TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1953
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inadempimento del Comune di Camposano all'obbligo di pubblicizzazione e conclusione del procedimento autorizzatorio

    Il Comune ha omesso di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, procedendo a concludere il procedimento sulla scorta del solo riscontro istruttorio del Servizio Urbanistico, senza acquisire i pareri necessari in sede di conferenza di servizi.

  • Accolto
    Contrarietà alla sentenza Tar Campania n. 5741/2025

    Il provvedimento impugnato risulta adottato in contrasto con la sentenza n. 5741/2025.

  • Accolto
    Violazione per mancata applicazione dell'art. 10 bis della l. 241 del 1990

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Violazione per mancata applicazione degli artt. 44, commi 5 e 7, del d.lgs. 259 del 2003 e dell'art. 6 della l. 241 del 1990

    Il provvedimento impugnato risulta adottato in contrasto con le norme di cui all’art. 44, commi 5 e 7, del d.lgs. 259 del 2003.

  • Accolto
    Violazione per falsa applicazione dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. 42 del 2004

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Violazione per falsa applicazione dell’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e non costituiscono nuove costruzioni, conseguendo da ciò la loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica del territorio comunale; è quindi illegittimo il diniego di autorizzazione all'installazione basato su un presunto contrasto con le norme urbanistiche locali che limitano l'edificazione in aree agricole, poiché tali norme non sono applicabili a questa tipologia di impianti.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Eccesso di potere per errore di fatto e violazione dell'art. 20 delle N.T.A. del P.R.G.

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Eccesso di potere per irragionevolezza e violazione dell'art. 8, comma 2 bis, del d.lgs. 259/2003

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 8 delle N.T.A. per incompatibilità con la normativa statale

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, quali le stazioni radio base, sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e non costituiscono nuove costruzioni, conseguendo da ciò la loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica del territorio comunale; è quindi illegittimo il diniego di autorizzazione all'installazione basato su un presunto contrasto con le norme urbanistiche locali che limitano l'edificazione in aree agricole, poiché tali norme non sono applicabili a questa tipologia di impianti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1953
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1953
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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