Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1970 50R1 LA CORTE S R M CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE COMPRAVENDITA VIZI DELLA CASA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE - Presidente Dott. Mario R.G. N. 10927/98 Cron. 4150 RIGGIO Consigliere Dott. Ugo 625 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Ud. 19/05/00 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig SE NT ENZA IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 112 FEB. 2001 IL CANCELLIERE BONERA S.p.A. in persona del suo legale rapp.te Sig. T BONERA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 00 DEL BABUINO 51, presso lo studio dell'avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente 0975484
contro
AEB S.p.A. in persona del legale rapp.te Presidente 0975485 Consiglio Amministrazione Dott. GIACOMINI PIETRO, domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 5,elettivamente presso lo studio dell'avvocato MATTIA R., difeso 2000 dall'avvocato ZILIOLI UMBERTO, giusta delega in atti;
controricorrente997 -1- avverso la sentenza n. 287/97 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BRESCIA, depositata il 17/05/97; A Richiesta copia esecutiva dal Sig. Z u udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti 12h000+6 1 APR 2001 udienza del 19/05/00 dal Consigliere Dott. Enrico if IL CANCELLIERE SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Mario RIDOLA, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Rosa MATTIA, per delega dell'avv. Zilioli, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ELLER 00502139 00502 443 4 -2- 3 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12 aprile 1989 la A.E.B. s.p.a. -- premes- so che nell'aprile 1988 aveva acquistato dalla RA s.p.a., per il prezzo interamente corrisposto di £. 124.595.329, l'autovettura Mercedes Benz 560 tg.Bs A50175 la quale già poco dopo la "consegna" aveva manifestato, "alla guida nor- male ed alla frenata", preoccupanti vibrazioni;
che il vizio prontamente denunziato era stato comunque riconosciuto dalla venditrice la quale, avvalendosi dei propri tecnici, aveva reiteratamente tentato, con la sostituzione di “pezzi”, di eliminare quelle preoccupanti vibrazioni rilevate, poi, anche in sede di accertamento tecnico preventivo disposto dal presidente del tribunale di Brescia convenne in giudizio, dinanzi a detto tribunale, la società RA perché si pronunziasse la risoluzione del contratto di compravendita per mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso della autoveicolo con la conseguente condanna della venditrice alla restitu- zione del prezzo maggiorato dall'importo degli interessi e del risarcimento del dan- no da svalutazione monetaria. Costituitasi nel giudizio, la convenuta chiese il rigetto della domanda a- vendone eccepito l'infondatezza e riconvenne l'istante perché fosse condannata, anche a titolo di indebito arricchimento a pagare il valore corrispondente all'uso del veicolo e del suo conseguente deprezzamento. Il tribunale adito avendo accertato, all'esito dell'espletamento di una c.t.u. la persistenza di quelle anomale vibrazione che privavano il veicolo della sua utili- tà, con sentenza del 20 settembre 1994, in accoglimento della domanda principale pronunziò la risoluzione del contratto di vendita e condannò la società RA, del- 3 4 la quale rigettò la domanda riconvenzionale, alla restituzione del prezzo oltre agli interessi ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Adita con il gravame della RA, cui ha resistito dall A.E.B. la corte d' appello di Brescia, con sentenza del 17 maggio 1997, ha rigettato l'impugnazione. Per quel che in questa sede interessa la corte territoriale ha osservato che inutilmente l'appellante aveva dedotto l'inattendibilità delle risultanze della c.t.u. sollecitandone la rinnovazione. Dette risultanze, al contrario dovevano ritenersi at- 2 tendibili, poichè il c.t.u. aveva rilevato la permanenza di quelle progressive vibra- zioni, estese anche alla parte posteriore del veicolo “a partire” dalla velocità di km/h 80, già rilevate in sede di accertamento tecnico preventivo, all'esito di “pro- ve" su strada, anche comparate con quelle di un autoveicolo dello stesso tipo, ese- guite prima e dopo la disposta ed espletata “riequilibratura” delle ruote. Doveva disattendersi il rilievo della mancata misurazione delle vibrazioni con apposito strumento poiché la certezza della loro esistenza era desumibile dall'entità macroscopica del fenomeno che il c.t.u. aveva attribuito ad un difetto di fabbricazione del veicolo. Questo, il cui elevato prezzo di acquisto rendeva ragionevole l'aspettativa di una lunga e sicura utilizzazione, era pertanto privo delle qualità essenziali all'uso cui era destinato. Il che giustificava la pronunzia di risoluzione del contratto di ven- dita e quella conseguenziale della venditrice alla restituzione del prezzo con l'obbligo dell'acquirente di restituire il veicolo;
restituzione questa offerta dalla A.E.B. ma rifiutata dalla RA nel persistente diniego della domanda di risoluzio- ne del contratto. 5 Corretto era anche il rigetto della domanda riconvenzionale poiché la di- minuzione di valore che la cosa abbia subito per l'uso fatto dall'acquirente fino alla pronunzia di risoluzione del contratto per l'inadempimento del venditore trovavano causa nell'inadempimento medesimo e costui doveva sopportane l'incidenza eco- nomica. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di doglianza poi illustrati da memoria, ricorre la RA s.p.a.; resiste con controricorso la A.E.B. s.p.a. Motivi della decisione. Con il primo motivo la ricorrente, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la violazione degli artt. 194,196 e 201 c.p.c. nonché l'omesso esa- me di un punto decisivo della controversia. Il giudice dell'appello - sostiene la RA - ha ritenuto attendibili le risul- tanze della c.t.u. e negato un'ulteriore indagine tecnica per aver il c.t.u. accertato il difetto costruttivo della autovettura all'esito di due prove su strada rispettivamente eseguite prima e dopo il controllo dell'assetto delle ruote. Non si è avveduto quel giudice che questa operazione, determinante ai fini dell'accertamento tecnico, non era stata eseguita dal c.t.u. né da un tecnico di sua fiducia sotto il suo controllo, ma ad iniziativa dell'acquirente medesima che l'aveva affidata ad una impresa specializzata;
palese era pertanto la violazione dell'art. 194 c.p.c. 5 16 Non essendo stato dato, di questa operazione preavviso, al perito di parte convenuta doveva rilevarsi anche la violazione dell'art. 201 c.p.c. che presiede al contraddittorio delle parti nell'espletamento dell'indagine tecnica. Sul punto la corte di appello aveva solo affermato l' attendibilità delle ri- sultanze di detta indagine valorizzando la “doppia prova" ma sostanzialmente igno- rando la questione della attendibilità di quella “messa a punto" dell'assetto delle ruote. Queste censure non trovano consenso. E' principio di diritto consolidato che le nullità della consulenza tecnica d'ufficio conseguenti alle mancate comunicazione ai procuratori delle parti, i quali solo hanno la disponibilità dei mezzi di difesa nel processo, delle date di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali ha carattere relativo con la conseguenza che essa deve essere eccepita, perché in proposito non via sia acquiescenza, nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione tecnica, ai sensi dell'art. 157 c.p.c. (in proposito "ex multis" vedasi la pronunzia di questa corte n°3340/97). Inoltre il c.t u. può, ai fini dell'indagine commessagli, avvalersi dell'opera di terzi in ragione della loro particolare esperienza o conoscenza di una particolare disciplina è però indispensabile che dell'opera di costoro abbia dato conto nella re- lazione presentata al giudice e messa a disposizione delle parti così assumendone la responsabilità morale e tecnica. Nella specie, dalla parte espositiva del ricorso, dalla quale solamente deve trarsi una sufficiente conoscenza dei “fatti – sostanziali e processuali – di causa” in virtù del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione posto dal n° 6 3 dell'art. 366 c.p.c., non è dato rilevare se quelle deduzioni siano state tempesti- vamente esposte in modo specifico né, in caso positivo, se le medesime abbiano costituito oggetto di uno specifico motivo di doglianza di appello sul quale il giudi- ce avrebbe dovuto pronunziare. Inoltre, è palese nelle argomentazioni esposte da giudice del merito aver il c.t.u. apprezzato e fatte proprie le risultanze documentate dell'operazione, esegui- ta, ad iniziativa dell'odierna resistente, da un impresa specializzata, di "riassetto" delle ruote e di aver all'esito rilevato che quelle progressive "vibrazioni" del veico- lo "in marcia" non trovavano causa nell'emendabile ed occasionale non corretto as- setto delle ruote ma in un ineliminabile difetto costruttivo del veicolo stesso. E Sotto altro profilo le censure si risolvono nell' attesa di un riesame dell'attendibilità degli esiti della indagine tecnica affidato al potere istituzionale del giudice del merito, inammissibile, in questa sede, quando, come nella specie, del suo esercizio detto giudice abbia reso adeguata ragione. Con il secondo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la Bo- nera denunzia la violazione degli artt. 1492 e 1497 c.p.c. nonché l'omesso esame di un punto decisivo della controversia. E' principio di diritto assume la ricorrente che la trasformazione, la -- vendita e l'utilizzazione medesima della “res vendita" non precludono la domanda risoluzione del contratto per vizi della cosa, a meno che non rivelino un intento dell'acquirente incompatibile con la volontà di chiedere la pronunzia di risoluzio- ne. 7 8 Con l'appello si era espressamente posta la questione rilevando e fornendo idonea documentazione dell'elevato chilometraggio effettuato dall'autovettura in questione, circa 200.000 chilometri in sei anni;
così che il suo continuo impiego da parte dell'acquirente si rivelava incompatibile con la domanda di risoluzione. La corte di merito non aveva esaminato la questione sebbene fosse rilevan- te sotto il profilo della ammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale. Con il terzo motivo in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1493 e 2041 c.c. nonché il vizio di omesso esame di una questione decisiva della controversia. --a sostegno del diniego della do- La corte di merito - sostiene la RA E manda riconvenzionale ha osservato che del deprezzamento per uso della “res ven- dita" fino alla pronunzia della risoluzione del contratto di vendita per inadempi- mento costituiva un' ulteriore conseguenza dell'inadempimento gravante pertanto sulla parte non adempiente. Non si è avveduto quel giudice che il principio è operante nel solo caso di uso normale della “res vendita" che nella specie doveva escludersi, avuto riguardo all'abnorme numero di chilometri percorsi in pochi anni dalla autovettura che per- tanto giustificavano sotto il profilo dell'indebito arricchimento il relativo indenniz- ZO. Sulla questione la corte d'appello non si era pronunziata essendosi limitata a riprodurre il principio di diritto. I due motivi di doglianza esigono, per la loro evidente connessione lo- gica, un esame congiunto, al cui esito, vanno disattesi. 8 9 Contrariamente a quanto denunzia la ricorrente, il giudice dell'appello ha esaminato le questioni riprodotte nei due motivi del ricorso e, all'esito, le ha disat- tese fornendone ragioni prive di vizi logici e giuridici. La corte territoriale ha considerato l'irrilevanza del numero di chilometri percorsi dal veicolo in questione avuto riguardo, non solo alla aspettativa di un in- tensa utilizzazione del veicolo di lunga durata ed alla gravità del vizio costruttivo progressivamente rivelatosi che di quella vanificava l'aspettativa sostanzialmente privando di utilità il veicolo, ma anche soprattutto al pervicace diniego della riso- luzione (consensuale) del contratto opposto dalla venditrice all'acquirente che l'aveva, poi, utilmente chiesta al giudice. Onde la logica deduzione, da questo esposta, che anche l'utilizzazione del veicolo ed il suo ulteriore deprezzamento trovavano causa nell'inadempimento del venditore che, pertanto, ne doveva sopportare le conseguenze ulteriori. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conse- guente pronunzia di condanna della ricorrente la pagamento, in favore della resi- stente, delle spese del giudizio di legittimità. Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della re- sistente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in £223,50 oltre £.
5.000.000 per onorari. Roma, il 19 maggio 2000. 9 10 Il Presidente (dr Mario Spadone) Sparban Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Valeria Weri 12 FEB. 2001 OF IL CAVELLER 69000 310000 ROMA 2 14478 ะ ร d 0 R A M 0 % 10