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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 640/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30.09.2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. ) nato a Mazzarino (CL) il 29/04/1984 con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. COSTA LUIGI (C.F. ), dell'Avv. GURGONE NICOLO' CodiceFiscale_2 GI (C.F. , con domicilio eletto in Gela nella via Cattuti n. 5 C.F._3 ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Direttore e Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Caltanissetta nel V.le della Regione 79/C, contumace
(c.f. , con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._4
, con domicilio eletto ex ura distrettuale dell'Istituto C.F._5 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistenti
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«in via cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e degli avvisi di addebito e delle cartelle poste a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento, da sospendere anche quest'ultima; nel merito, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata al punto A) della premessa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito e delle sanzioni amministrative oggetto delle cartelle di pagamento per l'inesistente e/o omessa e/o nullità della loro notifica per i motivi in premessa illustrati e dedotti;
ancora nel merito, nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione sollevata al punto A) della premessa, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali (e relative sanzioni) sottesi agli avvisi di addebito ed alle cartelle di pagamento per l'avvenuto decorso del termine di prescrizione tra la data di notifica degli avvisi di addebito e quella di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, e ciò in accoglimento dei motivi e delle ragioni illustrate al punto B) della premessa;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che l' e l' non CP_3 Controparte_1 hanno alcun diritto o potestà di procedere esecutivamente nei confronti del concludente per l'inesistenza dei crediti posti a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento e contenuti negli avvisi di addebito - e nei relativi ruoli - per i motivi dedotti in narrativa;
conseguentemente, annullare gli avvisi addebito e le cartelle di pagamento - unitamente ai ruoli ad essi relativi - aventi ad oggetto i suddetti crediti previdenziali prescritti, unitamente alla successiva intimazione di pagamento che su di essi si fonda»
Per parte resistente: «in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni i sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. n. 46/1999;- in subordine, sempre in via preliminare e senza recesso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine di venti giorni;
- inoltre, ritenere e dichiarare che non è maturata prescrizione alcuna dei crediti di cui agli avvisi di addebito opposti e, CP_ per l'effetto, confermare in toto i predetti avvisi (in subordine, in parte) e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 04/05/2022, ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29220229000056084000 notificata il 2 aprile 2022 (cfr. all. n. 1), del complessivo importo di € 147.456,64, derivante da diversi avvisi di addebito per CP_3 mancato pagamento di contributi previdenziali (anni 2012–2013) e due cartelle di pagamento, emesse a titolo di sanzioni amministrative in materia di lavoro (anno 2017):
• Avviso di addebito n. 59220120000104282000, importo: € 156,89;
• Avviso di addebito n. 59220120000464760000, importo: € 83.559,02;
• Avviso di addebito n. 59220120000540675000, importo: € 34.598,46;
• Avviso di addebito n. 59220120000892055000, importo: € 19.408,25;
• Avviso di addebito n. 59220130000270655000, importo: € 5.840,76;
• Cartella di pagamento n. 29220160008920118000, importo: € 2.183,25;
• Cartella di pagamento n. 29220160010639002000, importo: € 1.591,00.
Ha precisato di non aver mai ricevuto, né di essere mai venuto a conoscenza, degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento che stanno alla base dell'intimazione impugnata se con la notifica del suddetto atto, con la conseguenza che la procedura di riscossione è nulla per mancata notifica degli atti presupposti, in violazione del diritto di difesa.
Ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti e, in via cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione e degli atti sottesi (anche inaudita altera parte).
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha CP_3 resistito contestando i fatti ed in particolare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che gli avvisi di addebito, notificati tra il 2012 e il 2013, sono divenuti definitivi e non più impugnabili, infatti l'avviso di addebito n. 592 2012 0000104282 è stato notificato il
26.3.2012 (doc. 1), l'avviso di addebito n. 592 2012 0000464760 è stato notificato il 8.6.2012
(doc. 2), l'avviso di addebito n. 592 2012 0000540675 è stato notificato il 9.8.2012 (doc. 3),
l'avviso di addebito n. 592 2012 0000892055 è stato notificato il 5.11.2012 (doc. 4), l'avviso di addebito n. 592 2013 0000270655 è stato notificato il 18.4.2013 (doc. 5). CP_ L ha pure eccepito l'inammissibilità degli eccepiti vizi di notifica che dovevano essere fatti valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro venti giorni.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, affermando che i crediti non sono estinti poiché la prescrizione è stata interrotta da atti del concessionario e sospesa per effetto delle norme emergenziali legate al COVID-19 (D.L. 18/2020 e D.L. 183/2020). Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli avvisi di addebito, con condanna del ricorrente alle spese.
Alla stessa udienza il Giudice, rilevata la regolarità del contraddittorio e preso atto della mancata costituzione dell , ne ha dichiarato la contumacia, disponendo al contempo la sospensione CP_4 dell'esecutività dell'atto impugnato. Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 30.09.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Schematizzate le ragioni del contendere, è assorbente l'eccezione di prescrizione.
Il diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996, ai sensi dell'art. 3 co. X, della legge 8 agosto 1995 n. 335 è quinquennale a meno che non intervenga la denuncia del lavoratore per la contribuzione dovuta per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 («Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine
è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria» (si vedano sulla prescrizione Cass. Sez. U., 04/07/2014, n. 15296, Cass. Sez. L., 10/01/2025, n. 602; con specifico riferimento ai contributi previdenziali oggetto di procedura di riscossione coattiva Cass.
Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Cass. Sez. 6, 27/01/2020, n. 1826; con riguardo agli effetti della denuncia del lavoratore Sez. L, Sentenza n. 5820 del 03/03/2021; in materia di contributi CP_5
Cass. Sez. L., 26/04/2024, n. 11218).
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3, IX co, legge 8 agosto 1995
n. 335, vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in forza del successivo comma X dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della suddetta legge.
Per le sanzioni amministrative oggetto delle cartelle di pagamento in materia di lavoro ai sensi della l. n. 689/1981 si applica l'art 28 della medesima legge: «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione».
Nel caso di specie nel quinquennio antecedente la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29220229000056084000 notificata il 2 aprile 2022 non sono stati documentati atti interruttivi CP_ della prescrizione, che, tenuto conto delle deduzioni difensive dell è maturata in data anteriore al periodo di sospensione per l'emergenza COVID dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ai sensi dell'art 68 l cd. decreto Cura Italia, e successive proroghe. Ad analoghe conclusioni si giunge per quanto concerne le sanzioni amministrative di cui non è stata dimostrata neppure la notifica dell'originaria cartella.
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione deve essere accolta. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell e dell . CP_4
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il V scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara la prescrizione dei contributi, interessi e sanzioni amministrative oggetto dell'intimazione di pagamento n. 29220229000056084000 e delle cartelle e degli avvisi di addebito dalla stessa presupposti, che, per l'effetto, sono annullati.
Condanna l e l alla refusione delle spese di lite Controparte_1 CP_3 sostenute da che vengono liquidate nella complessiva somma di € 4200, Parte_1 oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 30 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30.09.2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. ) nato a Mazzarino (CL) il 29/04/1984 con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. COSTA LUIGI (C.F. ), dell'Avv. GURGONE NICOLO' CodiceFiscale_2 GI (C.F. , con domicilio eletto in Gela nella via Cattuti n. 5 C.F._3 ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Direttore e Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Caltanissetta nel V.le della Regione 79/C, contumace
(c.f. , con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._4
, con domicilio eletto ex ura distrettuale dell'Istituto C.F._5 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistenti
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«in via cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e degli avvisi di addebito e delle cartelle poste a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento, da sospendere anche quest'ultima; nel merito, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata al punto A) della premessa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito e delle sanzioni amministrative oggetto delle cartelle di pagamento per l'inesistente e/o omessa e/o nullità della loro notifica per i motivi in premessa illustrati e dedotti;
ancora nel merito, nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione sollevata al punto A) della premessa, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali (e relative sanzioni) sottesi agli avvisi di addebito ed alle cartelle di pagamento per l'avvenuto decorso del termine di prescrizione tra la data di notifica degli avvisi di addebito e quella di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, e ciò in accoglimento dei motivi e delle ragioni illustrate al punto B) della premessa;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che l' e l' non CP_3 Controparte_1 hanno alcun diritto o potestà di procedere esecutivamente nei confronti del concludente per l'inesistenza dei crediti posti a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento e contenuti negli avvisi di addebito - e nei relativi ruoli - per i motivi dedotti in narrativa;
conseguentemente, annullare gli avvisi addebito e le cartelle di pagamento - unitamente ai ruoli ad essi relativi - aventi ad oggetto i suddetti crediti previdenziali prescritti, unitamente alla successiva intimazione di pagamento che su di essi si fonda»
Per parte resistente: «in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni i sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. n. 46/1999;- in subordine, sempre in via preliminare e senza recesso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine di venti giorni;
- inoltre, ritenere e dichiarare che non è maturata prescrizione alcuna dei crediti di cui agli avvisi di addebito opposti e, CP_ per l'effetto, confermare in toto i predetti avvisi (in subordine, in parte) e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 04/05/2022, ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29220229000056084000 notificata il 2 aprile 2022 (cfr. all. n. 1), del complessivo importo di € 147.456,64, derivante da diversi avvisi di addebito per CP_3 mancato pagamento di contributi previdenziali (anni 2012–2013) e due cartelle di pagamento, emesse a titolo di sanzioni amministrative in materia di lavoro (anno 2017):
• Avviso di addebito n. 59220120000104282000, importo: € 156,89;
• Avviso di addebito n. 59220120000464760000, importo: € 83.559,02;
• Avviso di addebito n. 59220120000540675000, importo: € 34.598,46;
• Avviso di addebito n. 59220120000892055000, importo: € 19.408,25;
• Avviso di addebito n. 59220130000270655000, importo: € 5.840,76;
• Cartella di pagamento n. 29220160008920118000, importo: € 2.183,25;
• Cartella di pagamento n. 29220160010639002000, importo: € 1.591,00.
Ha precisato di non aver mai ricevuto, né di essere mai venuto a conoscenza, degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento che stanno alla base dell'intimazione impugnata se con la notifica del suddetto atto, con la conseguenza che la procedura di riscossione è nulla per mancata notifica degli atti presupposti, in violazione del diritto di difesa.
Ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti e, in via cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione e degli atti sottesi (anche inaudita altera parte).
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha CP_3 resistito contestando i fatti ed in particolare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che gli avvisi di addebito, notificati tra il 2012 e il 2013, sono divenuti definitivi e non più impugnabili, infatti l'avviso di addebito n. 592 2012 0000104282 è stato notificato il
26.3.2012 (doc. 1), l'avviso di addebito n. 592 2012 0000464760 è stato notificato il 8.6.2012
(doc. 2), l'avviso di addebito n. 592 2012 0000540675 è stato notificato il 9.8.2012 (doc. 3),
l'avviso di addebito n. 592 2012 0000892055 è stato notificato il 5.11.2012 (doc. 4), l'avviso di addebito n. 592 2013 0000270655 è stato notificato il 18.4.2013 (doc. 5). CP_ L ha pure eccepito l'inammissibilità degli eccepiti vizi di notifica che dovevano essere fatti valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro venti giorni.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, affermando che i crediti non sono estinti poiché la prescrizione è stata interrotta da atti del concessionario e sospesa per effetto delle norme emergenziali legate al COVID-19 (D.L. 18/2020 e D.L. 183/2020). Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli avvisi di addebito, con condanna del ricorrente alle spese.
Alla stessa udienza il Giudice, rilevata la regolarità del contraddittorio e preso atto della mancata costituzione dell , ne ha dichiarato la contumacia, disponendo al contempo la sospensione CP_4 dell'esecutività dell'atto impugnato. Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 30.09.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Schematizzate le ragioni del contendere, è assorbente l'eccezione di prescrizione.
Il diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996, ai sensi dell'art. 3 co. X, della legge 8 agosto 1995 n. 335 è quinquennale a meno che non intervenga la denuncia del lavoratore per la contribuzione dovuta per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 («Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine
è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria» (si vedano sulla prescrizione Cass. Sez. U., 04/07/2014, n. 15296, Cass. Sez. L., 10/01/2025, n. 602; con specifico riferimento ai contributi previdenziali oggetto di procedura di riscossione coattiva Cass.
Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Cass. Sez. 6, 27/01/2020, n. 1826; con riguardo agli effetti della denuncia del lavoratore Sez. L, Sentenza n. 5820 del 03/03/2021; in materia di contributi CP_5
Cass. Sez. L., 26/04/2024, n. 11218).
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3, IX co, legge 8 agosto 1995
n. 335, vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in forza del successivo comma X dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della suddetta legge.
Per le sanzioni amministrative oggetto delle cartelle di pagamento in materia di lavoro ai sensi della l. n. 689/1981 si applica l'art 28 della medesima legge: «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione».
Nel caso di specie nel quinquennio antecedente la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29220229000056084000 notificata il 2 aprile 2022 non sono stati documentati atti interruttivi CP_ della prescrizione, che, tenuto conto delle deduzioni difensive dell è maturata in data anteriore al periodo di sospensione per l'emergenza COVID dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ai sensi dell'art 68 l cd. decreto Cura Italia, e successive proroghe. Ad analoghe conclusioni si giunge per quanto concerne le sanzioni amministrative di cui non è stata dimostrata neppure la notifica dell'originaria cartella.
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione deve essere accolta. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell e dell . CP_4
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il V scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara la prescrizione dei contributi, interessi e sanzioni amministrative oggetto dell'intimazione di pagamento n. 29220229000056084000 e delle cartelle e degli avvisi di addebito dalla stessa presupposti, che, per l'effetto, sono annullati.
Condanna l e l alla refusione delle spese di lite Controparte_1 CP_3 sostenute da che vengono liquidate nella complessiva somma di € 4200, Parte_1 oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 30 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre