Sentenza 14 marzo 2013
Massime • 1
Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche in ragione di una condanna per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62 bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2013, n. 24207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24207 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 14/03/2013
Dott. IASILLO A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 722
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 030280/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Satta Nicola, quale difensore di RA IE AO (n. il 09/12/1969);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - in data 29/11/2011;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Mazzotta Gabriele, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 12/01/2007, il G.I.P. del Tribunale di Sassari dichiarò IE AO RA responsabile dei reati di rapina aggravata (capo C) e di detenzione e porto illegale di arma (capo D) in concorso e - ritenuta la continuazione e con la riduzione per la scelta del rito - lo condannò alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -, con sentenza del 29/11/2011, confermò la decisione di primo grado. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la nullità della sentenza per la manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche. Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile. Invero entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto congrua la pena irrogata, tenendo conto della gravità del fatto e della condotta susseguente al reato dell'imputato, che ha commesso un altro delitto contro il patrimonio per il quale è stato condannato in via definitiva. Si deve, allora, ricordare quale è la funzione delle attenuanti generiche. In proposito questa Corte di Cassazione ha stabilito il principio - condiviso dal Collegio - che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, Sentenza n. 11361 del 19/10/1992 Ud. - dep. 25/11/1992 -Rv. 192381; Sez. 2, Sentenza n. 2769 del 02/12/2008 Ud. - dep. 21/01/2009 - Rv. 242709). Inoltre, l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 2, Sentenza n. 38383 del 10/07/2009 Ud. - dep. 01/10/2009 - Rv. 245241). Infine, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. - dep. 24/05/2012-Rv. 252900).
Tanto premesso si deve rilevare che la Corte territoriale valuta, comunque, correttamente i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p. per la concessione delle attenuanti generiche. Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (nel caso di specie - per quanto sopra osservato - l'assenza di elementi utili ai fini del riconoscimento di tali attenuanti, la gravità del fatto e la condotta susseguente al reato del RA che ha subito una condanna per un reato dello stesso genere;
si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. - dep. 23/09/2010 - Rv. 248244).
Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. - dep. 21/02/1997 - Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. - dep. 07/01/2010 - Rv. 246045). Infine, per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. - dep. 01/02/2011 - Rv. 249163). Per quanto riguarda, infine, la doglianza relativa al fatto che la Corte di appello ha tenuto conto, per negare la concessione delle attenuanti generiche, di una condanna per un reato commesso successivamente ai fatti per i quali si procede si deve ricordare che la Corte territoriale ha valutato correttamente questo elemento. Infatti, nel determinare l'entità della pena o ai fini del diniego delle attenuanti generiche si deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole, desunta dai precedenti penali e giudiziari, e della condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al reato. Pertanto, qualunque sentenza di condanna, anche relativa ad un fatto successivo rispetto a quello in decisione, è idonea a qualificare la personalità e la pericolosità del soggetto, rivelandone la sua persistenza nel delitto (Sez. 6, Sentenza n. 10276 del 20/05/1989 Ud. - dep. 12/07/1989 - Rv. 181826; Sez. 6, Sentenza n. 11355 del 04/07/1994 Ud. -dep. 10/11/1994 - Rv. 199367). Inoltre il giudice di appello, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto, ai fini della valutazione della capacità a delinquere del reo ex art. 133 c.p., anche di condanne penali successive alla commissione del reato giudicando. Ed infatti al n. 2 del capoverso dell'art. 133 c.p., l'antecedenza al reato è, letteralmente, prevista per la condotta e la vita del colpevole e non per i precedenti penali (e giudiziari), che vengono in considerazione per il solo fatto che risultano a carico di lui nel momento nel quale il giudice deve determinare la pena ovvero modificare la pena già irrogata in ordine al reato giudicando (Sez. 5, Sentenza n. 713 del 27/11/1978 Ud. - dep. 18/01/1979 - Rv. 140879; Sez. 6, Sentenza n. 10276 del 20/05/1989 Ud. - dep. 12/07/1989 - Rv. 181826; Sez. 6, Sentenza n. 1069 del 20/03/1991 Cc. -dep. 22/05/1991 - Rv. 187263). A fronte di ciò il ricorrente contrappone solo generiche contestazioni che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30. 9,2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2013