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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/09/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3083/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3083/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 1 maggio 1976; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gentian Alimadhi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025 e premettevano di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Albania, il 26 maggio 1998, allegavano che dall'unione coniugale sono nati (rispettivamente, il 4 luglio 2004 e il 25 febbraio 2013) i figli e e davano conto di una Per_1 Per_2 sopravvenuta e insanabile crisi coniugale.
Fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche e dichiarando di voler dare applicazione alla legge albanese, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle concordate condizioni riguardanti l'affidamento (condiviso) del figlio minorenne, le frequentazioni con entrambi i genitori, il mantenimento della prole, nonché ulteriori questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 3 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo, va ritenuta incidentalmente – ai sensi degli artt. 3 e 7 Regolamento UE 1111/2019, tenuto conto del criterio dell'ultima residenza abituale di almeno uno dei coniugi e della residenza del figlio minorenne – la competenza giurisdizionale dell'adita Autorità nazionale a decidere sulla domanda di divorzio nonché su quella attinente all'esercizio della responsabilità genitoriale nelle materie dell'affidamento, della collocazione e delle frequentazioni tra minorenne e genitori.
Nemmeno v'è dubbio in ordine alla analoga giurisdizione, ex artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 4/2009, sulle domande riguardanti la materia delle obbligazioni alimentari.
Con riferimento alla domanda di divorzio, ancora, va applicata al caso di specie la legge albanese ai sensi degli artt. 4 e 5 Regolamento UE 1259/2010, visto l'accordo in tal senso espresso dalle parti, aventi cittadinanza albanese.
Diversamente, rispetto alla domanda riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale, è l'art. 15 della Convenzione dell'Aja conclusa il 19 ottobre 1996 ad imporre nella fattispecie l'applicazione della legge italiana in quanto propria dell'Autorità adita e competente a decidere.
E' infine il protocollo Aja del 23 novembre 2007, con i suoi artt. 2, 3 e 4, a indicare nella legge italiana (in quanto legge dello Stato di residenza dei creditori e di residenza abituale del minore) quella da applicarsi in relazione alla materia delle obbligazioni alimentari.
Tanto premesso, sussistono i requisiti legali per pronunciare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 125 del codice di famiglia della Repubblica di Albania (approvato il giorno 8 maggio 2003), tenuto conto della comune volontà dei coniugi, espressa in termini ripetuti e affidabili, e del congruo progetto di accordo da essi contestualmente presentato.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano concretamente rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con Per_2 riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a preservare una effettiva bigenitorialità.
E' invece eccentrica ogni previsione in materia rispetto alla figlia maggiorenne . Per_1
Sotto altro profilo, anche alla stregua della documentazione prodotta, si ha ragione di stimare congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Shenkoll Parte_1 Parte_2
(Albania), il 26 maggio 1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sorbolo Mezzani (PR) al n. 12, P. 2, S. C, Uff. 3, anno 2013;
pagina 2 di 3 - prende atto delle condizioni concordate dalle parti come testualmente riportate nel ricorso datato e depositato il 24 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3083/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 1 maggio 1976; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gentian Alimadhi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025 e premettevano di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Albania, il 26 maggio 1998, allegavano che dall'unione coniugale sono nati (rispettivamente, il 4 luglio 2004 e il 25 febbraio 2013) i figli e e davano conto di una Per_1 Per_2 sopravvenuta e insanabile crisi coniugale.
Fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche e dichiarando di voler dare applicazione alla legge albanese, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle concordate condizioni riguardanti l'affidamento (condiviso) del figlio minorenne, le frequentazioni con entrambi i genitori, il mantenimento della prole, nonché ulteriori questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 3 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo, va ritenuta incidentalmente – ai sensi degli artt. 3 e 7 Regolamento UE 1111/2019, tenuto conto del criterio dell'ultima residenza abituale di almeno uno dei coniugi e della residenza del figlio minorenne – la competenza giurisdizionale dell'adita Autorità nazionale a decidere sulla domanda di divorzio nonché su quella attinente all'esercizio della responsabilità genitoriale nelle materie dell'affidamento, della collocazione e delle frequentazioni tra minorenne e genitori.
Nemmeno v'è dubbio in ordine alla analoga giurisdizione, ex artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 4/2009, sulle domande riguardanti la materia delle obbligazioni alimentari.
Con riferimento alla domanda di divorzio, ancora, va applicata al caso di specie la legge albanese ai sensi degli artt. 4 e 5 Regolamento UE 1259/2010, visto l'accordo in tal senso espresso dalle parti, aventi cittadinanza albanese.
Diversamente, rispetto alla domanda riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale, è l'art. 15 della Convenzione dell'Aja conclusa il 19 ottobre 1996 ad imporre nella fattispecie l'applicazione della legge italiana in quanto propria dell'Autorità adita e competente a decidere.
E' infine il protocollo Aja del 23 novembre 2007, con i suoi artt. 2, 3 e 4, a indicare nella legge italiana (in quanto legge dello Stato di residenza dei creditori e di residenza abituale del minore) quella da applicarsi in relazione alla materia delle obbligazioni alimentari.
Tanto premesso, sussistono i requisiti legali per pronunciare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 125 del codice di famiglia della Repubblica di Albania (approvato il giorno 8 maggio 2003), tenuto conto della comune volontà dei coniugi, espressa in termini ripetuti e affidabili, e del congruo progetto di accordo da essi contestualmente presentato.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano concretamente rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con Per_2 riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a preservare una effettiva bigenitorialità.
E' invece eccentrica ogni previsione in materia rispetto alla figlia maggiorenne . Per_1
Sotto altro profilo, anche alla stregua della documentazione prodotta, si ha ragione di stimare congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Shenkoll Parte_1 Parte_2
(Albania), il 26 maggio 1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sorbolo Mezzani (PR) al n. 12, P. 2, S. C, Uff. 3, anno 2013;
pagina 2 di 3 - prende atto delle condizioni concordate dalle parti come testualmente riportate nel ricorso datato e depositato il 24 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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