Sentenza 3 luglio 2009
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In tema di sostanze stupefacenti, il raggiungimento della soglia drogante non è necessario per la configurazione della fattispecie criminosa di detenzione a fini di spaccio.
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- 1. droghe tra normazione insufficiente e giurisprudenza| FilodirittoAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 12 aprile 2024
L'invadenza eccessiva della Giurisprudenza di legittimità Nel 1930, la normativa sugli stupefacenti era inserita nel capo II titolo VI CP. Dunque, spacciare o fare uso di droghe era qualificato alla stregua di un “delitto contro l'incolumità pubblica”. In particolar modo, nella stesura primigenia del Codice Rocco, vigevano gli Artt. 446 CP (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) e 447 CP (agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti). Dette norme sono state completamente abrogate dalla L. 685/1975. In Dottrina, Palazzo (1994) ha notato che, nei previgenti Artt. 446 e 447 CP, si presupponeva una “cooperazione da parte del consumatore di cose o sostanze …
Leggi di più… - 2. La nozione di “uso personale” di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020
La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2009, n. 32317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32317 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 03/07/2009
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 2021
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 005415/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI SE MA, N. IL 05/02/1952;
avverso SENTENZA del 28/09/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Canesse Mario del Foro di Cagliari ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 28 settembre 2005 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 21 novembre 2003 con la quale Di IO MA è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa perché dichiarato responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per avere illecitamente ceduto a IN CA sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi gr. 0,3 con principio attivo totale di mg. 65 pari a circa una dose. La Corte territoriale ha ritenuto di non considerare l'ipotesi del reato impossibile in quanto anche considerando la modesta quantità del principio attivo della droga in questione che non raggiungerebbe la soglia drogante, andrebbe ugualmente configurata l'ipotesi delittuosa secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in quanto la norma penale non fa riferimento a tale requisito. Inoltre la Corte d'Appello ha ritenuto di escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto non concedibile a chi ha riportato condanna anche per la quale è intervenuta la riabilitazione.
Il Di IO propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza chiedendone l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi del reato impossibile. Il ricorrente ripropone la doglianza di cui all'atto di appello sostenendo che il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamato nella sentenza impugnata riguardo al reato impossibile, sarebbe ormai datato ed avrebbe a sua volta recepito un indirizzo minoritario. In realtà la minima quantità di sostanza stupefacente non aveva neppure effetto drogante, ed i giudici dell'appello non avrebbero motivato al riguardo.
Con secondo motivo si deduce mancanza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sostiene che l'esclusione di un giudizio prognostico favorevole sarebbe immotivato in quanto egli non ha tenuto alcun comportamento volutamente malizioso come immotivatamente affermato dalla sentenza impugnata.
Entrambi i motivi sono infondati.
Come ricordato dallo stesso ricorrente Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo affermato che il raggiungimento della soglia drogante non è necessario per la configurazione della fattispecie penale della detenzione a fini di spaccio (Cass. Sez. Un.21/9/1998 n. 9973). D'altra parte nessun elemento normativo indurrebbe ad affermare l'esistenza di tale requisito ai fini in esame.
In ordine al secondo motivo va ricordato, come esattamente affermato nella sentenza impugnata, che, come espressamente previsto dall'art.164 c.p., comma 2, n. 1, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta la riabilitazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009