Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 9965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9965 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09965/2025REG.PROV.COLL.
N. 03240/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2025, proposto da
EN SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Rambaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RT OM, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00003/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. NA LU RR e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha respinto il ricorso proposto dai signori EN SS e NZ IA contro il Comune di Trento per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Trento (Servizio Gestione strade e parchi - Ufficio Strade e aree demaniali) n. 1327/2024/27 dell’8 ottobre 2024, avente ad oggetto “ REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A POVO (TN) IN VIA PINARA ”, nonché, ove occorra, della nota del 21 marzo 2024 del Presidente della Circoscrizione Povo.
1.1. In punto di fatto la sentenza premette quanto segue:
- il Comune di Trento con l’ordinanza n. 1327/2024/27 dell’8 ottobre 2024 ha inteso regolamentare più efficacemente la circolazione veicolare sulla strada, già a senso unico e con il limite di velocità pari a 30 km all’ora, identificata dalla via Pinara, a Povo di Trento;
- la strada suddetta si trova sulla collina di Trento e serve abitazioni private nonché fondi agricoli risultando alquanto frequentata, nonostante la pendenza, la larghezza limitata (minima 2,99 m; media 4,00 m) e l’assenza di marciapiedi, anche perché consente di raggiungere Via Borino senza percorrere tutta Via della Resistenza;
- in particolare l’ordinanza n. 1327/2024/27 ha istituito: il divieto di transito, eccetto velocipedi, in via Pinara nel tratto di strada compreso tra le immediate vicinanze del numero civico 2 e le immediate vicinanze del numero civico 6; il limite massimo di velocità 30 km/h in via Pinara; l’obbligo di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell'intersezione formata da via Pinara con via Borino per ogni sorta di veicolo che da via Pinara intenda immettersi su via Borino; l’obbligo di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell'intersezione formata da via Pinara con via della Resistenza per ogni sorta di veicolo che da via Pinara intenda immettersi su via della Resistenza; il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a 3,70 metri in via Pinara sul tratto di strada prospiciente il numero civico 16;
- in sostanza l’ordinanza vieta l’accesso ad un tratto intermedio di via Pinara istituendo il doppio senso di marcia nelle parti restanti di cui ai segmenti a valle e a monte;
- il provvedimento, che dispone altresì l’esecuzione dei conseguenziali interventi di segnaletica stradale, dà atto che la Circoscrizione di Povo, con nota prot. n. 94535 in data 21 marzo 2024, “ si esprimeva favorevolmente circa l’adozione del provvedimento di divieto di transito ”;
- alla Circoscrizione di Povo, il Progetto mobilità e rigenerazione urbana aveva, infatti, richiesto con nota prot. 288966 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto “ Proposta di istituzione di provvedimenti viabilistici in Via Pinara a Povo ”, di individuare, tra due possibili soluzioni prospettate, la “ misura ritenuta più opportuna ” per ovviare ai problemi di sicurezza per il transito ciclopedonale sulla via;
- peraltro, poiché la richiesta e del pari il successivo sollecito di cui alla nota prot. n. 92420 del 20 marzo 2024 del Progetto mobilità e rigenerazione urbana non sono stati discussi nelle sedi istituzionali, anche considerati gli effetti dell’ordinanza n. 1327/2024/27, con deliberazione n. 49 del 28 ottobre 2024 il Consiglio circoscrizionale di Povo ha chiesto - ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) del Regolamento del Decentramento di cui alla deliberazione consiliare 11 marzo 2015 n. 41 come da ultimo modificata con deliberazione consiliare 9 ottobre 2024 n. 106 - di sottoporre ad una nuova valutazione i problemi di viabilità riscontrati su via Pinara;
- nello specifico il Consiglio ha chiesto al competente Servizio comunale: “ • la rimozione dei cavallotti che, come effettivamente prospettato dalla richiesta parere prot. n. 288966 dd 29.09.2023, intralciano l’accesso dei mezzi di soccorso, dei mezzi spartineve e di quelli per la raccolta dei rifiuti, nonché l’accesso ai fondi con trattori con rimorchio; • di istituire nuovamente il senso unico a salire, mantenendo il limite di velocità dei 30 km/h; • al fine di far rispettare il limite dei 30 km/h, di introdurre elementi di mitigazione della velocità degli automezzi quali il posizionamento di alcuni “ostacoli” a fianco della carreggiata (es. fioriere o altro – NON dossi rallentatori sulla carreggiata) che limitino in alcuni punti la larghezza della stessa, imponendo pertanto agli automobilisti un percorso più tortuoso; • che si intervenga, nei termini di cui sopra, in tempi solleciti, prima dell’avvento della stagione invernale ”.
1.2. La sentenza premette che la detta ordinanza comunale è stata avversata dai ricorrenti, residenti di via Pinara e via Borino, che “ unitamente ad altri frontisti, paventando rischi inerenti la pubblica sicurezza, ne avevano già richiesto l’annullamento in autotutela con istanza in data 26 novembre 2024 ”. Quindi sintetizza i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione dell’art. 13 l.r. 31 luglio 1993, dell’art. 24 l.p 30 novembre 1992, n. 23 edell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 : dato che solo alcuni dei residenti di via Pinara, quelli dei civici 6, 8 e 10, hanno chiesto interventi per tutelare la sicurezza del suddetto percorso stradale, l’avvio del procedimento finalizzato alla modifica della situazione viabilistica avrebbe dovuto essere comunicato a tutti gli altri residenti della stessa via.
II. Violazione regolamento del decentramento (art. 26, 27, 28 e 29); difetto di istruttoria e motivazione : la richiesta dal Comune alla Circoscrizione di Povo circa la misura da adottare in via Pinara, che prospettava in alternativa dossi rallentatori o divieto di transito parziale, è stata riscontrata con nota del 21 marzo 2024 prot. n. 94535 dal Presidente della Circoscrizione il quale ha indicato l’opportunità di un divieto di transito parziale; il parere non è stato adottato dagli organi circoscrizionali competenti in materia ai sensi del Regolamento del Decentramento del Comune di Trento, in particolare dal Consiglio circoscrizionale, pur trattandosi di parere obbligatorio, il cui difetto renderebbe illegittimo il provvedimento impugnato.
III. Violazione dell’artt. 140 co. 1 e 141 co. 4 decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495; eccesso di potere per inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata e/o difetto di motivazione : Via Pinara non sarebbe una strada idonea al doppio senso di marcia, nemmeno nei segmenti a monte e a valle previsti dal provvedimento impugnato, considerati gli artt. 140 e 141 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495, che richiederebbero una larghezza minima di 5,62 metri che nella specie non sussiste; mancano punti di slargo che permettano inversione di marcia; il divieto di transito nel tratto intermedio è attuato con i c.d. cavallotti, che impediscono l’ingresso a qualsiasi mezzo, con conseguente impossibilità di accesso dei mezzi spalaneve e di soccorso ai civici di tale sezione intermedia e difficoltà di accesso per poter raggiungere la parte a monte, nonché con impraticabilità di due accessi ad altrettanti fondi agricoli.
In conclusione, la sentenza riassume come segue le richieste dei ricorrenti: rimozione dei c.d. cavallotti che impediscono l’accesso anche ai mezzi di soccorso, ai mezzi spartineve e a quelli per la raccolta dei rifiuti; reintroduzione del senso unico a salire, mantenendo il limite di velocità dei 30 km/h con l’aggiunta del limite di sagoma in larghezza = 2,50 m e altezza = 3,70 m; integrazione del marciapiede già esistente con due nuovi tratti, con duplice funzione di i)protezione dei pedoni e di ii) mitigazione della velocità per effetto della conseguente riduzione/regolarizzazione della carreggiata a 3,50 metri, avendo essa in tali punti una larghezza superiore ai cinque metri; accesso alla strada da permettere ai soli frontisti e introduzione di idonea segnaletica.
1.2.1. Per contro, la sentenza riferisce che agli uffici comunali in data 28 novembre 2024 è pervenuta la nota prot. n. 454657 recante “ Trasmissione risultati petizione a richiesta del mantenimento degli interventi di messa in sicurezza di via Pinara e documento tecnico di supporto che esplicita la coerenza degli interventi con quanto previsto dalla normativa ” con la quale il signor RT OM, rappresentante dei firmatari della petizione, ha evidenziato le ragioni del mantenimento dell’ordinanza n.1327/2024, anche in replica alle proposte della Circoscrizione di cui alla delibera n. 49/2024.
1.3. Il Tribunale - dato atto della resistenza del Comune di Trento - ha respinto i tre motivi di ricorso.
1.4. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore del Comune di Trento nella misura di € 2.000,00, oltre accessori.
2. L’ing. EN SS, con residenza e domicilio professionale in Trento, via Pinara 14, ha proposto appello con quattro motivi.
Il Comune di Trento si è costituito per resistere all’appello.
2.1. All’udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata discussa dall’Avvocatura dello Stato, in difesa del Comune di Trento, e assegnata a sentenza, anche su richiesta scritta del difensore dell’appellante, previo deposito di memorie difensive e di memorie di replica delle due parti.
3. Col primo motivo è criticata la sentenza che ha ritenuto non dovuta la comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato all’emanazione dell’ordinanza a tutti i residenti di via Pinara.
3.1. Il T.a.r. - posto che con riguardo agli enti locali della provincia di Trento non trovano applicazione diretta né la legge statale 7 agosto 1990, n. 241 né la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, ma va applicata la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - ha escluso che l’incombente previsto dall’art. 24 di quest’ultima legge (comunicazione di avvio di procedimento) si debba eseguire per l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione e l'efficacia, per come disposto puntualmente dall’art. 29 della richiamata legge provinciale, in coerenza con la previsione di fonte statuale di cui all’art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.1.1. Ha affermato che sono atti amministrativi generali i provvedimenti quali l’ordinanza qui impugnata che disciplinano la circolazione stradale di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, come da giurisprudenza riportata in sentenza.
3.2. L’appellante obietta che non sarebbero state considerate circostanze che consentirebbero di derogare alla regola generale enunciata nella sentenza; e segnatamente che:
- il procedimento ha avuto origine da istanze presentate dai residenti dei soli civici 6, 8 e 10 della via Pinara;
- quest’ultima è lunga appena 350 metri e vi sono ubicati non più di dieci edifici, in gran parte stabili unifamiliari;
- la stessa sentenza ha statuito, contraddittoriamente, che la via Pinara << è una strada di tipo “secondario”, non legata ad esigenze di collegamento tra le varie parti della città ma deputata a soddisfare prioritariamente l’esigenza di accesso alle proprietà la quale si configura come una strada di tipo F) strada locale ex art. 2 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”. >>.
Tali circostanze inducono l’appellante a sostenere che, nel caso di specie, l’ordinanza non recherebbe un contenuto generale e astratto ma muoverebbe e tutelerebbe gli interessi di tre nuclei familiari residenti (civici 6, 8 e 10) “ necessariamente ledendo quelli di tutti gli altri sei (civici 1, 2, 3, 12, 14 e 16) ”.
Inoltre, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto l’obbligo di partecipazione al procedimento degli appartenenti a categorie specifiche, quando il provvedimento stradale riguarda queste ultime, e non la generalità dei cittadini ed avrebbe escluso l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento solo se le posizioni di interesse legittimo non siano individuabili ex ante , non anche quando il provvedimento finale, ancorché di carattere generale, presenti un contenuto pregiudizievole diretto ed immediato nei confronti di singole e ben individuate posizioni legittime, come sarebbe nel caso di specie.
3.3. Il motivo è infondato.
3.3.1. Va premesso che è incontestata l’applicabilità dei richiamati artt. 24 e 29 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, peraltro sostanzialmente riproduttivi degli artt. 7 e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Parimenti, non è contestata dall’appellante, in linea di principio, la qualificazione della deliberazione impugnata come atto amministrativo generale; piuttosto se ne afferma l’incidenza sulle posizioni giuridiche di soggetti facilmente individuabili, cui l’amministrazione sarebbe stata tenuta a fornire notizia dell’avvio del procedimento.
3.3.2. Tale assunto non è condivisibile, perché il preteso obbligo di natura procedimentale nei confronti di soggetti individuabili sussiste quando l’atto amministrativo sia pur sempre destinato a produrre effetti diretti nei confronti di determinati soggetti, e malgrado ciò possa far “ derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari ” (arg. ex art. 24, comma 1 e 2, della legge provinciale n. 23 del 1992). In sintesi, si tratta di una fattispecie che presuppone che l’atto amministrativo abbia dei destinatari diretti.
La norma dell’art. 24, commi 1 e 2, suddetta non si applica invece, nella sua interezza, quando un atto amministrativo non abbia dei destinatari diretti ma si configuri come atto amministrativo generale, per come previsto dall’art. 29 della stessa legge provinciale n. 23 del 1992 (“ Le disposizioni contenute negli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 non si applicano nei confronti delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 1, dirette all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione e l'efficacia ”).
3.3.3. Le circostanze, sottolineate dall’appellante, che il procedimento amministrativo sia stato avviato su sollecitazione di alcuni residenti nella via Pinara e che questa sia una strada di tipo “secondario”, destinata a servire le proprietà dei residenti, non sono idonee a trasformare costoro in specifici destinatari dell’ordinanza impugnata.
Invero, l’ordinanza limitativa del traffico in una strada comunale ha come destinatari tutti coloro che possono fare uso della viabilità, quindi la generalità degli utenti della strada, e come oggetto la regolazione di un’attività suscettibile di ripetersi nel tempo.
Per tali ragioni si configura come atto amministrativo generale rispetto al quale non vantano alcuna posizione differenziata i soggetti titolari di diritti reali o detentori degli immobili collocati lungo la via interessata dalle misure regolatorie (così da ultimo, anche Cons. Stato, V, 2 aprile 2025, n. 2772).
3.4. Ne consegue che nei confronti dei detti soggetti, tra cui l’appellante, residenti sulla via interessata dalla nuova disciplina del traffico contenuta nell’ordinanza comunale impugnata, non avrebbe dovuto essere comunicato l’avvio del procedimento (così, in termini, oltre a Cons. Stato, V, n. 2772/2025, appena menzionata, anche Cons. Stato, VI, 26 marzo 2024, n. 2854, nonché già Cons. Stato, V, 7 novembre 2007, n.5787, citata dal T.a.r.).
3.5. Il primo motivo di appello va respinto.
4. Col secondo motivo è criticata la sentenza che - per superare il motivo di ricorso col quale era stata denunciata la violazione del Regolamento del Decentramento del Comune di Trento (deliberazione consiliare 11 marzo 2015 n. 41 e succ. mod.) per avere ritenuto idoneo ai fini dell’emanazione dell’ordinanza il parere espresso dal Presidente della Circoscrizione - ha affermato quanto segue:
- in primo luogo, diversamente da ciò che sosteneva la parte ricorrente, quanto richiesto dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana con nota prot. 288966 del 29 settembre 2023 alla Circoscrizione di Povo, del pari a quanto sollecitato con nota prot. n. 92420 del 20 marzo 2024, non si connotava “ quale domanda preordinata all’ottenimento di un parere ”, sia perché non richiamava la corrispondente norma regolamentare né indicava il termine per l’espressione del parere o le conseguenze dell’eventuale silenzio serbato dalla Circoscrizione, sia perché la richiesta era finalizzata ad individuare, tra due possibili soluzioni prospettate, studiate dai competenti servizi comunali ed entrambe attuabili, la “misura ritenuta più opportuna” per ovviare ai problemi di sicurezza per il transito ciclopedonale sulla via;
- in secondo luogo, anche a voler ricondurre la richiesta e il suo riscontro alle funzioni consultive dell’art. 28 del Regolamento del Decentramento, il parere non sarebbe stato obbligatorio, dovendosi applicare il comma 5 della disposizione, non il comma 1, con la conclusione che si trattava di “un’ipotesi di parere facoltativo ”, sicché rilevava “ relativamente che [fosse] stato emesso da un soggetto privo di competenza ”;
- inoltre, l’opzione manifestata dal Presidente della Circoscrizione non risultava “ fondamentale e decisiva nell’orientare la regolamentazione della circolazione adottata dal Comune con l’ordinanza impugnata ”, dato che aveva indicato come preferibile una delle due soluzioni già elaborate dai competenti servizi comunali, ritenute entrambe attuabili;
- infine, era irrilevante, in quanto sopravvenuta al provvedimento impugnato, la deliberazione n. 49 del 28 ottobre 2024 pervenuta al Comune solo il 27 novembre 2024 a mezzo della quale il Consiglio circoscrizionale di Povo aveva chiesto - ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) del Regolamento comunale sul decentramento - di sottoporre ad una nuova valutazione i problemi di viabilità riscontrati su via Pinara.
4.1. L’appellante critica, per un verso, la qualificazione del parere come “facoltativo” e non “obbligatorio”, per altro verso, l’affermazione circa la portata non decisiva dell’opzione manifestata dal Presidente.
4.1.1. Relativamente a quest’ultimo profilo, osserva che la nota del 21 marzo 2024 sarebbe stata posta a base dell’ordinanza del Comune, avallando la scelta finale di divieto di transito e istituzione del doppio senso; il provvedimento, a carattere istruttorio, avrebbe potuto (o meglio addirittura dovuto) indurre il Comune ad altre valutazioni se di segno diverso. Avendo il Comune fatto proprio un atto istruttorio privo di valenza e anzi nullo per incompetenza, per ciò solo ne sarebbe stato viziato il provvedimento finale, non potendo essere affermato -solo a posteriori- che si sarebbe trattato di parere non decisivo.
4.1.2. Relativamente alla qualificazione del parere come non obbligatorio, la sentenza è criticata perché non avrebbe considerato che si sarebbe trattato di un parere obbligatorio non vincolante che il Comune - se vuole richiedere (trattandosi di materie facoltative ex art. 28 co.5) – deve considerare ed acquisire (art. 29), con la conseguenza che - una volta che lo abbia richiesto - è obbligato a motivare nel provvedimento la decisione contraria. Nel caso di specie, avendo dato seguito ad un parere espresso da un organo incompetente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per carenza di istruttoria, per incompetenza e comunque per mancato valido esercizio del potere.
4.2. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili, presentando peraltro un profilo di inammissibilità per non avere l’appellante censurato specificamente una delle ragioni della decisione espresse in sentenza, autonomamente idonea sorreggere la decisione di rigetto.
4.2.1. Si tratta della constatazione, da parte del T.a.r., che la nota prot. n. 288966 del 29 settembre 2023, non è affatto una richiesta di parere ai sensi delle norme del Regolamento comunale sul decentramento indicate da parte appellante.
Da tale constatazione, e dalle argomentazioni -sopra sintetizzate- che la sorreggono, discende l’inapplicabilità non solo dell’art. 28, comma 1, ma anche del comma 5 della stessa disposizione del Regolamento, invocata dall’appellante.
Infatti, se si esclude che l’amministrazione comunale avesse chiesto agli organi di decentramento di esprimere un parere, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del Regolamento, ritenendo che si fosse limitata alla richiesta di un mero “riscontro” sulla misura ritenuta più opportuna tra le due ritenute attuabili all’esito dell’istruttoria svolta dai servizi comunali competenti, è da escludere che fosse vincolata a dare seguito al “riscontro” fornito, anche soltanto al fine di motivare ove la decisione fosse stata difforme, rendendo perciò irrilevante il vizio di incompetenza.
Parimenti è da escludere – dato il tenore dell’ordinanza impugnata che si limita ad un richiamo di detto “riscontro” – che l’amministrazione comunale si sia ritenuta vincolata all’opzione effettuata dal Presidente della circoscrizione, reputando la stessa decisiva.
4.2.2. D’altronde, nemmeno è da condividere l’assunto dell’appellante secondo cui il parere, ove eventualmente richiesto ai sensi dell’art. 28, comma 5, del Regolamento, debba essere qualificato come obbligatorio non vincolante.
Il testo dell’art. 28 è infatti il seguente:
<< 1. Al Consiglio circoscrizionale è obbligatoriamente richiesto parere:
a) sui piani e programmi generali di competenza del Consiglio comunale quali: piano strategico, piano urbanistico e relative varianti, piano sociale, piano di politiche giovanili, piano culturale, piano turistico, piano urbano della mobilità, piano dell'energia sostenibile;
b) sulla proposta di bilancio preventivo e di piano pluriennale degli investimenti;
c) sul regolamento del decentramento e sugli altri regolamenti che attengono alle competenze dirette delle Circoscrizioni e relative variazioni;
d) sui piani attuativi di competenza del Consiglio comunale, sui piani guida, sui cambi di specifica destinazione per le zone ed attrezzature pubbliche (zone F e G del Piano Regolatore Generale) relativi ad aree situate nel proprio territorio;
e) sugli acquisti e sulle alienazioni di immobili di rilevanza circoscrizionale situati nel proprio territorio ad esclusione delle operazioni immobiliari che si rendono necessarie per l'esecuzione di un'opera pubblica in sostituzione della procedura espropriativa, oppure conseguenti ad impegni contemplati in piani attuativi o derivanti dal rilascio di una concessione edilizia e degli atti patrimoniali che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
f) sulla variazione dei confini e/o del numero delle Circoscrizioni;
g) in materia di toponomastica per l’ambito territoriale della Circoscrizione;
h) sugli atti di apposizione, sospensione, variazione d'uso ed estinzione del vincolo di uso civico, qualora non sia costituita un’Amministrazione separata di uso civico e ferme restando le disposizioni di legge in materia.
2. Il comma 1 non si applica ai provvedimenti che non hanno contenuto discrezionale.
Non è altresì richiesto il parere per i piani urbanistici che richiedano una seconda adozione, nel caso in cui nulla sia modificato rispetto alla prima adozione.
3. L'espressione del parere da parte del Consiglio circoscrizionale è sempre facoltativa.
4… omissis ….
5. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, il Consiglio circoscrizionale può esprimere pareri su argomenti d’interesse della Circoscrizione ulteriori rispetto alle materie di cui al comma 1. >>.
Ad esso si collega l’art. 29, richiamato da parte appellante, secondo il quale “ I pareri di cui all’articolo 28, approvati a maggioranza dei presenti, devono essere trasmessi all’Amministrazione entro trenta giorni ” e il parere “[…] è acquisito agli atti del provvedimento adottato e del medesimo è fatta menzione nella parte narrativa del provvedimento unitamente ai motivi dell’eventuale decisione difforme, fatta eccezione per i provvedimenti a carattere generale ”.
La facoltatività della richiesta di parere ai sensi del comma 5 comporta che la deliberazione consultiva non possa essere assimilata ad un atto istruttorio vincolante che, emesso da un organo incompetente, renda nullo il provvedimento adottato in conformità, ovvero ad un atto istruttorio decisivo che, per la stessa ragione, vizi per carenza istruttoria il provvedimento finale.
4.3. Quanto alla deliberazione n. 49 del Consiglio circoscrizionale di Povo del 28 ottobre 2024, non si tratta di “parere” espresso dalla Circoscrizione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento del decentramento bensì di “proposta”, indirizzata ai servizi tecnici competenti, ai sensi dell’art. 27 comma 2, lettera a). Tanto risulta dal testo della delibera che recita: “ Documento ex art. 27 del Regolamento del decentramento: circolazione veicolare a Povo in via Pinara. ” e dal dispositivo che prevede: “ Delibera di approvare, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) del Regolamento del Decentramento, il documento di cui in premessa, di seguito riportato, con le integrazioni emerse in aula: ... ”. Ai sensi della norma regolamentare richiamata, l’organo di decentramento può deliberare - in via autonoma e collaborativa - proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell’Amministrazione sull’attività di interesse della Circoscrizione, in particolare proposte in ordine al funzionamento degli uffici comunali decentrati ed alla gestione dei beni e dei servizi esistenti nella Circoscrizione. La delibera n. 49/2024, nel dare atto che il precedente riscontro ai servizi tecnici comunali sulle questioni viabilistiche di Via Pinara era avvenuto con nota del Presidente del 21 marzo 2024, precisava che l’irritualità della procedura, non preceduta da discussione in via istituzionale, era da ricondurre ai problemi organizzativi della circoscrizione e della sua segreteria, “ per oggettive difficoltà imputabili al cambio di segretario negli uffici circoscrizionali ”.
L’organo di decentramento, quindi, preso atto dei contenuti dell’ordinanza n. 1327/2024 e riferito genericamente di “ molte rimostranze pervenute ad alcuni consiglieri circoscrizionali nelle ultime settimane ”, ha ritenuto di presentare una “proposta” ai sensi all’art. 27, comma 2, lett. a) del Regolamento, al fine, tra l’altro, di istituire nuovamente il senso unico a salire, fermo il limite di velocità di 30 km/h, da far rispettare con “ elementi di mitigazione della velocità degli automezzi ” diversi dai dossi rallentatori sulla carreggiata.
Si tratta di delibera sopravvenuta all’ordinanza impugnata, irrilevante ai fini della presente decisione, tuttavia confermativa della problematica della permanente pericolosità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità da parte degli automobilisti.
4.4. Il secondo motivo di appello va respinto.
5. Il terzo ed il quarto motivo vanno trattati congiuntamente perché connessi.
5.1. Col terzo è criticata la sentenza nella parte in cui ha affermato che: i) la via Pinara si sottrae alla larghezza minima (5,62 mt.) prevista dall’art. 140 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada e presenta degli “slarghi” per le manovre degli autoveicoli in prossimità dei civici 6 e 14; ii) non rileva l’inibizione al transito del tratto intermedio perché privo di residenze, con piena praticabilità dei mezzi di soccorso, della nettezza urbana e spalaneve; iii) l’ordinanza ha attuato una scelta discrezionale incensurabile, priva di contrasti con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sorretta da adeguata istruttoria.
5.1.1. L’appellante, premesso che l’ordinanza è stata adottata sulla base dell’iniziativa di taluni residenti per salvaguardare ciclisti e pedoni, sostiene che rispetto a tale finalità essa sarebbe irragionevole, peggiorativa, sproporzionata e non idoneamente istruita, dato che:
- la scelta dell’amministrazione costituirebbe un aggravio del rischio per pedoni e ciclisti, dovendo questi condividere la carreggiata con veicoli provenienti da due sensi di marcia ed impediti a manovre di svolta, quindi costretti a retrocedere per alcuni tratti;
- gli asseriti “slarghi” non offrirebbero alcun servizio alla mobilità, perché di caratteristiche dimensionali non congrue, rispetto a quanto previsto dall’art. 217 del d.P.R. n. 495/1992 ed alle geometrie e ai raggi di curvatura dei veicoli.
5.1.2. L’appellante aggiunge che la sentenza sarebbe errata quanto alla disciplina circa la larghezza minima della corsia. Nell’atto di appello si sostiene che via Pinara, per poter essere a doppio senso di marcia, dovrebbe essere una carreggiata a due corsie, da regolare ai sensi degli artt.140, comma 1, e 141, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; ma tale assetto non sarebbe concretamente attuabile per le dimensioni della strada, oltre al fatto che il doppio senso (anche a scendere) resterebbe “infruibile” per tutti i residenti – essendo gli accessi privati orientati a salire – se non eseguendo sulla carreggiata pericolose ripetute manovre.
5.2. Col quarto motivo si critica la motivazione dell’ordinanza impugnata, al fine denunciarne appunto, tra gli altri vizi, il difetto di motivazione.
5.2.1. La prima critica riguarda la parte in cui fa riferimento alle “ segnalazioni ricevute da un gruppo di residenti in via Pinara a Povo (TN) volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza […]”. Sebbene l’ordinanza affermi che dette segnalazioni avrebbero rappresentato l’esistenza di una “ grave e continua condizione di pericolo ”, invece, ad avviso dell’appellante, nel tratto di strada interessato dalle segnalazioni tale situazione di pericolo sarebbe stata oggettivamente inesistente prima dell’adozione del censurato provvedimento.
5.2.2. La seconda critica riguarda la parte in cui si giustifica il provvedimento con un “ monitoraggio della velocità del transito veicolare finalizzato a valutare se la misura viabilistica di cui sopra [n.d.r. cioè di una precedente ordinanza che aveva imposto il limite di velocità di 30 km/h] avesse avuto un impatto positivo ”. Ad avviso dell’appellante, tale monitoraggio non sarebbe stato affatto significativo, dato che dalle comunicazioni dei funzionari comunali riportate in ricorso (una email del 20 ottobre 2022 e la comunicazione dell’Ufficio Mobilità sostenibile del Comune di Trento del 29 settembre 2023) si evincerebbe l’inadeguatezza delle operazioni o della strumentazione impiegate per il monitoraggio.
5.2.3. Si aggiunge che il pericolo non si potrebbe ascrivere agli accessi ai civici 6, 8 e 10 di via Pinara, i quali sono stati realizzati di recente a seguito di ristrutturazione dei relativi immobili, mentre la situazione pregressa comportava che gli accessi fossero protetti dalla risega dell’edificio.
6. I motivi sono infondati, pur se la motivazione della sentenza necessita delle integrazioni di cui appresso.
6.1. Va premesso che via Pinara è qualificata dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di Trento come “strada pubblica” avente vocazione deputata prioritariamente a soddisfare l’esigenza di accesso alle proprietà private. Si tratta perciò di strada facente parte della “viabilità secondaria”.
Essa è inoltre una “strada locale” di tipo F) ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada di cui al d.P.R. 30 aprile 1992 n. 285; in quanto tale, è sufficiente che sia “opportunamente sistemata” per i fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (arg. ex art. 2, commi 1-3).
La via si compone di una carreggiata ad unica corsia e tale assetto è conforme alla previsione, richiamata dall’appellante, dell’art. 3, comma 1 n. 7 del Codice della strada, secondo cui la “carreggiata” è “ parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine ”; è però priva di banchine e di marciapiede, salvo che per un breve tratto.
L’appellante richiama inoltre l’art. 3, comma 1, n. 12 del Codice della strada. Si tratta di una norma definitoria, secondo la quale la “corsia” è la “ parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli ”. La disposizione, in sé considerata, non contiene un divieto di doppio senso di marcia nella strada ad unica corsia.
Analogamente è a dirsi per l’art. 140 ( Strisce di corsia ) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, che regola il “ modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia ”, fissando come distanza minima quella di 2,75 metri; così come è a dirsi per l’art. 141 del detto Regolamento, destinato a regolare la larghezza della striscia di margine della strada, fissando per le strade locali quella di cm.12.
6.1.1. Ciò detto delle norme la cui applicazione è invocata dall’appellante, vanno tuttavia considerate -sebbene non menzionate negli scritti di parte- le previsioni del d.m. 5 novembre 2001, n. 6792 (contenente le “ Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade ”), per le quali alle diverse tipologie di strada corrispondono diverse misure della carreggiata (prescritte dalla Tabella 3.4 del decreto ministeriale, anche con riferimento alle corsie). A tali misure l’ente proprietario della strada è obbligato ad attenersi, ai sensi art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992.
In effetti, si desume dal tenore del decreto ministeriale che il doppio senso di marcia è praticabile soltanto quando la strada abbia le dimensioni sufficienti a contenere due corsie con i relativi marciapiedi nelle misure minime previste dalla normativa applicabile (così T.a.r. Toscana – Firenze, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 1234, confermata in appello da questa Sezione V, con sentenza del 14 maggio 2025, n. 4157).
Va tuttavia posto in evidenza che l’art. 13, comma 2, del Codice della Strada consente di derogare alle “ norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade ”, di cui al detto decreto ministeriale, sia che si tratti di strade di nuova costruzione sia che si tratti di adeguamento di strade esistenti (essendo stato in tale senso modificato il testo dell’art. 13 col d.l. 27 giugno 2003, n. 151, e successivamente modificato anche il d.m. 5 novembre 2001 n. 6792) “ per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti ”.
6.1.2. Il ricorrente - fatto salvo quanto si dirà a proposito delle valutazioni in tema di sicurezza stradale - non ha specificamente dedotto l’inapplicabilità dell’art. 13, comma 2, del Codice della Strada, né ha dedotto che il Comune di Trento non abbia preso in considerazione le condizioni per la deroga.
In disparte la mancanza di un tale specifico motivo di impugnazione dell’ordinanza dell’ottobre 2024, riferito alla deroga predetta, l’applicabilità della stessa nel caso di specie si evince dal tenore complessivo della motivazione.
Questa - nell’illustrare l’iter istruttorio che ha condotto il Comune di Trento all’adozione dell’ordinanza, in data 8 ottobre 2024, dopo avere sperimentato (come si dirà) l’insufficienza del limite di velocità imposto con l’ordinanza in data 4 agosto 2022, al fine di ridurre il numero e la velocità degli autoveicoli transitanti sulla via Pinara a Povo di Trento - dà adeguatamente conto della particolare condizione locale, che sorregge la misura adottata, al dichiarato fine, perseguito dall’amministrazione comunale, di garantire la sicurezza del transito ciclopedonale sulla via.
6.1.3. A tutto quanto sopra si aggiunga che l’introduzione – capitolo 1 “ Definizione e riferimenti normativi ”- delle norme funzionali e geometriche approvate col d.m. 5 novembre 2001 n. 6792 (ed a questo allegate) precisa, tra l’altro, che le stesse norme “ non considerano particolari categorie di strade urbane, quali ad esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, quali anche i dispositivi per la limitazione della velocità dei veicoli, né quelle locali a destinazione particolare ”.
Inoltre, risulta dal PUMS del Comune di Trento che la via Pinara a Povo fa parte, come detto, della viabilità secondaria delle strade locali e come tale - anche ai sensi del capitolo 2 “ Le reti stradali ” del d.m. 5 novembre 2001 n. 6792- ha come funzione principale quella di garantire l’accesso agli edifici residenziali o servire questi ultimi per gli spostamenti pedonali e per la parte finale degli spostamenti veicolari privati.
Orbene, a tale specifica funzione di servizio, volta a soddisfare in via prioritaria le esigenze dei pedoni e dei residenti nella via, facente parte della rete locale urbana, sono rivolte le misure di cui all’ordinanza impugnata.
6.1.4. Va quindi escluso che questa sia viziata per la violazione di norme di legge o regolamentari.
6.2. Ogni altra doglianza dell’appellante è riconducibile al vizio di eccesso di potere per difetto di ragionevolezza o proporzionalità ovvero per inadeguatezza dell’istruttoria.
6.2.1. In merito ai singoli profili di censura prospettati con l’appello, si osserva quanto segue:
- quanto agli “slarghi” in corrispondenza dei civici 6 e 14, l’appellante non ne contesta l’esistenza, bensì la congruità: tuttavia fa riferimento ad una norma (l’art. 217 del d.P.R. n. 495/1992) che ha altre finalità, mentre non risulta che le dimensioni degli slarghi siano tali da impedire del tutto la manovra di inversione di marcia dei veicoli;
- quanto alla preclusione alla circolazione nel tratto di strada compreso tra i numeri civici 2 e 6, essa non riguarda i veicoli di frontisti residenti poiché, per come si evince dagli atti, non vi si aprono accessi ad edifici residenziali o sede di attività economiche, ma soltanto due cancelli di accesso a fondi agricoli, tuttavia (oltre che apparentemente in disuso, come da documentazione fotografica prodotta dalla difesa comunale) privi di autorizzazione carraia, come affermato dal Comune, senza che sia stato specificamente contestato dal ricorrente;
- quanto alla non raggiungibilità di detto tratto intermedio da parte dei mezzi spalaneve, risulta che il competente Servizio gestione strade e parchi abbia valutato le tipologie di intervento atte ad evitare criticità, peraltro non di particolare rilievo, non essendo stata modificata la sezione della via ed essendovi sul territorio comunale diverse vie a sfondo cieco che pongono problemi manutentivi analoghi; quest’ultima argomentazione è utile a superare -ai soli fini della valutazione di ragionevolezza della scelta comunale, impregiudicata quella di opportunità, non di competenza del giudice amministrativo- anche le obiezioni dell’appellante riguardanti le asserite difficoltà di manovra (necessariamente anche a retromarcia) dei mezzi della nettezza urbana, nei due tratti di strada a monte ed a valle;
- quanto alla non raggiungibilità del tratto intermedio da parte dei mezzi di soccorso, la mancanza di accessi ad edifici e di accessi carrai nel tratto intercluso, che quindi esclude la necessità di un intervento diretto su tale spazio, rende ragionevole l’argomento difensivo del Comune - in sé non contestato - secondo cui è possibile l’accesso ai tratti restanti della via (a monte ed a valle di quello intercluso) mediante l’allungamento delle percorrenze, tuttavia su strade dove è possibile transitare a velocità più elevate (via Resistenza, via Borino);
- quanto, più in generale, a tale aumento di percorrenza, si tratterebbe di circa 750/800 metri in più per il tragitto di rientro dal civico più svantaggiato, con lievissimo aumento dei tempi di percorrenza rispetto alla precedente viabilità, mentre non si registrerebbero aumenti per il percorso in uscita (secondo le misurazioni comunali, non specificamente contestate);
- quanto alle asserite lacune istruttorie e motivazionali dell’ordinanza in tema di valutazione del pericolo preesistente e di monitoraggio sull’efficacia della misura precedentemente adottata di riduzione del limite di velocità, la produzione documentale del Comune consente di escludere che le possibili inesattezze dei rilevamenti - per come segnalati nelle comunicazioni cui si riferisce l’appellante - smentiscano radicalmente i transiti veicolari giornalieri nella via Pinara a Povo, che bene possono ritenersi accertati in numero molto elevato ed a velocità non rispettosa del limite dei 30 km/h, come detto nel provvedimento;
- quanto, infine, al perseguimento delle finalità di sicurezza stradale in generale e dei pedoni e ciclisti in particolare, la riduzione della velocità che naturalmente è determinata dall’adozione del doppio senso di marcia e la preclusione alla circolazione dei veicoli nel tratto di strada che viene così lasciato libero per il transito ciclopedonale, appaiono misure, in linea di principio, non irragionevoli né manifestamente sproporzionate, alla stregua dei criteri cui si deve attenere il sindacato del giudice amministrativo in casi quale quello di specie, pur quando venga prospettata in giudizio la praticabilità di misure alternative asseritamente più idonee a raggiungere le medesime finalità.
6.3. Invero, rientra nel potere discrezionale dell’ente proprietario della strada l’adozione di ordinanze che dispongano limitazioni alla circolazione per motivi di incolumità pubblica o attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico o di sicurezza della circolazione (così, tra le tante, Cons. Stato, VI, sentenza 8 aprile 2022, n. 2599 e da ultimo id., V, 7 gennaio 2025 n. 86).
Con la conseguenza che le scelte relative non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza, nei limiti propri del controllo ab externo dell’esercizio della discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, V, 4 maggio 2017, n. 2031; id. V, 9 gennaio 2024, n. 282).
6.3.1. L’amministrazione comunale di Trento ha esposto nell’ordinanza impugnata lo svolgimento dell’istruttoria, da ritenersi condotta e conclusa secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, sol che si consideri, oltre a quanto già sopra osservato sulle censure del ricorrente, che:
- l’ordinanza del 2024 è stata adottata a seguito della verifica della non efficacia delle limitazioni al traffico applicate con il precedente provvedimento del 2022, tenuto conto dei dati segnalati dai residenti della via Pinara nel 2022 e 2023, nonché dei dati rilevati direttamente dall’amministrazione, con le modalità sopra dette;
- la scelta tra le misure da adottare, oltre al limite di velocità (e per un tratto anche di altezza) sulla via, è stata ponderata, prospettando i pro e i contro delle soluzioni tecniche praticabili già nella nota inviata alla Circoscrizione di Povo il 29 settembre 2023, al cui contenuto è qui sufficiente fare rinvio;
- la praticabilità di soluzioni alternative (anche ove ritenute migliori, secondo quanto prospettato dall’appellante o anche secondo quanto proposto dalla Circoscrizione di Povo con la deliberazione n.49/2024 del 26 ottobre 2024 di cui sopra, nonché con quella n. 41 del 16 settembre 2025, sopravvenuta in pendenza di appello), attiene al merito dell’azione amministrativa, precluso all’intervento giurisdizionale, fermo restando che è nella discrezionalità dell’amministrazione comunale la rivalutazione dell’efficacia e della proporzione delle misure adottate rispetto alle finalità perseguite, anche considerandone la concreta attuazione dopo un determinato periodo di tempo.
7. In conclusione, l’appello va respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dell’appellante ed a favore del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore del Comune di Trento, nell’importo complessivo di € 3.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EG AT, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
NA LU RR, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LU RR | EG AT |
IL SEGRETARIO