Versione
11 aprile 1968
11 aprile 1968
Art. 7.
Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 .
Nelle dichiarazioni previste dal predetto articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 , debbono essere anche indicate dal datore di lavoro o dal concedente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione della azienda, nonche' il suo ordinamento colturale, la specie ed il numero dei capi di bestiame allevati e la forma di conduzione praticata.
Qualora i datori di lavoro o i concedenti omettano di presentare le denuncie di cui all' articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 , o le presentino con dati ed elementi di dichiarazione manifestamente inattendibili, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori o per i contributi unificati in agricoltura determinano, ai fini dell'imposizione contributiva, l'impiego di manodopera sulla base dell'ordinamento colturale e dei sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse lavorazioni, nonche' le consuetudini locali. L'accertamento cosi' determinato deve essere motivato e notificato nelle forme legali alle singole aziende interessate entro 60 giorni. Resta salvo il diritto degli interessati di comprovare, in sede di ricorso avverso l'accertamento, un diverso impiego di manodopera.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in caso di conduzione in compartecipazione o di concessione a piccola colonia, anche nelle province non comprese tra quelle di cui all' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 .
Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 .
Nelle dichiarazioni previste dal predetto articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 , debbono essere anche indicate dal datore di lavoro o dal concedente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione della azienda, nonche' il suo ordinamento colturale, la specie ed il numero dei capi di bestiame allevati e la forma di conduzione praticata.
Qualora i datori di lavoro o i concedenti omettano di presentare le denuncie di cui all' articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 , o le presentino con dati ed elementi di dichiarazione manifestamente inattendibili, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori o per i contributi unificati in agricoltura determinano, ai fini dell'imposizione contributiva, l'impiego di manodopera sulla base dell'ordinamento colturale e dei sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse lavorazioni, nonche' le consuetudini locali. L'accertamento cosi' determinato deve essere motivato e notificato nelle forme legali alle singole aziende interessate entro 60 giorni. Resta salvo il diritto degli interessati di comprovare, in sede di ricorso avverso l'accertamento, un diverso impiego di manodopera.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in caso di conduzione in compartecipazione o di concessione a piccola colonia, anche nelle province non comprese tra quelle di cui all' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 .
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 17/01/2023, n. 2288Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO composta dai magistrati: Dott. VI RL - Presidente Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore Dott. Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 1139/2021 TRA Parte_1 Rappresentato e difeso dall'Avv. DI NATALE FRANCESCO APPELLANTE E CP_1 Rappresentato e difeso dall'Avv. TIBERINO CARLA APPELLATO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza resa in data 22.1.2021, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda proposta da Parte_1 con cui, premesso di essere stata iscritta negli elenchi …Leggi di più...
- cancellazione iscrizione·
- acquisizione processuale·
- art. 2094 c.c.·
- annullamento in autotutela·
- contributo unificato·
- disconoscimento rapporto di lavoro·
- prescrizione·
- previdenza sociale·
- onere della prova·
- prova testimoniale