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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 CONTR IVS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 SANZ IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ALTRO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 SANZ RAT 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1481/22 Ricorrente_1 Difensore_1La sig.ra , a mezzo dell'avv. , impugnava atto di intimazione di pagamento n.043 2022 90033701 51/000 notificata in data 19/05/2022 da AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE per cartella non pagata, afferente ruoli per imposte erariali.
Motivo ricorso
• Invalidità dell'intimazione di pagamento, in relazione dalla preliminare regolarità dei ruoli;
• Omessa indicazione dell'organo competente e le modalità e termine per l'impugnativa;
• Difetto di motivazione;
• Mancata allegazione degli atti presupposti;
• Difetto di indicazione di calcolo degli interessi;
• Onerosità del compenso, aggio di riscossione e delle spese esecutive;
Chiede quindi, l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore costituito. Nominativo_1AGENZIA ENTRATE - Riscossione costituita a mezzo della , dipendente dell'Ente, rappresenta la legittimità dell'atto opposto, contrastando e rigettando in termini, le eccezioni rappresentate;
evidenzia in via preliminare che trattasi di crediti erariali la cui prescrizione è decennale ex art.2946 cc. con puntuale conforto di Cassazione n.25716/2020; che quindi parte ricorrente è da ritenere decaduto dal portare censure in merito alla prescrizione della cartella;
evidenzia altresì la regolare notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento in allegato) non opposte nei termini così da cristallizzare la pretesa, così da procedere nelle successive fasi di riscossione;
inconferente la dedotta omessa indicazione dell'organo preposto, rappresenta che l'intimazione nel richiama le sottese cartelle richiama anche i termini e modalità di proporre ricorso, presso la Commissione;
in ogni caso con la tempestiva opposizione dell'atto in trattazione, si deve ritenere sanata l'eventuale irregolarità contestata ex art.156 cpc.; circa la censura della mancata motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti, rappresenta che gli stessi sono disciplinati da legge nazionale, dall'art.17 D.Lgs. n.112/1999 e disposti e organizzati per rispondere all'attività propria della riscossione;
parimenti rileva l'inconferenza della dedotta mancata indicazione del calcolo degli interessi, in quanto il computo avviene all'atto della formazione del ruolo e quindi di spettanza dell'Ente impositore;
mentre per gli interessi moratori, a decorrere oltre i termini di 60 giorni previsti per il pagamento della cartella, richiama l'applicazione del tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.
Chiede, pertanto il rigetto del ricorso per i motivi esposti con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo. Osserva il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte rileva dalle note difensive del Concessionario, con gli allegati offerti in giudizio, che la cartella sottesa risulta legittimamente e regolarmente notificata, e non contestata dopo la produzione documentale in atti del giudizio.; pertanto l'opposizione dell'intimazione di pagamento segue le regole del contenzioso relativo ad atto autonomamente impugnabile, così che sono da ritenere inammissibili tutte le doglianze che non riguardano i vizi propri dell'atto..
La Corte, avuto riguardo che alcuna contestazione attiene alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento in esame, ritiene che l'attuale stadio della controversia sia da circoscrivere nell'ambito dei vizi propri dell'atto, in linea con la giurisprudenza di legittimità, Cassazione, sentenza n.19704/2015 e di merito, anche di questa Commissione, e l'atto quindi, sia impugnabile ai sensi delll'art.19 c.3 D. Lgs. n.546/92, in rispetto del principio che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri>; quindi i Giudici sono tenuti ad accertare la verifica formale del provvedimento.
La Corte rileva, a tal uopo, che alcuna censura viene mossa avverso l'atto di intimazione, ritenuto che la dimostrazione del calcolo per la determinazione degli interessi e i ritenuti elevati oneri di riscossione riservata al Concessionario fanno anch'essi parte della cartella formata dal Concessionario, quindi in una fase precedente l'atto in trattazione. E ad abundantiam, si ritiene l'avviso di intimazione legittimo, poiché è conforme ad atto formalizzato in sede ministeriale e contenente tutti gli elementi utili ad individuare le fonti (cartelle notificate) che formano oggetto della pretesa e gli interessi di mora e così l'aggio esattoriale, stabiliti sempre con fonti normative, regolarmente pubblicate in G.U.
Pertanto, la Corte con riguardo ai vizi propri, ritiene di rigettare il ricorso;
la controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 15 ottobre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 CONTR IVS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 SANZ IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ALTRO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 SANZ RAT 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90033701 51 000 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1481/22 Ricorrente_1 Difensore_1La sig.ra , a mezzo dell'avv. , impugnava atto di intimazione di pagamento n.043 2022 90033701 51/000 notificata in data 19/05/2022 da AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE per cartella non pagata, afferente ruoli per imposte erariali.
Motivo ricorso
• Invalidità dell'intimazione di pagamento, in relazione dalla preliminare regolarità dei ruoli;
• Omessa indicazione dell'organo competente e le modalità e termine per l'impugnativa;
• Difetto di motivazione;
• Mancata allegazione degli atti presupposti;
• Difetto di indicazione di calcolo degli interessi;
• Onerosità del compenso, aggio di riscossione e delle spese esecutive;
Chiede quindi, l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore costituito. Nominativo_1AGENZIA ENTRATE - Riscossione costituita a mezzo della , dipendente dell'Ente, rappresenta la legittimità dell'atto opposto, contrastando e rigettando in termini, le eccezioni rappresentate;
evidenzia in via preliminare che trattasi di crediti erariali la cui prescrizione è decennale ex art.2946 cc. con puntuale conforto di Cassazione n.25716/2020; che quindi parte ricorrente è da ritenere decaduto dal portare censure in merito alla prescrizione della cartella;
evidenzia altresì la regolare notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento in allegato) non opposte nei termini così da cristallizzare la pretesa, così da procedere nelle successive fasi di riscossione;
inconferente la dedotta omessa indicazione dell'organo preposto, rappresenta che l'intimazione nel richiama le sottese cartelle richiama anche i termini e modalità di proporre ricorso, presso la Commissione;
in ogni caso con la tempestiva opposizione dell'atto in trattazione, si deve ritenere sanata l'eventuale irregolarità contestata ex art.156 cpc.; circa la censura della mancata motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti, rappresenta che gli stessi sono disciplinati da legge nazionale, dall'art.17 D.Lgs. n.112/1999 e disposti e organizzati per rispondere all'attività propria della riscossione;
parimenti rileva l'inconferenza della dedotta mancata indicazione del calcolo degli interessi, in quanto il computo avviene all'atto della formazione del ruolo e quindi di spettanza dell'Ente impositore;
mentre per gli interessi moratori, a decorrere oltre i termini di 60 giorni previsti per il pagamento della cartella, richiama l'applicazione del tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.
Chiede, pertanto il rigetto del ricorso per i motivi esposti con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo. Osserva il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte rileva dalle note difensive del Concessionario, con gli allegati offerti in giudizio, che la cartella sottesa risulta legittimamente e regolarmente notificata, e non contestata dopo la produzione documentale in atti del giudizio.; pertanto l'opposizione dell'intimazione di pagamento segue le regole del contenzioso relativo ad atto autonomamente impugnabile, così che sono da ritenere inammissibili tutte le doglianze che non riguardano i vizi propri dell'atto..
La Corte, avuto riguardo che alcuna contestazione attiene alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento in esame, ritiene che l'attuale stadio della controversia sia da circoscrivere nell'ambito dei vizi propri dell'atto, in linea con la giurisprudenza di legittimità, Cassazione, sentenza n.19704/2015 e di merito, anche di questa Commissione, e l'atto quindi, sia impugnabile ai sensi delll'art.19 c.3 D. Lgs. n.546/92, in rispetto del principio che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri>; quindi i Giudici sono tenuti ad accertare la verifica formale del provvedimento.
La Corte rileva, a tal uopo, che alcuna censura viene mossa avverso l'atto di intimazione, ritenuto che la dimostrazione del calcolo per la determinazione degli interessi e i ritenuti elevati oneri di riscossione riservata al Concessionario fanno anch'essi parte della cartella formata dal Concessionario, quindi in una fase precedente l'atto in trattazione. E ad abundantiam, si ritiene l'avviso di intimazione legittimo, poiché è conforme ad atto formalizzato in sede ministeriale e contenente tutti gli elementi utili ad individuare le fonti (cartelle notificate) che formano oggetto della pretesa e gli interessi di mora e così l'aggio esattoriale, stabiliti sempre con fonti normative, regolarmente pubblicate in G.U.
Pertanto, la Corte con riguardo ai vizi propri, ritiene di rigettare il ricorso;
la controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 15 ottobre 2025