CASS
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2025, n. 20659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20659 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di NI US, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 16/12/2024 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta per il Ministero dell'Economia e delle Finanze la memoria dell'avvocato dello Stato Massimo Bocchetti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Pasquale Annichiarico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16 dicembre 2024 la Corte di appello di Lecce, decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio della Sezione Quarta n. 20217 del 13/02/2024, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da US NI in relazione al periodo di restrizione in carcere dal 9 maggio 2012 al 21 giugno 2013 per la partecipazione Cwt-j Penale Sent. Sez. 3 Num. 20659 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/04/2025 all'associazione mafiosa della Sacra Corona Unita e per l'episodio di estorsione aggravata dalla mafia ai danni di un ristoratore pugliese, RM De NI. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte di appello di Lecce non aveva seguito i criteri interpretativi dettati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio e aveva ripetuto una motivazione basata su "semplici elementi di sospetto". Evidenzia che gli accertamenti istruttori disposti all'udienza del 28 ottobre 2024 non avevano apportato alcun contributo utile a connotare la condotta come dolosa o colposa e, anzi, gran parte delle circostanze emerse dalla predetta integrazione erano fallaci e erroneamente richiamate, quindi inidonee a fondare un rimprovero di negligenza, imprudenza o macroscopica leggerezza della condotta tenuta;
la condanna riportata nel 2002 non poteva essere considerata eziologicamente rilevante ai fini della valutazione della colpa;
vi era stata l'assoluzione dal reato associativo ed era stata accertata la natura privatistica del prestito richiesto a De NI;
era inconferente il richiamo alla condanna per il reato associativo perché il titolo custodiale era stato emesso sulla base di una presunzione assoluta di adeguatezza della detenzione in carcere in relazione ad altro delitto associativo da cui era stato assolto per assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia;
i precedenti penali, pur potendo concorrere a delineare un ritratto poco edificante, si sottraevano al rapporto causa-effetto tale da determinare la falsa apparenza della configurabilità della condotta tenuta quale illecito penale perché afferivano al trattamento sanzionatorio e, al limite, al procedimento di prevenzione, entrambi autonomi e ontologicamente distinti. Contesta la rilevanza del dato della misura di prevenzione personale del 2003 e ricorda che dieci anni dopo era stata rigettata la richiesta di applicazione di un'ulteriore misura di sorveglianza speciale. Precisa che la richiesta del prestito a De NI era avvenuta quando già era cessata la misura di prevenzione e ne richiama in suo favore le dichiarazioni. Aggiunge che non era stata possibile la restituzione della somma di denaro a causa della restrizione in carcere. Afferma, più in generale, che l'ordinanza era affetta dal pregiudizio per la sua presunta nnafiosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Nella sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha censurato l'operato del giudice della riparazione perché a) aveva fondato il rigetto dell'istanza sulla chiamata in correità del collaboratore di giustizia «in assenza di un'adeguata 2 contestualizzazione dello stesso con le originarie contestazioni mosse al prevenuto ed alle valutazioni operate dai giudizi di merito per escluderne la valenza indiziante»; b) aveva omesso di considerare che già in sede cautelare era stata esclusa la gravità indiziaria del reato di estorsione;
c) aveva omesso di valutare il contributo sinergico del cautelato per colpa;
d) non aveva separato «i diversi piani di giudizio della ricorrenza di gravi indizi di reato ai fini della adozione della misura cautelare, piano del tutto estraneo al presente giudizio riparatorio, rispetto a quello di una condotta colposa riferibile allo NI che avrebbe concorso sinergicamente alla adozione della misura»; e) aveva «confuso il piano della cautela e delle contestazioni di cui al capo di imputazione, rispetto a quello che [era] emerso all'esito delle varie fasi del giudizio», ove tali accuse erano risultate progressivamente private del crisma della gravità indiziaria, perché il giudice di legittimità aveva annullato senza rinvio le ordinanze del Tribunale del Riesame, per essere infine ritenute infondate all'esito del giudizio sulla responsabilità, e aveva fatto coincidere «la colpa dell'indagato con lo stesso contenuto delle contestazioni originariamente formulate, quantomeno in relazione alla ipotesi di estorsione, senza considerare che già nel corso delle indagini preliminari la persona offesa aveva sostanzialmente escluso la illiceità della condotta serbata». Nell'ordinanza rescissoria la Corte territoriale ha ripetuto i medesimi errori già censurati dalla Corte di cassazione. La riparazione è stata negata nuovamente per il curriculum criminale dello NI, condannato per associazione mafiosa fino a ottobre 2000, tentato omicidio, contrabbando, detenzione e cessione di stupefacenti e altro, e per una lettura travisata della vicenda estorsiva. Non vi è nessuna menzione di comportamenti scorretti o imprudenti in relazione sinergica di causa ed effetto con la detenzione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161 - 01) con riguardo sia al momento genetico che al mantenimento della misura. La condotta dolosa o gravemente colposa richiesta dall'art. 314 cod. proc. pen. non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (Sez. 4, n. 10793 del 19/12/2019, dep. 2020, Samiri, Rv. 278655 - 01). La Corte territoriale non ha considerato che il ricorrente è stato condannato per la partecipazione all'associazione fino all'ottobre 2000 e che è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale dal 2003 al 2007. La presunta estorsione, di cui sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza fin dalla fase cautelare, risale al 2008, mentre la successiva partecipazione all'associazione mafiosa, da cui è stato assolto nel 2014, è stata contestata dal 2005 con condotta perdurante. Risulta dalla lettura delle sentenze allegate dal ricorrente che sia l'accusa di estorsione che di partecipazione all'associazione sono state formulate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, LE NN, successivamente ritenute generiche e comunque non riscontrate. Per questo motivo, è stata 3 Il Consigliere estensore Il Presidente rigettata una seconda richiesta di applicazione di una misura di prevenzione personale nel 2012. La Corte territoriale ha ritenuto gravemente colposa la condotta dello NI perché, da mafioso, aveva chiesto due prestiti di euro 500 ciascuno al suo conoscente Massimo De NI. Su tale circostanza ha costruito un ragionamento congetturale perché non erano state adottate delle cautele nella stipula dell'accordo, che non era stato concluso per iscritto né alla presenza di testimoni, e non era stata restituita tempestivamente la somma. La Corte territoriale non ha però tenuto in conto, e quindi non ha spiegato, che lo NI era legato al De NI da una ventennale conoscenza personale, che l'estorsione era stata raccontata dal NN che aveva raccolto le confidenze di altro sodale, che sia lo NI che il De NI avevano parlato solo di prestito, che al momento della richiesta era stata già scontata la pena della partecipazione alla pregressa associazione mafiosa ed era scaduta anche la misura di prevenzione, che la somma era stata restituita dopo il periodo di restrizione in carcere. La motivazione è quindi carente perché non è stato evidenziato alcun collegamento sinergico tra la condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente la riparazione e i fatti di cui al titolo cautelare detentivo. S'impone pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q . M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce Così deciso, il 18 aprile 2025
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta per il Ministero dell'Economia e delle Finanze la memoria dell'avvocato dello Stato Massimo Bocchetti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Pasquale Annichiarico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16 dicembre 2024 la Corte di appello di Lecce, decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio della Sezione Quarta n. 20217 del 13/02/2024, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da US NI in relazione al periodo di restrizione in carcere dal 9 maggio 2012 al 21 giugno 2013 per la partecipazione Cwt-j Penale Sent. Sez. 3 Num. 20659 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/04/2025 all'associazione mafiosa della Sacra Corona Unita e per l'episodio di estorsione aggravata dalla mafia ai danni di un ristoratore pugliese, RM De NI. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte di appello di Lecce non aveva seguito i criteri interpretativi dettati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio e aveva ripetuto una motivazione basata su "semplici elementi di sospetto". Evidenzia che gli accertamenti istruttori disposti all'udienza del 28 ottobre 2024 non avevano apportato alcun contributo utile a connotare la condotta come dolosa o colposa e, anzi, gran parte delle circostanze emerse dalla predetta integrazione erano fallaci e erroneamente richiamate, quindi inidonee a fondare un rimprovero di negligenza, imprudenza o macroscopica leggerezza della condotta tenuta;
la condanna riportata nel 2002 non poteva essere considerata eziologicamente rilevante ai fini della valutazione della colpa;
vi era stata l'assoluzione dal reato associativo ed era stata accertata la natura privatistica del prestito richiesto a De NI;
era inconferente il richiamo alla condanna per il reato associativo perché il titolo custodiale era stato emesso sulla base di una presunzione assoluta di adeguatezza della detenzione in carcere in relazione ad altro delitto associativo da cui era stato assolto per assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia;
i precedenti penali, pur potendo concorrere a delineare un ritratto poco edificante, si sottraevano al rapporto causa-effetto tale da determinare la falsa apparenza della configurabilità della condotta tenuta quale illecito penale perché afferivano al trattamento sanzionatorio e, al limite, al procedimento di prevenzione, entrambi autonomi e ontologicamente distinti. Contesta la rilevanza del dato della misura di prevenzione personale del 2003 e ricorda che dieci anni dopo era stata rigettata la richiesta di applicazione di un'ulteriore misura di sorveglianza speciale. Precisa che la richiesta del prestito a De NI era avvenuta quando già era cessata la misura di prevenzione e ne richiama in suo favore le dichiarazioni. Aggiunge che non era stata possibile la restituzione della somma di denaro a causa della restrizione in carcere. Afferma, più in generale, che l'ordinanza era affetta dal pregiudizio per la sua presunta nnafiosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Nella sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha censurato l'operato del giudice della riparazione perché a) aveva fondato il rigetto dell'istanza sulla chiamata in correità del collaboratore di giustizia «in assenza di un'adeguata 2 contestualizzazione dello stesso con le originarie contestazioni mosse al prevenuto ed alle valutazioni operate dai giudizi di merito per escluderne la valenza indiziante»; b) aveva omesso di considerare che già in sede cautelare era stata esclusa la gravità indiziaria del reato di estorsione;
c) aveva omesso di valutare il contributo sinergico del cautelato per colpa;
d) non aveva separato «i diversi piani di giudizio della ricorrenza di gravi indizi di reato ai fini della adozione della misura cautelare, piano del tutto estraneo al presente giudizio riparatorio, rispetto a quello di una condotta colposa riferibile allo NI che avrebbe concorso sinergicamente alla adozione della misura»; e) aveva «confuso il piano della cautela e delle contestazioni di cui al capo di imputazione, rispetto a quello che [era] emerso all'esito delle varie fasi del giudizio», ove tali accuse erano risultate progressivamente private del crisma della gravità indiziaria, perché il giudice di legittimità aveva annullato senza rinvio le ordinanze del Tribunale del Riesame, per essere infine ritenute infondate all'esito del giudizio sulla responsabilità, e aveva fatto coincidere «la colpa dell'indagato con lo stesso contenuto delle contestazioni originariamente formulate, quantomeno in relazione alla ipotesi di estorsione, senza considerare che già nel corso delle indagini preliminari la persona offesa aveva sostanzialmente escluso la illiceità della condotta serbata». Nell'ordinanza rescissoria la Corte territoriale ha ripetuto i medesimi errori già censurati dalla Corte di cassazione. La riparazione è stata negata nuovamente per il curriculum criminale dello NI, condannato per associazione mafiosa fino a ottobre 2000, tentato omicidio, contrabbando, detenzione e cessione di stupefacenti e altro, e per una lettura travisata della vicenda estorsiva. Non vi è nessuna menzione di comportamenti scorretti o imprudenti in relazione sinergica di causa ed effetto con la detenzione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161 - 01) con riguardo sia al momento genetico che al mantenimento della misura. La condotta dolosa o gravemente colposa richiesta dall'art. 314 cod. proc. pen. non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (Sez. 4, n. 10793 del 19/12/2019, dep. 2020, Samiri, Rv. 278655 - 01). La Corte territoriale non ha considerato che il ricorrente è stato condannato per la partecipazione all'associazione fino all'ottobre 2000 e che è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale dal 2003 al 2007. La presunta estorsione, di cui sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza fin dalla fase cautelare, risale al 2008, mentre la successiva partecipazione all'associazione mafiosa, da cui è stato assolto nel 2014, è stata contestata dal 2005 con condotta perdurante. Risulta dalla lettura delle sentenze allegate dal ricorrente che sia l'accusa di estorsione che di partecipazione all'associazione sono state formulate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, LE NN, successivamente ritenute generiche e comunque non riscontrate. Per questo motivo, è stata 3 Il Consigliere estensore Il Presidente rigettata una seconda richiesta di applicazione di una misura di prevenzione personale nel 2012. La Corte territoriale ha ritenuto gravemente colposa la condotta dello NI perché, da mafioso, aveva chiesto due prestiti di euro 500 ciascuno al suo conoscente Massimo De NI. Su tale circostanza ha costruito un ragionamento congetturale perché non erano state adottate delle cautele nella stipula dell'accordo, che non era stato concluso per iscritto né alla presenza di testimoni, e non era stata restituita tempestivamente la somma. La Corte territoriale non ha però tenuto in conto, e quindi non ha spiegato, che lo NI era legato al De NI da una ventennale conoscenza personale, che l'estorsione era stata raccontata dal NN che aveva raccolto le confidenze di altro sodale, che sia lo NI che il De NI avevano parlato solo di prestito, che al momento della richiesta era stata già scontata la pena della partecipazione alla pregressa associazione mafiosa ed era scaduta anche la misura di prevenzione, che la somma era stata restituita dopo il periodo di restrizione in carcere. La motivazione è quindi carente perché non è stato evidenziato alcun collegamento sinergico tra la condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente la riparazione e i fatti di cui al titolo cautelare detentivo. S'impone pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q . M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce Così deciso, il 18 aprile 2025