TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11731 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA BR, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 4950/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Federico Maresca Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Giovanni Di CP_1
Santo
OGGETTO: rapporto di agenzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.02.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare 1) la sussistenza della giusta causa di recesso del ricorrente dal contratto di agenzia con la convenuta;
2) il diritto del ricorrente al pagamento: - delle provvigioni riconosciute nell'ultimo estratto provvigionale pari ad € 23.639,62; - delle provvigioni per gli ordini
P.O.N. illegittimamente annullati, in misura pari ad € 47.186,28, ovvero al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, in egual misura;
- delle provvigioni per gli ordini P.N.R.R. non riconosciuti nell'ultimo estratto provvigionale, in misura pari ad € 28.694,72; - dell'indennità di mancato preavviso, pari ad €
92.843,45; - dell'indennità di risoluzione del rapporto, pari ad € 4.336,24; - dell'indennità suppletiva di clientela, pari ad € 7.588,87; - dell'indennità meritocratica, € 6.643,58; 3) per l'effetto chiedeva di condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di tali importi, ovvero delle diverse somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Deduceva di essere agente di commercio, iscritto all'Enasarco e alla Camera di Commercio di Roma;
di essere specializzato nella vendita di forniture per scuole ed istituti di rilevanti dimensioni;
di aver svolto la propria attività personalmente, senza avvalersi di collaboratori;
che il 09.04.2021 aveva pagina 1 di 11 sottoscritto con la convenuta un mandato di agenzia monomandataria a tempo indeterminato, diretto alla vendita dei prodotti di arredamento della scuola ed enti pubblici e privati, prodotti dalla preponente;
che con tale mandato gli era stato affidato il territorio delle provincie di Roma, Rieti e
Viterbo; che detto mandato richiamava l'applicazione dell'A.E.C. e indicava il domicilio del ricorrente a Roma;
che dal 09/04/2021 al 29/09/2023 aveva procurato numerosi ordini alla convenuta, i quali erano stati tutti regolarmente accettati dall'azienda; che la ricorrente aveva ritardato l'esecuzione degli ordini procurati dal ricorrente nel periodo tra dicembre 2022 e gennaio 2023, inserendoli nel gestionale aziendale solo nel successivo mese di aprile 2023; che tali ordini erano tutti relativi ad una campagna interamente finanziata coi fondi del Piano Operativo Nazionale Infanzia (PON), la cui consegna avrebbe dovuto avvenire entro il 31/07/2023; che a fine giugno 2023, il aveva CP_2 posticipato il termine per la consegna degli ordini P.O.N. fino ad ottobre 2023; che nel mese di luglio
2023 la convenuta non aveva ancora eseguito le consegne degli ordini di 21 clienti, come specificati in ricorso;
che nel luglio 2023 la convenuta aveva comunicato a tali clienti ritardi di consegna ed aveva annullato numerosi ordini, giustificando gli annullamenti con eventi meteorologici risalenti a tre mesi prima;
che tali comunicazioni della convenuta erano state sottoposte a riscontro dal ricorrente, il quale aveva accertato che la motivazione fornita dalla convenuta nelle proprie pec era completamente infondata;
che tale infondatezza aveva compromesso insanabilmente la fiducia del ricorrente nella convenuta;
che pertanto in data 29/09/2023, accertata anche l'insussistenza delle motivazioni addotte dalla preponente a giustificazione della mancata esecuzione di rilevanti commesse, aveva comunicato alla convenuta il proprio recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia;
che con pec del 31/10/2023 la convenuta aveva contestato la sussistenza di giusta causa del recesso sostenendo che la mancata e/o ritardata produzione fosse dovuta a “ragioni dimensionali, in primis, che inevitabilmente impongono limiti alla produzione. A ciò si aggiunga che congiunture di mercato prima (relative a difficoltà di approvvigionamento delle materie prime) e infausti eventi naturali poi, hanno impedito alla di rispettare i programmi in precedenza elaborati”; che a tale comunicazione la Controparte_1 convenuta aveva allegato un estratto conto provvigionale in cui risultava il residuo provvigionale riconosciuto pari ad € 63.157,39; che in tale estratto provvigionale non erano contenuti alcuni degli ordini P.N.R.R. procurati dal ricorrente alla convenuta e dalla stessa accettati;
che successivamente la convenuta aveva inviato soltanto parziali pagamenti del solo debito riconosciuto;
che la convenuta nulla aveva riconosciuto al ricorrente per gli ordini P.O.N. illegittimamente annullati, per alcuni degli ordini P.N.R.R. accettati ed eseguiti e per le indennità legate alla cessazione del rapporto per giusta causa;
di avere diritto al pagamento: - di tutte le provvigioni spettanti in relazione agli ordini finanziati dal P.O.N. illegittimamente annullati, pari ad € 47.186,28; di tutte le provvigioni spettanti in relazione pagina 2 di 11 agli ordini finanziati dal e non conteggiate nell'estratto, pari ad € 28.694,76; - dell'indennità CP_3 di mancato preavviso, pari ad € 92.843,45; - dell'indennità di fine rapporto, pari ad € 4.336,24; - dell'indennità suppletiva di clientela, pari ad € 7.588,87; - dell'indennità meritocratica, pari ad €
6.643,58. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_4
Deduceva che il ricorrente non era agente monomandatario della resistente, bensì agente plurimandatario;
che l'accordo economico collettivo (a.e.c.) da applicare non era quello del settore commercio, come erroneamente indicato dal ricorrente, ma quello della “piccola e media industria”; che nell'accordo stipulato con il ricorrente era espressamente prevista la facoltà della preponente di interrompere, in qualsiasi momento, la commercializzazione dei prodotti proposti in vendita;
che nello specifico il fermo della produzione era stato determinato da un avvenimento imprevisto ed imprevedibile, consistente in straordinari eventi meteorologici che avevano colpito la regione Abruzzo, danneggiando sia gli impianti di produzione che i materiali stoccati dalla che gli Controparte_1 ordini del in più di un'occasione si erano rivelati incompleti e non utilizzabili dalla Pt_1 CP_1 per essere caricati sul proprio programma gestionale poiché non comprendenti tutti gli elementi
[...] necessari per calcolare la corretta tipologia del bene da produrre e le spese di fornitura;
che tale mancanza aveva determinato ritardo nel caricamento dell'ordine sul programma gestionale della CP_4
e nell'evasione dell'ordine; che tali ritardi erano imputabili al ricorrente;
che nell'estratto
[...] provvigionale del 30.06.2024, la resistente aveva correttamente stornato le provvigioni corrisposte in precedenza in relazione al cliente Datamatic srl;
che tale cliente il 15.05.2024 aveva presentato formale domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza avanti al Tribunale di
Milano; che la somma dovuta a classificata in chirografo, era di complessivi € Controparte_1
122.510,72; che in considerazione della perdita “secca” della con il cliente Controparte_1
DATAMATIC S.p.A., le provvigioni in precedenza erogate al ricorrente erano sono state “stornate” atteso il mancato incasso da parte della così come previsto contrattualmente e per Controparte_1 previsione codicistica (art. 1748 c.c.); che i conteggi allegati al ricorso erano errati e consistevano in meri specchietti riepilogativi che non davano conto del procedimento seguito. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Giova considerare che non esiste una norma che imponga all'agente di commercio di esercitare l'attività con un solo preponente (monomandatario) o con più preponenti (plurimandatario): ciò è pagina 3 di 11 lasciato al libero accordo tra le parti, libere di stipulare un contratto di agenzia che, essendo per natura in esclusiva per ciò che concerne la zona, non necessita di specifici patti, ma costituisce un diritto e un obbligo normativo. Pertanto, l'esclusiva è in sostanza una limitazione della libertà d'iniziativa economica per entrambe le parti. Se invece le parti intendono stipulare un contratto in esclusiva, per ciò che concerne il “monoincarico”, questo deve essere conferito per iscritto, nel rispetto di quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi e dal Codice Civile.
La distinzione tra agente monomandatario e plurimandatario è importante in quanto gli Accordi
Economici Collettivi prevedono in genere regimi diversi sotto svariati profili, termini di preavviso, indennità di risoluzione rapporto (Firr), indennità meritocratica e indennità per il patto di non concorrenza.
Nel caso in scrutinio il contratto di agenzia sottoscritto dalle parti (doc. 2 fasc. ric.) non indica il Pt_1 quale agente monomandatario, quindi il ricorrente va inteso come plurimandatario, non avendo egli neanche dedotto di operare di fatto per la sola preponente CP_1
Mette conto rilevare che ai sensi dell'art. 1743 c.c., l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Si tratta di un obbligo che investe la stessa funzione del contratto di agenzia e pertanto ne costituisce elemento naturale, che sussiste quindi in assenza di contraria previsione.
L'agente (anche se plurimandatario) non può quindi promuovere prodotti in concorrenza con quelli oggetto del contratto di agenzia;
in caso di violazione di tale obbligo, risponde nei confronti del preponente a titolo di responsabilità contrattuale, con conseguente diritto del preponente alla risoluzione del contratto al risarcimento del danno.
La giurisprudenza ha precisato in proposito che ai fini del rispetto dell'obbligo di non concorrenza rileva non tanto la produzione e commercializzazione di prodotti identici o simili da parte di più imprese quanto il mercato (cioè la clientela) al quale essi si rivolgono. L'agente può quindi agire per conto di più aziende produttrici concorrenti, ma non anche per i prodotti in concorrenza con quelli oggetto dell'attività per cui ha assunto l'incarico.
Le parti possono estendere nel contratto di agenzia (plurimandatario) il divieto di concorrenza anche al di fuori della zona assegnata e riferirlo non solo ai prodotti assegnati all'agente, ma più in generale all'attività svolta dalla mandante. Non è infatti infrequente il caso in cui all'agente viene affidata una sola linea di prodotti rispetto a quelli commercializzati dalla mandante;
in tal caso, se il preponente intende impedire all'agente di operare per una impresa concorrente su un'altra linea di prodotti, deve inserire nel contratto una apposita clausola che preveda espressamente tale divieto.
pagina 4 di 11 Per agente monomandatario si intende invece l'agente di commercio che, con apposita clausola contrattuale, si impegna a svolgere la propria attività in collaborazione esclusiva con un solo preponente. Pertanto, in forza di questa pattuizione, l'agente monomandatario non può assumere incarichi con preponenti diversi da quello con cui risulta vincolato dalla clausola di monomandato.
È totalmente irrilevante che gli eventuali altri mandati siano per zone o prodotti difformi da quelli trattati dal preponente. La clausola di monomandato prescinde totalmente da un rapporto di concorrenza tra il preponente unico del monomandatario e gli altri imprenditori con cui questi possa potenzialmente collaborare.
Nel caso in scrutinio, si ribadisce, manca nel contratto stipulato tra le parti una esplicita clausola che indica/qualifica il ricorrente come monomandatario.
Quanto al recesso del settembre 2023, il ricorrente ha invocato la giusta causa nei seguenti termini:
“Faccio seguito alle telefonate intercorse con il sig. per comunicare con Parte_2 rammarico il mio recesso per giusta causa dal contratto con voi intercorrente.
Nell'ultimo periodo, infatti, sono accaduti dei fatti (a voi noti) che non mi permettono di continuare il rapporto con questa società neppure temporaneamente, essendo venuta meno la fiducia che in voi riponevo proprio a causa di quanto occorso e che di seguito espongo.
Come comunicato nelle mie email (anche rimaste prive di riscontro) e telefonate, i forti ritardi nella consegna degli ordini da me inviati tra dicembre 2022 e gennaio 2023, e da voi confermati, relativi alla campagna sostenuta con i fondi Pon Infanzia hanno avuto negative ripercussioni sulla mia immagine commerciale nei confronti dei clienti che seguo da tempo (anche da prima di entrare in
) e che letteralmente ora mi chiudono la porta in faccia quando mi presento per proporre CP_1 gli ordini della campagna sostenuta con i fondi del PNNR.
Solo con la proroga ottenuta per la consegna della merce fino al 13/10/2023 e conseguente all'allagamento che avete riferito aver colpito il vostro magazzino siete riusciti ad evadere nei mesi di agosto e settembre parte degli ordini confermati ma, nonostante ciò, ne resta fuori il 30% con una conseguente riduzione delle mie provvigioni per circa Euro 45.700,00 che mi è stato comunicato non mi verranno riconosciute.
Già prima dell'allagamento i miei ordini, ricordo inviati nel mese di dicembre 2022 e gennaio 2023, sono stati inseriti inspiegabilmente in forte ritardo nel vostro gestionale, ossia a fine aprile 2023, con conseguente ritardo nell'evasione degli stessi tanto che a luglio solo una piccola parte veniva consegnata nonostante il termine di consegna per il Pon Infanzia scadesse inizialmente il 31.07.2023.
Questa mancanza di organizzazione ha comportato, come sopra esposto, molti disagi sia dal punto di vista commerciale nei confronti dei miei clienti storici che dal punto di vista economico per me. pagina 5 di 11 Infatti, a causa dei ritardi da parte Vostra nella consegna non ho maturato provvigioni fino al III trimestre 2023 e non posso permettermi di continuare in una situazione tale posto che vivo di provvigioni e che ritengo che non potrò trovare altri ordini per voi per il PNNR posto che i miei clienti storici, come sopra esposto, non mi ricevono più.
Nonostante ciò in questo periodo sono riuscito a concludere gli ordini di cui allego l'elenco con nuovi clienti proccciati e per i quali ritengo dovuta la relativa provvigione. Inoltre, ne sto concludendo altri quattro che verranno inviati a voi la settimana prossima (inseriti nell'elenco sopra indicato). Pertanto anche su questi affari dovrà essermi riconosciuta la provvigione posto che verranno da voi conclusi grazie alla mia intermediazione.
Tanto premesso, stante la sussistenza della giusta causa nel mio recesso dal rapporto di agenzia ed i requisiti per il riconoscimento dell'indennità meritocratica, con la presente sono a chiedere:
- il pagamento delle provvigioni pari ad Euro 133.317,78 relative agli ordini da voi evasi (anche se in ritardo);
- L'importo di Euro 45.700,00 relativo a provvigioni che non mi verranno corrisposte a causa dell'annullamento degli ordini conseguente al vostro ritardo e che non ritengo possa essere dipeso dall'allagamento dei vostri magazzini stante la proroga concessa per la consegna;
- le provvigioni degli ordini PNNR di cui ho allegato l'elenco;
- l'indennità di cessazione del contratto nell'importo previsto dall'art. 1751 c.c. e dell'aec applicabile, che mi riservo di quantificare quando mi indicherete a quale fare riferimento visto che nel contratto sottoscritto è indicato genericamente ma che ammonta al massimo in circa Euro 55.000,00,
- l'indennità sostitutiva del preavviso, il cui importo pure mi riservo di quantificare.
Considerato il rapporto intercorso, nonostante il mio recesso per giusta causa rimango comunque a disposizione per trovare una soluzione conciliativa senza dover procedere giudizialmente.” (doc. 4 fasc. ric.).
Dunque la giusta causa è invocata dal ricorrente oltre che per i forti ritardi nell'evasione degli ordini che avrebbero procurato un danno di immagine al medesimo, per la mancata evasione di circa il 30% di detti ordini, con incidenza quindi sulle provvigioni del ricorrente, dal medesimo calcolati in €
45.700,00.
Lamenta il ricorrente che per i ritardi della resistente nell'evasione degli ordini, egli per i primi 9 mesi del 2023 non ha potuto maturare provvigioni. Tali provvigioni gli sarebbero state pagate solo in parte, avendo la resistente annullato parte degli ordini ricevuti e accettati.
pagina 6 di 11 La circostanza non è stata specificatamente contestata dalla resistente, la quale ha giustificato il predetto ritardo imputandolo ai danni da allagamento subiti, che avrebbero inciso sulla sua capacità di produzione, con conseguente annullamento di una parte degli ordini accettati (circa il 30%).
La resistente ha quindi sostenuto di non essere comunque obbligata al pagamento degli ordini così annullati invocando il contratto di agenzia sottoscritto che, all'art. art. 1 b che dispone “il preponente è libero di sospendere in qualunque momento la vendita di determinati prodotti o sostituirli con altri”.
Parimenti la resistente ha sostenuto di non essere obbligata al pagamento delle provvigioni riferite al cliente Datamatic, che si è poi rilevato essere insolvente.
Al riguardo la resistente ha richiamato il contratto di agenzia che all'art. 8 prevedeva che la provvigione matura in ragione degli importi pagati a saldo dal cliente.
L'assunto di parte resistente non appare condivisibile, perché le clausole contrattuali non possono far venir meno la sussistenza degli obblighi e dei diritti dell'agente come sanciti dagli artt. 1746 e 1748 c.c.
Occorre rammentare che la normativa sul rapporto di agenzia ha subìto interventi normativi dopo la riforma dell'istituto, che il legislatore ha introdotto per adeguarsi alla Direttiva europea (86/653CE).
La principale modifica è stata effettuata con la Legge Comunitaria del 1999 (legge 21/12/99, n. 526), che ha previsto sostanzialmente l'abolizione dello “star del credere”, rendendolo di difficile e non generalizzata applicazione, contrariamente al passato.
In particolare, a seguito della riforma del 1999 è stato introdotto il 3° comma all'art. 1746 codice civile, secondo cui: “E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura e importanza, individualmente determinati.”
L'art. 1748 co. IV prevede altresì che “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”
Il comma tre dell'art 1746 ed il comma quattro dell'articolo 1748 cc delineano l'ambito entro cui si conclude l' , e definiscono i presupposti ed i termini per la maturazione e l'esigibilità della Pt_3 provvigione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3483/2020 ha affermato che “la legge ha distinto tra il momento di acquisizione della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione già acquisita.
Il momento di acquisizione è il momento in cui l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa tra pagina 7 di 11 le parti;
il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione. Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione
è la conclusione del contratto. Condizione di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria la prova del pagamento del prezzo da parte del cliente”.
La Corte conferma l'interpretazione dell'art. 1748 c.c., prevedendo il diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto dell'intervento dell'agente e confermando l'orientamento secondo cui la provvigione spetta (esigibile) all'agente, inderogabilmente, quando la prestazione viene eseguita da parte del preponente (il cosiddetto criterio “generale”).
In conclusione, la deroga, rimessa alla facoltà prevista dall'art 1748 cc consente alle parti di diversamente pattuire, ma sempre nel rispetto del limite posto dall'art 1746 comma 3, che vieta qualsiasi patto che pone a carico dell'agente una responsabilità per fatto del terzo.
La prassi contrattuale che deroga in via generale al combinato disposto dell'art. 1748 4° comma e 1746
3° comma del codice civile, subordina l'esigibilità della provvigione alla regolare esecuzione da parte nel terzo, si pone quindi in contrasto con le previsioni della Direttiva 653 del 18.12.86, recepite anche dal D. Lgs 64/99, che ha definito i principi di carattere generale posti alla base del diritto alla provvigione con particolare riferimento al momento della sua esigibilità, secondo il dettato dell'art
1748 e quindi ben prima che il terzo abbia provveduto al pagamento.
In applicazione di tale regola generale il Preponente deve quindi corrispondere all'agente le provvigioni (nei termini precisati all'art. 1749 c.c.) del tutto indipendentemente dalla permanenza in fornitura e dal pagamento da parte del terzo.
Resta, quindi, fermo il principio di diritto secondo cui la provvigione matura in capo all'agente quando il suo operato incide sulla conclusione del contratto, salva la possibilità, in via eccezionale, di posticipare il momento di maturazione della provvigione in favore dell'agente, sino al momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente e nella misura in cui lo stesso avvenga con un'espressa deroga contrattuale e non con una clausola che la pone come condizione per la conclusione del singolo
Affare.
Ciò significa, che è possibile posticipare la maturazione delle provvigioni, sino a quando viene effettuato (e non quando dovrebbe essere effettuato) il pagamento da parte del terzo, da intendersi quale buon esito dell'affare, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati.
pagina 8 di 11 Non è quindi possibile una pattuizione contrattuale sul momento della conclusione del contratto in termini generali;
dovrà essere, in via eccezionale concordato, garantito e scritto per un singolo affare particolare.
In altri termini, non è necessaria la prova dell'esecuzione dell'affare e cioè, in sostanza, dal pagamento del prezzo da parte del cliente/terzo, per richiedere legittimamente il pagamento della provvigione al
Preponente.
Alla luce di siffatti rilievi normativi e giurisprudenziali non appare legittima la previsione contrattuale sottoscritta dalla parti di cui all'art. 8 che prevedeva che la provvigione matura in ragione degli importi pagati a saldo dal cliente.
Conseguente è illegittimo lo storno operato dalla preponente con riferimento alle provvigioni del cliente Datamatic, risultato poi insolvente.
Considerazioni analoghe valgono anche per il mancato riconoscimento delle provvigioni per gli ordini annullati dalla resistente per fatti imputabili a eventi metereologici, che avrebbero inciso sulla capacità di produzione della preponente.
Al riguardo la ha richiamato l'art. 7 lett i) dell'accordo che prevedeva: “nessuna CP_5 commissione è dovuta all'agente per ordini annullati”. Tale clausola appare però contraria alla normativa sopra richiamata. Conseguentemente, l'annullamento degli ordini operato dalla resistente può al più rilevare ai sensi dell'art. 1748 co. V c.c. che così prevede: “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare in tutto o in parte esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza dal giudice secondo equità”.
Ebbene, nel caso in esame per gli ordini già accettati e poi annullati dalla resistente, deve comunque riconoscersi il diritto del ricorrente ad una provvigione, sia pure ridotta.
Tale riduzione, in assenza di usi dedotti dalle parti, appare equo essere determinata in misura del
20%determi ); dunque per tali ordini annullati, deve riconoscersi al ricorrente il diritto ad una provvigione ridotta nella misura, ritenuta equa dalla Giudicante, in misura del 20%.
Si ritiene invero di dover determinare tale riduzione in misura certamente contenuta, stante l'assenza di prove fornite dalla resistente circa i danni subiti per il maltempo;
prove che dovevano e potevano essere esclusivamente di tipo documentale (quali le fatture pagate per le riparazione di macchinari e simili), non potendosi al riguardo ritenersi ammissibile una prova per testi, peraltro genericamente formulata dalla resistente sul tipo di danni subiti e sull'entità degli stessi.
pagina 9 di 11 L'omesso pagamento delle provvigioni come sopra evidenziato risulta dunque gravemente violativo degli obblighi del preponente come sanciti dall'art. 1749 co. 1 c.c. e pertanto giustificano la giusta causa del recesso dell'agente, come dal medesimo invocata nella missiva del 29.09.2023.
Per effetto della giusta causa del recesso, vanno quindi riconosciute al ricorrente le indennità di fine rapporto come regolate per l'agente plurimandatario dall'AEC Piccola e Media Industria applicato dalla resistente. Quindi vanno riconosciute l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità meritocratica ex art. 1751 c.c., il preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica.
Per tali voci, alla luce dei conteggi chiarificatori depositati dal ricorrente con nota del 17.10.2025, come autorizzati con ordinanza del 07.10.2025 – che appaiono scevri da errori contabili -, devono essere riconosciuti al ricorrente i seguenti importi:
- per l'indennità di mancato preavviso, pari ad € 55.706,00;
- per l'indennità di risoluzione del rapporto, pari ad € 3.397,62;
- per l'indennità suppletiva di clientela, pari ad € 7.588,87;
- per l'indennità meritocratica, € 7.582,20;
In totale quindi € 74.274,70 per le indennità di fine rapporto.
Con specifico riferimento alla spettanza dell'indennità suppletiva di clientela e all'indennità meritocratica, devono ritenersi tardive, e quindi inammissibili, le contestazioni sollevate sul punto dalla parte resistente solo con le note autorizzate depositate il 04.11.2025. Mette conto infatti osservare che in sede di costituzione in giudizio la ha contestato la spettanza di dette voci unicamente per CP_1 mancanza di giusta causa.
Altresì deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire a titolo di provvigioni i seguenti importi:
- per le provvigioni riconosciute nell'ultimo estratto provvigionale, € 4.042,96 (al netto di quanto corrisposto dalla resistente in acconto del maggiore avere;
);
- per le provvigioni per gli ordini P.O.N. annullati, ex art. 1748 co. V c.c., € 37.749,00 (47.186,28-20% pari a 9.437,30);
In conclusione, in accoglimento del ricorso deve essere dichiarata la giusta causa del recesso operato dal ricorrente dal contratto di agenzia con la resistente;
per l'effetto la resistente deve essere condannata sia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 41.791,96 (4.042,96 +
37.749,00) a saldo delle provvigioni dovute;
sia al pagamento di € 74.274,70 per le indennità di fine rapporto, come sopra specificate;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo. pagina 10 di 11 Nel resto il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 91 la deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_4 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA LA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA DEL RECESSO DEL
RICORRENTE DAL CONTRATTO DI AGENZIA CON LA RESISTENTE;
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL PAGAMENTO DEL SALDO
DELLE PROVVIGIONI DI € 41.791,96 E ALLE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER €
74.274,70;
PER L'EFFETTO CONDANNA LA RESISTENTE AL PAGAMENTO IN CP_1
FAVORE DEL RICORRENTE DI € 41.791,96 A DELLE PROVVIGIONI Parte_1 CP_6
DOVUTE, OLTRE RIVALUTAZIONE E INTERESSI LEGALI DALLA CP_7
MATURAZIONE AL SALDO;
CONDANNA ALTRESI' LA RESISTENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE CP_1
DEL RICORRENTE DI € 74.274,70 A TITOLO DI INDENNITA' DI RISOLUZIONE
RAPPORTO, MANCATO PREAVVISO, SUPPLETIVA DI CLIENTELA E
MERITOCRATICA, COME INDICATE IN PARTE MOTIVA;
IL TUTTO OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DAL
DOVUTO AL SALDO.
RIGETTA I RESIDUI PROFILI DI RICORSO. Co CONDANNA A RIFONDERE A LE SPESE DI LITE, CP_1 Parte_1
CHE LIQUIDA IN € 5.360,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI € 259,00.
Roma 17 novembre 2025
La Giudice
DA BR
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA BR, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 4950/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Federico Maresca Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Giovanni Di CP_1
Santo
OGGETTO: rapporto di agenzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.02.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare 1) la sussistenza della giusta causa di recesso del ricorrente dal contratto di agenzia con la convenuta;
2) il diritto del ricorrente al pagamento: - delle provvigioni riconosciute nell'ultimo estratto provvigionale pari ad € 23.639,62; - delle provvigioni per gli ordini
P.O.N. illegittimamente annullati, in misura pari ad € 47.186,28, ovvero al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, in egual misura;
- delle provvigioni per gli ordini P.N.R.R. non riconosciuti nell'ultimo estratto provvigionale, in misura pari ad € 28.694,72; - dell'indennità di mancato preavviso, pari ad €
92.843,45; - dell'indennità di risoluzione del rapporto, pari ad € 4.336,24; - dell'indennità suppletiva di clientela, pari ad € 7.588,87; - dell'indennità meritocratica, € 6.643,58; 3) per l'effetto chiedeva di condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di tali importi, ovvero delle diverse somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Deduceva di essere agente di commercio, iscritto all'Enasarco e alla Camera di Commercio di Roma;
di essere specializzato nella vendita di forniture per scuole ed istituti di rilevanti dimensioni;
di aver svolto la propria attività personalmente, senza avvalersi di collaboratori;
che il 09.04.2021 aveva pagina 1 di 11 sottoscritto con la convenuta un mandato di agenzia monomandataria a tempo indeterminato, diretto alla vendita dei prodotti di arredamento della scuola ed enti pubblici e privati, prodotti dalla preponente;
che con tale mandato gli era stato affidato il territorio delle provincie di Roma, Rieti e
Viterbo; che detto mandato richiamava l'applicazione dell'A.E.C. e indicava il domicilio del ricorrente a Roma;
che dal 09/04/2021 al 29/09/2023 aveva procurato numerosi ordini alla convenuta, i quali erano stati tutti regolarmente accettati dall'azienda; che la ricorrente aveva ritardato l'esecuzione degli ordini procurati dal ricorrente nel periodo tra dicembre 2022 e gennaio 2023, inserendoli nel gestionale aziendale solo nel successivo mese di aprile 2023; che tali ordini erano tutti relativi ad una campagna interamente finanziata coi fondi del Piano Operativo Nazionale Infanzia (PON), la cui consegna avrebbe dovuto avvenire entro il 31/07/2023; che a fine giugno 2023, il aveva CP_2 posticipato il termine per la consegna degli ordini P.O.N. fino ad ottobre 2023; che nel mese di luglio
2023 la convenuta non aveva ancora eseguito le consegne degli ordini di 21 clienti, come specificati in ricorso;
che nel luglio 2023 la convenuta aveva comunicato a tali clienti ritardi di consegna ed aveva annullato numerosi ordini, giustificando gli annullamenti con eventi meteorologici risalenti a tre mesi prima;
che tali comunicazioni della convenuta erano state sottoposte a riscontro dal ricorrente, il quale aveva accertato che la motivazione fornita dalla convenuta nelle proprie pec era completamente infondata;
che tale infondatezza aveva compromesso insanabilmente la fiducia del ricorrente nella convenuta;
che pertanto in data 29/09/2023, accertata anche l'insussistenza delle motivazioni addotte dalla preponente a giustificazione della mancata esecuzione di rilevanti commesse, aveva comunicato alla convenuta il proprio recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia;
che con pec del 31/10/2023 la convenuta aveva contestato la sussistenza di giusta causa del recesso sostenendo che la mancata e/o ritardata produzione fosse dovuta a “ragioni dimensionali, in primis, che inevitabilmente impongono limiti alla produzione. A ciò si aggiunga che congiunture di mercato prima (relative a difficoltà di approvvigionamento delle materie prime) e infausti eventi naturali poi, hanno impedito alla di rispettare i programmi in precedenza elaborati”; che a tale comunicazione la Controparte_1 convenuta aveva allegato un estratto conto provvigionale in cui risultava il residuo provvigionale riconosciuto pari ad € 63.157,39; che in tale estratto provvigionale non erano contenuti alcuni degli ordini P.N.R.R. procurati dal ricorrente alla convenuta e dalla stessa accettati;
che successivamente la convenuta aveva inviato soltanto parziali pagamenti del solo debito riconosciuto;
che la convenuta nulla aveva riconosciuto al ricorrente per gli ordini P.O.N. illegittimamente annullati, per alcuni degli ordini P.N.R.R. accettati ed eseguiti e per le indennità legate alla cessazione del rapporto per giusta causa;
di avere diritto al pagamento: - di tutte le provvigioni spettanti in relazione agli ordini finanziati dal P.O.N. illegittimamente annullati, pari ad € 47.186,28; di tutte le provvigioni spettanti in relazione pagina 2 di 11 agli ordini finanziati dal e non conteggiate nell'estratto, pari ad € 28.694,76; - dell'indennità CP_3 di mancato preavviso, pari ad € 92.843,45; - dell'indennità di fine rapporto, pari ad € 4.336,24; - dell'indennità suppletiva di clientela, pari ad € 7.588,87; - dell'indennità meritocratica, pari ad €
6.643,58. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_4
Deduceva che il ricorrente non era agente monomandatario della resistente, bensì agente plurimandatario;
che l'accordo economico collettivo (a.e.c.) da applicare non era quello del settore commercio, come erroneamente indicato dal ricorrente, ma quello della “piccola e media industria”; che nell'accordo stipulato con il ricorrente era espressamente prevista la facoltà della preponente di interrompere, in qualsiasi momento, la commercializzazione dei prodotti proposti in vendita;
che nello specifico il fermo della produzione era stato determinato da un avvenimento imprevisto ed imprevedibile, consistente in straordinari eventi meteorologici che avevano colpito la regione Abruzzo, danneggiando sia gli impianti di produzione che i materiali stoccati dalla che gli Controparte_1 ordini del in più di un'occasione si erano rivelati incompleti e non utilizzabili dalla Pt_1 CP_1 per essere caricati sul proprio programma gestionale poiché non comprendenti tutti gli elementi
[...] necessari per calcolare la corretta tipologia del bene da produrre e le spese di fornitura;
che tale mancanza aveva determinato ritardo nel caricamento dell'ordine sul programma gestionale della CP_4
e nell'evasione dell'ordine; che tali ritardi erano imputabili al ricorrente;
che nell'estratto
[...] provvigionale del 30.06.2024, la resistente aveva correttamente stornato le provvigioni corrisposte in precedenza in relazione al cliente Datamatic srl;
che tale cliente il 15.05.2024 aveva presentato formale domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza avanti al Tribunale di
Milano; che la somma dovuta a classificata in chirografo, era di complessivi € Controparte_1
122.510,72; che in considerazione della perdita “secca” della con il cliente Controparte_1
DATAMATIC S.p.A., le provvigioni in precedenza erogate al ricorrente erano sono state “stornate” atteso il mancato incasso da parte della così come previsto contrattualmente e per Controparte_1 previsione codicistica (art. 1748 c.c.); che i conteggi allegati al ricorso erano errati e consistevano in meri specchietti riepilogativi che non davano conto del procedimento seguito. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Giova considerare che non esiste una norma che imponga all'agente di commercio di esercitare l'attività con un solo preponente (monomandatario) o con più preponenti (plurimandatario): ciò è pagina 3 di 11 lasciato al libero accordo tra le parti, libere di stipulare un contratto di agenzia che, essendo per natura in esclusiva per ciò che concerne la zona, non necessita di specifici patti, ma costituisce un diritto e un obbligo normativo. Pertanto, l'esclusiva è in sostanza una limitazione della libertà d'iniziativa economica per entrambe le parti. Se invece le parti intendono stipulare un contratto in esclusiva, per ciò che concerne il “monoincarico”, questo deve essere conferito per iscritto, nel rispetto di quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi e dal Codice Civile.
La distinzione tra agente monomandatario e plurimandatario è importante in quanto gli Accordi
Economici Collettivi prevedono in genere regimi diversi sotto svariati profili, termini di preavviso, indennità di risoluzione rapporto (Firr), indennità meritocratica e indennità per il patto di non concorrenza.
Nel caso in scrutinio il contratto di agenzia sottoscritto dalle parti (doc. 2 fasc. ric.) non indica il Pt_1 quale agente monomandatario, quindi il ricorrente va inteso come plurimandatario, non avendo egli neanche dedotto di operare di fatto per la sola preponente CP_1
Mette conto rilevare che ai sensi dell'art. 1743 c.c., l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Si tratta di un obbligo che investe la stessa funzione del contratto di agenzia e pertanto ne costituisce elemento naturale, che sussiste quindi in assenza di contraria previsione.
L'agente (anche se plurimandatario) non può quindi promuovere prodotti in concorrenza con quelli oggetto del contratto di agenzia;
in caso di violazione di tale obbligo, risponde nei confronti del preponente a titolo di responsabilità contrattuale, con conseguente diritto del preponente alla risoluzione del contratto al risarcimento del danno.
La giurisprudenza ha precisato in proposito che ai fini del rispetto dell'obbligo di non concorrenza rileva non tanto la produzione e commercializzazione di prodotti identici o simili da parte di più imprese quanto il mercato (cioè la clientela) al quale essi si rivolgono. L'agente può quindi agire per conto di più aziende produttrici concorrenti, ma non anche per i prodotti in concorrenza con quelli oggetto dell'attività per cui ha assunto l'incarico.
Le parti possono estendere nel contratto di agenzia (plurimandatario) il divieto di concorrenza anche al di fuori della zona assegnata e riferirlo non solo ai prodotti assegnati all'agente, ma più in generale all'attività svolta dalla mandante. Non è infatti infrequente il caso in cui all'agente viene affidata una sola linea di prodotti rispetto a quelli commercializzati dalla mandante;
in tal caso, se il preponente intende impedire all'agente di operare per una impresa concorrente su un'altra linea di prodotti, deve inserire nel contratto una apposita clausola che preveda espressamente tale divieto.
pagina 4 di 11 Per agente monomandatario si intende invece l'agente di commercio che, con apposita clausola contrattuale, si impegna a svolgere la propria attività in collaborazione esclusiva con un solo preponente. Pertanto, in forza di questa pattuizione, l'agente monomandatario non può assumere incarichi con preponenti diversi da quello con cui risulta vincolato dalla clausola di monomandato.
È totalmente irrilevante che gli eventuali altri mandati siano per zone o prodotti difformi da quelli trattati dal preponente. La clausola di monomandato prescinde totalmente da un rapporto di concorrenza tra il preponente unico del monomandatario e gli altri imprenditori con cui questi possa potenzialmente collaborare.
Nel caso in scrutinio, si ribadisce, manca nel contratto stipulato tra le parti una esplicita clausola che indica/qualifica il ricorrente come monomandatario.
Quanto al recesso del settembre 2023, il ricorrente ha invocato la giusta causa nei seguenti termini:
“Faccio seguito alle telefonate intercorse con il sig. per comunicare con Parte_2 rammarico il mio recesso per giusta causa dal contratto con voi intercorrente.
Nell'ultimo periodo, infatti, sono accaduti dei fatti (a voi noti) che non mi permettono di continuare il rapporto con questa società neppure temporaneamente, essendo venuta meno la fiducia che in voi riponevo proprio a causa di quanto occorso e che di seguito espongo.
Come comunicato nelle mie email (anche rimaste prive di riscontro) e telefonate, i forti ritardi nella consegna degli ordini da me inviati tra dicembre 2022 e gennaio 2023, e da voi confermati, relativi alla campagna sostenuta con i fondi Pon Infanzia hanno avuto negative ripercussioni sulla mia immagine commerciale nei confronti dei clienti che seguo da tempo (anche da prima di entrare in
) e che letteralmente ora mi chiudono la porta in faccia quando mi presento per proporre CP_1 gli ordini della campagna sostenuta con i fondi del PNNR.
Solo con la proroga ottenuta per la consegna della merce fino al 13/10/2023 e conseguente all'allagamento che avete riferito aver colpito il vostro magazzino siete riusciti ad evadere nei mesi di agosto e settembre parte degli ordini confermati ma, nonostante ciò, ne resta fuori il 30% con una conseguente riduzione delle mie provvigioni per circa Euro 45.700,00 che mi è stato comunicato non mi verranno riconosciute.
Già prima dell'allagamento i miei ordini, ricordo inviati nel mese di dicembre 2022 e gennaio 2023, sono stati inseriti inspiegabilmente in forte ritardo nel vostro gestionale, ossia a fine aprile 2023, con conseguente ritardo nell'evasione degli stessi tanto che a luglio solo una piccola parte veniva consegnata nonostante il termine di consegna per il Pon Infanzia scadesse inizialmente il 31.07.2023.
Questa mancanza di organizzazione ha comportato, come sopra esposto, molti disagi sia dal punto di vista commerciale nei confronti dei miei clienti storici che dal punto di vista economico per me. pagina 5 di 11 Infatti, a causa dei ritardi da parte Vostra nella consegna non ho maturato provvigioni fino al III trimestre 2023 e non posso permettermi di continuare in una situazione tale posto che vivo di provvigioni e che ritengo che non potrò trovare altri ordini per voi per il PNNR posto che i miei clienti storici, come sopra esposto, non mi ricevono più.
Nonostante ciò in questo periodo sono riuscito a concludere gli ordini di cui allego l'elenco con nuovi clienti proccciati e per i quali ritengo dovuta la relativa provvigione. Inoltre, ne sto concludendo altri quattro che verranno inviati a voi la settimana prossima (inseriti nell'elenco sopra indicato). Pertanto anche su questi affari dovrà essermi riconosciuta la provvigione posto che verranno da voi conclusi grazie alla mia intermediazione.
Tanto premesso, stante la sussistenza della giusta causa nel mio recesso dal rapporto di agenzia ed i requisiti per il riconoscimento dell'indennità meritocratica, con la presente sono a chiedere:
- il pagamento delle provvigioni pari ad Euro 133.317,78 relative agli ordini da voi evasi (anche se in ritardo);
- L'importo di Euro 45.700,00 relativo a provvigioni che non mi verranno corrisposte a causa dell'annullamento degli ordini conseguente al vostro ritardo e che non ritengo possa essere dipeso dall'allagamento dei vostri magazzini stante la proroga concessa per la consegna;
- le provvigioni degli ordini PNNR di cui ho allegato l'elenco;
- l'indennità di cessazione del contratto nell'importo previsto dall'art. 1751 c.c. e dell'aec applicabile, che mi riservo di quantificare quando mi indicherete a quale fare riferimento visto che nel contratto sottoscritto è indicato genericamente ma che ammonta al massimo in circa Euro 55.000,00,
- l'indennità sostitutiva del preavviso, il cui importo pure mi riservo di quantificare.
Considerato il rapporto intercorso, nonostante il mio recesso per giusta causa rimango comunque a disposizione per trovare una soluzione conciliativa senza dover procedere giudizialmente.” (doc. 4 fasc. ric.).
Dunque la giusta causa è invocata dal ricorrente oltre che per i forti ritardi nell'evasione degli ordini che avrebbero procurato un danno di immagine al medesimo, per la mancata evasione di circa il 30% di detti ordini, con incidenza quindi sulle provvigioni del ricorrente, dal medesimo calcolati in €
45.700,00.
Lamenta il ricorrente che per i ritardi della resistente nell'evasione degli ordini, egli per i primi 9 mesi del 2023 non ha potuto maturare provvigioni. Tali provvigioni gli sarebbero state pagate solo in parte, avendo la resistente annullato parte degli ordini ricevuti e accettati.
pagina 6 di 11 La circostanza non è stata specificatamente contestata dalla resistente, la quale ha giustificato il predetto ritardo imputandolo ai danni da allagamento subiti, che avrebbero inciso sulla sua capacità di produzione, con conseguente annullamento di una parte degli ordini accettati (circa il 30%).
La resistente ha quindi sostenuto di non essere comunque obbligata al pagamento degli ordini così annullati invocando il contratto di agenzia sottoscritto che, all'art. art. 1 b che dispone “il preponente è libero di sospendere in qualunque momento la vendita di determinati prodotti o sostituirli con altri”.
Parimenti la resistente ha sostenuto di non essere obbligata al pagamento delle provvigioni riferite al cliente Datamatic, che si è poi rilevato essere insolvente.
Al riguardo la resistente ha richiamato il contratto di agenzia che all'art. 8 prevedeva che la provvigione matura in ragione degli importi pagati a saldo dal cliente.
L'assunto di parte resistente non appare condivisibile, perché le clausole contrattuali non possono far venir meno la sussistenza degli obblighi e dei diritti dell'agente come sanciti dagli artt. 1746 e 1748 c.c.
Occorre rammentare che la normativa sul rapporto di agenzia ha subìto interventi normativi dopo la riforma dell'istituto, che il legislatore ha introdotto per adeguarsi alla Direttiva europea (86/653CE).
La principale modifica è stata effettuata con la Legge Comunitaria del 1999 (legge 21/12/99, n. 526), che ha previsto sostanzialmente l'abolizione dello “star del credere”, rendendolo di difficile e non generalizzata applicazione, contrariamente al passato.
In particolare, a seguito della riforma del 1999 è stato introdotto il 3° comma all'art. 1746 codice civile, secondo cui: “E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura e importanza, individualmente determinati.”
L'art. 1748 co. IV prevede altresì che “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”
Il comma tre dell'art 1746 ed il comma quattro dell'articolo 1748 cc delineano l'ambito entro cui si conclude l' , e definiscono i presupposti ed i termini per la maturazione e l'esigibilità della Pt_3 provvigione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3483/2020 ha affermato che “la legge ha distinto tra il momento di acquisizione della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione già acquisita.
Il momento di acquisizione è il momento in cui l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa tra pagina 7 di 11 le parti;
il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione. Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione
è la conclusione del contratto. Condizione di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria la prova del pagamento del prezzo da parte del cliente”.
La Corte conferma l'interpretazione dell'art. 1748 c.c., prevedendo il diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto dell'intervento dell'agente e confermando l'orientamento secondo cui la provvigione spetta (esigibile) all'agente, inderogabilmente, quando la prestazione viene eseguita da parte del preponente (il cosiddetto criterio “generale”).
In conclusione, la deroga, rimessa alla facoltà prevista dall'art 1748 cc consente alle parti di diversamente pattuire, ma sempre nel rispetto del limite posto dall'art 1746 comma 3, che vieta qualsiasi patto che pone a carico dell'agente una responsabilità per fatto del terzo.
La prassi contrattuale che deroga in via generale al combinato disposto dell'art. 1748 4° comma e 1746
3° comma del codice civile, subordina l'esigibilità della provvigione alla regolare esecuzione da parte nel terzo, si pone quindi in contrasto con le previsioni della Direttiva 653 del 18.12.86, recepite anche dal D. Lgs 64/99, che ha definito i principi di carattere generale posti alla base del diritto alla provvigione con particolare riferimento al momento della sua esigibilità, secondo il dettato dell'art
1748 e quindi ben prima che il terzo abbia provveduto al pagamento.
In applicazione di tale regola generale il Preponente deve quindi corrispondere all'agente le provvigioni (nei termini precisati all'art. 1749 c.c.) del tutto indipendentemente dalla permanenza in fornitura e dal pagamento da parte del terzo.
Resta, quindi, fermo il principio di diritto secondo cui la provvigione matura in capo all'agente quando il suo operato incide sulla conclusione del contratto, salva la possibilità, in via eccezionale, di posticipare il momento di maturazione della provvigione in favore dell'agente, sino al momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente e nella misura in cui lo stesso avvenga con un'espressa deroga contrattuale e non con una clausola che la pone come condizione per la conclusione del singolo
Affare.
Ciò significa, che è possibile posticipare la maturazione delle provvigioni, sino a quando viene effettuato (e non quando dovrebbe essere effettuato) il pagamento da parte del terzo, da intendersi quale buon esito dell'affare, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati.
pagina 8 di 11 Non è quindi possibile una pattuizione contrattuale sul momento della conclusione del contratto in termini generali;
dovrà essere, in via eccezionale concordato, garantito e scritto per un singolo affare particolare.
In altri termini, non è necessaria la prova dell'esecuzione dell'affare e cioè, in sostanza, dal pagamento del prezzo da parte del cliente/terzo, per richiedere legittimamente il pagamento della provvigione al
Preponente.
Alla luce di siffatti rilievi normativi e giurisprudenziali non appare legittima la previsione contrattuale sottoscritta dalla parti di cui all'art. 8 che prevedeva che la provvigione matura in ragione degli importi pagati a saldo dal cliente.
Conseguente è illegittimo lo storno operato dalla preponente con riferimento alle provvigioni del cliente Datamatic, risultato poi insolvente.
Considerazioni analoghe valgono anche per il mancato riconoscimento delle provvigioni per gli ordini annullati dalla resistente per fatti imputabili a eventi metereologici, che avrebbero inciso sulla capacità di produzione della preponente.
Al riguardo la ha richiamato l'art. 7 lett i) dell'accordo che prevedeva: “nessuna CP_5 commissione è dovuta all'agente per ordini annullati”. Tale clausola appare però contraria alla normativa sopra richiamata. Conseguentemente, l'annullamento degli ordini operato dalla resistente può al più rilevare ai sensi dell'art. 1748 co. V c.c. che così prevede: “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare in tutto o in parte esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza dal giudice secondo equità”.
Ebbene, nel caso in esame per gli ordini già accettati e poi annullati dalla resistente, deve comunque riconoscersi il diritto del ricorrente ad una provvigione, sia pure ridotta.
Tale riduzione, in assenza di usi dedotti dalle parti, appare equo essere determinata in misura del
20%determi ); dunque per tali ordini annullati, deve riconoscersi al ricorrente il diritto ad una provvigione ridotta nella misura, ritenuta equa dalla Giudicante, in misura del 20%.
Si ritiene invero di dover determinare tale riduzione in misura certamente contenuta, stante l'assenza di prove fornite dalla resistente circa i danni subiti per il maltempo;
prove che dovevano e potevano essere esclusivamente di tipo documentale (quali le fatture pagate per le riparazione di macchinari e simili), non potendosi al riguardo ritenersi ammissibile una prova per testi, peraltro genericamente formulata dalla resistente sul tipo di danni subiti e sull'entità degli stessi.
pagina 9 di 11 L'omesso pagamento delle provvigioni come sopra evidenziato risulta dunque gravemente violativo degli obblighi del preponente come sanciti dall'art. 1749 co. 1 c.c. e pertanto giustificano la giusta causa del recesso dell'agente, come dal medesimo invocata nella missiva del 29.09.2023.
Per effetto della giusta causa del recesso, vanno quindi riconosciute al ricorrente le indennità di fine rapporto come regolate per l'agente plurimandatario dall'AEC Piccola e Media Industria applicato dalla resistente. Quindi vanno riconosciute l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità meritocratica ex art. 1751 c.c., il preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica.
Per tali voci, alla luce dei conteggi chiarificatori depositati dal ricorrente con nota del 17.10.2025, come autorizzati con ordinanza del 07.10.2025 – che appaiono scevri da errori contabili -, devono essere riconosciuti al ricorrente i seguenti importi:
- per l'indennità di mancato preavviso, pari ad € 55.706,00;
- per l'indennità di risoluzione del rapporto, pari ad € 3.397,62;
- per l'indennità suppletiva di clientela, pari ad € 7.588,87;
- per l'indennità meritocratica, € 7.582,20;
In totale quindi € 74.274,70 per le indennità di fine rapporto.
Con specifico riferimento alla spettanza dell'indennità suppletiva di clientela e all'indennità meritocratica, devono ritenersi tardive, e quindi inammissibili, le contestazioni sollevate sul punto dalla parte resistente solo con le note autorizzate depositate il 04.11.2025. Mette conto infatti osservare che in sede di costituzione in giudizio la ha contestato la spettanza di dette voci unicamente per CP_1 mancanza di giusta causa.
Altresì deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire a titolo di provvigioni i seguenti importi:
- per le provvigioni riconosciute nell'ultimo estratto provvigionale, € 4.042,96 (al netto di quanto corrisposto dalla resistente in acconto del maggiore avere;
);
- per le provvigioni per gli ordini P.O.N. annullati, ex art. 1748 co. V c.c., € 37.749,00 (47.186,28-20% pari a 9.437,30);
In conclusione, in accoglimento del ricorso deve essere dichiarata la giusta causa del recesso operato dal ricorrente dal contratto di agenzia con la resistente;
per l'effetto la resistente deve essere condannata sia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 41.791,96 (4.042,96 +
37.749,00) a saldo delle provvigioni dovute;
sia al pagamento di € 74.274,70 per le indennità di fine rapporto, come sopra specificate;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo. pagina 10 di 11 Nel resto il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 91 la deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_4 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA LA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA DEL RECESSO DEL
RICORRENTE DAL CONTRATTO DI AGENZIA CON LA RESISTENTE;
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL PAGAMENTO DEL SALDO
DELLE PROVVIGIONI DI € 41.791,96 E ALLE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER €
74.274,70;
PER L'EFFETTO CONDANNA LA RESISTENTE AL PAGAMENTO IN CP_1
FAVORE DEL RICORRENTE DI € 41.791,96 A DELLE PROVVIGIONI Parte_1 CP_6
DOVUTE, OLTRE RIVALUTAZIONE E INTERESSI LEGALI DALLA CP_7
MATURAZIONE AL SALDO;
CONDANNA ALTRESI' LA RESISTENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE CP_1
DEL RICORRENTE DI € 74.274,70 A TITOLO DI INDENNITA' DI RISOLUZIONE
RAPPORTO, MANCATO PREAVVISO, SUPPLETIVA DI CLIENTELA E
MERITOCRATICA, COME INDICATE IN PARTE MOTIVA;
IL TUTTO OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DAL
DOVUTO AL SALDO.
RIGETTA I RESIDUI PROFILI DI RICORSO. Co CONDANNA A RIFONDERE A LE SPESE DI LITE, CP_1 Parte_1
CHE LIQUIDA IN € 5.360,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI € 259,00.
Roma 17 novembre 2025
La Giudice
DA BR
pagina 11 di 11