Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA02795 /0 1 NOM DEL OPOL FALLA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 20816/9 Cron..5788 SPANO' Consigliere Dott. Alberto CUOCO Rel. Consigliere Dott. Pietro Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.20/12/00 Dott. Guido VIDIRI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE + Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: 26 FEB. 2001 ES ER, titolare dell'omonima ditta IL CANCELLIERE individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA DELLA MERCEDE 52, presso 10 studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONAES MAURIZIO, GIANPAOLO ALICE, giusta delega in atti;
CCO - ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2000 Lit 5585 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, SARTO RINA, giusta procura speciale atto del 21/12/1998, rep. n. notar BLASI LINDA di ROMA 67484; resistente con procura avverso la sentenza n. 230/98 del Tribunale di SALUZZO, depositata il 29/06/98 R.G.N. 374/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ALICE;
+ udito l'Avvocato PONTURO per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il 3 rigetto del ricorso. , -2- Svolgimento del processo Con atto del 30 giugno 1995 DI TA, impugnando l'accertamento DELLA eseguito dall'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) con cui gli era stato contestato l'omesso versamento di contributi per il preteso dipendente RO EM, chiese che il Pretore di Saluzzo in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse il rapporto intercorso con il predetto RO EM (che, in ludo base ad un contratto di associazione in partecipazione, prelevava le merci dal magazzino della MAXI DIMAR S.r.l., le consegnava ai singoli domicili della clientela ed incassava le fatture emesse dalla società; e dopo il 31 maggio 1984 aveva continuato a svolgere questa attività in proprio, anche a favore di altri fornitori), aveva natura autonoma. Dopo l'escussione di testi e la produzione di documenti, il Pretore respinse la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Con sentenza del 29 giugno 1998 il Tribunale respinse l'appello. Afferma il Tribunale che l'associazione in partecipazione è caratterizzata, per l'associante, dall'obbligo di fornire il rendiconto periodico, e, per l'associato, dal rischio di impresa;
il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato dal vincolo di subordinazione. E nel caso in esame non vi era stato rendiconto, né conguaglio (era meramente strumentale la nota di debito notificata il 31 ottobre 1994, a distanza di pochi giorni dall'ispezione dell'I.N.P.S.); né poteva considerarsi acconto sugli utili la somma mensile di lire 3.000.000 pagata al EM. Né, aggiunge il Tribunale, la mancanza di rendiconto può considerarsi mera violazione degli obblighi contrattuali, inidonea a trasformare la natura del 3 T rapporto, sull'infondato assunto che il controllo sarebbe stato garantito dalla presenza di un unico commercialista: da un canto, l'assenza di contestazione o richiesta presupponeva il preesistente accordo delle parti, e d'altro canto il rendiconto non poteva essere sostituito dalla richiesta che l'avente diritto avrebbe dovuto fare ad un terzo. Il fatto che l'orario del EM fosse condizionato all'apertura del magazzino non significava assenza di subordinazione: era un pur non determinante riscontro del suo luon inserimento nell'organizzazione aziendale. E l'assenza di rilievi e rimproveri provava solo che il lavoro del EM era svolto correttamente: non dimostrava assenza del potere di controllo e disciplinare. Era poi il TA a ritirare gli ordinativi dai clienti, trasmetterli al magazzino, e preparare la merce. In ordine al periodo successivo al 31 maggio 1994, l'infondatezza delle dichiarazioni del EM (smentite dalle risultanze dell'ispezione), il certificato della C.C.I.A.A. (che attestava la presentazione della domanda di iscrizione solo in data 13 gennaio 1995), e l'irrilevanza della documentazione prodotta dall'appellante (l'elenco fornitori era privo di garanzia di provenienza e certezza), consentivano di ritenere infondato l'assunto del ricorrente. La condanna pretorile al pagamento delle spese era fondata sul criterio legale della soccombenza. Per la cassazione di questa sentenza ricorre DI TA, percorrendo le linee di quattro motivi, coltivati con memoria. L'I.N.P.S. ha depositato procura. 4 Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 2549, 2552, 2553, 2554 cod. civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che 1. il rendiconto non è elemento determinante per la qualificazione del rapporto contrattuale;
2. era necessario considerare la volontà delle parti recata dal Kudo contratto, anche nel relativo nomen juris, il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva il potere dell'associato di verificare e controllare in ogni momento la contabilità dell'azienda; prevedeva inoltre la compilazione del bilancio da presentare all'associato per l'approvazione;
3. il rendiconto può esercitarsi anche attraverso la possibilità di un costante controllo dei dati, come nel caso in esame, ove, essendosi le parti avvalse dello stesso consulente fiscale, l'associato aveva la possibilità di un controllo costante, diretto ed immediato della situazione aziendale;
"la compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'associato presupponeva l'avvenuta trasmissione dei dati riferiti agli utili oggetto della pattuita percentuale (il bilancio è parte della dichiarazione)";
4. il controllo era deducibile anche dall'inserimento del EM nell'organizzazione aziendale (come è riconosciuto nel verbale dell'I.N.P.S.); ed il Tribunale aveva omesso di considerare che il EM "possedeva un pieno controllo in fatto sullo svolgimento dell'attività e, sotto il profilo contabile, in ordine agli sviluppi degli introiti e degli utili"; 5 5. il riscontro della natura autonoma del contratto era nelle dichiarazioni dei testimoni. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che, in relazione al periodo successivo al 31 maggio 1994, il Tribunale aveva omesso di accertare la presenza degli elementi che Rudes caratterizzano la subordinazione, ed in particolare il vincolo di soggezione al potere datorile, che devono essere specificamente provati quando il contratto conferisce natura autonoma al rapporto;
ed a tal fine restano irrilevanti gli altri aspetti collaterali (orario, retribuzione). Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 244 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., il ricorrente sostiene che le prove testimoniali dedotte dall'Istituto erano inammissibili;
la sentenza era poi, poiché, non esistendo una presunzione generale della natura subordinata di un rapporto di lavoro, non avere ritenuto che incombesse all'I.N.P.S. l'onere di provare la sussistenza di questo rapporto. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Come questa Corte ha affermato (& plurimis, Cass. 12 gennaio 2000 n. 290), “in tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, la riconducibilità del rapporto all'uno od all'altro degli schemi 6 predetti esige un'indagine del giudice del merito (il cui accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità) volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante in relazione al potere dell'associato di controllo sulla gestione economica dell'impresa, e flaves l'esistenza per questi di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione”. Alla stregua di questo principio (che ha normativo fondamento nell'art. 2552 terzo comma cod. civ.), l'obbligo del rendiconto resta elemento fondamentale del contratto di associazione in partecipazione. La relativa censura, che è parte del primo motivo (sub "1.1"), è infondata. In ordine alla seconda censura (sub “2.”), è da osservare che il contratto di lavoro è l'origine di un rapporto che si protrae nel tempo, e che ne è l'esecuzione. Questa è affermazione di una volontà contrattuale, che resta inscritta in ogni atto esecutivo, e che accompagna il relativo iter, ed è questa inscrizione che conferisce all'esecuzione il valore di strumento interpretativo (art. 1362 secondo comma cod. civ.). Poiché il contratto di lavoro non esige (in via generale) forme particolari, questa volontà inscritta nell'esecuzione è idonea non solo ad interpretare l'iniziale volontà, bensì ad esprimere anche una nuova divera convergenza del consenso;
e questa nuova volontà, essendo diretta a modificare singole clausole (e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista: in tal senso, Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 10 agosto 1999 n. 8574), prevale 7 (anche ex art. 1230 primo comma cod. civ.) sulla volontà iniziale. L'esecuzione è pertanto idonea ad esprimere non solo la volontà iniziale, bensì, pacificamente ed uniformemente prolungata nel tempo, assume l'aspetto di un fatto che si sovrappone al mero formale iniziale accordo, come nuova volontà contrattuale. Nell'irriducibile diversità fra contratto ed esecuzione, è questa che resta determinante per la qualificazione del rapporto. нос Kuo Nel contempo, l'interpretazione del contratto, come indagine di fatto, resta funzione del giudice di merito (Cass. 2 marzo 1996 n. 1632), anche ove abbia per oggetto l'esecuzione del contratto (Cass. 20 novembre 1998 n. 11755). Nell'ambito di questa interpretazione, il giudice di merito ha correttamente conferito rilievo determinante allo svolgimento del rapporto di lavoro, come espressione dell'effettiva volontà delle parti. In ordine alla censura sub "3.", è ipotizzabile che, anche per la natura tecnica dell'atto, sia contrattualmente convenuto l'invio del rendiconto ad un terzo, quale persona di fiducia dell'associato; in questa ipotesi resta tuttavia necessario che siano contrattualmente previsti da un canto l'obbligo dell'associante di fornire il rendiconto al terzo nell'interesse dell'associato, e d'altro canto l'obbligo del terzo di controllare il rendiconto nell'interesse dell'associato, che ne è il giuridico destinatario. Il fatto che uno stesso commercialista curi i rapporti fiscali delle due parti di un rapporto, non è sufficiente ad integrare né l'obbligo dell'associante (essendo ipotizzabile che questi, con 0 senza la consapevolezza del commercialista, si sottragga allo stesso obbligo fiscale, od in varie forme lo eluda o ne limiti l'adempimento), né l'adempimento di un obbligo del terzo nell'interesse dell'associato (avendo il commercialista l'obbligo professionale di curare gli interessi dell'associante, anche attraverso il segreto professionale, ed anche contro gli interessi, non fiscali, dell'associato). L'inserimento del lavoratore nell'azienda è elemento che caratterizza Know il rapporto di lavoro subordinato: non il rapporto di associazione in partecipazione. Ed in ogni caso non è di per sé sufficiente ad integrare un controllo sull'attività, sugli introiti e gli utili aziendali. Né (ciò deve essere aggiunto per mera esigenza di completezza) la mera possibilità di controllo sarebbe sufficiente a sostituire l'obbligo del rendiconto, quale elemento essenziale del preteso contratto. Nel caso in esame, il giudice di merito ha correttamente dedotto dall'assenza del rendiconto (di cui era riscontro anche il pagamento “di somme fisse senza conguaglio") l'inesistenza di un contratto di associazione in partecipazione. Anche la censura indicata sub “4.” è infondata. E' costante principio di questa Corte che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (e sulla credibilità di alcuni in luogo di altri), e la scelta (fra varie risultanze probatorie) di quelle (che si ritengano) più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento una fonte di prova con esclusione di altre incontra solo il limite della necessità di indicare le ragioni del convincimento (necessità che non esige peraltro la discussione d'ogni 9 singolo elemento e la confutazione di ogni difensiva deduzione: Cass. 21 ottobre 1994 n. 8652, 14 aprile 1994 n. 3498). Nel caso in esame, pur testualmente indicati, gli elementi testimoniali dedotti non sono potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione. Anche la censura sub "5." è infondata. E' ovvio che, per l'art. 2697 cod. civ., è onere della parte, che intenda far valere in giudizio il diritto fondato sul rapporto di natura лосо subordinata, provare l'esistenza di questo rapporto. Ed il Tribunale deduce gli elementi della subordinazione dai fatti accertati con il verbale dell'ispettorato (verbale che era stato l'iniziale oggetto della stessa impugnazione), dalle “corrette e motivate argomentazioni svolte dal Pretore”, e dall'esistenza del "potere di controllo"; e di ciò trova riscontro nell'inserimento del EM nell'azienda, e nel fatto che egli nello svolgimento del suo lavoro non avesse sostanzialmente alcuna autonomia. E nei confronti di questa affermazione il ricorrente non propone alcun decisivo elemento, idoneo a condurre ad una diversa decisione. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la sentenza non aveva adeguatamente motivato la reiezione della censura avente per oggetto la condanna al pagamento delle spese del giudizio pretorile, poiché gli stessi motivi che giustificavano la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado avrebbero dovuto determinare la compensazione delle spese nel giudizio di primo grado. 10 Anche questo motivo è infondato. Il Tribunale ha adeguatamente motivato la reiezione della censura al capo della sentenza Pretorile di condanna alle spese con “la corretta applicazione del principio della soccombenza, che rappresenta il criterio legale di regolamentazione delle spese di lite, salvo la sussistenza di giusti motivi”. E, ravvisando questi giusti motivi nella prospettazione di complesse questioni di diritto, ha dato della compensazione una motivazione non contraddittoria con la motivazione della predetta reiezione. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di lire 20.000 oltre a lire 2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000. Il Consigliere estensore м. Ами иний Глико ского IL PRPRESIDENENTE ell I 0 A 3 D 1 S , 3 S L COLLABORATORE DI CANCELLERIA . 5 O A T L T . R L Depositata in Cancelleria , A N O ' A 26 FEB. 2001 B S L 3 E I L P E 7 D oggi, - S D I 8 A - I N T IL COLLABORATORE 1 S M S G 1 E N DI CANCELLERIA, R O O E P P S E U A M I G D I A Z E G I A , O E O D N O L T R E T T I T A S R N I L I E G L 11 D S E E E R O D