Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01953/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6935 del 2025, proposto da
AD LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camposano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Napoli, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Carità, 32;
per l'ottemperanza
della sentenza Tar Campania, sede di Napoli, sez. VII, del 30 luglio 2025 n. 5741, resa nel giudizio rg. n. 2107/2025, con cui il Tar ha ordinato al Comune di Camposano di pubblicizzare l'istanza di autorizzazione presentata da AD LI S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base, nonché di attivare e concludere il relativo procedimento autorizzatorio;
in via subordinata, per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
- del provvedimento trasmesso a AD LI S.p.A. il 13 ottobre 2025 dall'indirizzo pec
suap.na@certpec.camcom.it, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Camposano ha rigettato l'istanza di autorizzazione presentata da AD LI S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base;
- dell'atto prot. n. 12112 del 6 ottobre 2025, trasmesso a AD LI S.p.A. il 6 ottobre 2025, con cui il Settore Urbanistica del Comune di Camposano ha rilevato le “cause ostative assolute che fondano autonomamente e direttamente il diniego” all'installazione;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi - ove occorrer possa - la nota prot. n. 11618 del 29 settembre 2025, con cui il Settore Amministrativo Legale del Comune di Camposano ha richiesto al Settore Urbanistica di adottare “un provvedimento espresso di autorizzazione o diniego” (non trasmessa alla ricorrente), la comunicazione del SUAP di Camposano, in delega alla Camera di Commercio di Napoli, prot. “REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0198478 del 13/10/2025”, allegata alla pec con cui è stato trasmesso a AD LI S.p.A. il provvedimento di diniego, la comunicazione del SUAP di Camposano, in delega alla Camera di Commercio di Napoli, prot. “REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0195430 del 06/10/2025”, allegata alla pec con cui è stato trasmesso a AD LI il parere negativo del 6 ottobre 2025; in via ulteriormente subordinata, per l'annullamento - dell'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano; - di qualsivoglia altra disposizione delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - dell'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano;
- di qualsivoglia altra disposizione delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano che possa costituire fondamento degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli e di Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa MA RA DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel giudizio in epigrafe, parte ricorrente agisce in primo luogo per l’esecuzione della sentenza Tar Campania, sede di Napoli, sez. VII, del 30 luglio 2025 n. 5741, resa nel giudizio rg. n. 2107/2025, con cui il Tar ha ordinato al Comune di Camposano di pubblicizzare l’istanza di autorizzazione presentata da AD LI S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base, nonché di attivare e concludere il relativo procedimento autorizzatorio.
In via subordinata, la ricorrente ha formulato domanda per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell’art. 55 c.p.a., del provvedimento in data 6 ottobre 2025, trasmesso a AD LI S.p.A. il 13 ottobre 2025, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Camposano ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata da AD LI S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base, nonché dell’atto prot. n. 12112 del 6 ottobre 2025, trasmesso a AD LI S.p.A. il 6 ottobre 2025, con cui il Settore Urbanistica del Comune di Camposano ha rilevato le “cause ostative assolute che fondano autonomamente e direttamente il diniego” all’installazione e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, meglio indicati in epigrafe.
In via ulteriormente subordinata, la ricorrente agisce per l’annullamento dell’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano e di qualsivoglia altra disposizione delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano che possa costituire fondamento degli atti impugnati.
Riferisce la società ricorrente, nel ricorso, che con sentenza n. 5741 del 30 luglio 2025 di questo TAR, promosso avverso l’inerzia serbata dal Comune rispetto alla istanza della ricorrente per l’installazione di una stazione radio base nel terreno comunale, è stato:
a) ordinato al Comune di Camposano di: “attivare e concludere il procedimento autorizzatorio richiesto dalla ricorrente (comprendente la fase relativa alle valutazioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e pubblicizzazione dell’istanza) nel complessivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza”;
b) nominato quale commissario ad acta in caso di inerzia del Comune il Dirigente dell’UTC del Comune di Napoli.
In data 4 agosto 2025, AD LI ha notificato la sentenza al Comune e al commissario ad acta nominato dal Tar.
Il 13 ottobre 2025, il Suap del Comune di Camposano ha trasmesso al Settore Amministrativo-Legale del Comune e a AD LI un provvedimento di diniego dell’istanza, fondato sul negativo riscontro istruttorio del settore Urbanistica, del 6 ottobre 2025, il quale aveva evidenziato l’esistenza di cause ostative assolute per gli aspetti di compatibilità urbanistica ed idrogeologica.
Nello specifico, il Servizio Urbanistica aveva rilevato che: “ L’installazione di una SRB costituisce un’infrastruttura tecnologica. Tale manufatto, per l’altezza, la volumetria e l’impatto, risulta strutturalmente e funzionalmente estraneo e incompatibile con la destinazione di conservazione del paesaggio rurale proprio della Zona E1, compromettendone la ratio urbanistica ” e che “la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato la legittimità del diniego di impianti di comunicazione elettronica quando l’installazione comporta una significativa e permanente alterazione del contesto visuale e cromatico non compatibile con i valori specifici di tutela della zona agricola (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 320/2020 e Sez. VI, Sent. n. 6279/2019)” (doc. 3, pag. 2).
Inoltre, il servizio urbanistico ha ritenuto come causa ostativa del rilascio dell’autorizzazione il fatto che l’impianto “ ricade in Zona R2 di rischio idraulico accertato nel P.A.I.”. Secondo il Comune, tale circostanza costituirebbe una “preclusione ope legis”, dal momento che “impone l’obbligo inderogabile di acquisizione del parere vincolante dell’Autorità di Bacino Distrettuale .
La mancata acquisizione di tale parere costituisce, ai sensi della normativa di settore, un ulteriore e autonomo motivo di preclusione alla conclusione favorevole del procedimento. La compatibilità urbanistica è, pertanto, subordinata alla pianificazione idrogeologica sovraordinata ” (pag. 2).
Infine, il Servizio Urbanistico ha rilevato che: “a ) “l’area ricade nella fascia di 120 metri dall’alveo Avella, soggetta a vincolo paesaggistico (art. 20 N.T.A.). Si sottolinea che il parere negativo già espresso dalla Commissione Paesaggio in data 28/06/2023 (Prot. n. 7365) costituisce un atto preclusivo e vincolante per l’ente delegato ” e che “ per concludere il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, è necessario che il Settore Tutela Ambiente acquisisca il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza di riferimento ” (pag. 3).
Il riscontro istruttorio concludeva invitando la ricorrente a proporre una delocalizzazione dell’impianto.
Tanto premesso, la società ricorrente deduce:
1. nullità dei provvedimenti impugnati per contrarietà alla sentenza 30 luglio 2025 n. 5741, immediatamente esecutiva e non appellata, la quale ha ordinato al Comune di Camposano di “ attivare e concludere il procedimento autorizzatorio richiesto dalla ricorrente (comprendente la fase relativa alle valutazioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e pubblicizzazione dell’istanza) nel complessivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza .”
Viceversa, il Comune non ha dato pubblicità all’istanza, non ha indetto la conferenza di servizi e non ha inoltrato alla Soprintendenza la documentazione inerente alla pratica, limitandosi ad adottare un provvedimento di rigetto dell’istanza.
in via subordinata, parte ricorrente deduce illegittimità degli atti impugnati, per i seguenti motivi:
2. Violazione per mancata applicazione dell’art. 10 bis della l. 241 del 1990
3. Violazione per mancata applicazione degli artt. 44, commi 5 e 7, del d.lgs. 259 del 2003. Violazione dell’art. 6 della l. 241 del 1990.
4. Violazione per falsa applicazione dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. 42 del 2004.
5. Violazione per mancata applicazione degli artt.: 3, comma 2; 43, comma 4; 51, comma 1, d.lgs. 259/2003. Violazione per falsa applicazione dell’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano. In via subordinata, illegittimità dell’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano.
6. Eccesso di potere per difetto di motivazione. I precedenti giurisprudenziali richiamati dal Comune non contengono quanto riportato dal Comune.
7. Eccesso di potere per contraddittorietà.
8. Eccesso di potere per errore di fatto. Violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42 del
2004. Violazione per falsa applicazione dell’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune.
9. Eccesso di potere per irragionevolezza. Violazione dell’art. 8, comma 2 bis, del d.lgs. 259 del 2003.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, costituitasi, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, in quanto il provvedimento del Responsabile del SUAP del Comune di Camposano del 13.10.2025 è stato trasmesso da un indirizzo PEC della Camera di Commercio di Napoli perché quest’ultima, in rapporto convenzione ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 160/2010, svolge esclusivamente il “servizio di gestione telematica dello Sportello Unico delle Attività̀ Produttive” del Comune stesso tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it . La camera di commercio, tuttavia, sarebbe del tutto estranea alla vicenda, non avendo avuto alcun ruolo nell’adozione del provvedimento impugnato.
Il Comune alla data di discussione della causa non risultava costituito. Esso si è costituito solo in data 17 marzo 2026, depositando una memoria della quale non è possibile tener conto nell’ambito del giudizio, in quanto tardiva e depositata dopo il passaggio in decisione della causa.
La causa, chiamata all’odierna udienza sia per trattazione del giudizio di ottemperanza che della subordinata domanda di annullamento, proposta con istanza cautelare, è stata assunta in decisione, previo avviso di eventuale definizione con sentenza in forma semplificata.
Va preliminarmente disposta l’estromissione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in quanto estranea al presente giudizio. Infatti, come chiarito dagli atti depositati e in particolare dalla convenzione, il ruolo della Camera di Commercio è limitato alla gestione telematica dello Sportello Unico e non incide nel merito della vicenda.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il provvedimento comunale impugnato, mediante il rinvio al riscontro istruttorio dello Sportello urbanistico, afferma che l’istanza non può essere accolta sia perché, ricadendo l’impianto in una zona a rischio idraulico, era necessario acquisire il parere del soggetto competente (l’Autorità di Bacino Distrettuale) sia perché essendo l’area sottoposta a vincolo, occorreva l’autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia, la sentenza del 30 luglio 2025 n. 5741 di questo TAR aveva disposto l’obbligo per il Comune di pubblicizzare l’istanza e di effettuare la fase relativa alle valutazioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Tale ultimo adempimento doveva essere realizzato, in ossequio al disposto dell’art. 44 del d.lgs. 259 del 2003, mediante l’indizione di una conferenza di servizi, nel corso della quale anche il parere dell’Autorità di Bacino avrebbe potuto essere acquisito.
Il Comune, invece, procedendo a concludere il procedimento sulla scorta del solo riscontro istruttorio del Servizio Urbanistico, ha omesso di dare piena e completa esecuzione alla sentenza n. 5741/2025, in quanto il procedimento è risultato carente della acquisizione di tutti i pareri necessari per la delibazione dell’istanza, pareri da acquisire in sede di conferenza di servizi, e l’istanza è stata poi respinta proprio per la carenza dei suddetti pareri.
L’esatta ottemperanza della sentenza n. 5741/2025, invece, avrebbe reso necessario procedere in primo luogo alla pubblicizzazione dell’istanza (che in ragione del principio del tempus regit actum non poteva considerarsi superabile ai sensi dell’art. 21 octies , come affermato in plurime occasioni dalla giurisprudenza della sezione) e quindi alla indizione della conferenza di servizi con acquisizione di tutti i pareri necessari.
Il provvedimento impugnato risulta pertanto adottato non solo in contrasto con la sentenza n. 5741/2025, ma anche con le norme di cui all’art. 44, commi 5 e 7, del d.lgs. 259 del 2003, come dedotto nel terzo motivo di ricorso.
Poiché l’altra motivazione su cui si regge il provvedimento impugnato, mediante rinvio al riscontro istruttorio dello Sportello Urbanistico, è l’incompatibilità urbanistica dell’impianto con la destinazione agricola dell’area, ai sensi dell’art. 8 n.t.a., il Collegio ritiene di dover scrutinare anche la domanda subordinata di annullamento, decidendola nelle forme della sentenza breve e riconoscendo la fondatezza, con efficacia assorbente, del quinto motivo di ricorso.
In relazione a tale ulteriore motivazione, infatti, la ricorrente obietta che le reti di comunicazioni elettronica, a norma dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza ha chiarito che: “ Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, quali le stazioni radio base, sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e non costituiscono nuove costruzioni, conseguendo da ciò la loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica del territorio comunale; è quindi illegittimo il diniego di autorizzazione all'installazione basato su un presunto contrasto con le norme urbanistiche locali che limitano l'edificazione in aree agricole, poiché tali norme non sono applicabili a questa tipologia di impianti .” ( cfr. ex multis T.A.R. Milano Lombardia sez. II, 26/02/2025, n. 670)
Anche la domanda di annullamento deve pertanto essere accolta, con annullamento del provvedimento impugnato.
Non v’è luogo a procedere sulle ulteriori domande subordinate.
Spetterà dunque al Comune intimato, in ottemperanza alla presente sentenza, qualora permanga l’interesse della ricorrente in relazione al sito oggetto della istanza in esame, procedere, entro 60 giorni, alla pubblicizzazione dell’istanza e alla indizione della conferenza di servizi per l’ottenimento dei prescritti pareri idreogeologico e paesaggistico, nonché a provvedere alla conclusione del procedimento, secondo la tempistica e le modalità procedurali di cui all’art. 44 d.lgs. 259 del 2003.
In caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, il quale provvederà nei successivi 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione di eventuale ulteriore inottemperanza del Comune.
La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese processuali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli per carenza di legittimazione passiva;
accoglie il ricorso di ottemperanza e la domanda di annullamento e per l’effetto dichiara nullo e comunque annulla il provvedimento in data 6 ottobre 2025 di diniego dell’autorizzazione, presentata da AD LI S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base;
ordina al Comune di procedere, entro 60 giorni, alla pubblicizzazione dell’istanza e alla indizione della conferenza di servizi per l’ottenimento dei prescritti pareri, nonché a provvedere alla conclusione del procedimento, secondo la tempistica e le modalità procedurali di cui all’art. 44 d.lgs. 259 del 2003.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, il quale provvederà nei successivi 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione di eventuale ulteriore inottemperanza del Comune.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA DA, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
AN AB, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RA DA |
IL SEGRETARIO