Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01707/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F.G. Riuniti s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- delle ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 1 giugno 2021, emesse con riferimento alle pratiche -OMISSIS-, e notificate il 4 giugno 2021, con le quali il Capo Ripartizione X (Abusivismo e repressione Fascia Costiera e Patrimonio) ha ingiunto rispettivamente alle ricorrenti la demolizione e la messa in pristino delle opere edili asseritamente eseguite dalle stesse in totale difformità alla concessione auto-assentita;
- degli altri atti e provvedimenti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa US SS SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, le ricorrenti hanno impugnato, per l’annullamento, le ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 1 giugno 2021, con le quali il Comune di Carini ha ingiunto la demolizione e la messa in pristino delle opere edili asseritamente eseguite dalle stesse, in totale difformità alla concessione auto-assentita con perizia giurata a firma del tecnico asseverata in data 23 luglio 2005, trasmessa in allegato alla comunicazione inizio dei lavori ex art. 2 L.R. 17/94 prot.n.-OMISSIS- del 27 febbraio 2005 (pratica edilizia -OMISSIS-) nell’area oggi identificata in catasto al foglio di mappa n.-OMISSIS- particella -OMISSIS- sub -OMISSIS- (ex particella -OMISSIS-) (-OMISSIS-) e sub -OMISSIS- (ex particella -OMISSIS-) (-OMISSIS-), site in Carini, via -OMISSIS-, e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.
Le ordinanze impugnate, in particolare, hanno ordinato la demolizione delle seguenti opere asseritamente realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia auto-assentita:
- innalzamento della parte di fabbricato fuori terra a mt.1,20, invece di mt 0,80;
- cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato (da locale di sgombero ad abitazione) ed ampliamento dello stesso nell’area sottostante il portico di p.t.;
- nell’area di pertinenza dell’unità Fg. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-, è stata realizzata una piscina interrata in struttura prefabbricata;
- nell’area di pertinenza dell’unità Fg. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-, è stato realizzato un piccolo locale adibito a w.c. disgiunto dal fabbricato principale;
- nell’area di pertinenza dell’unità Fg. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-, nell’angolo nordovest, è stata realizzata una tettoia in struttura lignea precaria amovibile e chiusura di una porzione della stessa con parete in muratura.
Avverso gli atti impugnati, le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 1 della legge n.47/1985: le ricorrenti, come gli altri proprietari delle altre ville bifamiliari, avendo acquistato in buona fede dalla F.G. Riuniti s.r.l. le due unità immobiliari nello stato in cui si trovano, non sono in alcun modo responsabili degli eventuali abusi contestati dal Comune, sicché improprio e non pertinente sarebbe il richiamo contenuto nelle ordinanze impugnate al secondo comma dell’art. 7 l. n. 47/1985. Tale circostanza sarebbe provata dal fatto che le odierne ricorrenti, come gli altri proprietari delle limitrofe ville bifamiliari, in sede penale, sono state assolte per non avere commesso il fatto.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 1 della legge n.47/1985: l’organismo edilizio acquistato dalle ricorrenti dal costruttore F.G. Riuniti s.r.l. sarebbe in gran parte conforme al progetto e alla concessione edilizia auto-assentita, non venendo in considerazione variazioni essenziali ma difformità perfettamente sanabili. In particolare:
a) sulle differenze di volume: per quanto riguarda il fabbricato principale, si sarebbe in presenza soltanto di una parziale difformità riconducibile nell’alveo normativo dell’art. 13 della LR 16/2016 e successive modifiche ed integrazioni, perché la variazione rientra nei limiti consentiti dall’art. 12 della stessa legge, essendo inferiore al 20 per cento concesso dal legislatore; non potendo essere eseguita la demolizione, pena il crollo della costruzione eseguita in conformità, parte ricorrente avrebbe presentato in data 3 settembre 2021 al comune istanza in tale senso, dovendo, semmai, trovare applicazione una sanzione pecuniaria;
b) cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato: l’irregolarità contestata sarebbe agevolmente regolarizzabile mediante l’applicazione dell’art. 5, comma 2, della l. n. 16/2016;
c) altezza del fabbricato: essendo l’attuale altezza al di sotto della percentuale del 10% (ml. 7.70) di eccedenza tollerata dal legislatore al comma 3 dell’art. 12 della LR 16/16, anche per essa sarebbe possibile invocare la normativa di cui all’art.13 sopra richiamata;
d) doppia conformità: sussisterebbe il requisito della doppia conformità in quanto la zona edificatoria era e rimane C.3 residenziale, con la sola differenza dell’indice di edificabilità fondiaria, che (a seguito della scadenza nel 2010 del P.P.) è ritornato a mc/mq. 0,60, essendo oggi l’area sotto il vincolo del P.R.G.;
e) portico di Piano Primo: la fattispecie rientra nella casistica regolata dall’art.20 della L.R. 4/03, comma 5, pertanto sarebbe regolarizzabile con la presentazione di una C.I.L.A. e con il pagamento di una oblazione;
f) manufatto con superficie di ml 8.00 x 5.00: si tratterebbe di manufatto agevolmente sanabile a condizione che vengano preventivamente demolite le pareti interne del ripostiglio e che successivamente sia regolarizzata la struttura lignea con CILA con versamento in favore del Comune di una oblazione pari a € 50/mq;
g) piscina con superficie di ml 8.00 x 4.00: anche per tale manufatto si potrebbe procedere alla sanatoria, trattandosi di bene a servizio dell’unità residenziale, previo ottenimento della certificazione di compatibilità paesaggistica;
h) piccolo manufatto con superficie di ml. 2.40 x 2.50 destinato a servizio igienico: per le sue caratteristiche intrinseche non sarebbe obiettivamente sanabile e, per esso, le ricorrenti hanno manifestato la disponibilità alla sua rimozione;
i) muretto di recinzione all’interno del lotto bifamiliare: non essendo sanabile, in quanto sulla base degli strumenti urbanistici non è consentito procedere al ri-frazionamento di un lotto con superficie minima di mq 800 e comunque a materializzare la divisione tra le pertinenze, le ricorrenti hanno manifestato la disponibilità alla sua rimozione;
III) Difetto di motivazione ed eccesso di potere per mancata considerazione di un elemento di fatto essenziale: l’ordine di demolizione contestato sarebbe illegittimo in quanto non fornirebbe alcuna adeguata motivazione sull'esigenza della demolizione nonostante il tempo trascorso e il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato;
IV) Erronea e/o falsa applicazione della l.241/1990 - mancata comunicazione di avvio del procedimento: ove l’Amministrazione avesse preventivamente comunicato l’avvio del procedimento teso all’adozione del provvedimento impugnato, anche alla luce del lungo tempo trascorso, la parte ricorrente avrebbe potuto rappresentare le sue deduzioni (posizione di terzo acquirente in buona fede, insussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, decorso di un notevole lasso di tempo tale da rendere necessaria una accurata istruttoria circa le riscontrate difformità) e pertanto l’amministrazione avrebbe potuto porre in essere un provvedimento diverso da quello poi adottato;
V) Abuso di potere in considerazione della intervenuta confisca definitiva della società venditrice per reati di criminalità mafiosa: il comune avrebbe dovuto tenere in considerazione l’intervenuta confisca della società venditrice e mutare il proprio atteggiamento rigoristico, tenendo conto delle legittime esigenze di tutela dei privati.
Le parti hanno, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con riserva di proporre domanda di risarcimento dei danni.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Carini, che, con memoria ex art. 73 c.p.a., ha difeso l’operato dell’amministrazione.
3. Alla pubblica udienza straordinaria del 10 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità parziale del ricorso per la mancata impugnazione della nota del 6 agosto 2020, richiamata nel provvedimento impugnato, che ha attestato l'avvenuta formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria ex art. 36 T.U.E. Il difensore del ricorrente, in replica, ha evidenziato di aver avviato le pratiche per la presentazione di una nuova istanza di sanatoria, ai sensi dell'ultimo D.L. "Salva Casa", ed ha chiesto, pertanto, un breve differimento per dedurre sul punto. La difesa comunale nulla ha osservato, riportandosi ai propri scritti difensivi. Dopo una breve discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
4. In via preliminare, va delibata la richiesta di rinvio della trattazione della causa avanzata dalla parte ricorrente in udienza, motivata dall’avere avviato parte ricorrente le pratiche per la presentazione di una nuova istanza di sanatoria, ai sensi del d.l. “Salva Casa”.
La richiesta non può essere accolta in quanto essa, formulata in udienza, non è stata supportata da alcuna documentazione probatoria; in ogni caso, la presentazione di una nuova istanza di sanatoria, ai sensi del decreto cd. Salva Casa, non costituisce situazione eccezionale che, sola, può giustificare, ai sensi dell’art. 73, co. 1-bis c.p.a., il rinvio della trattazione della causa.
A tal riguardo, occorre ricordare che il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo e che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti, sicché, essendo la causa matura per la decisione, si può procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso.
5. Come rilevato dal Collegio nel corso dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 73, co. 3, del c.p.a., il ricorso è, in parte, inammissibile (relativamente al motivo sub II in cui si contesta la totale difformità), mentre, per il resto, è infondato.
6. Dallo stesso provvedimento impugnato risulta che, con nota prot. n. -OMISSIS- del 6 agosto 2020, la competente ripartizione VII Edilizia Privata e Sanatoria ha reso noto che l’istanza presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, n.q. di esercente la potestà genitoriale in via esclusiva della figlia minore -OMISSIS- (oggi maggiorenne) (prot. n. -OMISSIS- del 31.08.2010- prat. -OMISSIS-), presentata ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001, avente ad oggetto l’immobile identificato in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-, è da intendersi rifiutata per decorrenza dei termini. Analogamente è a dirsi con riferimento all’stanza di sanatoria presentata dalla Sig.ra -OMISSIS-, anch’essa da intendersi rifiutata per decorrenza dei termini, come reso noto con nota del Comune prot. -OMISSIS- del 6 agosto 2020.
In assenza di impugnazione di tali dinieghi taciti e delle note che ciò hanno attestato, inammissibile è il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, nella parte in cui viene rimessa in discussione la totale difformità con le conseguenze relative.
6.1. In ogni caso, va aggiunto, per completezza, che il motivo in questione, oltre che inammissibile, è anche infondato per il principio secondo cui la valutazione degli abusi edilizi deve essere effettuata considerando l’opera nel suo insieme e non scomponendo i singoli interventi, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dal loro impatto complessivo (Cons. St. 7010/2025; Cons. St. 8848/2022; 9022/2023).
Nel caso in questione, le plurime opere contestate, come sopra descritte, valutate nella loro globalità, comportano, come correttamente rilevato dal Comune nel provvedimento impugnato, la difformità totale rispetto al titolo in questione e la legittimità del conseguente ordine demolitorio.
7. Per il resto ossia quanto alla ritenuta estraneità dei ricorrenti all’abuso e al difetto di una motivazione rafforzata stante il lungo lasso di tempo decorso dall’epoca di realizzazione, il ricorso è infondato; infatti:
- ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, nell’individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell’abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso; potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino non coincide con l’accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell’illecito, ma è correlato all’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia e all’individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale. L’ordine di natura reale è, quindi, correttamente rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità dello stesso nella realizzazione dell’illecito (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, 2 ottobre 2020, n. 1768; in tal senso, anche T.A.R. Catania, sez. II, 17 aprile 2023, n. 1274; T.A.R. Catania, sez. II, 27 giugno 2022, n. 1719; T.A.R. Catania, sez. III, 20 settembre 2021, n. 2833; T.A.R. Catania, sez. I, 26 maggio 2021, n. 1674; Cons. St., Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; Cons. St., sez. VI, 26 luglio 2017, n. 3694; Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2017, n. 32109; Cons. St., sez.VI, 15 dicembre 2014, n. 6148).
- l’abusività dell’edificato esclude qualunque possibilità di ritenere legittimo un eventuale affidamento invocato dal privato, rendendolo del tutto irrilevante, indipendentemente dal lasso di tempo trascorso prima dell’emissione del provvedimento gravato; ciò in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare; l’ordinamento, infatti, tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2022, n. 93; Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9; T.A.R. Catania, sez. II, 1° febbraio 2022, n. 311; T.A.R. Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2586; T.A.R. Catania, sez. I, 19 aprile 2021, n. 1245); nel caso in questione, peraltro, l’abuso era noto alle ricorrenti che si erano attivate per chiederne la sanatoria ex art. 36 cit., il cui diniego tacito, come su detto, non è stato dalle stesse impugnato.
8. Con ulteriore motivo di gravame i ricorrenti denunciano la violazione dell’onere motivazione rafforzato, richiesto dall’asserita lesione dell’affidamento maturato circa la regolarità delle opere contestate. In merito a ciò, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti ” (Consiglio di Stato sez. III, 30 aprile 2025, n.3695).
9. Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative del privato all’azione amministrativa tramite l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale “in tema di costruzioni abusive, il provvedimento di demolizione ha contenuto vincolato e, quindi, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità dell'atto conclusivo del procedimento ” (Consiglio di Stato sez. VII, 4 gennaio 2023, n.151).
10. Irrilevante, infine, è il richiamo alla intervenuta confisca della società venditrice, in alcun modo incidente sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, in ragione della sua eseguibilità, per le dette ragioni, da parte delle ricorrenti e del carattere vincolato dell’ordine demolitorio.
11. In conclusione, il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
12. Le spese possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara inammissibile e, per il resto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF EN, Presidente
US SS SI, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US SS SI | EF EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.