Art. 53. (Disposizioni in materia di attivita'
socio-sanitarie) 1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attivita' sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle reIative contrattazioni collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 , contratti di lavoro a tempo determinato, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative attivita' ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui al precedente periodo, non ulteriormente rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo determinato.
2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale per l'assolvimento delle attivita' socio- sanitarie di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
socio-sanitarie) 1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attivita' sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle reIative contrattazioni collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 , contratti di lavoro a tempo determinato, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative attivita' ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui al precedente periodo, non ulteriormente rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo determinato.
2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale per l'assolvimento delle attivita' socio- sanitarie di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.