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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11192 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 , avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIERVO VALENTINA presso il cui studio è elett.te domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 14.01.2025 il procuratore del ricorrente ha concluso affinchè fosse accolto il ricorso. In data 15.01.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 il sig. esponeva: - di aver Parte_1
contratto matrimonio in Napoli il 16.06.1986 con la sig.ra e che dalla loro unione sono CP_1
nati 3 figli oggi tutti maggiorenni ed autosufficienti;
- che il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale in virtù di decreto di omologa n. 5904/2014 del 24.06.2014 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente il 22.05.2014.
Su tali premesse chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss. c.p.c.
All'udienza del 14.01.2025 compariva innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il solo ricorrente il quale dichiarava: “chiedo solo lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
i miei tre figli, Per_1 Per_2
sono tutti autonomi e vivono con le rispettive famiglie”.
[...]
Il Giudice, dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione di parte resistente, dichiarava la contumacia di e, sulle conclusioni del procuratore del CP_1
ricorrente e del PM (il quale chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio), rimetteva la causa al Collegio.
Preliminarmente osserva il Collegio che la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile.
Nel merito la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a fondamento della stessa, cioè la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli con il decreto n. 5904/2014 del 24.06.2014 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 22.05.2014.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innnazi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta- rimasta contumace- sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nessuna altra statuizione va adottata, in assenza di domande accessorie.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, cosi provvede: a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) Accoglie la domanda principale del ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli il 16.06.1986 da nato a [...] il Parte_1
14/06/1962 e nata a [...] il [...]; CP_1
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 143, parte I, registro atti di matrimonio anno 1986).
d) Pone a carico dell'Erario le spese di lite essendo il ricorrente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio il 24/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler