Art. 8. Indulto per le pene accessorie
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato l'indulto.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato l'indulto.