Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 49
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità dell'intimazione di pagamento

    La Corte rileva che l'opposizione all'intimazione di pagamento deve essere circoscritta ai vizi propri dell'atto, essendo le cartelle sottostanti state notificate regolarmente e non contestate. Pertanto, le doglianze relative ai ruoli presupposti sono inammissibili. Nessuna censura è stata mossa avverso l'atto di intimazione in sé, ritenendo che la dimostrazione del calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione sia riservata al concessionario e riguardi la fase di formazione della cartella. L'avviso di intimazione è ritenuto legittimo in quanto conforme ad atto formalizzato in sede ministeriale e contenente gli elementi utili per individuare le fonti della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 49
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 49
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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