Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02216/2026REG.PROV.COLL.
N. 06295/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6295 del 2024, proposto da
RI AZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Ascea, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 296 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. ZI SE e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, proposta da AZ RI, in conseguenza della dedotta attività illegittima posta in essere dal Ministero della cultura relativamente alla domanda volta all’ottenimento dell’autorizzazione all’insediamento di una struttura ricettiva, sita nel Comune di Ascea, in località Piana di EL. L’odierna appellante, con riferimento alla medesima istanza, agiva inoltre per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.
2. Espone l’appellante che la vicenda oggetto del giudizio trae origine dall’istanza presentata nel 2003 dal Sig. UI ON, dante causa dell’odierna appellante, finalizzata alla realizzazione di una struttura ricettiva nel Comune di Ascea. A detta istanza seguiva il diniego del 16 luglio 2004, adottato in sede di Conferenza di Servizi sulla base del parere negativo fornito dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento, fondato sulla vicinanza dell'area di interesse del progetto al sito archeologico della Torre di EL. Tale diniego veniva successivamente annullato dal T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 1123 del 2006 - passata in giudicato - la quale censurava il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando come l’Autorità non avesse esplicitato le ragioni tecnico-ambientali per cui la vicinanza al sito archeologico dovesse ritenersi preclusiva dell’intervento.
3. All’esito del giudizio, UI ON presentava al Comune di Ascea una nuova istanza per la riattivazione del procedimento nell’ottobre del 2007. Pur a fronte del parere favorevole della Commissione interna dell’Amministrazione Comunale per la tutela dei Beni Ambientali e dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, quest’ultima veniva annullata dalla Soprintendenza in ragione del rilevato contrasto del progetto proposto con le prescrizioni di tutela del paesaggio. L’atto della soprintendenza veniva, poi, annullato in sede giurisdizionale con sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno n. 3183 del 2009, confermata in appello con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 8790 del 2009, con cui si disponeva la rinnovazione del procedimento. Seguiva il rinnovato rilascio dell’autorizzazione da parte del SUAP del Comune di Ascea nell’agosto del 2009.
4. In data 31 maggio 2010, nell’esercizio del potere di controllo sulle autorizzazioni paesaggistiche, la Soprintendenza adottava un ulteriore decreto di annullamento, anch’esso impugnato dal dante causa dell’odierna appellante innanzi al T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno che, con sentenza n. 1607 del 2011, respingeva il ricorso. La legittimità di quest’ultimo provvedimento, inizialmente confermata dal T.a.r., veniva definitivamente negata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 5909 del 2018. In data 17 dicembre 2018, il Comune di Ascea confermava la piena efficacia del titolo edilizio rilasciato in precedenza, revocandone la sospensione.
5. la Sig.ra RI AZ ha, quindi, adito nuovamente il T.a.r. per richiedere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'attività amministrativa illegittima posta in essere dal Ministero resistente, con annessa domanda risarcitoria del danno da ritardo.
6. Il T.a.r., con sentenza n. 296 del 2024, ha respinto il ricorso.
7. Con ricorso tempestivamente notificato all’Amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Consiglio di Stato, l’odierna appellante ha impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I - ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – ERRORE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE SUI PRESUPPOSTI DELL’AZIONE RISARCITORIA (VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3, L. 241/90; ART. 146 E SS, D.LGS. 42/2004, IN RELAZIONE ALL’ART. 30 C.P.A.) .
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la parcellizzazione temporale operata dal Giudice di primo grado, rilevando come la vicenda debba essere riguardata quale unicum inscindibile di condotte illegittime. La difesa sottolinea come il cattivo esercizio del potere in sede di Conferenza di Servizi nel 2003 abbia impedito la realizzazione dell'opera prima ancora dell'entrata in vigore della restrittiva l.r. n. 5 del 2005, palesando un uso "chirurgico" delle formalità burocratiche per negare il bene della vita. Viene inoltre contestata l'interpretazione del T.a.r. circa la pretesa necessità che l’intervento fosse dichiarato di pubblico interesse con apposita delibera di consiglio comunale ed approvato anche dalla Soprintendenza per i beni archeologici, evidenziando che la natura di interesse pubblico delle strutture alberghiere è insita nella normativa di settore e che, dalla lettura dell’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 5 del 2005, è possibile escludere la necessità di ottenere anche il parere della Soprintendenza per i beni archeologici. Si afferma inoltre che in nessun caso la legge regionale avrebbe potuto derogare alle disposizioni dettate dalla legge statale in materia di competenza delle Soprintendenze.
II - ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – ERRORE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE SUI PRESUPPOSTI DELL’AZIONE 14 RISARCITORIA (VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3, L. 241/90; ART. 146 E SS, D.LGS. 42/2004, IN RELAZIONE ALL’ART. 30 C.P.A.) .
Il secondo motivo dell’appello investe l'erronea valutazione operata dal T.a.r. circa l'insussistenza dell'affidamento del privato e della colpa dell'Amministrazione, presupposti dell’azione risarcitoria che l'appellante ritiene invece sussistenti.
La ricorrente evidenzia come la condotta ministeriale sia stata sproporzionata e contraria ai canoni di correttezza e buona amministrazione ex art. 97 Cost., avendo la Soprintendenza persistito in dinieghi istruttoriamente infondati. Si rileva che la responsabilità della P.A. sorge proprio dal non lineare uso del potere pubblicistico, il quale ha frustrato l'iniziativa economica del Sig. ON nonostante egli si fosse attivato con ingenti investimenti confidando nella legittimità del proprio agire.
III - ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – ERRORE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE SUI PRESUPPOSTI DELL’AZIONE RISARCITORIA (VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3, L. 241/90; ART. 146 E SS, D.LGS. 42/2004, IN RELAZIONE ALL’ART. 30 C.P.A.) .
Viene dedotta, altresì, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al Ministero, nonostante l'accertata illegittimità dei provvedimenti e la violazione delle regole d’imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'attività della P.A. deve ispirarsi, parimenti accertata dalle sentenze di annullamento dello stesso T.a.r.. L'appellante rimarca che la sentenza n. 5909/2018 di questo Consiglio ha sanzionato non solo profili formali, ma la carenza motivazionale e la mancata puntualizzazione da parte dell'Autorità dei profili di incompatibilità dell'opera con il vincolo. Viene ribadito che i ripetuti dinieghi opposti sono stati i fattori determinanti che hanno impedito l'ottenimento dell'autorizzazione, atteso che tutte le altre Autorità coinvolte avevano espresso pareri favorevoli, rendendo dunque il Ministero unico responsabile del mancato conseguimento del bene della vita.
IV - ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – ERRORE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE SUI PRESUPPOSTI DELL’AZIONE RISARCITORIA (VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3, L. 241/90; ART. 146 E SS, D.LGS. 42/2004, IN RELAZIONE ALL’ART. 30 C.P.A.).
Il T.a.r. sarebbe, infine, incorso in errore nel non ravvisare l'elemento soggettivo della colpa, non valorizzando adeguatamente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'illegittimità dell'atto costituisce indice presuntivo della colpa stessa. L'appellante richiama il principio per cui spetta alla P.A. l'onere di dimostrare l'errore scusabile, mentre al privato è richiesto unicamente l'onere di allegare l'illegittimità del provvedimento e il danno conseguente. Nel caso di specie, la colpa ministeriale risulterebbe positivamente provata dalle condotte reiterate e stigmatizzate nei plurimi giudizi, le quali hanno sistematicamente ignorato i paradigmi del corretto agire amministrativo.
Il Ministero si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
7. Alla udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il T.a.r., nel respingere il ricorso, ha suddiviso l'arco temporale in cui si è sviluppata la vicenda in tre fasi distinte, escludendo per ciascuna di esse la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi da illegittimità provvedimentale e da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Per il primo segmento (2003-2006), il Tribunale ha ritenuto insussistente la dimostrazione della spettanza del bene della vita, affermando che l’annullamento del diniego del 2004 fosse motivato da vizi di natura meramente formale, attinente alla discrezionalità valutativa dell'Amministrazione. In relazione alla seconda fase (2007-2009), la sentenza impugnata ha negato la configurabilità dell’elemento soggettivo della colpa in capo al Ministero, ascrivendo la violazione procedimentale (omessa comunicazione di avvio) esclusivamente alla condotta del Comune di Ascea. Il T.a.r. ha, inoltre, sostenuto che in tale periodo non fosse consolidato alcun legittimo affidamento in capo al privato, dovendosi intendere l’autorizzazione comunale come subordinata all’esito positivo del controllo ministeriale. Per l'ultimo periodo (2011-2018), il Tribunale ha parimenti escluso la colpa della Soprintendenza, ritenendo che quest’ultima avesse agito confidando ragionevolmente sulla formulazione letterale della norma allora vigente e sul quadro giurisprudenziale pre-2018 in materia di termini decadenziali. Infine, il T.a.r. ha introdotto un profilo ostativo legato alla L.R. Campania n. 5/2005, asserendo che l'intervento edilizio avrebbe comunque necessitato di una previa deliberazione di pubblico interesse del Consiglio Comunale e del parere della Soprintendenza Archeologica, mai acquisiti nel corso del procedimento.
9. Nel caso di specie, parte appellante chiede il risarcimento del danno, anche da ritardo, per l’esercizio illegittimo del potere amministrativo da parte della Soprintendenza che più volte, nell’arco di un considerevole lasso temporale, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’intervento proposto da parte appellante.
9.1. Come ha chiarito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 23 aprile 2021 n. 7, la responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa o per ritardo è riconducibile alla responsabilità da fatto illecito, di natura aquiliana.
9.2. Questa Sezione ha in più occasioni chiarito che l’illegittimità e l’annullamento del provvedimento non determinano automaticamente la responsabilità dell’amministrazione, se non è provato che dalla colpevole condotta amministrativa è derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all’assunzione o all’esecuzione del provvedimento illegittimo, lesivo del bene della vita spettante alla parte ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2023 n. 8149, Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1709; id., 14 marzo 2018, n. 1615).
9.3. Con specifico riguardo poi al risarcimento del danno da ritardo, questa Sezione ha precisato che per ottenere il risarcimento del danno da ritardo è necessario fornire la prova circa il nesso di causalità tra il ritardo causato dal provvedimento illegittimo e l’impossibilità di conseguire l’utilità riconosciuta dall’ordinamento, per mancato rispetto dei termini (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6613, Cons. Stato sez. VI, 19 gennaio 2023, n. 674).
9.4. La giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene poi che il requisito dell’ingiustizia del danno è integrato esclusivamente se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021 n. 7) e conseguentemente il risarcimento dell’interesse legittimo pretensivo implica la dimostrazione che, in assenza di tale provvedimento, il ricorrente vittorioso avrebbe senz'altro avuto accesso al bene della vita, secondo un giudizio prognostico sulla fondatezza dell'istanza (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2024 n. 5478).
9.5. Quanto alla sussistenza della colpa della p.a. l’illegittimità del provvedimento amministrativo è solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza della p.a., da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più o meno vincolato (e, quindi, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità) della statuizione amministrativa (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2023 n. 8149, Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2020 n. 909; id., 18 ottobre 2019, n. 7082).
9.6. In relazione al riparto dell’onere probatorio, il principio generale dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c., si applica anche all’azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al Giudice amministrativo, sicché il danneggiato ha l’onere di fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2023, n. 2891, Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2022, n. 3241), in quanto nei giudizi risarcitori innanzi al Giudice amministrativo, non opere principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento .
10. Alla luce di tali coordinare ermeneutiche l’appello è infondato.
Come correttamente evidenziato dal T.a.r. la complessa vicenda procedimentale e processuale dimostra che in nessuna sede è stata mai accertata la possibilità per parte appellante di ottenere il bene della vita agognato. Tutti i provvedimenti della Soprintendenza, contestati da parte appellante, sono stati annullati sulla base di vizi formali e non sostanziali.
10.1. Le circostanze dedotte da parte appellante secondo cui il T.a.r. “ ha decretato l’illegittimità del provvedimento governativo ritenendo fondate le censure di carenza di motivazione e d’istruttoria dedotte dal ricorrente ” e, in particolare, rilevando che il Soprintendente non aveva “ esplicitato affatto le ragioni in base alle quali la vicinanza della progettata struttura edilizia al sito sottoposto a tutela archeologica (Torre di EL) osti alla realizzazione della stessa ”, dimostrano esattamente il contrario di quanto affermato da parte appellante, ovvero che il T.a.r., facendo salva la sfera di discrezionalità della Soprintendenza, non ha mai riconosciuto che l’intervento richiesto fosse autorizzabile.
10.2. Le ulteriori circostanze dedotte da parte appellante, secondo cui la Soprintendenza “ non avrebbe puntualizzato gli specifici profili di incompatibilità dell’opera con il vincolo ” e “ La motivazione avrebbe dovuto essere specificamente approfondita ” (pag. 18 dell’atto di appello), confermano, ancora una volta, che parte appellante non ha fornito alcuna prova circa la spettanza del bene della vita, prova necessaria per ottenere il risarcimento del danno, anche da ritardo.
11. Parte appellante si limita poi a generiche contestazioni sfornite di alcuna prova, quando, ad esempio, afferma che se l’organo ministeriale avesse ben speso il proprio “potere” il progetto del sig. UI ON (munito di tutti gli ulteriori assensi richiesti) sarebbe approdato alla concreta realizzazione ben prima dell’entrata in vigore della legge speciale su EL (si era, infatti, nel 2003) .
12. Risolutiva poi è la circostanza che la legge regionale n. 5 del 2005 ha, comunque, imposto un regime di inedificabilità assoluta nelle aree interessate, derogabile solo per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, tra le quali certamente non rientra l’intervento in contestazione.
13. Quanto alla spettanza del bene della vita, sostiene l’appellante che l’intervento era conforme alla legge regionale n. 5 del 2005, in quanto era intervenuta la delibera del consiglio comunale di Ascea n. 23 del 29.05.2017, che, con effetto ricognitivo ed in relazione ai vincoli introdotti dalla legge regionale su EL, riconosce l’intervento in questione come di pubblico interesse.
Anche tali doglianze sono infondate.
13.1. L’art. art. 2, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2005 dispone che “ Restano esclusi dal divieto le opere pubbliche e di interesse pubblico, a condizione che i progetti siano approvati anche dalle competenti soprintendenze ”.
Ritiene il Collegio che siano di interesse pubblico le opere che perseguono finalità pubblicistiche e in cui in linea di massima non si svolga un’attività puramente imprenditoriale e di carattere privatistico, come può essere un’attività alberghiera. La ratio della sottrazione al divieto di inedificabilità assoluta non può infatti che riguardare le opere , e non semplicemente le attività, che vadano a vantaggio di tutti i cittadini. Evidentemente l’attività alberghiera non può rientrare nella citata deroga e nessun rilievo assume la delibera del Comune che non può attribuire alla citata attività una natura che non possiede. Del resto, lo stesso Comune ha evidenziato che la delibera ha carattere meramente ricognitivo e, in quanto tale, non è idonea ad attribuire la qualità di opera di interesse pubblico ad un’attività che non ha tali caratteristiche.
13.2. La deroga contenuta nella citata norma regionale ricorda l’ art. 17 co. 3 lett. c) del d. P.R. n. 380 del 2001 che esclude il pagamento del contributo di costruzione per “ le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici ”.
Questa Sezione (sentenza n. 1083 del 2026), nell’interpretare la citata norma, ha evidenziato che la esenzione esige il concorso di due presupposti, e cioè, uno oggettivo, l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale, e l’altro soggettivo, l’esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale (ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 13 maggio 2019, n. 3054, Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5356; sez. V, 7 maggio 2013, n. 2467; sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1332).
13.3. Pertanto, è necessario dimostrare che l’opera, per la quale si chiede l’esenzione del pagamento degli oneri urbanizzativi, sia, per le sue oggettive caratteristiche e peculiarità, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell’intera collettività (cfr., Cons. Stato, sez. II, 13 maggio 2019, n. 3054).
Dal lato soggettivo, l’evoluzione del concetto di pubblica amministrazione, inteso non più meramente in senso formalistico ma funzionalistico, comporta che possono ottenere lo sgravio edilizio non esclusivamente le amministrazioni formalmente previste e riconosciute come tali dalla legge, ma anche soggetti privati (imprenditori individuali, società per azioni) preposti all’esercizio dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter , l. n. 241 del 1990.
Trattandosi, peraltro, di una regola eccezionale, perché deroga al principio della naturale onerosità del permesso di costruire, la giurisprudenza amministrativa interpreta in maniera restrittiva la citata esenzione che può riguardare solo ipotesi tassative e da interpretare in senso restrittivo (cfr., Cons. Stato, sez. II, n. 2921 del 2021; Sez. IV, n. 3405 del 2020; Sez. V, n. 51 del 2006): è, quindi, necessario che l’opera, per la quale si chiede l’esenzione del pagamento degli oneri di urbanizzazione, sia, per le sue oggettive caratteristiche, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell’intera collettività; ciò in quanto il pagamento degli oneri concessori, essendo finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie al corretto assetto del territorio, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, costituisce un principio generale dell’ordinamento le cui eccezioni sono di stretta interpretazione. Sulla base di tali principi, viene, quindi, affermata la non sufficienza di un nesso di mera strumentalità dell’opera a un interesse generale, richiedendosi l’esclusiva finalizzazione alla realizzazione dell’interesse generale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2016, n. 2394; 7 luglio 2014, n. 3421)
14. Analoga interpretazione può essere fornita in relazione alla legge regionale 5 del 2005 che, pur riguardando un profilo diverso da quello trattato da questa Sezione nella sopra citata sentenza, prevede una deroga ad una regola (quella di assoluta inedificabilità) che va interpretata in senso restrittivo e ammessa solo per le opere esclusivamente finalizzate alla realizzazione dell’interesse generale.
14.1. Non disconosce il Collegio la circostanza che, come evidenziato anche da giurisprudenza risalente richiamata anche da parte appellante, nella gestione del servizio alberghiero in genere, benché gestito da soggetti privati, convergono anche interessi di carattere pubblicistico in ragione della sua fruibilità collettiva, in quanto, al fine di applicazione della citata deroga la finalità di interesse pubblico deve essere esclusiva.
14.2. Ne consegue, pertanto, che, in ogni caso, come precisato anche dal T.a.r., parte appellante non avrebbe ottenuto comunque il bene della vita agognato perché precluso dalla citata legge regionale.
15. Ne deriva, altresì, che anche la domanda di risarcimento del danno da ritardo va respinta in quanto la stessa, comunque, presuppone il conseguimento del bene della vita, sia pure in ritardo (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 2021).
16. Tanto basta per respingere l’appello indipendentemente dall’accoglimento o meno della tesi secondo cui i progetti ricadenti nel perimetro tracciato dalla legge 5/05 dovrebbero, sempre e comunque, essere approvati da entrambe le Soprintendenze (quella per i Beni Paesaggistici e quella per i Beni Archeologici).
17. I restanti motivi di appello, tesi a contestare la colpa della p.a. e gli elementi fondanti della responsabilità restano assorbiti, visto che nel caso di specie manca il presupposto essenziale della spettanza del bene della vita, come evidenziato nei punti precedenti.
L’appello è, pertanto, infondato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI ON, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
ZI SE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI SE | GI ON |
IL SEGRETARIO