili per lo svolgimento di attività d'impresa consistente nella confezione di capi di abbigliamento, nella commissione, il 24 febbraio 2011, del delitto di cui all'art. 12, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come«t.u. immigrazione»), consistito nel dare, a titolo oneroso, alloggio a numerose persone di nazionalità cinese prive di permesso di soggiorno, traendo l'ingiusto profitto consistito dal trattenere, a titolo di compenso per l'utilizzazione di un posto letto, parte della misera retribuzione dovuta per la loro prestazione d'opera in regime di subordinazione presso il laboratorio tessile (in particolare tali dipendenti, taluni dei quali specificamente indicati nel capo di imputazione, sub detenevano a titolo oneroso un mero giaciglio all'interno di parte di tale fabbricato, all'interno del quale erano stati realizzati trentasei posti letto); b) previa concessione di circostanze attenuanti generiche, condannò DE alla pena di otto mesi di reclusione, disponendo che l'esecuzione della stessa rimanesse sospesa alle condizioni di legge e che della condanna non si facesse menzione nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta di privati;
c) ordinò la confisca del fabbricato sopra indicato (già assoggettato a sequestro preventivo del 12 marzo 2012) la cui proprietà appartiene alla Cergiul s.a.s.
2. Adita dall'imputata, con sentenza emessa il 11 marzo 2016 la Corte di appello di Milano confermò la sentenza sopra indicata.
2.1 I motivi fondanti la decisione di condanna, desumibili dal contenuto della sentenza di primo grado e di quella di appello, possono essere così sintetizzati: DE era, a partire dal 23 gennaio 2003 fino all'epoca dei fatti contestati, socio accomandatario (come tale amministratore) della Cergiul s.a.s., proprietaria di palazzina e di capannone in Milano, Via Ornato, n. 140; fra tale società e Su FE, di nazionalità cinese, era, dal 15 febbraio 2000, in corso contratto di locazione di parte di tali fabbricati per lo svolgimento da parte di Su FE di attività di confezione di capi di abbigliamento con un canone annuo pari ad euro 23.500; DE era solita recarsi, accompagnata dal dottore commercialista di sua fiducia, la mattina del martedì di ogni settimana presso un ufficio collocato di fronte all'ingresso della palazzina locata, per incontrarsi con gli affittuari degli immobili appartenenti alla Cergiul s.a.s. e per trattare con loro delle questioni relative ai diversi rapporti di locazione, sempre per uso commerciale, di parte degli immobili;
il 24 febbraio 2011 si accertò che parti dei locali destinati ad uso commerciale da parte della conduttrice erano stati nel corso del tempo da costei trasformati in minuscoli spazi destinati all'abitazione di più di trenta persone, di nazionalità cinese, dipendenti della FE;
nove di queste persone, specificamente indicate, erano prive di permesso di soggiorno;
le condizioni di vita e di lavoro all'interno di tali spazi erano contrarie a qualsiasi regola di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
i lavoratori dipendenti svolgevano lavoro a cottimo, per circa dieci ore al giorno e per tutti i giorni di ciascuna settimana, percependo salari compresi fra 200 e 800 euro per mese, in tali somme di danaro compresi il vitto e l'alloggio; alcuni lavoratori ricevevano quale corrispettivo per l'opera prestata solo vitto ed alloggio;
parte dei fabbricati era stata invece destinata all'abitazione della conduttrice che aveva occupato una parte degli stessi espressamente esclusa dal contratto di locazione;
FE sfruttava il lavoro dei propri dipendenti, costretti a vivere in condizioni disumane in spazi angusti ed in quanto mai precarie condizioni igieniche, corrispondendo a costoro retribuzioni misere, comprensive di vitto e alloggio;
alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, l'imputata era consapevole della creazione, nel corso del tempo, degli spazi per l'abitazione dei lavoratori dipendenti dalla conduttrice in condizioni disumane, «rese palesi quanto meno dai chiari segni esterni alla palazzina (un andirivieni dalla palazzina al laboratorio per cena colazione e pranzo, panni e vestiti sparsi per il cortile, sporcizia e resti di cibo nei diversi spazi di movimento» (pag. 6 della sentenza di appello); DE concorre - con la sua consapevole accondiscendenza nella condotta della Su FE, ossia nell'attività di sfruttamento dei clandestini ai fini di trarre un profitto ingiusto, ingiustizia...data dal lucro ricavato mediante uno sfruttamento disumano di soggetti privi di alternative lavorative ed abitative» (pag. 7 della sentenza di primo grado); oltretutto, costei, in quanto amministratrice della società proprietaria, si era «ben guardata dal richiamare il conduttore ai suoi doveri contrattuali di manutenzione, pur avendo sotto gli occhi il costante degrado del valore dell'immobile, il suo uso illecito e l'evidente rischio di un sequestro, lucrando in definitiva sul reddito corrente e costante della locazione rispetto a un immobile che a quel prezzo e in quelle condizioni era fuori mercato» (pag. 6 della sentenza di appello).
3. Per la cassazione della sentenza di appello DE ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, avvocato Luca Perego) contenente quattro motivi di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo la sentenza è dalla ricorrente censurata mediante deduzione di erronea applicazione della legge penale in ordine alla condotta e al difetto di qualsiasi apporto concorsuale nel reato ex art. 110 cod. pen. Assume la ricorrente che: i contratti di locazione fra Cergiul e Su FE dei fabbricati ove costei esercitava la propria attività d'impresa, e che da costei erano 2 stati in parte destinati a dormitorio di propri dipendenti privi di permesso di soggiorno, erano stati registrati ed i canoni pattuiti erano congrui rispetto agli indici del mercato;
essi poi prevedevano che il conduttore avesse l'obbligo di curare anche la manutenzione straordinaria degli immobili;
dal contenuto delle dichiarazioni rispettivamente rese dai testimoni escussi risultava che la ricorrente, la mattina del martedì di ogni settimana, si recava presso gli uffici di altro conduttore (Patrizia Maria Vittoria Cattaneo) per occuparsi delle questioni connesse ai diversi rapporti di locazione degli immobili di cui la società Cergiul era proprietaria, ma nessuno aveva tuttavia mai veduto essa ricorrente entrare nei locali condotti in locazione da Su FE;
i lavoratori, di nazionalità cinese, dipendenti da tale conduttrice non avevano mai veduto la persona proprietaria dei locali;
la vista dell'interno della palazzina era impedita dall'esterno; gli incontri fra essa DE e Su FE si svolgevano di regola all'interno del capannone ad essa locato;
le rimostranze di altri conduttori, non numerose e diluite nel tempo, riguardavano i comportamenti dei lavoratori di nazionalità cinese che sporcavano i luoghi e la presenza di panni stesi presso la palazzina occupata da tali lavoratori;
in buona sostanza, da nessun elemento di prova acquisito al processo deriva una qualche forma di consapevole apporto causale di DE, socio amministratore della proprietaria Cergiul, all'attività della conduttrice Su FE consistita del dare alloggio, retribuito, ai propri dipendenti, di nazionalità cinese, privi di permesso di soggiorno.
2. Col secondo motivo si deduce che la sentenza di appello ha erroneamente applicato la legge penale speciale, dal momento che: il reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis del t.u. immigrazione ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si dà alloggio ad uno straniero privo di permesso di soggiorno al momento dell'accordo; la condotta prevista dalla norma è caratterizzata dal dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla concessione dell'uso dell'alloggio; se ciò poteva affermarsi per Su FE, non altrettanto poteva dirsi per essa ricorrente per il solo fatto della affermata, ma non provata, sua conoscenza delle concrete condizioni di utilizzazione della cosa locata da parte della conduttrice e del tipo di offerta abitativa data dalla Su ai suoi lavoratori».
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria e dalla stessa trasparirebbe un sostanziale travisamento delle acquisizioni probatorie, essendosi il giudice di appello limitato, oltretutto, e nonostante specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado, a condividere le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado;
la motivazione censurata, inoltre, postula la conoscenza, da parte dell'imputata, della posizione di stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato con riguardo ai dipendenti di Su FE, escludendo illegittimamente la rilevanza dell'errore su norma extrapenale, quale deve ritenersi la disciplina di regolarizzazione della presenza in Italia di 3 lavoratori stranieri, che l'imputata non era tenuta a conoscere con la conseguente esclusione della sua punibilità anche ai sensi dell'art. 47 cod. pen.
4. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, in assenza di prova in ordine al tempo in cui le trasformazioni interne alla palazzina locata a Su FE vennero realizzate onde adibire il luogo a "dormitorio" ordinato in loculi, sussistente la fattispecie criminosa prevista dal comma 5-bis dell'art. 12 del t.u. immigrazione, introdotto dall'art. 5, comma 4, del d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008, trattandosi di norma qualificata da trattamento sanzionatorio meno favorevole di quello stabilito dal precedente comma 5 dello stesso art. 12; con la conseguenza, specifica, che la confisca dell'immobile non avrebbe potuto legittimamente essere disposta.
4. I riassunti motivi di impugnazione sono da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione. Il comma 5-bis dell'art. 12 del t.u. immigrazione (nel testo risultante dall'inserimento ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2008 e dalla modificazione recata dalla legge n. 94 del 2009) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio, ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione». La fattispecie descritta dalla norma è di natura commissiva e le condotte descritte sono entrambe qualificate dal dolo specifico, costituito dal fine dell'autore di trarre un ingiusto profitto dalle condotte materiali sopra descritte, che si realizza allorché l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore di chi disponga dell'immobile, con sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 46914 del 10 novembre 2009, Borgogno, Rv. 245686; Cass. Sez. 1, n. 19171 del 7 aprile 2009, Gattuso, Rv. 243378). Il delitto ha natura istantanea e si perfeziona, quanto alla locazione, nel momento in cui, per effetto dell'incontro dei consensi rispettivamente espressi dallo straniero privo di permesso di soggiorno e dal titolare (proprietario o conduttore) della facoltà di locare (ovvero di sublocare) un immobile, si conclude ovvero si rinnova il contratto di locazione (artt. 1326, 1571 cod. civ.); senza che sia necessario che il conduttore (ovvero il subconduttore) abbia acquisito la detenzione qualificata dell'immobile ed abbia iniziato a pagare il canone pattuito, dal momento che tali eventi costituiscono adempimento delle obbligazioni, derivanti dalla conclusione del contratto, di consegna della cosa al conduttore (art. 1575, n. 1), cod. civ.) e di pagamento del canone nei tempi pattuiti da parte di questi (art. 1587, n. 2), cod. civ.) 4 L'esecuzione del contratto (acquisto della detenzione da parte del conduttore e dei canoni) costituisce effetto, nel tempo permanente, della pagamento commissione del reato. Secondo la sentenza impugnata: la ricorrente era, a partire dal 23 gennaio 2003 fino all'epoca del contestato accertamento dei fatti, socio accomandatario (come tale amministratore) della Cergiul s.a.s., proprietaria di palazzina e di capannone in Milano, Via Ornato, n. 140; fra tale società e Su FE, di nazionalità cinese, era, dal 15 febbraio 2000, in corso di esecuzione contratto di locazione di parte di tali fabbricati per lo svolgimento da parte di Su FE di attività di confezione di capi di abbigliamento con un canone annuo pari ad euro 23.500, con onere per la conduttrice di provvedere anche alla manutenzione straordinaria dei beni ad essa locati;
il reato in concreto accertato non si consumò nel momento del perfezionamento del contratto, bensì in momento successivo, allorché la conduttrice apportò, nel corso del tempo, rilevanti trasformazioni interne alla palazzina a lei locata, di consistenza tale da adibire parte dello stesso immobile a dormitorio per i trentasei lavoratori, nove dei quali privi di permesso di soggiorno in Italia, che ivi svolgevano, alle dipendenze della stessa conduttrice, attività di confezionamento di capi di abbigliamento per salari bassi da cui era detratta una parte imputata a corrispettivo per l'alloggio; in buona sostanza, fu la conduttrice Su a sublocare ai propri dipendenti parte degli spazi del capannone;
la ricorrente (che un giorno alla settimana era solita recarsi presso un ufficio sito nei pressi dell'immobile locato onde occuparsi dei rapporti di locazione), resasi conto dell'illecito uso effettivo, contrario alle clausole contrattuali, dell'immobile, reso palese dai chiari segni esterni alla palazzina (un andirivieni dalla palazzina al laboratorio per cena colazione e pranzo, panni e vestiti sparsi per il cortile, sporcizia e resti di cibo nei brevi spazi di movimento)», si guardò «dal richiamare il conduttore ai suoi doveri contrattuali di manutenzione, pur avendo sotto gli occhi il costante degrado del valore dell'immobile, il suo uso illecito e l'evidente rischio di un sequestro, lucrando in definitiva sul reddito corrente e costante della locazione rispetto a un immobile che a quel prezzo e in quelle condizioni era fuori mercato». Secondo la sentenza, in buona sostanza: la partecipazione della ricorrente al delitto si sostanziò in una omissione, consistita nel non avere costei, una volta acquisita la consapevolezza della illecita utilizzazione di parte dell'immobile da parte della conduttrice, derivata dalla percezione dei sopra indicati "segnali di allarme" («andirivieni dalla palazzina al laboratorio per cena colazione e pranzo, panni e vestiti sparsi per il cortile, sporcizia e resti di cibo nei brevi spazi di movimento»), richiamato quest'ultima all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, così tollerando che i lavoratori di nazionalità cinese, privi di permesso di soggiorno, dipendenti da Su FE, venissero da questa ospitati, nel dormitorio ricavato all'interno della palazzina, dietro pagamento di corrispettivo per l'uso abitativo;
il profitto ingiusto caratterizzante il dolo del reato si sostanziò nell'avere continuato la ricorrente a percepire ratei periodici di canone per la locazione di un bene che, trasformato in dormitorio abusivo dalla conduttrice, aveva per tale ragione perduto ogni valore commerciale. Sembra dunque (sul punto, quanto mai rilevante, la sentenza impugnata non è per nulla chiara) che la ricorrente abbia moralmente concorso nel reato commesso dalla conduttrice, non avendo volontariamente impedito a costei di concedere parte dell'immobile in sublocazione per uso di abitazione a lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (come tali, parti quanto mai deboli del rapporto) ovvero non imposto alla conduttrice la cessazione di tali rapporti illeciti. La motivazione è estremamente laconica, non delineando essa con chiarezza in quali termini si sia concretizzato il concorso morale della ricorrente nel reato istantaneo a dolo specifico materialmente commesso dalla conduttrice mediante sublocazione a stranieri privi di permesso di soggiorno di porzioni di immobile, dalla stessa conduttrice trasformato in dormitorio abusivo senza opposizione della società proprietaria (di cui la ricorrente è amministratrice). Il giudice di appello pare avere essenzialmente ipotizzato un comportamento omissivo colposo imputabile alla ricorrente (avere omesso di «richiamare il conduttore ai suoi doveri contrattuali di manutenzione») e non una omissione dolosa, ulteriormente rilevante in funzione della sussistenza del nesso di causalità fra omissione ed evento non impedito, i cui presupposti, ai fini della configurabilità del delitto, avrebbero dovuto essere accertati sulla base di precisi elementi di fatto che non è dato rinvenire nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado. Invero, la responsabilità penale per reato omissivo improprio (o reato commissivo mediante omissione) presuppone la titolarità in capo alla persona di una لو posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata, dalla quale deriva l'obbligo di attivarsi per la salvaguardia di quel bene;
obbligo che si attualizza in ragione del perfezionarsi della c.d. situazione tipica. In presenza di tali condizioni la semplice inerzia assume significato di violazione dell'obbligo giuridico (di attivarsi per impedire l'evento) e l'esistenza di una relazione causale tra omissione ed evento determina l'applicazione del precetto contenuto nell'art. 40, secondo comma, cod. pen.; mentre quando il garante non impedisce la verificazione di un evento "naturalisticamente inteso", tipico rispetto alla corrispondente fattispecie di natura commissiva, la responsabilità penale che ne consegue ha forma monosoggettiva, quando il mancato impedimento concerna 6 l'altrui condotta criminosa lo schema giuridico che si prospetta è quello del concorso di persone nel reato. La responsabilità di colui che omette trae dunque, in tale ultima ipotesi, origine dal combinato disposto degli artt. 40, secondo comma, e 110 cod. pen. Premessa, quindi, la necessità di individuare con rigore (nel caso in esame non riscontrabile nella sentenza impugnata) il nesso di causalità rilevante ai fini del concorso, mediante omissione, della ricorrente nella commissione del delitto da parte di Su FE, non essendo dato comprendere dal testo della sentenza di appello, quale obbligo giuridico la ricorrente avesse di impedire alla conduttrice l'illecito comportamento da costei posto in essere, la sentenza impugnata non tenta neppure sommariamente di ricostruire, sulla base dei dati di fatto rilevanti, la volontà caratterizzante l'omissione alla stessa ricorrente imputata. La motivazione della sentenza è dunque censurabile perché non affronta in maniera adeguata alla peculiarità del caso di specie la questione, centrale, della distinzione fra concorso morale della ricorrente nel delitto, istantaneo ed a dolo specifico, materialmente commesso dalla conduttrice, e connivenza non punibile della prima. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo, anche solo morale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (cfr., sul punto, fra le altre, Cass. Sez. 3, n. 41055 del 22 settembre 2015, Rapushi, Rv. 265167 Cass. Sez. 6, n. 44633 del 31 ottobre 2013, Dioum, Rv. 257810). Sotto altro, e concorrente profilo, rapporto di locazione fra Su FE e la società di cui la ricorrente era amministratrice iniziò nel corso dell'anno 2000 e la sentenza di primo grado, sul punto condivisa da quella di appello, evidenziò che la trasformazione interna dell'immobile fu il risultato di una progressiva trasformazione di spazi, lasciati nella libera disponibilità di Su FE, che ha potuto...trasformare l'intera palazzina in casa propria e "albergo" dei lavoratori». Nell'ambito di tale rapporto di locazione, iniziato più di dieci anni prima dell'accertamento del reato, la sentenza impugnata non indica la sussistenza di fatti specifici (quali significativi aumenti del canone di locazione) sintomatici della volontà della locatrice di trarre profitto dal sopravvenuto (rispetto all'inizio del rapporto) sfruttamento economico dell'immobile da parte della conduttrice in danno dei suoi dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno. In definitiva, ai fini della configurabilità del concorso del locatore nel fatto del conduttore che nell'immobile oggetto del contratto dia alloggio, al fine di trarne profitto, a stranieri privi di permesso di soggiorno, non è sufficiente la mera consapevolezza del locatore di tale illecita destinazione non accompagnata dalla partecipazione al profitto tratto dal conduttore, dal momento che non sussiste, per il locatore di immobile per un canone la cui misura risponda ai valori di mercato, l'obbligo di impedire la destinazione illecita impressa al bene dal conduttore nel corso dello svolgimento del rapporto ovvero di denunciare il fatto ai sensi dell'art. 364 cod. pen. (non essendo il reato commesso dal conduttore qualificabile come delitto contro la personalità dello Stato punibile con l'ergastolo). Inoltre, la sentenza impugnata non colloca nel tempo l'inizio dell'omissione, penalmente rilevante, imputata alla ricorrente. La precisazione relativa al tempo in cui si sarebbe verificato l'imputato concorso, mediante omissione, della ricorrente nella penalmente rilevante attività commissiva posta in essere dalla conduttrice, assume specifico rilievo, dal momento che: a) il reato specificamente contestato (art. 12, comma 5-bis, t.u. immigrazione) ha, come detto, natura istantanea, con effetti eventualmente permanenti;
b) il comma 5-bis venne inserito nell'art. 12 t.u. immigrazione dall'art. 5, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125 e, poi, modificato, nel testo oggi vigente, dall'art. 1, comma 14, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Così, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge, il comportamento descritto nel primo periodo del comma 5-bis rientrava nell'ambito di applicabilità del comma 5 dell'art. 12 del t.u., sì che ai fatti commessi prima di tale data di entrata in vigore trova applicazione (art. 2, quarto comma, cod. pen.) la disciplina sanzionatoria recata dal citato comma 5 in quanto più favorevole rispetto a quella contenuta nel comma 5-bis (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 26721 del 18 giugno 2009, Enescu, Rv. 244452); con la conseguenza, anche, che nei confronti del proprietario di immobile non può essere disposta la confisca obbligatoria introdotta dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 92 del 2008. La sentenza impugnata è dunque da annullare, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, previo accertamento del tempo in cui si perfezionarono i rapporti di sublocazione fra la conduttrice e gli stranieri privi di permesso di soggiorno dalla prima dipendenti, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: "il delitto descritto nell'art. 12, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha natura istantanea e si perfeziona, quanto alla locazione di immobile (o di parte di esso), nel momento in cui, per effetto dell'incontro dei consensi rispettivamente espressi dallo straniero privo di permesso di soggiorno e dal titolare (proprietario o 8 conduttore) della facoltà di locare (ovvero di sublocare) un immobile, si conclude ovvero si rinnova il contratto di locazione relativo a tale bene;
senza che sia necessario che il conduttore (ovvero il subconduttore) abbia acquisito la detenzione qualificata dell'immobile ed abbia iniziato a pagare il canone pattuito;
con la conseguenza che tali eventi costituiscono effetto, nel tempo permanente, della commissione del reato"; "ai fini della configurabilità del concorso del locatore nel fatto del conduttore che nell'immobile oggetto del contratto dia alloggio, al fine di trarne profitto, a stranieri privi di permesso di soggiorno, non è sufficiente la mera consapevolezza del locatore di tale illecita destinazione, non accompagnata dalla partecipazione al profitto tratto dal conduttore, dal momento che non sussiste, per il locatore di immobile per un canone la cui misura risponda ai valori di mercato, l'obbligo di impedire la destinazione illecita impressa al bene dal conduttore nel corso dello svolgimento del rapporto ovvero di denunciare il fatto ai sensi dell'art. 364 cod. pen."; "una volta accertata la sussistenza del concorso del locatore nel commissione da parte del conduttore della condotta descritta nell'art. 12, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, se il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, trova applicazione, anche agli effetti della confisca, la disciplina, più favorevole, contenuta nell'art. 12, comma 5, dello stesso d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Vannucci Antonella Patrizia Mazzei frimurge МачобанийMarol DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 LUG 2018 IL CANCELLIERE e AN AI h t n o 9