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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il giudice designato, dott.ssa Maria Teresa Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8706/2023 R.G.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Valori come in Parte_1 atti ricorrente
E
titolare dell'impresa individuale ELECTROSYSTEM DI Controparte_1
PERRETTA VILIAM, con sede legale in Sessa NC (CE) via Sessa S.
Castrese snc s.r.l. convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.3.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale esponendo: di aver lavorato alle dipendenze di dal 4.11.2021 al 31.12.2021 in forza di contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato, sottoscritto in Roma, presso il cantiere edile gestito in appalto dal datore di lavoro e sito in Roma, via della Magliana n. 484; che il datore di lavoro non ha mai consegnato né il contratto né le buste paga;
di aver reso la propria prestazione lavorativa presso i cantieri indicati in ricorso, svolgendo le mansioni di pittore, verniciatore e muratore descritte in ricorso, con orario di lavoro dalle 7,30 alle 19,00 con un'ora di pausa per il pranzo, per sette giorni alla settimana;
di non aver mai goduto di ferie e permessi;
di aver percepito in misura inferiore al dovuto gli emolumenti spettanti a titolo di ordinaria retribuzione mensile;
di Non aver percepito gli emolumenti dovuti a titolo di indennità sostitutiva di mensa, indennità trasporto, maggiorazione cassa edile, anticipo permessi, festività, maggiorazione per lavoro straordinario diurno, trattamento di fine rapporto;
di essere rimasto creditore della complessiva somma di € 3.735,50. Tanto esposto, il ricorrente ha convenuto in giudizio in qualità di titolare della ditta individuale Electrosystem di Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della suddetta somma, Controparte_1 in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dal
4.11.2021 al 31.12.2021 con qualifica e mansioni di pittore, verniciatore e muratore di cui al livello 2° del CCNL Edilizia Industria.
La parte convenuta, ritualmente citata, non si è costituita restando contumace. La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e con l'escussione di due testimoni, è decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione. Sulla base dell'istruttoria svolta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del convenuto nel periodo dedotto in ricorso (4.11.2021-31.12.2021), svolgendo le mansioni di pittore, verniciatore e muratore;
tali circostanze sono state confermate dal teste , il Testimone_1 quale, pur avendo instaurato analoga controversia nei confronti del medesimo datore di lavoro, ha reso dichiarazioni concordanti e coerenti e, pertanto, in assenza di elementi di segno contrario, può ritenersi attendibile. Le dichiarazioni del hanno trovato riscontro in quanto riferito anche dal teste Tes_1
il quale ha dichiarato di aver collaborato con il convenuto per alcune Tes_2 commesse e di aver conosciuto per tale ragione il ricorrente come operaio alle dipendenze del convenuto e di aver effettuato corsi di formazione su richiesta del . CP_1
Il ricorrente, inoltre, ha prodotto busta paga di novembre 2021 dalla quale risulta l'assunzione in data 4.11.2021 e comunicazione Unilav dalla quale risulta la sottoscrizione tra le parti di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 4.11.2021 al 31.12.2021, con inquadramento del lavoratore al 2°livello del
CCNL Edilizia Industria.
Le circostanze sopra dedotte possono ritenersi, altresì, confermate alla luce della mancata risposta di parte convenuta all'interrogatorio formale. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, in presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita stante la contumacia dello stesso.
Non può ritenersi provato, invece, che il ricorrente abbia osservato l'orario di lavoro dedotto in ricorso, posto che il teste ha riferito un orario diverso Tes_1
(8-18 oppure 8-17 dal lunedì al venerdì) e il teste ha dichiarato di non Tes_2 conoscere l'orario di lavoro del ricorente.
2 In ordine alle differenze retributive pretese, tenuto conto dei conteggi prodotti unitamente al ricorso (che si presentano immuni da vizi logico giuridici e corrispondenti alle tabelle sindacali), espunte le voci relative a lavoro straordinario, indennità mensa, indennità trasporto, anticipo permessi (in ordine ai quali il ricorso risulta carente, non essendovi allegazione in ordine ai relativi presupposti e fatti costitutivi), spetta al ricorrente la complessiva somma di € 2.547,95 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 4.11.2021 al 31.12.2021 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.547,95 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 1.400,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori, da distrarsi.
Roma, 05/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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