Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
La dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare è inammissibile se non sono osservate le forme di proposizione e, specificamente, se non risulta che la copia sia stata depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato e se la documentazione a corredo è depositata nella cancelleria del giudice competente a decidere dopo due giorni dallo svolgimento dell'udienza preliminare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2005, n. 46189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46189 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 25/10/2005
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1585
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 21666/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU FR, nato a [...], l'[...];
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro in data 23 25 marzo 2005;
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
lette le requisitorie del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
Con ordinanza della Corte di Appello di Calamaro in data 23 - 25 marzo 2005, è stata dichiarata inammissibile, per inosservanza delle prescritte formalità, la dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, dottoressa Costantini, proposta da ES FR, imputato di delitti di omicidio, aggravati a norma della L. n. 203 del 1991, art. 7 e già rinviato a giudizio, con decreto adottato dal medesimo G.U.P. il 7 novembre 2003, in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.
L'interessato ha proposto ricorso contro il provvedimento, per dedurre che l'istanza di ricusazione preceduta da sua procura orale, conferita in udienza era stata presentata dal difensore sia presso la competente Corte di Appello, sia presso la Cancelleria dell'ufficio del G.U.P., prima degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti nell'udienza preliminare, a norma dell'art. 35 c.p.p., comma 1.
RITENUTO
Il ricorso non può essere accolto.
La dichiarazione di ricusazione è atto rigorosamente formale, oltre che soggetta a precisi termini di decadenza. Essa, pertanto, non solo deve essere proposta nelle cadenze processuali precisate nell'art. 38 c.p.p., comma 1 e 2, ma va redatta per iscritto, corredata dei documenti che la sostengono, nonché presentata - in originale - nella cancelleria del giudice competente a deciderla (nel caso, della Corte di Appello) e - in copia nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato. Nella specie, mentre emerge che l'originale dell'atto è stato tempestivamente presentato alla Corte di Appello competente, non è documentato il deposito della copia presso l'ufficio del giudice ricusato (cfr. Cass. 05/12/2003, Riv. 227645) e, soprattutto, risulta invece - anche per l'espressa riserva contenuta nell'istanza che la documentazione non è stata contestualmente allegata, ma depositata due giorni dopo l'udienza preliminare (cfr. Cass. 14/10/2003, Riv. 226889; Cass. 20/02/1991, Riv. 186601). A prescindere pertanto da qualsiasi ulteriore questione, sull'efficacia della procura speciale conferita dall'imputato al difensore oralmente, nel corso di videoconferenza, l'inosservanza delle indicate forme correttamente ha determinato il giudizio di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, cui è pervenuta la Corte territoriale.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005