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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/11/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. UM RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 456\2024 R.G. avente ad oggetto: appello sentenza Giudice di Pace, pagamento compenso professionale, e vertente
T R A
) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GENTILI MASSIMO, giusta procura alle liti in atti;
-Appellante-
E
) rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._1 dall' avv.to PASCUCCI LUCA, giusta procura in atti;
-Appellato-
conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate per l'udienza di discussione del
9.10.2025.
per il appellante: Parte_1
“(…) Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Macerata, contrariis reiectis: -in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie non accolte Nr. 456\2024 R.G.
e/o rigettate in primo grado così come verbalizzate all'udienza del
9.05.2023, da ritenersi in questa sede integralmente riproposte e trascritte, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 109/2024 emessa il 9.02.2024 dal Giudice di Pace di Macerata, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Alessandra Maria
Guarnieri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1111/2023, depositata in cancelleria in data 12.2.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“nel merito, rigettare la domanda proposta dal Sig. CP_1
poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in
[...] narrativa, rigettando l'eccezione in merito al difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore del Parte_1
per le ragioni precisate in atti. (…)”
[...]
Per l'appellato:
“ (…) riportandosi a tutte le argomentazioni difensive esposte in comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale da ritenersi ivi integralmente trascritte e riportate, conclude come da conclusioni scritte già depositate in atti in data 01/12/2024, insistendo nell'accoglimento delle stesse e nel rigetto dell'atto di appello proposto da controparte. (…)”
ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Giudice di Pace di Macerata di Controparte_1 accertare lo svolgimento delle sue funzioni di amministratore in favore del dal 15.05.2021 al Controparte_2
6.08.2021 condannandolo al pagamento del compenso pari ad euro
2.557,55.
Il Condominio, in persona dell'amministratore p.t. geom. si è CP_3 costituito chiedendo il rigetto della domanda.
Con la sentenza 109\2024 il Giudice di pace ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del Parte_2
[...] 456\2024 R.G.
[...]
convenuto e, nel merito, ha accolto dal domanda condannando il al pagamento della somma di euro 2.557,55 oltre spese. Parte_1
Avverso detta sentenza ha interposto appello il Parte_1 chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, la totale riforma della stessa della stessa ed il rigetto di tutte le domande ed eccezioni avanzata in primo grado dal . CP_1
L'appellante sostiene di possedere la rappresentanza processuale del vertendosi in tema di ordinaria amministrazione senza Parte_1 necessità di autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea dei condomini per la costituzione in giudizio;
che in ogni caso l'assemblea aveva ratificato la costituzione in giudizio e che detta ratifica vale sia per il primo che per il secondo grado.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Quanto al primo grado, la ratifica della rappresentanza processuale, indubbiamente avvenuta con la delibera del 9.9.2023, è avvenuta subito dopo l'udienza del 9.5.2023 per la quale detta eccezione è stata sollevata e alla successiva udienza del 24.1.2024 detta delibera è stata depositata agli atti.
Il contenuto della delibera è indubbio: il punto all'ordine del giorno richiama l'azione intrapresa da contro il condominio per il CP_1 pagamento dei compensi professionali e si chiede all'assemblea di ratificare la costituzione in giudizio da parte del e di Parte_1 autorizzare la procedura di mediazione.
Per l'interposto appello è pacifico che l'appellante non ha ricevuto preventiva autorizzazione né è intervenuta successiva ratifica da parte dall'assemblea.
La dedotta eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
La presente controversia esula da quelle per le quali l'amministratore è autonomamente legittimato ad agire o resistere in giudizio ex art. 1131 c.c., comma 1 c.c..
3 Nr. 456\2024 R.G.
Tale norma, infatti, conferisce una rappresentanza di diritto all'amministratore, il quale è legittimato ad agire (o a resistere) in giudizio (nonchè a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., quando cioè si tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio;
b) di disciplinare l'uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;
c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Il contenzioso posto in essere dal precedente amministratore per il pagamento del compenso dovuto non rientra tra i compiti di gestione ordinaria elencati nell'articolo 1130 del Codice Civile;
non si tratta di riscuotere le quote dai condòmini, né di far rispettare il regolamento, né di gestire i servizi comuni.
Al di fuori delle su indicate ipotesi l'amministratore non ha autonomi poteri ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (art. 1130 c.c.).
L'amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d'urgenza) di quell'interesse comune che integra la ratio della figura dell'amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall'assemblea, titolare del relativo potere.
La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l'operato dell'amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell'assemblea, è necessaria sia per paralizzare la dedotta eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio o dell'impugnazione, sia per ottemperare all'eventuale rilievo ufficioso del giudice che, in tal caso, dovrà assegnare, ex art. 182 c.p.c., un termine all'amministratore per provvedere.
4 Nr. 456\2024 R.G.
Quindi l'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione.
Nel caso specifico risulta che l'appello è stato proposto senza preventiva autorizzazione dell'assemblea di condominio, né l'appellante ha provveduto, come in primo grado, a munirsi della necessaria ratifica. Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale. Manca in capo all'appellante il potere specifico di rappresentare il in Parte_1 questo grado della causa.
La declaratoria di inammissibilità, per il suo carattere assorbente, preclude l'esame nel merito.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza.
Per l'appellante soccombente sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. UM RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata nr. 109\2024 interposto dal nei confronti di Parte_3 CP_1
, cosi provvede:
[...]
dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00
5 Nr. 456\2024 R.G.
a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Macerata, il 04/11/2025
Il Giudice est.
UM NA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. UM RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 456\2024 R.G. avente ad oggetto: appello sentenza Giudice di Pace, pagamento compenso professionale, e vertente
T R A
) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GENTILI MASSIMO, giusta procura alle liti in atti;
-Appellante-
E
) rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._1 dall' avv.to PASCUCCI LUCA, giusta procura in atti;
-Appellato-
conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate per l'udienza di discussione del
9.10.2025.
per il appellante: Parte_1
“(…) Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Macerata, contrariis reiectis: -in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie non accolte Nr. 456\2024 R.G.
e/o rigettate in primo grado così come verbalizzate all'udienza del
9.05.2023, da ritenersi in questa sede integralmente riproposte e trascritte, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 109/2024 emessa il 9.02.2024 dal Giudice di Pace di Macerata, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Alessandra Maria
Guarnieri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1111/2023, depositata in cancelleria in data 12.2.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“nel merito, rigettare la domanda proposta dal Sig. CP_1
poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in
[...] narrativa, rigettando l'eccezione in merito al difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore del Parte_1
per le ragioni precisate in atti. (…)”
[...]
Per l'appellato:
“ (…) riportandosi a tutte le argomentazioni difensive esposte in comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale da ritenersi ivi integralmente trascritte e riportate, conclude come da conclusioni scritte già depositate in atti in data 01/12/2024, insistendo nell'accoglimento delle stesse e nel rigetto dell'atto di appello proposto da controparte. (…)”
ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Giudice di Pace di Macerata di Controparte_1 accertare lo svolgimento delle sue funzioni di amministratore in favore del dal 15.05.2021 al Controparte_2
6.08.2021 condannandolo al pagamento del compenso pari ad euro
2.557,55.
Il Condominio, in persona dell'amministratore p.t. geom. si è CP_3 costituito chiedendo il rigetto della domanda.
Con la sentenza 109\2024 il Giudice di pace ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del Parte_2
[...] 456\2024 R.G.
[...]
convenuto e, nel merito, ha accolto dal domanda condannando il al pagamento della somma di euro 2.557,55 oltre spese. Parte_1
Avverso detta sentenza ha interposto appello il Parte_1 chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, la totale riforma della stessa della stessa ed il rigetto di tutte le domande ed eccezioni avanzata in primo grado dal . CP_1
L'appellante sostiene di possedere la rappresentanza processuale del vertendosi in tema di ordinaria amministrazione senza Parte_1 necessità di autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea dei condomini per la costituzione in giudizio;
che in ogni caso l'assemblea aveva ratificato la costituzione in giudizio e che detta ratifica vale sia per il primo che per il secondo grado.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Quanto al primo grado, la ratifica della rappresentanza processuale, indubbiamente avvenuta con la delibera del 9.9.2023, è avvenuta subito dopo l'udienza del 9.5.2023 per la quale detta eccezione è stata sollevata e alla successiva udienza del 24.1.2024 detta delibera è stata depositata agli atti.
Il contenuto della delibera è indubbio: il punto all'ordine del giorno richiama l'azione intrapresa da contro il condominio per il CP_1 pagamento dei compensi professionali e si chiede all'assemblea di ratificare la costituzione in giudizio da parte del e di Parte_1 autorizzare la procedura di mediazione.
Per l'interposto appello è pacifico che l'appellante non ha ricevuto preventiva autorizzazione né è intervenuta successiva ratifica da parte dall'assemblea.
La dedotta eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
La presente controversia esula da quelle per le quali l'amministratore è autonomamente legittimato ad agire o resistere in giudizio ex art. 1131 c.c., comma 1 c.c..
3 Nr. 456\2024 R.G.
Tale norma, infatti, conferisce una rappresentanza di diritto all'amministratore, il quale è legittimato ad agire (o a resistere) in giudizio (nonchè a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., quando cioè si tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio;
b) di disciplinare l'uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;
c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Il contenzioso posto in essere dal precedente amministratore per il pagamento del compenso dovuto non rientra tra i compiti di gestione ordinaria elencati nell'articolo 1130 del Codice Civile;
non si tratta di riscuotere le quote dai condòmini, né di far rispettare il regolamento, né di gestire i servizi comuni.
Al di fuori delle su indicate ipotesi l'amministratore non ha autonomi poteri ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (art. 1130 c.c.).
L'amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d'urgenza) di quell'interesse comune che integra la ratio della figura dell'amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall'assemblea, titolare del relativo potere.
La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l'operato dell'amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell'assemblea, è necessaria sia per paralizzare la dedotta eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio o dell'impugnazione, sia per ottemperare all'eventuale rilievo ufficioso del giudice che, in tal caso, dovrà assegnare, ex art. 182 c.p.c., un termine all'amministratore per provvedere.
4 Nr. 456\2024 R.G.
Quindi l'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione.
Nel caso specifico risulta che l'appello è stato proposto senza preventiva autorizzazione dell'assemblea di condominio, né l'appellante ha provveduto, come in primo grado, a munirsi della necessaria ratifica. Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale. Manca in capo all'appellante il potere specifico di rappresentare il in Parte_1 questo grado della causa.
La declaratoria di inammissibilità, per il suo carattere assorbente, preclude l'esame nel merito.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza.
Per l'appellante soccombente sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. UM RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata nr. 109\2024 interposto dal nei confronti di Parte_3 CP_1
, cosi provvede:
[...]
dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00
5 Nr. 456\2024 R.G.
a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Macerata, il 04/11/2025
Il Giudice est.
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