Sentenza 7 luglio 2009
Massime • 1
L'ordinanza con la quale si provvede alla rinnovazione della custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 301 cod. proc. pen. non è impugnabile con ricorso diretto per cassazione, ma solo con appello.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025
Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2009, n. 31244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31244 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/07/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2226
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 20721/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ER n. il 3 giugno 1951;
avverso l'ordinanza 13 maggio 2009 - GIP del Tribunale di Pistoia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 13 maggio 2009, depositata in cancelleria in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia disponeva la rinnovazione della custodia cautelare ex art.301 c.p.p. nei confronti, tra gli altri, di EL ER
indagato del reato di cui all'art. 416 c.p. ed altro. 2. - Avverso il citato provvedimento tramite il proprio difensore avv. Malucchi Fausto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
violazione dell'art. 301 c.p.p.; l'interpretazione di tale norma, dopo la novella del 1995, diversamente da quanto deciso dal giudice di merito, è nel senso che la rinnovazione rappresenta una vera e propria nuova misura cautelare, mentre la proroga è la continuazione di una misura già esistente.
In ogni caso l'ordinanza è priva di motivazione non specificando le ragioni per le quali il Pubblico Ministero non ha completato le indagini nel termine prefissato dal GIP, ne' indica quali siano le nuove indagini da espletare ne' perché si rende necessario un termine così lungo.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Rileva in via preliminare il Collegio che il mezzo di impugnazione esperibile nel caso di specie era unicamente l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., essendo il ricorso diretto per cassazione previsto dall'art. 311, comma 2 solo contro le ordinanze che dispongono la misura coercitiva.
Gli atti devono pertanto essere trasmessi, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, al Tribunale della libertà di Firenze per la decisione sul gravame.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atri al Tribunale di Firenze. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento del direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009