Articolo 7 della Legge 12 marzo 1968, n. 334
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 aprile 1968
Art. 7.
Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 .
Nelle dichiarazioni previste dal predetto articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 , debbono essere anche indicate dal datore di lavoro o dal concedente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione della azienda, nonche' il suo ordinamento colturale, la specie ed il numero dei capi di bestiame allevati e la forma di conduzione praticata.
Qualora i datori di lavoro o i concedenti omettano di presentare le denuncie di cui all' articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 , o le presentino con dati ed elementi di dichiarazione manifestamente inattendibili, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori o per i contributi unificati in agricoltura determinano, ai fini dell'imposizione contributiva, l'impiego di manodopera sulla base dell'ordinamento colturale e dei sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse lavorazioni, nonche' le consuetudini locali. L'accertamento cosi' determinato deve essere motivato e notificato nelle forme legali alle singole aziende interessate entro 60 giorni. Resta salvo il diritto degli interessati di comprovare, in sede di ricorso avverso l'accertamento, un diverso impiego di manodopera.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in caso di conduzione in compartecipazione o di concessione a piccola colonia, anche nelle province non comprese tra quelle di cui all' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 .
Entrata in vigore il 11 aprile 1968
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