Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8827 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
се 67192 IN NOME DEL POPOLO8 82 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Irpef- Contr. SEZIONE TRIBUTARIA Canonce l'ocasine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22167/99 tt. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Cron. 20194 Dott. Salvatore DI PALMA Re... Consigliere Rep. Consigliere Ud. 20/03/01Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 67192 sul ricorso proposto da: IO RA, elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente avversO la sentenza n. 156/98 della 542 Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 09/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sost: tuto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. Considerato in diritto che, con ricorsi alla Commissione tributaria di I° grado di Lecco, RD IO impugnò quattro di- stinti avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lecco aveva ret- tificato i redditi, dallo stesso dichiarati ai fini i.r.pe.f. per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989, rite- nendo assoggettabili ad imposta gli importi corrisposti al medesimo dalla sua datrice di lavoro, Banca Commer- ciale Italiana S.p.a., а titolo di "contributo diffe- renza canone d'affitto" in occasione del suo trasferi- mento d'ufficio da Lecco a Milano;
che il ricorrente chiese l'annullamento degli av- * visi impugnati, sostenendo la natura "risarcitoria” e, quindi, non reddituale dei contributi in questione;
- che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò la reiezione del ricorso la Commissione adita, per 2 con decisione n.938/04/95 del 21 settembre 1995, accol- se i ricorsi;
che - a seguito di appello dell'Ufficio, cui re- sistette lo IO = la Commissione tributaria regio- nale di Milano, con sentenza n.156/16/98 del 9 ottobre 1998, accolse il gravame e, in riforma della decisione appellata, condannò il contribuente а quanto dovuto, affermando la natura reddituale del contributo de quo;
che avverso tale sentenza NF IO, in qualità di erede di RD IO, ha proposto ri- corso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del D. P. R. 29/9/73 n.597 e degli artt. 6, 46 e 48 del T.U. 22/12/86 n.917, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della contorversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Della natura non reddituale E H O N delle somme corrisposte a titolo di 'differenza canoni mera refusione affitto , costituenti null'altro che una di spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro"), il ricorrente critica la sentenza impugna- ta, ribadendo, in modo articolato, la tesi della natura 3 "risarcitoria" da danno emergente del contributo in questione, quantomeno relativamente alla disciplina dettata dall'art. 48 del d.P.R. n.597 del 1973, applica- bile, ratione temporis, ai redditi dichiarati per l'anno 1987; in subordine, solleva una duplice eccezio- ne di illegittimità costituzionale: innanzitutto, per comma 1 Cost., assunta violazione dell'art.53 n.597 del 1973 e dell'art.48 comma 1 del d. P. R. dell'art.48 comma 1 del d. P.R. n. 917 del 1986, "ove in- terpretati nel senso di includere nel novero dei reddi- ti di lavoro dipendente anche quei rimborsi spese che e,costituiscono una mera reintegrazione patrimoniale"; poi, per assunta violazione dell'art.3 comma 1 Cost., delle medesime disposizioni "per disparità di tratta- mento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, nonché per incongruenza ed irragionevolezza cella disposizione in esso racchiusa, ove interpretata nel senso di inclu- dere nel novero dei redditi di lavoro dipendente somme, quali quelle de quibus agitur, a contenuto prettamente risarcitorio"; che, con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt.46 e 48 del D.P.R.29/9/73 n.597, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento alla problematica della 'diaria' corrisposta al dipendente in missione ante- 4 riormente al trasferimento definitivo dello stesso presso altra sede. Della corretta applicazione, nel ca- SO di specie, della disciplina propria dell'indennità di trasferta"), il ricorrente sostiene la non assogget- tabilità ad i.r.pe.f. della diaria percepita nel 1986; che il ricorso non merita accoglimento;
che, infatti, costituisce orientamento, ormai consolidato, di questa Corte (cfr. sentt. nn.2604, 2611, 3330, 6292, 7703, 10149, 12578, 14995, 15048 del 2000) le cui argomentazioni sono integralmente condi- vise dal Collegio quello, secondo cui il contributo per il maggior canone di locazione e la diaria concessa temporaneamente per le spese conseguenti alla ricerca di una nuova dimora, corrisposti al dipendente da un istituto di credito in relazione al trasferimento non richiesto in altra città, devono essere assoggettate a tassazione (i.r.pe.f.), costituendo componenti del red- dito imponibile sia ai sensi dell'art.48 del d. P. R. n. 597 del 1973, sia ai sensi dell'art.48 del d. P. R. n. 917 del 1986; e, secondo cui siffatta interpretazione delle disposizioni ora richiamate non collide con gli artt.3 comma 1 e 53 comma 1 Cost., in quanto le predet- te somme vengono corrisposte in esecuzione di obblighi contrattuali, che prevedono un particolare modo di es- sere della prestazione lavorativa e, conseguentemente, 5 una diversa retribuzione (cfr., in particolare, Cass. n.15048 del 2000 cit.); che la circostanza del consolidamento del predet- to orientamento solo in epoca recente e successiva alla proposizione del presente ricorso integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 20 marzo 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Ivatore Di PalmaPitu itar Vincenzo arbone IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 28. GIU 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio